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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LI OR, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 550331 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Brescia ha notificato alla società Ricorrente_1. S.r.l. con sede in
Brescia, Indirizzo_1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro
Rappresentante_1tempore Sig. , l'intimazione di pagamento della somma di €. 179.927,73 dovuta a seguito del controllo formale del Modello IVA 2019 dell'anno d'imposta 2018.
Motiva l'Esattore con la cartella n. 022 2022 00140012 78 000, che l'iscrizione a ruolo deriva dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/1972 sulla dichiarazione
IVA presentata nel 2019 per anno di imposta 2018 in data 03/04/2019, protocollo telematico
T190403180004690050000001, i cui esiti sono stati comunicati alla contribuente con informazione predisposta in data 21.12.2021, successivamente comunicata in data 18.02.2021. Nello specifico la liquidazione centralizzata ha abbinato al rigo VL22 le compensazioni eseguite dalla Ricorrente_1 S.r.l. nel
2018 con crediti provenienti da altre società, in virtù di accollo del debito tributario, determinando un esito di pagamento di pari importo, oltre sanzioni ed interessi.
La cartella recupera l'Iva compensata dalla contribuente oltre interessi e sanzioni per effetto dell'utilizzo di crediti altrui in compensazione ex art. 17 D. lgs. 241/1997. La società ricorrente ha presentato istanza di autotutela sulla comunicazione di irregolarità prodromica alla formazione del ruolo. L'Ufficio territoriale ne ha respinto l'istanza con comunicazione a mezzo P.E.C. in data
08/03/2023, protocollo n. 5863, rilevando che sull'argomento dell'accollo del debito tributario l'Agenzia delle Entrate si è espressa con la risoluzione n. 140 del 2017 disconoscendone la validità in eco alla disposizione normativa di cui all'art. 8 dello Statuto del contribuente.
La società Ricorrente_1. S.r.l. rappresentata e difesa dagli Avvocati Difensore_2 – indirizzo Email_3
Email_4 Difensore_1 e – di indirizzo pec
Email_1, presso lo studio delle quali in Milano, Indirizzo_2 Indirizzo_2 ha eletto domicilio ha proposto tempestivo ricorso domandando l'annullamento integrale dell'atto impugnato con la condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di causa. A sostegno del proposto ricorso la ricorrente ha eccepito: 1.“nullità del ruolo per difetto di contraddittorio preventivo”; 2. “nullità del ruolo per violazione dell'art. 54 bis dpr
633/1972”, 3. “difetto di motivazione dell'atto impositivo e infondatezza del ruolo”.
Con memoria depositata dalla difesa della società ricorrente in data 29 marzo 2023 è stata istata domanda di sospensione del ruolo ex art. 47 del D. Lgs n. 546/92 seguita da ordinanza n. 307/23 depositata il giorno 11.5.2023 di non accoglimento.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle entrate di Brescia per domandare la reiezione del ricorso perché infondato sia nel merito sia in diritto, nega l'esistenza dell'obbligo del preventivo contraddittorio;
ribadisce l'esistenza della motivazione e della inapplicabilità dell'accollo del debito altrui in essenza di regolamento attuativo previsto dal comma secondo dell'art. 8 L.
212/2000 richiamando documento di prassi della stessa Amministrazione.
L'udienza sul merito svoltasi in forma mista con il collegamento in remoto del difensore della ricorrente e in presenza del funzionario dell'Ufficio le parti hanno illustrato la vicenda conteziosa richiamando gli atti di causa e la Corte si riservava la decisione.
Motivi della decisione
Il controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per come disciplinato dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr n. 633/1972 per l'Iva deriva dal diretto incrocio dei dati presenti in termini centralizzati dall'Agenzia delle entrate.
In ipotesi di errori e/o incongruenze o di mancato versamento delle imposte dovute l'Agenzia emette “avviso bonario” cha ha natura di comunicare in via preventiva la presenza di anomalie sui versamenti e sulle poste indicate nel dichiarativo. Nello specifico il rilievo è rappresentato dalla avventa contestata compensazione eseguita dalla contribuente con crediti di altre società per come rilevato al rigo VL 22 la cui motivazione risulta apposta.
L'iscrizione a ruolo è stata preceduta oltre che dall'avviso inoltrato dall'Agenzia delle entrate anche dal mancato accoglimento da parte dell'Agenzia spessa dell'istanza in autotutela che la ricorrente aveva proposto. Non era quindi necessaria l'istaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Ufficio posto che l'art. 6, comma 5 dello Statuto del contribuente ne prevede lo svolgimento … “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”…..a testimoniare quindi che non vi è alcun obbligo generalizzato per la sua celebrazione. Quanto al merito, lo snodo della vicenda contenziosa risiede sul diritto o meno, se e come previso dalla legge, di porre in compensazione, previo accollo da parte di un terzo, debiti d'imposta propri con crediti in capo a terzi il quale, a sua volta, richiama due istituti tra loro diversi ma speculari nel presente contesto: l'accollo del debito che determina un mutamento soggettivo - passivo dell'obbligazione secondo due forme di modificazione: il nuovo debitore, che si inserisce nel rapporto preesistente che si aggiunge al vecchio debitore, oppure entra in liberazione di quest'ultimo e quello, con altro istituto, della compensazione dei crediti che è, come noto, un modo di estinzione di una obbligazione diverso dall'adempimento solo quando vi è stretta relazione tra credito e debito che, nella compensazione legale quanto al titolo, devono congiuntamente essere omogenei, liquidi (certezza di esistenza) ed esigibili cioè non sottoposti né
a termine iniziale né a condizione sospensiva e non derivanti, infine, da obbligazioni naturali.
In ambito tributario l'accesso alla compensazione è disciplinato dall'art. 17 del D. Lgs n. 241/1997 che trova applicazione quando lo stesso soggetto passivo, ricorrendone i presupposti, si trova contemporaneamente debitore e creditore d'imposta; di contro l'accollo del debito che è un altro istituto, è recepito dall'ordinamento giuridico in virtù dell'art. 8 comma 2 della Legge 212/2000 il quale, tuttavia, esclude la liberazione del contribuente originario laddove ne fosse individuata una inesistenza del credito da compensare. Il Legislatore, per la sua concreta attuazione, ha tuttavia e a sua volta subordinato per il suo tangibile concreto divenire, l'emanazione di un decreto ministeriale di attuazione che, ad oggi come in allora, non esiste e non è mai esistito con la conseguenza che il debitore accollante non acquisisce il diritto alla solutio nei confronti dell'Erario e legittimamente l'Ufficio può rivolgersi al debitore principale domandandogli il pagamento delle imposte per la vista circoscritta efficacia. Per altro verso non è possibile giungere ad una soluzione condivisa all'assetto critico profuso dalla difesa del contribuente per due ordini di motivi. Il primo dovuto all'assenza di una normazione secondaria di attuazione volta a fissare modalità e termini per l'accettazione dell'accollo da parte dell'Amministrazione Finanziaria: è indubitabile che la norma civilistica rappresenta l'estrinsecazione di un principio a natura generale relativo ad ogni ipotesi di assunzione convenzionale o legale di debiti;
il secondo si incentra sull'assenza dell'adattamento dello schema civilistico all'obbligazione tributaria che, per natura, ha caratteristiche proprie di indisponibilità e l'inderogabilità dei debiti/crediti sconosciute in ambito privatistico. L'art. 8 della Legge 212/2000 che riconosce la legittimità dell'accollo in ambito tributario prevede solo l'aggiunta di un altro soggetto al debitore originario e non la sua sostituzione: il terzo accollante, detto in altri termini, non assume la qualifica di soggetto passivo del tributo ma solo quella del co-debitore d'imposta poiché in ambito tributario, come si ricordava, non vi è alcuna norma specifica e, sotto il profilo civile, alcuna adesione del “creditore” ex art. 1273 secondo comma cod. civ. allo schema voluto dalle parti per come emerge dagli atti del processo. Il ricorso quindi non può essere accolto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate di Brescia che si liquidano complessivamente in € 1.610,00 di cui, per la fase istruttoria € 540,00; per la fase decisionale €
1.070,00 oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%.
P.Q.M.
la Corte, a scioglimento della riserva, respinge il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate come liquidate in motivazione. dott. Valter Seddio – est. dott. Fiorenzo Tomaselli – pres.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LI OR, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 550331 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Brescia ha notificato alla società Ricorrente_1. S.r.l. con sede in
Brescia, Indirizzo_1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro
Rappresentante_1tempore Sig. , l'intimazione di pagamento della somma di €. 179.927,73 dovuta a seguito del controllo formale del Modello IVA 2019 dell'anno d'imposta 2018.
Motiva l'Esattore con la cartella n. 022 2022 00140012 78 000, che l'iscrizione a ruolo deriva dal controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/1972 sulla dichiarazione
IVA presentata nel 2019 per anno di imposta 2018 in data 03/04/2019, protocollo telematico
T190403180004690050000001, i cui esiti sono stati comunicati alla contribuente con informazione predisposta in data 21.12.2021, successivamente comunicata in data 18.02.2021. Nello specifico la liquidazione centralizzata ha abbinato al rigo VL22 le compensazioni eseguite dalla Ricorrente_1 S.r.l. nel
2018 con crediti provenienti da altre società, in virtù di accollo del debito tributario, determinando un esito di pagamento di pari importo, oltre sanzioni ed interessi.
La cartella recupera l'Iva compensata dalla contribuente oltre interessi e sanzioni per effetto dell'utilizzo di crediti altrui in compensazione ex art. 17 D. lgs. 241/1997. La società ricorrente ha presentato istanza di autotutela sulla comunicazione di irregolarità prodromica alla formazione del ruolo. L'Ufficio territoriale ne ha respinto l'istanza con comunicazione a mezzo P.E.C. in data
08/03/2023, protocollo n. 5863, rilevando che sull'argomento dell'accollo del debito tributario l'Agenzia delle Entrate si è espressa con la risoluzione n. 140 del 2017 disconoscendone la validità in eco alla disposizione normativa di cui all'art. 8 dello Statuto del contribuente.
La società Ricorrente_1. S.r.l. rappresentata e difesa dagli Avvocati Difensore_2 – indirizzo Email_3
Email_4 Difensore_1 e – di indirizzo pec
Email_1, presso lo studio delle quali in Milano, Indirizzo_2 Indirizzo_2 ha eletto domicilio ha proposto tempestivo ricorso domandando l'annullamento integrale dell'atto impugnato con la condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di causa. A sostegno del proposto ricorso la ricorrente ha eccepito: 1.“nullità del ruolo per difetto di contraddittorio preventivo”; 2. “nullità del ruolo per violazione dell'art. 54 bis dpr
633/1972”, 3. “difetto di motivazione dell'atto impositivo e infondatezza del ruolo”.
Con memoria depositata dalla difesa della società ricorrente in data 29 marzo 2023 è stata istata domanda di sospensione del ruolo ex art. 47 del D. Lgs n. 546/92 seguita da ordinanza n. 307/23 depositata il giorno 11.5.2023 di non accoglimento.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle entrate di Brescia per domandare la reiezione del ricorso perché infondato sia nel merito sia in diritto, nega l'esistenza dell'obbligo del preventivo contraddittorio;
ribadisce l'esistenza della motivazione e della inapplicabilità dell'accollo del debito altrui in essenza di regolamento attuativo previsto dal comma secondo dell'art. 8 L.
212/2000 richiamando documento di prassi della stessa Amministrazione.
L'udienza sul merito svoltasi in forma mista con il collegamento in remoto del difensore della ricorrente e in presenza del funzionario dell'Ufficio le parti hanno illustrato la vicenda conteziosa richiamando gli atti di causa e la Corte si riservava la decisione.
Motivi della decisione
Il controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per come disciplinato dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr n. 633/1972 per l'Iva deriva dal diretto incrocio dei dati presenti in termini centralizzati dall'Agenzia delle entrate.
In ipotesi di errori e/o incongruenze o di mancato versamento delle imposte dovute l'Agenzia emette “avviso bonario” cha ha natura di comunicare in via preventiva la presenza di anomalie sui versamenti e sulle poste indicate nel dichiarativo. Nello specifico il rilievo è rappresentato dalla avventa contestata compensazione eseguita dalla contribuente con crediti di altre società per come rilevato al rigo VL 22 la cui motivazione risulta apposta.
L'iscrizione a ruolo è stata preceduta oltre che dall'avviso inoltrato dall'Agenzia delle entrate anche dal mancato accoglimento da parte dell'Agenzia spessa dell'istanza in autotutela che la ricorrente aveva proposto. Non era quindi necessaria l'istaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Ufficio posto che l'art. 6, comma 5 dello Statuto del contribuente ne prevede lo svolgimento … “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”…..a testimoniare quindi che non vi è alcun obbligo generalizzato per la sua celebrazione. Quanto al merito, lo snodo della vicenda contenziosa risiede sul diritto o meno, se e come previso dalla legge, di porre in compensazione, previo accollo da parte di un terzo, debiti d'imposta propri con crediti in capo a terzi il quale, a sua volta, richiama due istituti tra loro diversi ma speculari nel presente contesto: l'accollo del debito che determina un mutamento soggettivo - passivo dell'obbligazione secondo due forme di modificazione: il nuovo debitore, che si inserisce nel rapporto preesistente che si aggiunge al vecchio debitore, oppure entra in liberazione di quest'ultimo e quello, con altro istituto, della compensazione dei crediti che è, come noto, un modo di estinzione di una obbligazione diverso dall'adempimento solo quando vi è stretta relazione tra credito e debito che, nella compensazione legale quanto al titolo, devono congiuntamente essere omogenei, liquidi (certezza di esistenza) ed esigibili cioè non sottoposti né
a termine iniziale né a condizione sospensiva e non derivanti, infine, da obbligazioni naturali.
In ambito tributario l'accesso alla compensazione è disciplinato dall'art. 17 del D. Lgs n. 241/1997 che trova applicazione quando lo stesso soggetto passivo, ricorrendone i presupposti, si trova contemporaneamente debitore e creditore d'imposta; di contro l'accollo del debito che è un altro istituto, è recepito dall'ordinamento giuridico in virtù dell'art. 8 comma 2 della Legge 212/2000 il quale, tuttavia, esclude la liberazione del contribuente originario laddove ne fosse individuata una inesistenza del credito da compensare. Il Legislatore, per la sua concreta attuazione, ha tuttavia e a sua volta subordinato per il suo tangibile concreto divenire, l'emanazione di un decreto ministeriale di attuazione che, ad oggi come in allora, non esiste e non è mai esistito con la conseguenza che il debitore accollante non acquisisce il diritto alla solutio nei confronti dell'Erario e legittimamente l'Ufficio può rivolgersi al debitore principale domandandogli il pagamento delle imposte per la vista circoscritta efficacia. Per altro verso non è possibile giungere ad una soluzione condivisa all'assetto critico profuso dalla difesa del contribuente per due ordini di motivi. Il primo dovuto all'assenza di una normazione secondaria di attuazione volta a fissare modalità e termini per l'accettazione dell'accollo da parte dell'Amministrazione Finanziaria: è indubitabile che la norma civilistica rappresenta l'estrinsecazione di un principio a natura generale relativo ad ogni ipotesi di assunzione convenzionale o legale di debiti;
il secondo si incentra sull'assenza dell'adattamento dello schema civilistico all'obbligazione tributaria che, per natura, ha caratteristiche proprie di indisponibilità e l'inderogabilità dei debiti/crediti sconosciute in ambito privatistico. L'art. 8 della Legge 212/2000 che riconosce la legittimità dell'accollo in ambito tributario prevede solo l'aggiunta di un altro soggetto al debitore originario e non la sua sostituzione: il terzo accollante, detto in altri termini, non assume la qualifica di soggetto passivo del tributo ma solo quella del co-debitore d'imposta poiché in ambito tributario, come si ricordava, non vi è alcuna norma specifica e, sotto il profilo civile, alcuna adesione del “creditore” ex art. 1273 secondo comma cod. civ. allo schema voluto dalle parti per come emerge dagli atti del processo. Il ricorso quindi non può essere accolto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate di Brescia che si liquidano complessivamente in € 1.610,00 di cui, per la fase istruttoria € 540,00; per la fase decisionale €
1.070,00 oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%.
P.Q.M.
la Corte, a scioglimento della riserva, respinge il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate come liquidate in motivazione. dott. Valter Seddio – est. dott. Fiorenzo Tomaselli – pres.