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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/10/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1916/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 30.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. BRUNETTI Vincenzo, Via Trieste 88 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 Dott. , c/o Ambito Territoriale di Pescara, Persona_1 Via Passolanciano 75 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 18.11.2024 Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1 esponendo di aver prestato servizio (quale docente) a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022 e domandando l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo di €500,00 annui, istituita con L.107/2015, illegittimamente riconosciuta dal solo ai CP_1 docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato (con scelta discriminatoria e violativa del diritto alla formazione), deducendo la necessità di una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria di cui alla Direttiva Europea 1999/70/CE.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio resistendo alla domanda ed in via preliminare eccependo il giudicato di cui alla Sentenza del Tribunale di Pescara n.92/2025 in data 30.1.2025 (R.G.1184/2024), in relazione al medesimo anno scolastico 2021/2022.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è inammissibile, poiché con riferimento al richiesto anno scolastico 2021/2022 va rilevata la fondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata da parte resistente, il medesimo anno scolastico essendo stato oggetto di Sentenza di accoglimento di questo Tribunale n.92/2025 in data 30.1.2025 (R.G.1184/2024).
***
In difetto di alcuna dichiarazione, da parte dell'Amministrazione convenuta (che non ha provveduto al deposito di note di trattazione scritta né per la odierna né per la precedente udienza), in ordine alla rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c. conseguentemente dichiarata dalla parte ricorrente (nelle note di trattazione già depositate per la prima udienza e reiterata in quelle depositate per la odierna udienza), si impone pertanto una pronuncia di inammissibilità con la presente Sentenza (anziché la pronuncia di estinzione con Ordinanza ex art.306 c.p.c., non consentita in difetto di accettazione “(…) dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”).
Le spese possono essere integralmente compensate, considerato il comportamento collaborativo della parte ricorrente, che ha tempestivamente aderito all'eccezione preliminare dell'Amministrazione resistente formalizzando la cennata rinuncia agli atti.
2
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 30.10.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 30.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. BRUNETTI Vincenzo, Via Trieste 88 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 Dott. , c/o Ambito Territoriale di Pescara, Persona_1 Via Passolanciano 75 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 18.11.2024 Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1 esponendo di aver prestato servizio (quale docente) a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022 e domandando l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo di €500,00 annui, istituita con L.107/2015, illegittimamente riconosciuta dal solo ai CP_1 docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato (con scelta discriminatoria e violativa del diritto alla formazione), deducendo la necessità di una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria di cui alla Direttiva Europea 1999/70/CE.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio resistendo alla domanda ed in via preliminare eccependo il giudicato di cui alla Sentenza del Tribunale di Pescara n.92/2025 in data 30.1.2025 (R.G.1184/2024), in relazione al medesimo anno scolastico 2021/2022.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è inammissibile, poiché con riferimento al richiesto anno scolastico 2021/2022 va rilevata la fondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata da parte resistente, il medesimo anno scolastico essendo stato oggetto di Sentenza di accoglimento di questo Tribunale n.92/2025 in data 30.1.2025 (R.G.1184/2024).
***
In difetto di alcuna dichiarazione, da parte dell'Amministrazione convenuta (che non ha provveduto al deposito di note di trattazione scritta né per la odierna né per la precedente udienza), in ordine alla rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c. conseguentemente dichiarata dalla parte ricorrente (nelle note di trattazione già depositate per la prima udienza e reiterata in quelle depositate per la odierna udienza), si impone pertanto una pronuncia di inammissibilità con la presente Sentenza (anziché la pronuncia di estinzione con Ordinanza ex art.306 c.p.c., non consentita in difetto di accettazione “(…) dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”).
Le spese possono essere integralmente compensate, considerato il comportamento collaborativo della parte ricorrente, che ha tempestivamente aderito all'eccezione preliminare dell'Amministrazione resistente formalizzando la cennata rinuncia agli atti.
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P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 30.10.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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