Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/05/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1071 R.G. cont. 2020
TRA
(già Parte_1 [...]
- C.F./P.IVA in persona del curatore dott. Controparte_1 P.IVA_1
(autorizzato ad agire con decreto del Giudice Delegato del Persona_1
16/02/2020), elettivamente domiciliato in via Spallanzani n. 22 - Roma presso lo studio dell'avv. Guido GRANZOTTO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
LA C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del rappresentante legale Dott. Controparte_3
PARTE CONVENUTA non costituita
E
- C.F. , in persona Controparte_4 P.IVA_2
del (già amministratore giudiziario), elettivamente domiciliato in Controparte_5
1
7 - Latina presso lo studio dell'avv. Denise DEGNI, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce ai sensi dell'art. 83 c.p.c. alla comparsa di costituzione e risposta, in virtù di provvedimento di autorizzazione dell'Autorità Nazionale dei Beni
Sequestrati e Confiscati in data 21/09/2020;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: risoluzione accordo transattivo.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte):
“Così rassegna le proprie conclusioni, riportandosi a quelle precisate nell'atto introduttivo:
1. Accerti il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., che la transazione conclusa tra le parti e meglio descritta nella sentenza del Tribunale di
Latina n. 2465/2016 depositata il 3.12.2016, passata in giudicato il 3.6.2017, è risolta di diritto dal 26.12.2019 per effetto della diffida ad adempiere inviata in data
11.12.2019. 2. Per l'effetto, preso atto del pagamento della somma di euro
137.000,00 da parte della convenuta, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 1.072.000,00 oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. n.
231/2002, con decorrenza fissata nella ingiunzione di pagamento, e le spese del procedimento monitorio come liquidate.
3. In subordine, condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 100.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di conclusione della transazione al saldo.
4. Con il favore delle spese di lite”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte): “Si precisano le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei precedenti scritti difensivi qui da intendersi integralmente riportate e trascritte e si chiede che la causa venga assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi della l. n. 53/1994 in data 18/02/2020, il (già Parte_2 Controparte_1
ha evocato in giudizio la società agricola al fine di sentir
[...] Controparte_2
2 accertare, in via principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. l'avvenuta risoluzione di diritto della transazione intervenuta tra le parti di cui si dà atto della sentenza n. 2645/2016 del Tribunale di Latina (passata in giudicato in data
03/06/2017, per effetto della diffida ad adempiere inviata in data 11/12/2019, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 1.072.000,00, oltre interessi di mora di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla richiesta di pagamento fino all'effettivo soddisfo e, in via subordinata, sentir condannare parte convenuta al pagamento della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data dell'accordo al saldo.
A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che, con decreto n. 187/2010, provvisoriamente esecutivo, emesso dall'intestato Tribunale in data
04/02/2010, è stato ingiunto alla società agricola di pagare in favore Controparte_2 dell'istante la somma di € 1.209.000,00, Parte_2
oltre interessi di mora di cui agli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 e spese di lite.
Il credito vantato, azionato nella procedura monitoria, derivava da due distinti contratti di appalto, sottoscritti in data 03/01/2008 dalla società agricola CP_2
aventi ad oggetto l'affidamento alla (divenuta
[...] Controparte_6 [...]
della ristrutturazione di diversi immobili siti in Cisterna di Latina, via Parte_2
Roma, al prezzo complessivo di € 2.450.000,00 oltre IVA, da corrispondersi una parte in anticipo e la residua somma (su cui sarebbero state operate ritenute a garanzia da svincolarsi al momento del collaudo) come previsto nel S.A.L..
Stante il pagamento, nel corso del rapporto, di fatture per complessivi €
567.000,00, IVA inclusa, a fronte dell'importo dovuto di € 1.776.000,00 di cui alle fatture emesse, è stato avviato procedimento monitorio per il recupero del residuo credito, a seguito del quale la curatela fallimentare ha introdotto l'esecuzione immobiliare, sospesa ai sensi dell'art. 55, primo comma, d.lgs. n. 159/2011.
Con atto di citazione notificato in data 26/03/2010 la società ingiunta ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la sospensione e, nel merito, dichiararsi che nulla fosse dovuto.
Nel corso del giudizio di opposizione, ferme le reciproche contestazioni, a fronte della richiesta delle parti di disporre CTU per valutare, all'esito di essa, la possibilità di definire bonariamente la lite, è stato nominato allo scopo l'ing. Sergio
3 Polese, il quale, con nota del 22/07/2013, ha comunicato l'intervenuta conciliazione della lite, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori.
Parte attrice ha dedotto che l'accordo transattivo prevedeva la corresponsione della somma onnicomprensiva di € 237.000,00 e che la società ingiunta ha versato solo l'importo di € 137.000,00, risultando ancora debitrice della somma di €
100.000,00; che, la società è stata attinta dalla misura della prevenzione Controparte_2
emessa dal Tribunale di Latina in data 12/02/2013 nei confronti di , Controparte_7
tanto che, con atto del 27/05/2013, si è costituito nel giudizio di opposizione un nuovo difensore per la società prevenuta, in persona dell'amministratore giudiziario nominato, facendo proprie tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate;
che con sentenza n. 2645/2016, depositata in data 03/12/2016, previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opposta (ritenuto non precluso al giudice civile l'accertamento del credito, atteso che il provvedimento monitorio opposto e la sottesa pretesa creditoria della società opposta gravano sul patrimonio sociale dell'opponente, non oggetto di sequestro), è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ragione dell'intervenuta transazione.
Eccepito il giudicato formale e sostanziale della richiamata sentenza, parte attrice ha altresì dedotto che con PEC dell'11/12/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., vi è stata una formale diffida ad adempiere al pagamento della somma di € 100.000,00, a fronte della quale, il dott. nella duplice Controparte_3
veste di amministratore unico e coadiutore della società agricola CP_5 CP_2
ha dichiarato la non opponibilità della sentenza resa all'esito del giudizio di
[...]
opposizione a decreto ingiuntivo e invitato la curatela a far accertare il proprio credito nello stato passivo della misura di prevenzione.
Prospettato l'inadempimento, non essendo pervenuto alcun pagamento nel termine indicato, parte attrice ha considerato risolto di diritto l'accordo transattivo raggiunto, chiedendone, pertanto, l'accertamento, con conseguente diritto della stessa, in ragione del carattere non novativo della transazione, ad esigere il pagamento del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 187/2010 (€ 1.209.000,00, ridotto dell'importo di € 137.000,00 già corrisposto in esecuzione dell'accordo transattivo).
1.1 Con atto del 07/01/2021 si è costituito in giudizio il 'Procedimento penale
RMP n. 1/2013', in persona del coadiutore (già amministratore giudiziario), CP_5
4 che ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda attesa la competenza in materia il tribunale per la misura di prevenzione ai sensi degli artt. 52,
57 e ss. del d.lgs. n. 159/2011.
La normativa richiamata, al fine di evitare la precostituzione di creditori di comodo ed assicurare la par condicio creditorum, impone al giudice delegato l'onere di verificare la “buona fede” del terzo che vanti diritti di credito sorti anteriormente al sequestro, anche laddove la confisca abbia ad oggetto non solo le quote ma anche il patrimonio societario, come confermato dalla novella del 2017.
Nel merito, parte convenuta, nel descrivere la vicenda processuale che ha visto coinvolte le odierne parti in giudizio, ha dedotto l'inopponibilità del decreto ingiuntivo n. 187/2010.
Ha altresì precisato che la diffida ad adempiere è stata inviata in violazione delle norme del d.lgs. 159/2011 e senza tener conto dell'avviso precedentemente inviato ai sensi dell'art. 23 del decreto richiamato.
Trattandosi di crediti sorti anteriormente al sequestro, che ha attinto sia il capitale sociale che il patrimonio societario, il relativo accertamento non potrebbe che avvenire innanzi al giudice delegato per la procedura, ragion per cui, anche a fronte della diffida ad adempiere, il credito vantato non poteva in alcun modo essere soddisfatto.
Secondo la prospettazione di parte convenuta, l'eventuale pagamento avrebbe determinato un aggiramento delle norme sul concorso previste dal codice antimafia, pertanto, alcun inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., sarebbe configurabile.
Sulla scorta di tali deduzioni, parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare - Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la presente azione inammissibile/improcedibile per essere competente il tribunale per le misure di prevenzione, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti. In via principale, in caso di mancato accoglimento della eccezione preliminare, - Voglia l'Ill.mo Tribunale, respingere la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto e non provata, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- conseguentemente, condannare la società convenuta alla refusione, in favore del convenuto, delle spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap, nonché accessori
5 secondo i principi della soccombenza e condannarla ad una somma ulteriore ai sensi dell'art. 96 cpc per aver intentato temerariamente la presente causa”.
1.2 Rilevato il mancato rispetto dei termini di comparizione, con ordinanza del
18/06/2020, è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.
Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del
05/02/2025, rilevata la non indispensabilità dell'assunzione di ulteriori mezzi istruttori, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Va preliminarmente rilevato che risulta costituito un soggetto diverso da quello ritualmente citato.
Tale assunto rende necessaria una ricostruzione fattuale della vicenda che viene in rilievo nel caso di specie.
Sulla scorta del credito vantato nei confronti della società agricola CP_2
la società ha incardinato un procedimento monitorio,
[...] Parte_2 all'esito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 187/2010.
Proposta opposizione al decreto ingiuntivo, con decreto del 22/06/2015 emesso dal Tribunale di Latina nell'ambito del procedimento n. 1/2013, osservato che
, rappresentante legale della società ingiunta, era da ritenersi, sulla Controparte_7 base degli elementi di fatto, soggetto “abitualmente dedito a traffici delittuosi” o, che, per le condizioni e il tenore di vita, vive “abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” (art. 1, lett. a) e b) del d. lgs. n. 159/2011), è stato disposto il sequestro delle partecipazioni societarie e dei relativi beni direttamente intestati o allo stesso indirettamente riconducibili ancorché formalmente intestati a terzi (doc. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Come si evince dalla documentazione in atti, nell'ambito del procedimento penale n. 1/2013 è stato nominato amministratore giudiziario il dott.
[...]
(circostanza non contestata), successivamente nominato, ai sensi dell'art. CP_3
38, comma 3, del d.lgs. 159/2011, coadiutore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
6 Detta Agenzia Nazionale è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile, sottoposta alla vigilanza del
, che, in fase di sequestro fino alla confisca di primo grado Controparte_8
(dopo la quale assume la gestione diretta dei beni), coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione dell'autorità giudiziaria (art. 38, comma 1, del d. lgs. n.
159/2011), proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione, e che, a seguito di confisca definitiva, provvede all'amministrazione e alla destinazione finale dei beni sequestrati e confiscati.
Nella gestione delle aziende confiscate, amministrate dall' , assume, CP_5
dunque, un ruolo di grande importanza il coadiutore nominato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Codice antimafia, il quale, laddove sia nominato anche amministratore, svolge, previa espressa autorizzazione rilasciata dall' , ogni attività di CP_5 amministrazione e rappresentanza dell'azienda confiscata nella veste di legale rappresentante della stessa, la cui nomina viene formalizzata attraverso apposita delibera dell'assemblea dei soci (cfr. Circolare n. 3/2022 dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, avente ad oggetto istruzioni in merito alle modalità di amministrazione delle aziende sequestrate e confiscate).
Posto quanto sopra, il bene definitivamente confiscato, come accaduto per la società agricola (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione e risposta) Controparte_2
diviene ex lege di proprietà dello Stato e, in virtù di quanto normativamente previsto, gestito dall'Agenzia richiamata, avendo il legislatore ritenuto necessario, al fine di un'efficiente gestione del bene confiscato, affidare compiti specifici ad un gestore nazionale e specializzato, munito di competenze professionali ed autonomia organizzativa, non reputando sufficiente una gestione ordinaria.
Si tratta non di un'ipotesi di ordinario intervento dello Stato nell'economia, bensì di un intervento ope legis, imposto nell'ambito delle misure di repressione della criminalità organizzata (“Lo Stato allora, interviene non già quale soggetto imprenditore, che si sostituisce al precedente titolare al fine della intrapresa economica nell'ambito di un ordinario scambio di titolarità azionaria, ma solo ed unicamente al fine di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale, per il tempo
7 necessario a che si realizzi una delle destinazioni prefissate dal legislatore.
L'interesse tutelato è, dunque, l'ordine pubblico: ciò che rende la proprietà dello
Stato e la gestione dell'Agenzia differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica. In forza della legislazione antimafia,
l'attribuzione in proprietà della partecipazione sociale, sia essa rappresentativa di tutto o solo di parte del capitale sociale, è coattiva e strumentale allo svolgimento dei delicati compiti illustrati” - Cass. civ. sez. I., 05/01/2022, n. 191).
Ne deriva che il soggetto resta, dunque, lo stesso, vale a dire la società, cambiando, invece, la 'mano' che lo guida, giacché è 'la condizione giuridica del bene confiscato' quella che 'muta', e ciò “in ragione della «impronta rigidamente pubblicistica» che dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la destinazione dei beni confiscati” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.), qualunque ne sia la natura, e dunque anche quando si tratti di partecipazioni societarie (Cass. civ., sez. III, 23/05/2022, n. 16607).
Ricorre, in tale ipotesi, il diverso fenomeno costituito dal mutamento della titolarità delle quote societarie, restando la compagine sociale, sebbene gestita dall'Agenzia, immutata nella sua soggettività giuridica, nella sua idoneità a porsi come autonomo centro di interessi (Cass. civ., sez. III, 23/05/2022, n. 16607).
È, dunque, pacifico che né il sequestro né la successiva confisca fanno venir meno la soggettività giuridica della società, che rimane dunque soggetto autonomo con patrimonio autonomo, e con autonoma legittimazione attiva e passiva quanto alle azioni che la riguardano (cfr. Cass. civ., sez. III, 26/07/2024, n. 20991, in motivazione).
Pertanto, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio la società agricola CP_2
in persona del legale rappresentante (che si presume essere il Dott.
[...] [...]
, anche coadiutore , e non anche il Procedimento penale RMP n. CP_3 CP_5
1/2013 in danno di ricomprendente le quote del 100% del capitale Controparte_7
sociale e del patrimonio aziendale della in persona del Controparte_2
Coadiutore (già Amministratore Giudiziario) dott. che CP_5 Controparte_3
può, dunque, considerarsi (solo) parte intervenuta nel presente giudizio.
A ciò si aggiunga, peraltro, quanto alla rappresentanza processuale della società, che, “poiché è l'Agenzia - come detto - a porsi come gestore delle quote di
8 partecipazione sociale acquisite alla "mano" statale, trova applicazione l'art. 8 del decreto-legge 4 febbraio 2010, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50, secondo cui all'Agenzia “si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611” (Cass. civ., sez. III, 23/05/2022, n. 16607).
Nel caso di specie, l'assistenza legale risulta affidata ad un soggetto del libero foro, senza che, peraltro, risulti una previa e motivata rinuncia alla difesa assicurata dall'Avvocatura dello Stato.
In tale ipotesi, il mandato alle liti conferito ad un avvocato del libero foro deve ritenersi affetto da nullità, con conseguente assenza di ius postulandi in capo al difensore del libero foro incaricato.
Precisato che la nullità del mandato alle liti è rilevabile d'ufficio ed esclusa la possibilità di una sanatoria per la procura alle liti inesistente, in ragione del principio di diritto alla stregua del quale: “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza” (Cass. civ., sez. III, 09/10/2023, n. 28251; Cass. sez. unite, 21/12/2022,
n. 37434), l'intervento del “Procedimento penale RMP n. 1/2013 in danno di CP_7
ricomprendente le quote del 100% del capitale sociale e del patrimonio
[...]
aziendale della in persona del Coadiutore Controparte_2 CP_5
(già Amministratore Giudiziario) dott. deve dichiararsi Controparte_3
inammissibile per difetto di ius postulandi in capo al difensore del libero foro incaricato.
3. Parte attrice ha agito ai fini dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (conclusosi con sentenza n. 4143/2016 di cessazione della materia del contendere), con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma ingiunta pari ad € 1.209.000,00,
9 decurtato l'importo di € 137.000,00 già corrisposto, dovuta a titolo di corrispettivo per le prestazioni di ristrutturazione di diversi immobili, fornite dalla società in favore della società agricola Parte_2 Controparte_2
Va chiarito che la cessazione della materia del contendere, istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile ma di elaborazione giurisprudenziale, costituisce una particolare forma di estinzione del processo che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio e si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.16891/2021; n.
19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009) (Cass. civ., Sez. I, 17/01/2023, (ord.) n.
1257).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere rappresenta, dunque, una modalità di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
A fronte della concorde dichiarazione delle parti, come accaduto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra le odierne parti in giudizio, le quali hanno dato reciprocamente atto dell'intervenuto accordo transattivo, il giudice, senza compiere ulteriori accertamenti, non può che prendere atto della manifestazione della perdita di interesse alla definizione giudiziale della controversia, con la conseguenza che, fermo restando il giudicato in ordine all'aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (in ordine a tale profilo, incombe sulla parte, la quale reputi che il giudice abbia erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, l'onere d'impugnare la decisione), la pretesa fatta valere in giudizio, ove, secondo la prospettazione, quell'interesse riemerga, non viene coperta dal giudicato
(Cass. civ., sez. II, 21/09/2021, n. 25491).
10 Vi è, dunque, l'assoluta inidoneità della pronuncia di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata.
Pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, di cui alla sentenza n. 4143/2016 resa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non incide sulla possibilità della parte di chiedere la risoluzione dell'accordo transattivo raggiunto, con “reviviscenza” del credito vantato.
3.1. Posto quanto sopra, considerato che, laddove si accertasse la chiesta risoluzione dell'accordo transattivo ai sensi e per gli effetti della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., la domanda implica un accertamento del credito vantato nei confronti di una società, oggetto di confisca definitiva, si pone la questione della procedibilità della domanda, che costituisce eccezione non solo di parte ma rilevabile anche d'ufficio.
A nulla rileva che su tale questione si sia già pronunciato l'intestato tribunale nella sentenza n. 4143/2016, ritenendo infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opposta ( già Parte_2 [...]
), secondo cui l'accertamento del credito oggetto del Controparte_9
presente giudizio dovrebbe avvenire mediante la procedura di cui agli artt. 52, 57 e segg. d.lgs. n. 159/2011, dinanzi al giudice delegato della disposta misura di prevenzione.
A tal proposito, va osservato con la giurisprudenza di legittimità come “la pronuncia “in rito” di inammissibilità (o improcedibilità) della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cass. civ., sez.
III, 24/07/2024, n. 20636; Cass. civ., sez. III, 19/05/2021, ord. n. 13603).
La pronuncia in rito non è, dunque, idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale.
11 3.2. Chiarito ciò, va osservato come l'accertamento dei crediti vantati da terzi, sorti anteriormente al provvedimento che ha disposto il sequestro (a cui segue poi la confisca definitiva), come accaduto nel caso di specie, debba avvenire nelle modalità previste dalle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati di cui al d. lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia).
L'art. 52, rubricato “diritti dei terzi” (contenuto nel titolo IV “la tutela dei terzi e dei rapporti con le procedure concorsuali”) al comma 1 prevede che: “La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e
l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale
e quello che ne legittima il possesso”.
La confisca, dunque, non pregiudica i diritti di credito del terzo purché
l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito vantato, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione, e sia dimostrata la buona fede del terzo, ovverosia che non vi sia alcun nesso di strumentalità tra l'attività illecita svolta dal soggetto attinto dalla misura di prevenzione e il credito vantato.
Come si evince dall'art. 52, comma 2, tali crediti devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 59 e 59 del Codice antimafia.
La norma richiamata indica, dunque, i presupposti per ottenere il riconoscimento del credito, prevedendo, tra l'altro, che il credito non sia strumentale all'attività illecita.
12 Strumentalità del credito e buona fede del creditore istante assumono, in altri termini, una evidente centralità nel giudizio di verifica della opponibilità alla procedura del credito oggetto di insinua;
e si tratta di temi di giudizio strettamente interconnessi (perché le connotazioni dell'uno finiscono anche per rifluire sulla valutazione dell'altro), anche se di autonomo portato. […] Il profilo della strumentalità -o meno - dell'operazione negoziale fonte del credito da insinuare rispetto alla realizzazione o alla prosecuzione dell'attività illecita oggetto di apprezzamento nell'ambito della procedura che ha determinato la confisca, si interseca, infatti, con quello, comunque diverso e logicamente successivo, afferente alla buona fede del creditore che agisce con la domanda di insinua: si intreccia inevitabilmente, infatti, con aspetti del giudizio che finirà per riguardare la condizione soggettiva del creditore che aspira al riconoscimento di tutela della propria posizione giuridica (Cass. pen., sez. VI, 18/05/2023, n. 30153, in motivazione).
Pertanto, laddove sussistano casi di sequestro e confisca dei beni, il quadro normativo indicato consente di ritenere applicabile le norme di cui al d.lgs. n.
159/2011, anche con riguardo alla tutela dei soggetti terzi (“In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disposizione di cui all'art. 52, comma 1, d.lg. 6 settembre
2011, n. 159, che esclude che la confisca pregiudichi i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, deve intendersi nel senso che il relativo diritto sia sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, non rilevando che esso sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo” Cass. pen., sez. VI, 21/03/2023, n. 13474).
Il procedimento di accertamento è svolto sotto la direzione del giudice delegato con l'ausilio dell'amministratore giudiziario, e si articola nella fase di formazione dell'elenco dei creditori e fissazione udienza di verifica dei crediti (art. 57 del d.lgs. n. 159/2011), nella presentazione delle domande da parte dei creditori (art. 58 del d.lgs. n. 159/2011), nell'udienza di verifica dei crediti e dello stato passivo e formazione dello stato passivo (art. 59 del d.lgs. n. 159/2011), nella vendita e liquidazione dei beni (art. 60 del d.lgs. n. 159/2011) e nella redazione del progetto e piano di pagamento dei crediti (art. 61 del d.lgs. n. 159/2011).
13 A ciò si aggiunga che non solo è stato introdotto un procedimento di verifica dei crediti, ma è stato altresì sancito espressamente il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, con la precisazione che i beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario (art. 55 del d.lgs. n. 159/2011).
Il credito vantato da un terzo nei confronti di una società attinta da sequestro/confisca può essere, dunque, fatto valere solo nelle modalità indicate.
Diversamente opinando verrebbe disattesa la ratio insita a tali previsioni normative.
La sussistenza di limiti alla tutela dei terzi è, invero, funzionale alla salvaguardia delle finalità proprie della misura di prevenzione, garantendo l'effettività della misura ablativa, senza, peraltro, considerare che, attraverso la previsione di una procedura apposita volta all'accertamento del credito del terzo, si evita di consentire il pagamento di crediti in favore di soggetti che potrebbero non essere estranei all'attività criminale del soggetto attinto dalla misura di prevenzione.
È solo attraverso tale procedimento che può, dunque, accertarsi la “buona fede” del terzo (“Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi” art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011).
Ne consegue che le ragioni creditorie vantate dall'odierna parte attrice nei confronti della società agricola attinta da confisca definitiva, avrebbero Controparte_2
dovuto essere accertate dal tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, mediante richiesta di ammissione del credito allo stato passivo, atteso che l'eventuale accertamento del credito nel presente giudizio costituirebbe un aggiramento della normativa in materia.
A ciò si aggiunga che, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, con PEC del 12/12/2019, il coadiutore (già amministratore giudiziario), CP_5
a fronte della diffida ad adempiere, ha comunicato che l'udienza di verifica dei crediti, tempestivamente notificata al precedente curatore del Parte_2
, si è tenuta in data 14/11/2019, con la precisazione che per l'esame delle
[...]
domande tardive sarebbe stata individuata apposita udienza dal giudice delegato.
14 Parte attrice anziché proporre istanza di ammissione del credito vantato nella relativa procedura ha preferito incardinare il presente giudizio, prospettando un'asserita risoluzione di diritto dell'accordo transattivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., senza tenere conto della circostanza per cui, trattandosi di credito da far valere secondo le modalità previste dal Codice antimafia, alcun inadempimento sarebbe, peraltro, imputabile alla società convenuta.
Pare utile osservare come la gravità dell'inadempimento costituisca un requisito necessario anche per la risoluzione di diritto, ovverosia la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e azionata dalla società attrice nel caso di specie.
Deve, dunque, rilevarsi che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per
l'adempimento non eliminano la necessità, prevista dall'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento stesso, da porre in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed alla permanenza (o meno) dell'interesse all'esecuzione della prestazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18696 del 04/09/2014). Ovviamente, la valutazione della gravità dell'inadempimento costituisce una questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 12182 del
22/06/2020), risultando insindacabile in sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
6401 del 30/03/2015). In numerose pronunce, questa Corte ha spiegato la portata dell'art. 1455 c.c., secondo il quale «il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra», al fine di verificare la sussistenza o meno della violazione di tale articolo nelle decisioni impugnate. In particolare, ha affermato che si deve tenere conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto sia degli aspetti soggettivi rilevabili, tramite un'indagine unitaria che attenga al comportamento del debitore e all'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento” (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. I, 25/03/2022, ord. n.
9735).
Nel caso di specie, in ragione della necessità di un accertamento del credito vantato nei confronti di una società confiscata nell'ambito dell'apposita procedura
15 normativamente previste, nel merito, alcun inadempimento sarebbe stato, dunque, imputabile alla società convenuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice va dichiarata improcedibile.
4. Attesa la soccombenza reciproca, in ragione dell'inammissibilità dell'intervento volontario e della dichiarata improcedibilità della domanda proposta da parte attrice, rilevata d'ufficio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
In applicazione del principio di diritto, alla stregua del quale “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. civ., sez. III, 14/03/2023, n. 7361; Cass. civ., sez. VI,
15/05/2019, ord. n. 12897), nulla va statuito sulle spese in merito alla posizione processuale della società agricola che non risulta costituita. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara inammissibile l'intervento del 'Procedimento penale RMP n.
1/2013' in danno di ricomprendente le quote del 100% del capitale Controparte_7
sociale e del patrimonio aziendale della in persona del Controparte_2
Coadiutore (già Amministratore Giudiziario) dott. ; CP_5 Controparte_3
- dichiara improcedibile la domanda proposta dal Parte_2
(già ;
[...] Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti in giudizio;
- nulla sulle spese in riferimento alla posizione della società agricola CP_2
[...]
Latina, lì 28/05/2025
Il giudice
Luca Venditto
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