Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 5
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità del ruolo per difetto di contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse obbligo di contraddittorio preventivo in quanto l'art. 6, comma 5 dello Statuto del contribuente lo prevede solo in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza non sussistente nel caso di specie.

  • Rigettato
    Nullità del ruolo per violazione dell'art. 54 bis dpr 633/1972

    La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione, concentrandosi sulla legittimità della compensazione e dell'accollo del debito.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impositivo e infondatezza del ruolo

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata, in quanto l'iscrizione a ruolo era preceduta da un avviso bonario e dal rigetto dell'istanza in autotutela. La questione centrale riguardava la legittimità dell'accollo del debito altrui.

  • Rigettato
    Legittimità dell'accollo del debito tributario altrui in compensazione

    La Corte ha stabilito che l'accollo del debito tributario, pur previsto dall'art. 8, comma 2 della Legge 212/2000, richiede un decreto ministeriale attuativo non ancora emanato. Pertanto, il debitore accollante non acquisisce il diritto alla solutio nei confronti dell'Erario e l'Ufficio può legittimamente rivolgersi al debitore principale. Inoltre, la natura indisponibile e inderogabile dei debiti/crediti tributari impedisce l'adattamento dello schema civilistico dell'accollo. L'accollo in ambito tributario prevede solo l'aggiunta di un altro soggetto al debitore originario, non la sua sostituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 5
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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