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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3092/2018 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'abogado e dell'avv. Marra Felice, Controparte_1 attrice contro Cont
LARGO CRISPI NN. 2-6, Controparte_2
PAGANO NN. 43,53,59,69 - in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli CP_3 avv.ti Console Antonio e Losacco Michele, convenuto
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 17.09.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato la ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_2
, largo Crispi nn. 2-6, via Pagano nn. 43,53,59,69 – chiedendo
[...] Controparte_2 CP_3
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “dichiarare nulla e/o annullabile ed inefficace,
e come tale improduttiva di effetti, la delibera del 16.01.2018 adottata dall'assemblea del
Supercondominio di nn. 226-238, largo Crispi nn. 2-6, via Pagano nn. 43,53,59,69 – CP_2 CP_3 essendo manifesti i vizi da cui la stessa è affetta per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.” A sostegno della domanda parte attorea ha allegato di essere proprietaria di un locale deposito al piano interrato di via Pagano n. 53, via Crispi n. 232, nonché di tre immobili al piano terra di via
Pagano nn. 39-41, via Pagano nn. 45-47, 49-51 e via Crispi n. 226/A; di essere stata convocata per l'assemblea condominiale straordinaria fissata al 15.01.2018 in prima convocazione ed al 16.01.2018 in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno “1) Esame dell'istanza n.
53376/2017 del Tribunale di Bari. Relazione Avv. Console. Ripartizione della spesa. Dichiarazioni in merito ad eventuale proposizione di appello. 2) Mediazione del 09.01.2018 promossa da
[...]
Relazione dell'amministratore. Deliberazioni in merito. 3) Richiesta saldo fattura Eni Parte_1 anno 2012 contabilizzata in bilancio 2012. Relazione Avv. Console. Eventuale nomina studio legale.
Deliberazioni in merito. 4) Varie ed eventuali.”; di non aver presenziato all'assemblea e di aver ritirato, in data 23.01.2018, plico spedito dall'amministratore del contenente il verbale Parte_2 assembleare del 16.01.
Dal predetto verbale di assemblea, riunitasi in seconda convocazione, risulterebbe la partecipazione, diretta o per delega, di n. 80 condomini su di un totale di n. 154 per complessivi millesimi 438,00, che illegittimamente avrebbero approvato decisioni riguardanti l'organizzazione del condominio.
La delibera del 16.01.2018 sarebbe, dunque, invalida per violazione dell'art. 1136 co. 6 c.c., poiché nel verbale mancherebbe qualsivoglia accertamento ed attestazione circa la regolare convocazione dei condomini legittimati alla partecipazione.
Dal verbale impugnato non sarebbe, altresì, evincibile se i rappresentanti delegati dai singoli condomini fossero muniti di regolare delega, in spregio al dettato di cui all'art. 67 disp. att. c.c.
La delibera del 16.01.2018 sarebbe stata approvata in violazione dell'art. 20 ult. co. del regolamento condominiale, che conferisce ai singoli rappresentanti solo il potere di deliberare su specifici argomenti e limitatamente alle spese di ordinaria amministrazione;
gli argomenti approvati dall'assise concernevano, invece, liti attive e passive.
Nello specifico, l'assemblea avrebbe deliberato di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 5376/2017, in violazione del disposto di cui all'art. 1136 co. 5 c.c., che prescrive, quale quorum deliberativo, un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti, corrispondente ad almeno la metà del valore dell'edificio; pur essendo intervenuti n. 80 condomini su di un totale di n.
154, essi rappresentavano soltanto 438,00 millesimi del valore totale dell'edificio. Anche escludendo i millesimi spettanti alla (92,07) dal computo del totale, considerando che Parte_1
l'appello proponendo avrebbe riguardato sentenza favorevole alla società, il quorum deliberativo sarebbe da conteggiare su 907,93 millesimi;
avendo espresso voto contrario tanti condomini rappresentanti 111,95 millesimi, ne conseguirebbe che dei 438,00 millesimi rappresentati in assemblea solo 326,05 millesimi avrebbero votato a favore. Ancora, l'assemblea avrebbe autorizzato l'amministratore a conferire mandato all'avv. Console per proporre appello avverso la succitata sentenza, senza che alcun preventivo di spesa fosse stato presentato ai condomini.
Di poi, l'assemblea avrebbe autorizzato l'amministratore a partecipare alla mediazione di cui al punto n. 2 o.d.g., in violazione dell'art. 71 quater co. 3 disp. att. c.c.
Similmente, l'assemblea non avrebbe potuto conferire all'avv. Console la facoltà di transigere, perché anche le delibere aventi ad oggetto l'approvazione di una transazione e la consequenziale nomina di un difensore sarebbero soggette alla maggioranza di cui all'art. 1136 co. 2 c.c.
Con comparsa depositata l'11.05.2018, si è costituito in giudizio il Controparte_2
, largo Crispi nn. 2-6, via Pagano nn. 43,53,59,69 – il quale ha chiesto dichiararsi
[...] CP_3
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda;
quindi, condannarsi la Parte_1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da
[...] distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Rispetto alle doglianze relative alle formalità preliminari di verifica della rituale costituzione dell'assise, il convenuto ha dedotto che nessuno dei presenti sollevava eccezioni in ordine alla regolarità degli avvisi di convocazione;
l'eventuale irregolarità sarebbe stata, comunque, sanata dal raggiungimento della maggioranza necessaria per deliberare sui punti all'ordine del giorno. L'unica contestazione sarebbe giunta dalla assente all'assemblea, ma destinataria di Parte_1 rituale e regolare avvertimento.
Circa la ex adverso allegata omessa verifica della legittimazione attiva dei rappresentanti delegati dai singoli condomini, dal verbale assembleare si ricaverebbe, al contrario: “[…] il Presidente [in adempimento dei compiti sullo stesso gravanti] dichiara validamente costituita l'assemblea […]”.
Rispetto all'impugnativa della deliberazione assunta con riguardo al punto n. 1) o.d.g., l'attrice non sarebbe legittimata ad impugnare in quanto controparte del Supercondominio nel giudizio avverso la sentenza del Tribunale di Bari. Inoltre, per un verso, l'omessa presentazione di un preventivo da parte del difensore incaricato dall'assemblea non sarebbe causa di nullità della delibera, la quale farebbe comunque riferimento all'applicazione dei minimi tariffari;
per altro verso, già il mandato deliberato per la costituzione in Tribunale veniva conferito per ogni grado del giudizio. Ad ogni modo, la ripartizione della spesa relativa all'appello non competerebbe alla proprio perché Parte_1 controparte del Supercondominio in quel procedimento.
Tale delibera, poi, non sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 1136 co. 5 c.c. perché non esorbiterebbe dalle attribuzioni dell'amministratore e sarebbe stata assunta in seconda convocazione.
Rispetto all'impugnativa della deliberazione assunta con riguardo al punto n. 2 o.d.g., la
[...] non potrebbe dolersi dell'autorizzazione data all'amministratore di partecipare alla Parte_1 mediazione del 09.01.2018, in violazione di quanto previsto dall'art. 71 quater co. 3 c.c., per essere, anche in tal caso, parte in causa della procedura mediativa, dunque in conflitto di interessi. Per
l'effetto, il quorum millesimale totale sarebbe ridotto in ragione dell'eliminazione dei millesimi di pertinenza della società. La delibera, comunque, non inciderebbe sul patrimonio della
[...]
Parte_1
Rispetto all'impugnativa della deliberazione assunta con riguardo al punto n. 3 o.d.g., la società attrice, non partecipando alla comunione dell'impianto di riscaldamento, non avrebbe in ogni caso ricavato dall'approvazione della transazione con Eni e della relativa nomina di un difensore alcun nocumento patrimoniale, né si sarebbe potuta dolere della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti. Matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata cartolarmente il 17.09.2025, ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, l'istanza di esibizione delle deleghe è inammissibile in quanto ininfluente ai fini della decisione.
Sempre in via preliminare, è manchevole la legittimazione ad agire della con Parte_1 riguardo alle deliberazioni assunte dalla compagine condominiale in ordine al punto n. 3 all'o.d.g.
Sul punto, l'assise decideva “di nominare l'Avv. Console per la transazione (…) applicando i minimi tariffari”. Parte attorea, distaccatasi dal servizio di riscaldamento (cfr. delibera assembleare del
24.10.1975, atto privato di cessione registrato il 01.12.1976) – circostanza incontestata – non vanta alcun titolo in ordine al relativo impianto centralizzato di cui non sopporta i costi di gestione e funzionamento. Non è portatrice di uno specifico interesse alla impugnativa delle determinazioni relative alla conclusione di una transazione da cui non avrebbe potuto trarre né beneficio, né nocumento.
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
La ha impugnato la delibera del 16.01.2018 assunta dall'assemblea del Parte_1
Supercondominio di , largo Crispi nn. 2-6, via Pagano nn. 43,53,59,69 – Controparte_2 CP_3 lamentandone l'invalidità, innanzitutto, per vizi formali.
In particolare, rispetto all'allegato mancato accertamento circa la ritualità delle convocazioni, l'art. 1136 co. 6 c.c. (replicato dall'art. 37 reg. condominiale), configura la preventiva convocazione dei condomini come requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione e deve interpretarsi alla luce del disposto di cui all'art. 66 co. 3 ultimo periodo disp. att. c.c. e 67 c. 3 disp. att. in materia di supercondominio (cfr. Cass. 40827/2021).
Nel caso di specie non è emerso alcun difetto di convocazione degli aventi diritto a partecipare alla assemblea – i soli che avrebbero potuto vantare un interesse, sul punto, all'annullamento della deliberazione - e la stessa ha allegato (cfr. p. 1 atto di citazione) e provato (cfr. Parte_1 doc. 1 prodotto sin dalla costituzione in giudizio) di essere stata ritualmente evocata per partecipare all'assise.
Risulta, infine, dal verbale d'assemblea in atti, che il Presidente, dichiarando validamente costituita la riunione, attestava la presenza di n. 80 condomini su di un totale di n. 154, per complessivi 438,00 millesimi;
il foglio delle presenze, integrando il verbale, specifica condominio e numero di rappresentanti presenti con indicazione dei relativi millesimi, coincidenti con quanto riassunto nel verbale.
Similmente, rispetto alla doglianza relativa al mancato controllo della regolarità delle deleghe conferite ai rappresentanti dei condomini, la Suprema Corte (cfr. C. 2218/2013) ha precisato: “In tema di condominio, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.” La è Parte_1 soggetto estraneo ad eventuali rapporti di mandato.
Né è conferente il richiamo all'art. 32 reg. condominiale che riguarda il consiglio di amministrazione dei servizi comuni, organo distinto dall'assemblea.
In ordine agli ulteriori motivi di impugnazione (punti nn. 1 e 2 all'o.d.g.) – rispetto ai quali la società attrice è portatrice di un interesse in conflitto con quello del convenuto - si deve aderire Parte_2 all'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte con la ordinanza n. 3192/2023, peraltro richiamata dallo stesso convenuto “in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad Parte_2 approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un Parte_2 singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione” [ succ. conf. C. n. 21750/2024; C. n. 7491/2025
“(…) La situazione che si riscontra con riguardo alla deliberazione assembleare relativa alla controversia tra il ed il singolo condomino è invece sostanzialmente diversa ed il suo Parte_2 tratto saliente è dato dalla formale e sostanziale estraneità del in lite rispetto alle Parte_2 determinazioni che la compagine condominiale è chiamata ad assumere”].
Da quanto premesso consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei valori minimi di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 4 – valore indeterminabile) come da nota spese depositata in atti.
Non ricorrono i presupposti per la condanna di parte attorea ai sensi del disposto di cui all'art. 96
c.p.c. non potendo desumersi, dalla mera infondatezza della domanda, la temerarietà della condotta processuale;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna la alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 3.808,00 Parte_1 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Console e dell'avv. Michele Losacco ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.09.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3092/2018 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'abogado e dell'avv. Marra Felice, Controparte_1 attrice contro Cont
LARGO CRISPI NN. 2-6, Controparte_2
PAGANO NN. 43,53,59,69 - in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli CP_3 avv.ti Console Antonio e Losacco Michele, convenuto
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 17.09.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato la ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_2
, largo Crispi nn. 2-6, via Pagano nn. 43,53,59,69 – chiedendo
[...] Controparte_2 CP_3
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “dichiarare nulla e/o annullabile ed inefficace,
e come tale improduttiva di effetti, la delibera del 16.01.2018 adottata dall'assemblea del
Supercondominio di nn. 226-238, largo Crispi nn. 2-6, via Pagano nn. 43,53,59,69 – CP_2 CP_3 essendo manifesti i vizi da cui la stessa è affetta per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.” A sostegno della domanda parte attorea ha allegato di essere proprietaria di un locale deposito al piano interrato di via Pagano n. 53, via Crispi n. 232, nonché di tre immobili al piano terra di via
Pagano nn. 39-41, via Pagano nn. 45-47, 49-51 e via Crispi n. 226/A; di essere stata convocata per l'assemblea condominiale straordinaria fissata al 15.01.2018 in prima convocazione ed al 16.01.2018 in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno “1) Esame dell'istanza n.
53376/2017 del Tribunale di Bari. Relazione Avv. Console. Ripartizione della spesa. Dichiarazioni in merito ad eventuale proposizione di appello. 2) Mediazione del 09.01.2018 promossa da
[...]
Relazione dell'amministratore. Deliberazioni in merito. 3) Richiesta saldo fattura Eni Parte_1 anno 2012 contabilizzata in bilancio 2012. Relazione Avv. Console. Eventuale nomina studio legale.
Deliberazioni in merito. 4) Varie ed eventuali.”; di non aver presenziato all'assemblea e di aver ritirato, in data 23.01.2018, plico spedito dall'amministratore del contenente il verbale Parte_2 assembleare del 16.01.
Dal predetto verbale di assemblea, riunitasi in seconda convocazione, risulterebbe la partecipazione, diretta o per delega, di n. 80 condomini su di un totale di n. 154 per complessivi millesimi 438,00, che illegittimamente avrebbero approvato decisioni riguardanti l'organizzazione del condominio.
La delibera del 16.01.2018 sarebbe, dunque, invalida per violazione dell'art. 1136 co. 6 c.c., poiché nel verbale mancherebbe qualsivoglia accertamento ed attestazione circa la regolare convocazione dei condomini legittimati alla partecipazione.
Dal verbale impugnato non sarebbe, altresì, evincibile se i rappresentanti delegati dai singoli condomini fossero muniti di regolare delega, in spregio al dettato di cui all'art. 67 disp. att. c.c.
La delibera del 16.01.2018 sarebbe stata approvata in violazione dell'art. 20 ult. co. del regolamento condominiale, che conferisce ai singoli rappresentanti solo il potere di deliberare su specifici argomenti e limitatamente alle spese di ordinaria amministrazione;
gli argomenti approvati dall'assise concernevano, invece, liti attive e passive.
Nello specifico, l'assemblea avrebbe deliberato di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 5376/2017, in violazione del disposto di cui all'art. 1136 co. 5 c.c., che prescrive, quale quorum deliberativo, un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti, corrispondente ad almeno la metà del valore dell'edificio; pur essendo intervenuti n. 80 condomini su di un totale di n.
154, essi rappresentavano soltanto 438,00 millesimi del valore totale dell'edificio. Anche escludendo i millesimi spettanti alla (92,07) dal computo del totale, considerando che Parte_1
l'appello proponendo avrebbe riguardato sentenza favorevole alla società, il quorum deliberativo sarebbe da conteggiare su 907,93 millesimi;
avendo espresso voto contrario tanti condomini rappresentanti 111,95 millesimi, ne conseguirebbe che dei 438,00 millesimi rappresentati in assemblea solo 326,05 millesimi avrebbero votato a favore. Ancora, l'assemblea avrebbe autorizzato l'amministratore a conferire mandato all'avv. Console per proporre appello avverso la succitata sentenza, senza che alcun preventivo di spesa fosse stato presentato ai condomini.
Di poi, l'assemblea avrebbe autorizzato l'amministratore a partecipare alla mediazione di cui al punto n. 2 o.d.g., in violazione dell'art. 71 quater co. 3 disp. att. c.c.
Similmente, l'assemblea non avrebbe potuto conferire all'avv. Console la facoltà di transigere, perché anche le delibere aventi ad oggetto l'approvazione di una transazione e la consequenziale nomina di un difensore sarebbero soggette alla maggioranza di cui all'art. 1136 co. 2 c.c.
Con comparsa depositata l'11.05.2018, si è costituito in giudizio il Controparte_2
, largo Crispi nn. 2-6, via Pagano nn. 43,53,59,69 – il quale ha chiesto dichiararsi
[...] CP_3
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda;
quindi, condannarsi la Parte_1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da
[...] distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Rispetto alle doglianze relative alle formalità preliminari di verifica della rituale costituzione dell'assise, il convenuto ha dedotto che nessuno dei presenti sollevava eccezioni in ordine alla regolarità degli avvisi di convocazione;
l'eventuale irregolarità sarebbe stata, comunque, sanata dal raggiungimento della maggioranza necessaria per deliberare sui punti all'ordine del giorno. L'unica contestazione sarebbe giunta dalla assente all'assemblea, ma destinataria di Parte_1 rituale e regolare avvertimento.
Circa la ex adverso allegata omessa verifica della legittimazione attiva dei rappresentanti delegati dai singoli condomini, dal verbale assembleare si ricaverebbe, al contrario: “[…] il Presidente [in adempimento dei compiti sullo stesso gravanti] dichiara validamente costituita l'assemblea […]”.
Rispetto all'impugnativa della deliberazione assunta con riguardo al punto n. 1) o.d.g., l'attrice non sarebbe legittimata ad impugnare in quanto controparte del Supercondominio nel giudizio avverso la sentenza del Tribunale di Bari. Inoltre, per un verso, l'omessa presentazione di un preventivo da parte del difensore incaricato dall'assemblea non sarebbe causa di nullità della delibera, la quale farebbe comunque riferimento all'applicazione dei minimi tariffari;
per altro verso, già il mandato deliberato per la costituzione in Tribunale veniva conferito per ogni grado del giudizio. Ad ogni modo, la ripartizione della spesa relativa all'appello non competerebbe alla proprio perché Parte_1 controparte del Supercondominio in quel procedimento.
Tale delibera, poi, non sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 1136 co. 5 c.c. perché non esorbiterebbe dalle attribuzioni dell'amministratore e sarebbe stata assunta in seconda convocazione.
Rispetto all'impugnativa della deliberazione assunta con riguardo al punto n. 2 o.d.g., la
[...] non potrebbe dolersi dell'autorizzazione data all'amministratore di partecipare alla Parte_1 mediazione del 09.01.2018, in violazione di quanto previsto dall'art. 71 quater co. 3 c.c., per essere, anche in tal caso, parte in causa della procedura mediativa, dunque in conflitto di interessi. Per
l'effetto, il quorum millesimale totale sarebbe ridotto in ragione dell'eliminazione dei millesimi di pertinenza della società. La delibera, comunque, non inciderebbe sul patrimonio della
[...]
Parte_1
Rispetto all'impugnativa della deliberazione assunta con riguardo al punto n. 3 o.d.g., la società attrice, non partecipando alla comunione dell'impianto di riscaldamento, non avrebbe in ogni caso ricavato dall'approvazione della transazione con Eni e della relativa nomina di un difensore alcun nocumento patrimoniale, né si sarebbe potuta dolere della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti. Matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata cartolarmente il 17.09.2025, ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, l'istanza di esibizione delle deleghe è inammissibile in quanto ininfluente ai fini della decisione.
Sempre in via preliminare, è manchevole la legittimazione ad agire della con Parte_1 riguardo alle deliberazioni assunte dalla compagine condominiale in ordine al punto n. 3 all'o.d.g.
Sul punto, l'assise decideva “di nominare l'Avv. Console per la transazione (…) applicando i minimi tariffari”. Parte attorea, distaccatasi dal servizio di riscaldamento (cfr. delibera assembleare del
24.10.1975, atto privato di cessione registrato il 01.12.1976) – circostanza incontestata – non vanta alcun titolo in ordine al relativo impianto centralizzato di cui non sopporta i costi di gestione e funzionamento. Non è portatrice di uno specifico interesse alla impugnativa delle determinazioni relative alla conclusione di una transazione da cui non avrebbe potuto trarre né beneficio, né nocumento.
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
La ha impugnato la delibera del 16.01.2018 assunta dall'assemblea del Parte_1
Supercondominio di , largo Crispi nn. 2-6, via Pagano nn. 43,53,59,69 – Controparte_2 CP_3 lamentandone l'invalidità, innanzitutto, per vizi formali.
In particolare, rispetto all'allegato mancato accertamento circa la ritualità delle convocazioni, l'art. 1136 co. 6 c.c. (replicato dall'art. 37 reg. condominiale), configura la preventiva convocazione dei condomini come requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione e deve interpretarsi alla luce del disposto di cui all'art. 66 co. 3 ultimo periodo disp. att. c.c. e 67 c. 3 disp. att. in materia di supercondominio (cfr. Cass. 40827/2021).
Nel caso di specie non è emerso alcun difetto di convocazione degli aventi diritto a partecipare alla assemblea – i soli che avrebbero potuto vantare un interesse, sul punto, all'annullamento della deliberazione - e la stessa ha allegato (cfr. p. 1 atto di citazione) e provato (cfr. Parte_1 doc. 1 prodotto sin dalla costituzione in giudizio) di essere stata ritualmente evocata per partecipare all'assise.
Risulta, infine, dal verbale d'assemblea in atti, che il Presidente, dichiarando validamente costituita la riunione, attestava la presenza di n. 80 condomini su di un totale di n. 154, per complessivi 438,00 millesimi;
il foglio delle presenze, integrando il verbale, specifica condominio e numero di rappresentanti presenti con indicazione dei relativi millesimi, coincidenti con quanto riassunto nel verbale.
Similmente, rispetto alla doglianza relativa al mancato controllo della regolarità delle deleghe conferite ai rappresentanti dei condomini, la Suprema Corte (cfr. C. 2218/2013) ha precisato: “In tema di condominio, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto.” La è Parte_1 soggetto estraneo ad eventuali rapporti di mandato.
Né è conferente il richiamo all'art. 32 reg. condominiale che riguarda il consiglio di amministrazione dei servizi comuni, organo distinto dall'assemblea.
In ordine agli ulteriori motivi di impugnazione (punti nn. 1 e 2 all'o.d.g.) – rispetto ai quali la società attrice è portatrice di un interesse in conflitto con quello del convenuto - si deve aderire Parte_2 all'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte con la ordinanza n. 3192/2023, peraltro richiamata dallo stesso convenuto “in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad Parte_2 approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un Parte_2 singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione” [ succ. conf. C. n. 21750/2024; C. n. 7491/2025
“(…) La situazione che si riscontra con riguardo alla deliberazione assembleare relativa alla controversia tra il ed il singolo condomino è invece sostanzialmente diversa ed il suo Parte_2 tratto saliente è dato dalla formale e sostanziale estraneità del in lite rispetto alle Parte_2 determinazioni che la compagine condominiale è chiamata ad assumere”].
Da quanto premesso consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei valori minimi di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 4 – valore indeterminabile) come da nota spese depositata in atti.
Non ricorrono i presupposti per la condanna di parte attorea ai sensi del disposto di cui all'art. 96
c.p.c. non potendo desumersi, dalla mera infondatezza della domanda, la temerarietà della condotta processuale;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna la alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 3.808,00 Parte_1 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Console e dell'avv. Michele Losacco ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.09.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco