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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5144/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: concessione di ipoteca.
TRA
e , rappresentate e Parte_1 CP_1
difese dagli avv.ti ti Generoso Baio e Matilde Squillante.
ATTRICI
E
Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Lupo e Valerio Menaldi
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 21.09.2017 la e la Parte_1
convenivano in giudizio la Controparte_1 Controparte_3
chiedendo al giudice di:
[...]
a) accertare l'autenticità e la provenienza delle dichiarazioni delle parti e Parte_1 Controparte_1 [...]
di cui alla scrittura privata in data 29 Controparte_3
giugno 2017 e degli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale e conseguentemente accertare che la scrittura stessa contempla la concessione di ipoteca a favore della Parte_1
fino a concorrenza di euro 1.120.000,00, ed a favore di
[...]
fino a concorrenza di euro 230.000,00 Controparte_1
sull'immobile Complesso socio-sanitario sito in Taranto nel quartiere Paolo VI in Piazzale Monsignor Guglielmo Motolese
n. 1, ubicato su quattro livelli (piano primo sottostrada, piano terra piano primo e piano secondo) della superficie catastale di circa mq 30.741, confinante nell'insieme con Viale del Lavoro e
Piazzale della Cittadella della carità, con terreno di proprietà
CP_ della società (ex , con Strada Provinciale n. 21 per CP_5
Monteiasi e col viale del Turismo, identificato nel Catasto
Fabbricati al foglio 145 mappale 467 sub. 5 piano S1-T-1-2 cat.
D4 Z.C. 1 Rend. euro 91.420,00, di esclusiva proprietà della
; Controparte_3
b) pronunziare sentenza che tenga luogo dell'atto di concessione dell'ipoteca sopra indicata ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite in caso di opposizione.
Si costituiva la , eretta in Ente Controparte_3
Morale con DPGR n. 450 del 17 settembre 1984, iscritta al n.
100 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia
e al n. 15 del Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di
Taranto, avente lo scopo precipuo, nell'ambito della sola
Regione Puglia, “…di promuovere e favorire … le opere di carità …intendendo…realizzare la “ ” ove Controparte_3
potranno essere accolti, assistiti e recuperati quanti invocano aiuto per lenire le loro sventure” promuovendo, altresì, le più progredite iniziative e realizzazioni sociali e sanitarie.
Nell'ambito di tale attività la e la sola CP_3 Parte_1
in data 31.10.2011 ebbero a sottoscrivere un contratto di
“service” avente ad oggetto diverse prestazioni da svolgersi presso la struttura. Prevedevano la necessità di programmare un numero minimo di procedure “parametrato su un budget dedicato” e pertanto convenivano di determinare, per tutta la durata del contratto, un budget di euro 7.000.000,00, “con una suddivisione prevista di 100 procedure su base annua, con un budget minimo di 1.000.000,00 di euro l'anno” e in tale prospettiva la avrebbe garantito “…nell'ambito CP_3
Parte della suddivisione del budget complessivo destinatole dall' di riferimento, la possibilità di effettuare ricoveri e prestazioni di cardiologia interventistica che impegnino la spesa di euro 1.000.000,00 dedicata ai pazienti residenti nel territorio della
Regione Puglia” mentre, quanto alle prestazioni richieste da pazienti in regioni diverse dalla Puglia, invece, si prevedeva che esse potevano essere erogate senza limitazione alcuna, ma con un impegno minimo da parte di di 75 prestazioni Parte_1
annue. Tuttavia il numero delle prestazioni sanitarie effettuate presso la struttura, attribuite in via esclusiva alla Parte_1
non raggiunsero i prefissati obiettivi garantiti nel contratto dalla comportando, per colpa non imputabile alla Parte_1
un incasso nettamente inferiore rispetto a quanto CP_3
prefissato. Per tali motivi, la attesa l'impossibilità di CP_3
procedere a una composizione in via amichevole delle controversie insorte, si era avvalsa della clausola compromissoria di cui all'articolo 25 del contratto, tenuto anche conto dell'intervenuta interruzione dell'esecuzione delle prestazioni sanitarie ad opera delle società attrici, con le quali, nelle more del procedimento cautelare attivato dalle società dinnanzi al medesimo adito Tribunale, addivenivano ad una transazione perfezionata con scambio di corrispondenza del
29.06.2017, come da atti allegati nell'atto di citazione. La convenuta rappresentava di aver predisposto, in accordo con i propri istituti di credito di riferimento, una prima richiesta di moratoria e standstill in data 11.04.2017 al fine di poter usufruire della liquidità necessaria per poter far fronte ai propri impegni finanziari con i suoi creditori, tra cui le società attrici. Evidenziava che detta circostanza era stata difatti indicata proprio nella scrittura privata in argomento, al fine di manifestare esplicitamente alle controparti che l'adempimento di quanto previsto nella scrittura privata, e quindi anche il perfezionamento della dichiarazione unilaterale ex art. 2821 del
Codice Civile per la concessione dell'ipoteca sui beni immobili della era subordinato, non per volere della CP_3
al preventivo assenso delle banche finanziatrici. CP_3
Argomentava che ciò risultava dimostrato, non soltanto da quanto dedotto nella condizione sospensiva di cui all'art. 4 posta in contratto, ma anche nelle premesse della stessa scrittura privata di cui alla lettera G, che recita testualmente: “nello stesso lasso di tempo la ha intavolato alcune trattative con CP_3
i propri creditori, comprese e , al fine di Parte_1 CP_1
predisporre un piano industriale da far approvare successivamente agli istituti di credito della stessa CP_3
per l'ottenimento di un accordo avente a oggetto, tra l'altro, richieste di moratoria e di standstill, (di seguito, il “Piano
Industriale”)”, e alla lettera H. in cui viene richiamato inoltre che il suddetto Piano Industriale non è stato ancora definito e che la si era determinata a provvedere al pagamento CP_3
convenuto subordinatamente all'avveramento della condizione sospensiva.
Di conseguenza, rilevava la convenuta, la condizione sospensiva posta nell'atto transattivo risulta ancora pienamente valida ed efficace tenuto conto che a tutt'oggi lo stesso assenso delle banche finanziatrici non risultava essere ancora pervenuto in quanto le banche avevano richiesto la formalizzazione della procedura ex art. 67 LF;
per cui, sebbene la previsione contenuta nell'articolo 4 stabilisce che “in caso di mancato avveramento della Condizione Sospensiva entro il termine finale indicato al precedente paragrafo 4.1. (ossia il 31 luglio 2017) l'impegno della in favore di e di cui ai CP_3 Parte_1 CP_1
precedenti articoli 1,2 e 3, estremi inclusi, dovrà comunque ritenersi efficace, come se la Condizione Sospensiva si fosse pienamente avverata”, non vi era stato alcun comportamento colpevole o addirittura doloso ascrivibile alla la CP_3
quale si trovava a non aver adempiuto a quanto previsto nella scrittura privata e ad aver dovuto rinviare l'esecuzione degli impegni indicati nell'atto transattivo per causa non imputabile né direttamente né indirettamente.
Di qui, concludeva, non essendosi realizzata la condizione sospensiva di cui alla scrittura privata nessuna delle domande formulate dalle attrici poteva essere accolta.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., sulla base dei fatti incontestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione, con i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande attoree sono fondate e vanno pertanto accolte. Invero, contrariamente da quanto sostenuto dalla convenuta, il contratto contenente la promessa di prestare ipoteca è valido ed ancora efficace, non disconosciuto nella sottoscrizione ed eseguibile alla luce del chiaro tenore dell'art. 4 di esso (al punto
4.6.), ove si prevede che: “in caso di mancato avveramento della
Condizione Sospensiva entro il termine finale indicato al precedente paragrafo 4.1. (quello del 31 luglio 2017), l'impegno della in favore di di cui ai CP_3 Parte_3
precedenti articoli 1, 2 e 3, estremi inclusi, dovrà comunque ritenersi efficace, come se la Condizione Sospensiva si fosse pienamente avverata”. Pertanto, le prestazioni
“sospensivamente condizionate” consistenti nell'assunzione dell'obbligo di pagamento delle somme transattivamente determinate, e nella definizione delle modalità di siffatto pagamento, sono in realtà efficaci una volta spirato il termine massimo del 31 luglio 2017.
Del resto, anche se la condizione fosse per assurdo da ritenere ancora pendente, sussisterebbe comunque l'interesse delle società attrici a conseguire l'accertamento giudiziale della scrittura privata (o l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di dare ipoteca), ed a trascrivere la relativa domanda ai sensi dell'art. 2652, n. 3), cod. civ., con gli effetti previsti da quest'ultima disposizione (“La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda”). Infatti, detto interesse - comunque connaturato alla posizione in cui viene a trovarsi chi abbia conseguito, per contratto o per atto unilaterale, il diritto all'ipoteca, mediante un atto di disposizione del concedente privo della forma richiesta per l'iscrizione ai sensi dell'art. 2835 cod. civ. – ben può sussistere anche quando l'atto di concessione sia condizionato, dal momento che l'apposizione di una condizione sospensiva non impedisce la trascrizione o l'iscrizione di atti soggetti a dette formalità. Lo sancisce espressamente, per la trascrizione, l'ultimo comma dell'art. 2659 cod. civ., mentre per l'iscrizione ipotecaria il principio è persino ovvio: la condizione attiene, infatti, all'efficacia del titolo, mentre l'iscrizione è presupposto per la stessa esistenza del diritto di ipoteca, che sorge solo con detta formalità.
Peraltro, nel caso in esame, ad essere soggetto a condizione è – semmai – il credito a garanzia del quale la si CP_3
obbligò a concedere l'ipoteca, ed allora trova applicazione la norma dell'art. 2852 cod. civ. secondo la quale “l'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente”.
Le parti attrici hanno quindi dimostrato per tabulas la fondatezza della propria domanda e ciò in considerazione del fatto che essa si fonda su una scrittura privata la cui autenticità
e provenienza non è mai stata posta in dubbio, oltre che dalla convenuta, anche da tutte le parti nell'ambito del giudizio di sequestro conservativo promosso da esse società attrici dinanzi a questo Tribunale (RG. n. 6808/2016, con atti prodotti in giudizio), nel quale detta scrittura, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi procuratori, veniva depositata in atti con nota congiunta, assumendo, pertanto, ancor più valore di scrittura privata riconosciuta. A ciò si aggiunge che la
[...]
, ha poi provveduto sempre in Controparte_6
esecuzione dell'accordo di transazione sottoscritto ad eseguire, anche se con ritardo rispetto alle scadenze previste, diversi pagamenti in favore delle attrici a riprova dell'autenticità ed efficacia del contratto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto, accertata la validità ed efficacia della scrittura privata in data 29 giugno
2017 e degli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, dichiara l'obbligazione della Controparte_3
a concedere ipoteca a favore della fino a Parte_1 concorrenza di euro 1.120.000,00 ed a favore di Controparte_1
fino a concorrenza di euro 230.000,00, sul seguente bene immobile: - complesso socio-sanitario sito in Taranto nel quartiere Paolo VI in Piazzale Monsignor Guglielmo Motolese
n. 1, ubicato su quattro livelli (piano primo sottostrada, piano terra, piano primo e piano secondo) della superficie catastale di circa mq. 30.741, confinante nell'insieme con Viale del Lavoro
e Piazzale della Cittadella della carità, con terreno di proprietà CP_ della società (ex , con Strada Provinciale n. 21 per CP_5
Monteiasi e col viale del Turismo, indentificato nel Catasto
Fabbricati al foglio 145 mappale 467 sub. 5 piano S1-T-1-2 cat.
D4 Z.C. 1 Rend. euro 91.420,00, di esclusiva proprietà della e autorizza l'iscrizione Controparte_3
dell'ipoteca sopra indicata ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., con esonero di ogni responsabilità per il Conservatore dei Registri
Immobiliari territorialmente competente.
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore delle attrici delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore il 25.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5144/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: concessione di ipoteca.
TRA
e , rappresentate e Parte_1 CP_1
difese dagli avv.ti ti Generoso Baio e Matilde Squillante.
ATTRICI
E
Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Lupo e Valerio Menaldi
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 21.09.2017 la e la Parte_1
convenivano in giudizio la Controparte_1 Controparte_3
chiedendo al giudice di:
[...]
a) accertare l'autenticità e la provenienza delle dichiarazioni delle parti e Parte_1 Controparte_1 [...]
di cui alla scrittura privata in data 29 Controparte_3
giugno 2017 e degli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale e conseguentemente accertare che la scrittura stessa contempla la concessione di ipoteca a favore della Parte_1
fino a concorrenza di euro 1.120.000,00, ed a favore di
[...]
fino a concorrenza di euro 230.000,00 Controparte_1
sull'immobile Complesso socio-sanitario sito in Taranto nel quartiere Paolo VI in Piazzale Monsignor Guglielmo Motolese
n. 1, ubicato su quattro livelli (piano primo sottostrada, piano terra piano primo e piano secondo) della superficie catastale di circa mq 30.741, confinante nell'insieme con Viale del Lavoro e
Piazzale della Cittadella della carità, con terreno di proprietà
CP_ della società (ex , con Strada Provinciale n. 21 per CP_5
Monteiasi e col viale del Turismo, identificato nel Catasto
Fabbricati al foglio 145 mappale 467 sub. 5 piano S1-T-1-2 cat.
D4 Z.C. 1 Rend. euro 91.420,00, di esclusiva proprietà della
; Controparte_3
b) pronunziare sentenza che tenga luogo dell'atto di concessione dell'ipoteca sopra indicata ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite in caso di opposizione.
Si costituiva la , eretta in Ente Controparte_3
Morale con DPGR n. 450 del 17 settembre 1984, iscritta al n.
100 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia
e al n. 15 del Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di
Taranto, avente lo scopo precipuo, nell'ambito della sola
Regione Puglia, “…di promuovere e favorire … le opere di carità …intendendo…realizzare la “ ” ove Controparte_3
potranno essere accolti, assistiti e recuperati quanti invocano aiuto per lenire le loro sventure” promuovendo, altresì, le più progredite iniziative e realizzazioni sociali e sanitarie.
Nell'ambito di tale attività la e la sola CP_3 Parte_1
in data 31.10.2011 ebbero a sottoscrivere un contratto di
“service” avente ad oggetto diverse prestazioni da svolgersi presso la struttura. Prevedevano la necessità di programmare un numero minimo di procedure “parametrato su un budget dedicato” e pertanto convenivano di determinare, per tutta la durata del contratto, un budget di euro 7.000.000,00, “con una suddivisione prevista di 100 procedure su base annua, con un budget minimo di 1.000.000,00 di euro l'anno” e in tale prospettiva la avrebbe garantito “…nell'ambito CP_3
Parte della suddivisione del budget complessivo destinatole dall' di riferimento, la possibilità di effettuare ricoveri e prestazioni di cardiologia interventistica che impegnino la spesa di euro 1.000.000,00 dedicata ai pazienti residenti nel territorio della
Regione Puglia” mentre, quanto alle prestazioni richieste da pazienti in regioni diverse dalla Puglia, invece, si prevedeva che esse potevano essere erogate senza limitazione alcuna, ma con un impegno minimo da parte di di 75 prestazioni Parte_1
annue. Tuttavia il numero delle prestazioni sanitarie effettuate presso la struttura, attribuite in via esclusiva alla Parte_1
non raggiunsero i prefissati obiettivi garantiti nel contratto dalla comportando, per colpa non imputabile alla Parte_1
un incasso nettamente inferiore rispetto a quanto CP_3
prefissato. Per tali motivi, la attesa l'impossibilità di CP_3
procedere a una composizione in via amichevole delle controversie insorte, si era avvalsa della clausola compromissoria di cui all'articolo 25 del contratto, tenuto anche conto dell'intervenuta interruzione dell'esecuzione delle prestazioni sanitarie ad opera delle società attrici, con le quali, nelle more del procedimento cautelare attivato dalle società dinnanzi al medesimo adito Tribunale, addivenivano ad una transazione perfezionata con scambio di corrispondenza del
29.06.2017, come da atti allegati nell'atto di citazione. La convenuta rappresentava di aver predisposto, in accordo con i propri istituti di credito di riferimento, una prima richiesta di moratoria e standstill in data 11.04.2017 al fine di poter usufruire della liquidità necessaria per poter far fronte ai propri impegni finanziari con i suoi creditori, tra cui le società attrici. Evidenziava che detta circostanza era stata difatti indicata proprio nella scrittura privata in argomento, al fine di manifestare esplicitamente alle controparti che l'adempimento di quanto previsto nella scrittura privata, e quindi anche il perfezionamento della dichiarazione unilaterale ex art. 2821 del
Codice Civile per la concessione dell'ipoteca sui beni immobili della era subordinato, non per volere della CP_3
al preventivo assenso delle banche finanziatrici. CP_3
Argomentava che ciò risultava dimostrato, non soltanto da quanto dedotto nella condizione sospensiva di cui all'art. 4 posta in contratto, ma anche nelle premesse della stessa scrittura privata di cui alla lettera G, che recita testualmente: “nello stesso lasso di tempo la ha intavolato alcune trattative con CP_3
i propri creditori, comprese e , al fine di Parte_1 CP_1
predisporre un piano industriale da far approvare successivamente agli istituti di credito della stessa CP_3
per l'ottenimento di un accordo avente a oggetto, tra l'altro, richieste di moratoria e di standstill, (di seguito, il “Piano
Industriale”)”, e alla lettera H. in cui viene richiamato inoltre che il suddetto Piano Industriale non è stato ancora definito e che la si era determinata a provvedere al pagamento CP_3
convenuto subordinatamente all'avveramento della condizione sospensiva.
Di conseguenza, rilevava la convenuta, la condizione sospensiva posta nell'atto transattivo risulta ancora pienamente valida ed efficace tenuto conto che a tutt'oggi lo stesso assenso delle banche finanziatrici non risultava essere ancora pervenuto in quanto le banche avevano richiesto la formalizzazione della procedura ex art. 67 LF;
per cui, sebbene la previsione contenuta nell'articolo 4 stabilisce che “in caso di mancato avveramento della Condizione Sospensiva entro il termine finale indicato al precedente paragrafo 4.1. (ossia il 31 luglio 2017) l'impegno della in favore di e di cui ai CP_3 Parte_1 CP_1
precedenti articoli 1,2 e 3, estremi inclusi, dovrà comunque ritenersi efficace, come se la Condizione Sospensiva si fosse pienamente avverata”, non vi era stato alcun comportamento colpevole o addirittura doloso ascrivibile alla la CP_3
quale si trovava a non aver adempiuto a quanto previsto nella scrittura privata e ad aver dovuto rinviare l'esecuzione degli impegni indicati nell'atto transattivo per causa non imputabile né direttamente né indirettamente.
Di qui, concludeva, non essendosi realizzata la condizione sospensiva di cui alla scrittura privata nessuna delle domande formulate dalle attrici poteva essere accolta.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., sulla base dei fatti incontestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione, con i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande attoree sono fondate e vanno pertanto accolte. Invero, contrariamente da quanto sostenuto dalla convenuta, il contratto contenente la promessa di prestare ipoteca è valido ed ancora efficace, non disconosciuto nella sottoscrizione ed eseguibile alla luce del chiaro tenore dell'art. 4 di esso (al punto
4.6.), ove si prevede che: “in caso di mancato avveramento della
Condizione Sospensiva entro il termine finale indicato al precedente paragrafo 4.1. (quello del 31 luglio 2017), l'impegno della in favore di di cui ai CP_3 Parte_3
precedenti articoli 1, 2 e 3, estremi inclusi, dovrà comunque ritenersi efficace, come se la Condizione Sospensiva si fosse pienamente avverata”. Pertanto, le prestazioni
“sospensivamente condizionate” consistenti nell'assunzione dell'obbligo di pagamento delle somme transattivamente determinate, e nella definizione delle modalità di siffatto pagamento, sono in realtà efficaci una volta spirato il termine massimo del 31 luglio 2017.
Del resto, anche se la condizione fosse per assurdo da ritenere ancora pendente, sussisterebbe comunque l'interesse delle società attrici a conseguire l'accertamento giudiziale della scrittura privata (o l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di dare ipoteca), ed a trascrivere la relativa domanda ai sensi dell'art. 2652, n. 3), cod. civ., con gli effetti previsti da quest'ultima disposizione (“La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda”). Infatti, detto interesse - comunque connaturato alla posizione in cui viene a trovarsi chi abbia conseguito, per contratto o per atto unilaterale, il diritto all'ipoteca, mediante un atto di disposizione del concedente privo della forma richiesta per l'iscrizione ai sensi dell'art. 2835 cod. civ. – ben può sussistere anche quando l'atto di concessione sia condizionato, dal momento che l'apposizione di una condizione sospensiva non impedisce la trascrizione o l'iscrizione di atti soggetti a dette formalità. Lo sancisce espressamente, per la trascrizione, l'ultimo comma dell'art. 2659 cod. civ., mentre per l'iscrizione ipotecaria il principio è persino ovvio: la condizione attiene, infatti, all'efficacia del titolo, mentre l'iscrizione è presupposto per la stessa esistenza del diritto di ipoteca, che sorge solo con detta formalità.
Peraltro, nel caso in esame, ad essere soggetto a condizione è – semmai – il credito a garanzia del quale la si CP_3
obbligò a concedere l'ipoteca, ed allora trova applicazione la norma dell'art. 2852 cod. civ. secondo la quale “l'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente”.
Le parti attrici hanno quindi dimostrato per tabulas la fondatezza della propria domanda e ciò in considerazione del fatto che essa si fonda su una scrittura privata la cui autenticità
e provenienza non è mai stata posta in dubbio, oltre che dalla convenuta, anche da tutte le parti nell'ambito del giudizio di sequestro conservativo promosso da esse società attrici dinanzi a questo Tribunale (RG. n. 6808/2016, con atti prodotti in giudizio), nel quale detta scrittura, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi procuratori, veniva depositata in atti con nota congiunta, assumendo, pertanto, ancor più valore di scrittura privata riconosciuta. A ciò si aggiunge che la
[...]
, ha poi provveduto sempre in Controparte_6
esecuzione dell'accordo di transazione sottoscritto ad eseguire, anche se con ritardo rispetto alle scadenze previste, diversi pagamenti in favore delle attrici a riprova dell'autenticità ed efficacia del contratto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto, accertata la validità ed efficacia della scrittura privata in data 29 giugno
2017 e degli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, dichiara l'obbligazione della Controparte_3
a concedere ipoteca a favore della fino a Parte_1 concorrenza di euro 1.120.000,00 ed a favore di Controparte_1
fino a concorrenza di euro 230.000,00, sul seguente bene immobile: - complesso socio-sanitario sito in Taranto nel quartiere Paolo VI in Piazzale Monsignor Guglielmo Motolese
n. 1, ubicato su quattro livelli (piano primo sottostrada, piano terra, piano primo e piano secondo) della superficie catastale di circa mq. 30.741, confinante nell'insieme con Viale del Lavoro
e Piazzale della Cittadella della carità, con terreno di proprietà CP_ della società (ex , con Strada Provinciale n. 21 per CP_5
Monteiasi e col viale del Turismo, indentificato nel Catasto
Fabbricati al foglio 145 mappale 467 sub. 5 piano S1-T-1-2 cat.
D4 Z.C. 1 Rend. euro 91.420,00, di esclusiva proprietà della e autorizza l'iscrizione Controparte_3
dell'ipoteca sopra indicata ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., con esonero di ogni responsabilità per il Conservatore dei Registri
Immobiliari territorialmente competente.
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore delle attrici delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore il 25.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo