Articolo 2 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
Articolo 1Articolo 3
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1 luglio 1940
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10 maggio 1984
Art. 2.

Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 4, che abbiano la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e quelli che, per contratto collettivo di lavoro, o norme equiparate o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.

Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze di carattere eccezionale, si siano arruolati volontariamente anche per anticipazione di leva, nonche':

a) gli ascritti a ferma minima di terzo grado;

b) i riformati;

c) coloro che siano stati dispensati dall'adempiere gli obblighi di leva, perche' residenti all'estero e siano rientrati in patria dopo il compimento del 32° anno;

i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984
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