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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/09/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 587 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/10/1988, rappresentata e difesa dall'Avv. Beatriz Rodriguez Varela ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, alla via Angelo Battelli 39,
56127, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Magnani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti.
Resistente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 02.07.2025 – sostituita tramite il deposito di note di trattazione scritta – le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo come da nota congiunta depositata in data 11.06.2025
* * *
Ha agito in giudizio in data 28.02.2025 la sig.ra chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, deducendo che:
- La IG.ra ha intrattenuto con il sig. una relazione Parte_1 CP_1
more uxorio dal 2004 al 2022, nell'ambito della quale sono nati due figli: e ER
, riconosciuti da entrambi i genitori;
Per_2
- I conviventi hanno stabilito la loro residenza familiare presso l'unità immobiliare in comproprietà (50% ciascuno) sita in Pisa;
- Verso la fine del mese di agosto 2022 la relazione affettiva è terminata ed il sig.
ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi presso un'abitazione CP_1 condotta in locazione;
- I conviventi in data 11.11.2022 hanno sottoscritto una scrittura privata avente ad oggetto gli accordi per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli;
- Tuttavia, il sig. non ha rispettato gli accordi siglati nella scrittura privata, CP_1
e in particolare è rimasto inadempiente sia per quanto riguarda le modalità e tempi di visita sia per quanto riguarda la corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento per figli;
- Dal mese di marzo 2024 il sig. non ha più contribuito al mantenimento CP_1
dei figli;
Con decreto del 04.03.2025 è stata fissata l'udienza davanti al collegio in data
02.07.2025.
Parte resistente si è costituita deducendo che:
- Il IG. è libero professionista (agente di commercio monomandatario CP_1
presso Citynews);
- Ultimamente ha visto drasticamente diminuire i propri introiti;
nel 2023 il reddito si è attestato intorno ad euro 22.000,00 lordi;
- Nel mese di agosto 2022 Il IG. , nel pieno rispetto dell'equilibrio CP_1
familiare e delle esigenze dei figli, ha deciso di allontanarsi dalla compagna, pur mantenendo un costante e positivo legame con la prole;
- Il sig. ha sempre svolto il proprio ruolo in maniera impeccabile: ha CP_1
tenuto un rapporto costante con i figli, rispettando il calendario concordato nella citata scrittura privata.
All'udienza del 02.07.2025, sostituita tramite il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno si sono accordate chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) Nella casa familiare, completa di tutti i mobili e gli arredi esistenti, sita in Pisa alla Via
Amerigo Vespucci, n. 3 continuerà a risiedere la IG.ra unitamente ai figli minori Parte_1 sino al momento in cui gli stessi diventeranno autosufficienti. Entro e non oltre il
30/09/2025, verrà trasferita la quota di proprietà del IG. a favore della IG.ra CP_1
(v. infra per i dettagli e gli accordi conseguenti). Parte_1
2) L'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori Persona_3 Persona_4
con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita Pisa,
Via Amerigo Vespucci n. 3, ove manterranno la residenza anagrafica. In caso di trasferimento della residenza, la IG.ra sarà tenuta a darne notizia al Parte_1
IG. con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di cambiamento di CP_1 provincia o regione di residenza da parte della IG.ra la scelta dovrà essere condivisa Parte_1 con il IG. onde valutare la migliore scelta di vita per i minori: in ogni caso, il CP_1 presente accordo dovrà essere necessariamente ridiscusso. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Le frequentazioni tra i figli ed il sig. secondo il seguente calendario: CP_1
Settimana 1 e 3 del mese (nelle quali i figli trascorreranno il weekend con la madre).
I figli trascorreranno con il padre il periodo che intercorre tra il martedì dal momento dell'uscita della scuola, fino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Settimana 2 e 4 del mese (nelle quali i figli trascorreranno il weekend con il padre).
I figli trascorreranno con il padre martedì dall'uscita della scuola fino alle 18:30 quando li riaccompagnerà dalla madre e dal giovedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Nei periodi in cui i bambini non andranno a scuola (chiusura estiva, malattia, scioperi, festività locali o nazionali, ecc.) i genitori, in ordine alle tempistiche/modalità di visita ut sopra indicate, terranno con sé i bambini dalle ore 8:30 del mattino. Ulteriori periodi/modalità di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle esigenze dei minori.
- Le vacanze estive: ognuno dei genitori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, trascorrerà con i figli almeno 15 giorni consecutivi o frazionati da concordare tra genitori entro il giorno 30 maggio di ogni anno. In considerazione del fatto che sia i nonni paterni sia i nonni materni vivono al sud, in Puglia, e che i figli gradiscono particolarmente stare con i nonni d'estate, i genitori accettano sin da ora che i figli possano trascorrere in Puglia periodi superiori a quelli qui previsti. Il tutto andrà, comunque, previamente comunicato e concordato tra i genitori, sempre e comunque entro il 30 maggio di ogni anno. Qualora il periodo estivo con il padre si protragga per un intero mese, per la relativa mensilità il IG. non sarà tenuto CP_1 al versamento del mantenimento ordinario.
-Le festività natalizie: i piccoli e le trascorreranno metà con un genitore e metà Per_2 ER con l'altro, in modo tale che, ad anni alterni, possano passare con uno il periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
-Le festività pasquali: i bambini trascorreranno alternativamente un anno la Pasqua e la
Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa, così come i genitori si alterneranno anche di anno in anno per le altre festività e “ponti”.
-I compleanni dei minori e siano trascorsi congiuntamente salvo impedimenti di forza maggiore e secondo modalità da concordare preventivamente entro 10 giorni dalla ricorrenza.
Nei periodi di vacanza che i minori trascorreranno con un genitore o con l'altro, il diritto di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso.
Sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno avrà i figli presso di sé, mentre, invece, dovranno essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico/sportivo, sanitario e religioso e, comunque, rilevanti per la crescita dei minori.
Entrambi i genitori potranno allontanarsi dal luogo di residenza portando con sé i figli per gite giornaliere e/o per periodi di vacanze più lunghi nei rispettivi giorni di permanenza senza l'obbligo di fornire congruo preavviso all'altro genitore.
Le parti si impegnano a garantire il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori e a conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il mantenimento ordinario e vicende connesse, le parti stabiliscono che il IG. - a CP_1
decorrere dal mese di giugno 2025 compreso - corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla IG.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese solare.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si intendono spese ordinarie quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: vitto, abbigliamento ordinario, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese per l'ordinaria cura della persona).
Con riferimento alle somme dovute dal IG. alla IG.ra a titolo di arretrati CP_1 Parte_1 per il mantenimento ordinario dei figli non versato continuativamente dal mese di novembre
2022 e fino al mese di maggio 2025, entrambi i mesi compresi, le parti dichiarano che la posizione debitoria del IG. verrà regolarizzata CP_1 mediante il bonifico bancario per euro 10.000,00 da effettuarsi a favore della ricorrente entro e non oltre la data 30.06.2025, detto termine è essenziale e inderogabile. Si aggiunge che tale pagamento, ammontare e tempistiche così come appena indicate, costituisce condizione sospensiva espressa per addivenire all'accordo omnicomprensivo così come raggiunto mediante questo atto, ovvero, in difetto di pagamento entro il termine indicato il presente accordo rimarrà inefficace. La IG.ra con il ricevimento del predetto bonifico, dichiara di non avere Parte_1 null'altro a pretendere dal IG. con riferimento al mantenimento ordinario e CP_1 straordinario dei figli fino al mese di maggio 2025 compreso.
Oltre a ciò, con il ricevimento del bonifico suindicato, la IG.ra procederà entro la Parte_1 prossima udienza penale (Procedimento, n. 1089/2025 R.g.n.r., n. 1405/2025 R.G. GIP.)
a rimettere la querela sporta, nonché a prestare una dichiarazione correlata relativa alla completa risoluzione bonaria della vicenda che confermi, inoltre, che il IG. non ha CP_1 fatto mancare la sua presenza di genitore, sia durante la settimana sia nei periodi di vacanza, provvedendo a far fronte direttamente ai loro bisogni nei periodi in cui li teneva presso di sé, anche nel periodo estivo - all'interno del quale i figli sono stati con lo stesso e con i nonni paterni che abitano in Puglia molto più tempo di quello che era stato previsto.
5) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. Al fine di prevenire o ridurre ulteriori contrasti fra i genitori, i IGg. e approvano e CP_1 Parte_1 aderiscono alla disciplina/dettaglio delle spese straordinarie di cui all'allegato doc. n.15 depositato dalla ricorrente, che si allega nuovamente al presente atto e ne costituisce parte integrante (All. C).
6) L'assegno unico universale, attualmente pari ad euro 391,20 mensili (soggetto a variazione), sia attribuito integralmente alla IG.ra Le detrazioni IRPEF Parte_1 rimarranno invece operate al 50% tra i genitori. Quest'ultimi dovranno fornire reciprocamente tutta la documentazione necessaria per poter effettuare la richiesta del predetto assegno universale e/o per qualsiasi altra agevolazione, bonus e/o contributo economico locale/statale.
7) La vendita della casa familiare: nell'ottica di dipanare ogni questione legata alla precedente convivenza, avendo come monito e scopo unico il sereno sviluppo psico-fisico dei minori, con il presente accordo le due parti intendono risolvere anche la questione relativa alla comproprietà della casa familiare. Pertanto, il IG. si impegna e si obbliga al trasferimento, in CP_1 favore della IG.ra della metà della quota indivisa del 50% della piena proprietà di Parte_1 porzione, dei suoi diritti ipocatastali sulla proprietà, nello stato di fatto in cui si trova e con i relativi accessori-pertinenze, del più ampio fabbricato posto in Via Amerigo Vespucci, n.3, come da rogito del Notaio (Att. Reg. il 30.08.2019, n. 7321 Serie 1T a Persona_5
Genova, trascritto il 02/09/2019 ai numeri Gen. 16903/Part. 11652 a Pisa), rappresentato al Catasto Edilizio Urbano di Pisa al Foglio 39, Particella 483, Sub 2, Zona
Cens. 1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6,5 vani, Rendita catastale 1.096,05 (All.ti
A e B). La IG.ra si impegna, a sua volta, ad accettare detto Parte_1 trasferimento e, pertanto, la casa familiare posta in Via Amerigo Vespucci n. 3 rimarrà nella sua proprietà esclusiva, con tutti i mobili, suppellettili ed accessori che la arredano. Il suddetto trasferimento avverrà a fronte del pagamento della complessiva somma di euro 42.500,00 che la IG.ra corrisponderà al IG. in due soluzioni: la prima di euro Parte_1 CP_1
21.500,00 entro e non oltre la data del rogito notarile, mentre la rimanenza, pari ad euro 21.000,00, entro non oltre, data essenziale e inderogabile, il 30.06.2026. Il rogito notarile
("atto di compravendita”) si terrà entro e non oltre, data essenziale e inderogabile, il
30.09.2025. Le spese relative all'atto notarile e di trascrizione saranno a carico della IG.ra
Dalla data della presente, al IG. non potranno essere più chieste somme Parte_1 CP_1 per la manutenzione ordinaria e straordinaria della casa in questione, che rimarranno a carico della IG.ra Parte_1
8) Le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
9) Le parti dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di aver definito concordemente tra loro ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al presente atto.
10) Le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., con provvedimento del 07.07.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per recepire l'accordo intervenuto tra le parti volto a regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 587/2025, così provvede:
DISPONE:
1) Che nella casa familiare, completa di tutti i mobili e gli arredi esistenti, sita in Pisa alla
Via Amerigo Vespucci, n. 3 continuerà a risiedere la IG.ra unitamente ai figli minori Parte_1 sino al momento in cui gli stessi diventeranno autosufficienti. Entro e non oltre il 30/09/2025, verrà trasferita la quota di proprietà del IG. a favore della IG.ra (v. infra per CP_1 Parte_1
i dettagli e gli accordi conseguenti).
2) L'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita
Pisa, Via Amerigo Vespucci n. 3, ove manterranno la residenza anagrafica. In caso di trasferimento della residenza, la IG.ra sarà tenuta a darne notizia al IG. Parte_1 con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di cambiamento di provincia o CP_1 regione di residenza da parte della IG.ra la scelta dovrà essere condivisa con il IG. Parte_1
onde valutare la migliore scelta di vita per i minori: in ogni caso, il presente accordo dovrà CP_1 essere necessariamente ridiscusso. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) le frequentazioni tra i figli ed il sig. secondo il seguente calendario: CP_1
Settimana 1 e 3 del mese (nelle quali i figli trascorreranno il weekend con la madre).
I figli trascorreranno con il padre il periodo che intercorre tra il martedì dal momento dell'uscita della scuola, fino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Settimana 2 e 4 del mese (nelle quali i figli trascorreranno il weekend con il padre).
I figli trascorreranno con il padre martedì dall'uscita della scuola fino alle 18:30 quando li riaccompagnerà dalla madre e dal giovedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Nei periodi in cui i bambini non andranno a scuola (chiusura estiva, malattia, scioperi, festività locali o nazionali, ecc.) i genitori, in ordine alle tempistiche/modalità di visita ut sopra indicate, terranno con sé i bambini dalle ore 8:30 del mattino. Ulteriori periodi/modalità di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle esigenze dei minori.
- Le vacanze estive: ognuno dei genitori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, trascorrerà con i figli almeno 15 giorni consecutivi o frazionati da concordare tra genitori entro il giorno 30 maggio di ogni anno. In considerazione del fatto che sia i nonni paterni sia i nonni materni vivono al sud, in Puglia, e che i figli gradiscono particolarmente stare con i nonni d'estate, i genitori accettano sin da ora che i figli possano trascorrere in Puglia periodi superiori a quelli qui previsti. Il tutto andrà, comunque, previamente comunicato e concordato tra i genitori, sempre e comunque entro il 30 maggio di ogni anno. Qualora il periodo estivo con il padre si protragga per un intero mese, per la relativa mensilità il IG. non sarà tenuto al versamento del mantenimento CP_1 ordinario. -Le festività natalizie: i piccoli e le trascorreranno metà con un genitore e metà con Per_2 ER
l'altro, in modo tale che, ad anni alterni, possano passare con uno il periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
-Le festività pasquali: i bambini trascorreranno alternativamente un anno la Pasqua e la
Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa, così come i genitori si alterneranno anche di anno in anno per le altre festività e “ponti”.
-I compleanni dei minori e siano trascorsi congiuntamente salvo impedimenti di forza maggiore e secondo modalità da concordare preventivamente entro 10 giorni dalla ricorrenza.
Nei periodi di vacanza che i minori trascorreranno con un genitore o con l'altro, il diritto di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso.
Sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno avrà i figli presso di sé, mentre, invece, dovranno essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico/sportivo, sanitario e religioso e, comunque, rilevanti per la crescita dei minori.
Entrambi i genitori potranno allontanarsi dal luogo di residenza portando con sé i figli per gite giornaliere e/o per periodi di vacanze più lunghi nei rispettivi giorni di permanenza senza l'obbligo di fornire congruo preavviso all'altro genitore.
Le parti si impegnano a garantire il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori e a conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) che il IG. - a decorrere dal mese di giugno 2025 compreso - corrisponderà CP_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli la somma di euro
300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT, purché l'indice sia positivo. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla IG.ra entro e non oltre il Parte_1 giorno 5 di ogni mese solare.
DÀ ATTO, con riferimento alle somme dovute dal IG. alla IG.ra a titolo di CP_1 Parte_1 arretrati per il mantenimento ordinario dei figli non versato continuativamente dal mese di novembre 2022 e fino al mese di maggio 2025, entrambi i mesi compresi, che le parti dichiarano che la posizione debitoria del IG. verrà regolarizzata mediante il bonifico bancario per CP_1 euro 10.000,00 da effettuarsi a favore della ricorrente entro e non oltre la data 30.06.2025, detto termine è essenziale e inderogabile. Si aggiunge che tale pagamento, ammontare e tempistiche così come appena indicate, costituisce condizione sospensiva espressa per addivenire all'accordo omnicomprensivo così come raggiunto mediante questo atto, ovvero, in difetto di pagamento entro il termine indicato il presente accordo rimarrà inefficace. La IG.ra con il ricevimento del Parte_1 predetto bonifico, dichiara di non avere null'altro a pretendere dal IG. con riferimento al CP_1 mantenimento ordinario e straordinario dei figli fino al mese di maggio 2025 compreso. Oltre a ciò, con il ricevimento del bonifico suindicato, la IG.ra procederà entro la prossima udienza Parte_1 penale (Procedimento, n. 1089/2025 R.g.n.r., n. 1405/2025 R.G. GIP.) a rimettere la querela sporta, nonché a prestare una dichiarazione correlata relativa alla completa risoluzione bonaria della vicenda che confermi, inoltre, che il IG. non ha fatto mancare la sua presenza di CP_1 genitore, sia durante la settimana sia nei periodi di vacanza, provvedendo a far fronte direttamente ai loro bisogni nei periodi in cui li teneva presso di sé, anche nel periodo estivo - all'interno del quale i figli sono stati con lo stesso e con i nonni paterni che abitano in Puglia molto più tempo di quello che era stato previsto.
DISPONE che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico universale, attualmente pari ad euro 391,20 mensili (soggetto a variazione), sia attribuito integralmente alla IG.ra Le detrazioni IRPEF rimarranno Parte_1 invece operate al 50% tra i genitori. Quest'ultimi dovranno fornire reciprocamente tutta la documentazione necessaria per poter effettuare la richiesta del predetto assegno universale e/o per qualsiasi altra agevolazione, bonus e/o contributo economico locale/statale.
DÀ ATTO che il IG. si impegna e si obbliga al trasferimento, in favore della IG.ra CP_1
della metà della quota indivisa del 50% della piena proprietà di porzione, dei suoi Parte_1 diritti ipocatastali sulla proprietà, nello stato di fatto in cui si trova e con i relativi accessori- pertinenze, del più ampio fabbricato posto in Via Amerigo Vespucci, n.3, come da rogito del
Notaio (Att. Reg. il 30.08.2019, n. 7321 Serie 1T a Genova, trascritto il Persona_5
02/09/2019 ai numeri Gen. 16903/Part. 11652 a Pisa), rappresentato al Catasto Edilizio
Urbano di Pisa al Foglio 39, Particella 483, Sub 2, Zona Cens. 1, Categoria A/2, Classe 3,
Consistenza 6,5 vani, Rendita catastale 1.096,05 (All.ti A e B). La IG.ra Parte_1 si impegna, a sua volta, ad accettare detto trasferimento e, pertanto, la casa familiare
[...] posta in Via Amerigo Vespucci n. 3 rimarrà nella sua proprietà esclusiva, con tutti i mobili, suppellettili ed accessori che la arredano. Il suddetto trasferimento avverrà a fronte del pagamento della complessiva somma di euro 42.500,00 che la IG.ra corrisponderà al IG. Parte_1 CP_1 in due soluzioni: la prima di euro 21.500,00 entro e non oltre la data del rogito notarile, mentre la rimanenza, pari ad euro 21.000,00, entro non oltre, data essenziale e inderogabile, il
30.06.2026. Il rogito notarile ("atto di compravendita”) si terrà entro e non oltre, data essenziale e inderogabile, il 30.09.2025. Le spese relative all'atto notarile e di trascrizione saranno a carico della IG.ra Dalla data della presente, al IG. non potranno essere più chieste Parte_1 CP_1 somme per la manutenzione ordinaria e straordinaria della casa in questione, che rimarranno a carico della IG.ra Parte_1
DÀ ATTO che le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di aver definito concordemente tra loro ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al presente atto.
Le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 02.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 587 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/10/1988, rappresentata e difesa dall'Avv. Beatriz Rodriguez Varela ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, alla via Angelo Battelli 39,
56127, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Magnani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti.
Resistente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 02.07.2025 – sostituita tramite il deposito di note di trattazione scritta – le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo come da nota congiunta depositata in data 11.06.2025
* * *
Ha agito in giudizio in data 28.02.2025 la sig.ra chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, deducendo che:
- La IG.ra ha intrattenuto con il sig. una relazione Parte_1 CP_1
more uxorio dal 2004 al 2022, nell'ambito della quale sono nati due figli: e ER
, riconosciuti da entrambi i genitori;
Per_2
- I conviventi hanno stabilito la loro residenza familiare presso l'unità immobiliare in comproprietà (50% ciascuno) sita in Pisa;
- Verso la fine del mese di agosto 2022 la relazione affettiva è terminata ed il sig.
ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi presso un'abitazione CP_1 condotta in locazione;
- I conviventi in data 11.11.2022 hanno sottoscritto una scrittura privata avente ad oggetto gli accordi per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli;
- Tuttavia, il sig. non ha rispettato gli accordi siglati nella scrittura privata, CP_1
e in particolare è rimasto inadempiente sia per quanto riguarda le modalità e tempi di visita sia per quanto riguarda la corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento per figli;
- Dal mese di marzo 2024 il sig. non ha più contribuito al mantenimento CP_1
dei figli;
Con decreto del 04.03.2025 è stata fissata l'udienza davanti al collegio in data
02.07.2025.
Parte resistente si è costituita deducendo che:
- Il IG. è libero professionista (agente di commercio monomandatario CP_1
presso Citynews);
- Ultimamente ha visto drasticamente diminuire i propri introiti;
nel 2023 il reddito si è attestato intorno ad euro 22.000,00 lordi;
- Nel mese di agosto 2022 Il IG. , nel pieno rispetto dell'equilibrio CP_1
familiare e delle esigenze dei figli, ha deciso di allontanarsi dalla compagna, pur mantenendo un costante e positivo legame con la prole;
- Il sig. ha sempre svolto il proprio ruolo in maniera impeccabile: ha CP_1
tenuto un rapporto costante con i figli, rispettando il calendario concordato nella citata scrittura privata.
All'udienza del 02.07.2025, sostituita tramite il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno si sono accordate chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) Nella casa familiare, completa di tutti i mobili e gli arredi esistenti, sita in Pisa alla Via
Amerigo Vespucci, n. 3 continuerà a risiedere la IG.ra unitamente ai figli minori Parte_1 sino al momento in cui gli stessi diventeranno autosufficienti. Entro e non oltre il
30/09/2025, verrà trasferita la quota di proprietà del IG. a favore della IG.ra CP_1
(v. infra per i dettagli e gli accordi conseguenti). Parte_1
2) L'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori Persona_3 Persona_4
con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita Pisa,
Via Amerigo Vespucci n. 3, ove manterranno la residenza anagrafica. In caso di trasferimento della residenza, la IG.ra sarà tenuta a darne notizia al Parte_1
IG. con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di cambiamento di CP_1 provincia o regione di residenza da parte della IG.ra la scelta dovrà essere condivisa Parte_1 con il IG. onde valutare la migliore scelta di vita per i minori: in ogni caso, il CP_1 presente accordo dovrà essere necessariamente ridiscusso. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Le frequentazioni tra i figli ed il sig. secondo il seguente calendario: CP_1
Settimana 1 e 3 del mese (nelle quali i figli trascorreranno il weekend con la madre).
I figli trascorreranno con il padre il periodo che intercorre tra il martedì dal momento dell'uscita della scuola, fino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Settimana 2 e 4 del mese (nelle quali i figli trascorreranno il weekend con il padre).
I figli trascorreranno con il padre martedì dall'uscita della scuola fino alle 18:30 quando li riaccompagnerà dalla madre e dal giovedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Nei periodi in cui i bambini non andranno a scuola (chiusura estiva, malattia, scioperi, festività locali o nazionali, ecc.) i genitori, in ordine alle tempistiche/modalità di visita ut sopra indicate, terranno con sé i bambini dalle ore 8:30 del mattino. Ulteriori periodi/modalità di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle esigenze dei minori.
- Le vacanze estive: ognuno dei genitori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, trascorrerà con i figli almeno 15 giorni consecutivi o frazionati da concordare tra genitori entro il giorno 30 maggio di ogni anno. In considerazione del fatto che sia i nonni paterni sia i nonni materni vivono al sud, in Puglia, e che i figli gradiscono particolarmente stare con i nonni d'estate, i genitori accettano sin da ora che i figli possano trascorrere in Puglia periodi superiori a quelli qui previsti. Il tutto andrà, comunque, previamente comunicato e concordato tra i genitori, sempre e comunque entro il 30 maggio di ogni anno. Qualora il periodo estivo con il padre si protragga per un intero mese, per la relativa mensilità il IG. non sarà tenuto CP_1 al versamento del mantenimento ordinario.
-Le festività natalizie: i piccoli e le trascorreranno metà con un genitore e metà Per_2 ER con l'altro, in modo tale che, ad anni alterni, possano passare con uno il periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
-Le festività pasquali: i bambini trascorreranno alternativamente un anno la Pasqua e la
Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa, così come i genitori si alterneranno anche di anno in anno per le altre festività e “ponti”.
-I compleanni dei minori e siano trascorsi congiuntamente salvo impedimenti di forza maggiore e secondo modalità da concordare preventivamente entro 10 giorni dalla ricorrenza.
Nei periodi di vacanza che i minori trascorreranno con un genitore o con l'altro, il diritto di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso.
Sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno avrà i figli presso di sé, mentre, invece, dovranno essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico/sportivo, sanitario e religioso e, comunque, rilevanti per la crescita dei minori.
Entrambi i genitori potranno allontanarsi dal luogo di residenza portando con sé i figli per gite giornaliere e/o per periodi di vacanze più lunghi nei rispettivi giorni di permanenza senza l'obbligo di fornire congruo preavviso all'altro genitore.
Le parti si impegnano a garantire il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori e a conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il mantenimento ordinario e vicende connesse, le parti stabiliscono che il IG. - a CP_1
decorrere dal mese di giugno 2025 compreso - corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla IG.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese solare.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si intendono spese ordinarie quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: vitto, abbigliamento ordinario, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese per l'ordinaria cura della persona).
Con riferimento alle somme dovute dal IG. alla IG.ra a titolo di arretrati CP_1 Parte_1 per il mantenimento ordinario dei figli non versato continuativamente dal mese di novembre
2022 e fino al mese di maggio 2025, entrambi i mesi compresi, le parti dichiarano che la posizione debitoria del IG. verrà regolarizzata CP_1 mediante il bonifico bancario per euro 10.000,00 da effettuarsi a favore della ricorrente entro e non oltre la data 30.06.2025, detto termine è essenziale e inderogabile. Si aggiunge che tale pagamento, ammontare e tempistiche così come appena indicate, costituisce condizione sospensiva espressa per addivenire all'accordo omnicomprensivo così come raggiunto mediante questo atto, ovvero, in difetto di pagamento entro il termine indicato il presente accordo rimarrà inefficace. La IG.ra con il ricevimento del predetto bonifico, dichiara di non avere Parte_1 null'altro a pretendere dal IG. con riferimento al mantenimento ordinario e CP_1 straordinario dei figli fino al mese di maggio 2025 compreso.
Oltre a ciò, con il ricevimento del bonifico suindicato, la IG.ra procederà entro la Parte_1 prossima udienza penale (Procedimento, n. 1089/2025 R.g.n.r., n. 1405/2025 R.G. GIP.)
a rimettere la querela sporta, nonché a prestare una dichiarazione correlata relativa alla completa risoluzione bonaria della vicenda che confermi, inoltre, che il IG. non ha CP_1 fatto mancare la sua presenza di genitore, sia durante la settimana sia nei periodi di vacanza, provvedendo a far fronte direttamente ai loro bisogni nei periodi in cui li teneva presso di sé, anche nel periodo estivo - all'interno del quale i figli sono stati con lo stesso e con i nonni paterni che abitano in Puglia molto più tempo di quello che era stato previsto.
5) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. Al fine di prevenire o ridurre ulteriori contrasti fra i genitori, i IGg. e approvano e CP_1 Parte_1 aderiscono alla disciplina/dettaglio delle spese straordinarie di cui all'allegato doc. n.15 depositato dalla ricorrente, che si allega nuovamente al presente atto e ne costituisce parte integrante (All. C).
6) L'assegno unico universale, attualmente pari ad euro 391,20 mensili (soggetto a variazione), sia attribuito integralmente alla IG.ra Le detrazioni IRPEF Parte_1 rimarranno invece operate al 50% tra i genitori. Quest'ultimi dovranno fornire reciprocamente tutta la documentazione necessaria per poter effettuare la richiesta del predetto assegno universale e/o per qualsiasi altra agevolazione, bonus e/o contributo economico locale/statale.
7) La vendita della casa familiare: nell'ottica di dipanare ogni questione legata alla precedente convivenza, avendo come monito e scopo unico il sereno sviluppo psico-fisico dei minori, con il presente accordo le due parti intendono risolvere anche la questione relativa alla comproprietà della casa familiare. Pertanto, il IG. si impegna e si obbliga al trasferimento, in CP_1 favore della IG.ra della metà della quota indivisa del 50% della piena proprietà di Parte_1 porzione, dei suoi diritti ipocatastali sulla proprietà, nello stato di fatto in cui si trova e con i relativi accessori-pertinenze, del più ampio fabbricato posto in Via Amerigo Vespucci, n.3, come da rogito del Notaio (Att. Reg. il 30.08.2019, n. 7321 Serie 1T a Persona_5
Genova, trascritto il 02/09/2019 ai numeri Gen. 16903/Part. 11652 a Pisa), rappresentato al Catasto Edilizio Urbano di Pisa al Foglio 39, Particella 483, Sub 2, Zona
Cens. 1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6,5 vani, Rendita catastale 1.096,05 (All.ti
A e B). La IG.ra si impegna, a sua volta, ad accettare detto Parte_1 trasferimento e, pertanto, la casa familiare posta in Via Amerigo Vespucci n. 3 rimarrà nella sua proprietà esclusiva, con tutti i mobili, suppellettili ed accessori che la arredano. Il suddetto trasferimento avverrà a fronte del pagamento della complessiva somma di euro 42.500,00 che la IG.ra corrisponderà al IG. in due soluzioni: la prima di euro Parte_1 CP_1
21.500,00 entro e non oltre la data del rogito notarile, mentre la rimanenza, pari ad euro 21.000,00, entro non oltre, data essenziale e inderogabile, il 30.06.2026. Il rogito notarile
("atto di compravendita”) si terrà entro e non oltre, data essenziale e inderogabile, il
30.09.2025. Le spese relative all'atto notarile e di trascrizione saranno a carico della IG.ra
Dalla data della presente, al IG. non potranno essere più chieste somme Parte_1 CP_1 per la manutenzione ordinaria e straordinaria della casa in questione, che rimarranno a carico della IG.ra Parte_1
8) Le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
9) Le parti dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di aver definito concordemente tra loro ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al presente atto.
10) Le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., con provvedimento del 07.07.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per recepire l'accordo intervenuto tra le parti volto a regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 587/2025, così provvede:
DISPONE:
1) Che nella casa familiare, completa di tutti i mobili e gli arredi esistenti, sita in Pisa alla
Via Amerigo Vespucci, n. 3 continuerà a risiedere la IG.ra unitamente ai figli minori Parte_1 sino al momento in cui gli stessi diventeranno autosufficienti. Entro e non oltre il 30/09/2025, verrà trasferita la quota di proprietà del IG. a favore della IG.ra (v. infra per CP_1 Parte_1
i dettagli e gli accordi conseguenti).
2) L'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita
Pisa, Via Amerigo Vespucci n. 3, ove manterranno la residenza anagrafica. In caso di trasferimento della residenza, la IG.ra sarà tenuta a darne notizia al IG. Parte_1 con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di cambiamento di provincia o CP_1 regione di residenza da parte della IG.ra la scelta dovrà essere condivisa con il IG. Parte_1
onde valutare la migliore scelta di vita per i minori: in ogni caso, il presente accordo dovrà CP_1 essere necessariamente ridiscusso. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) le frequentazioni tra i figli ed il sig. secondo il seguente calendario: CP_1
Settimana 1 e 3 del mese (nelle quali i figli trascorreranno il weekend con la madre).
I figli trascorreranno con il padre il periodo che intercorre tra il martedì dal momento dell'uscita della scuola, fino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Settimana 2 e 4 del mese (nelle quali i figli trascorreranno il weekend con il padre).
I figli trascorreranno con il padre martedì dall'uscita della scuola fino alle 18:30 quando li riaccompagnerà dalla madre e dal giovedì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Nei periodi in cui i bambini non andranno a scuola (chiusura estiva, malattia, scioperi, festività locali o nazionali, ecc.) i genitori, in ordine alle tempistiche/modalità di visita ut sopra indicate, terranno con sé i bambini dalle ore 8:30 del mattino. Ulteriori periodi/modalità di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle esigenze dei minori.
- Le vacanze estive: ognuno dei genitori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, trascorrerà con i figli almeno 15 giorni consecutivi o frazionati da concordare tra genitori entro il giorno 30 maggio di ogni anno. In considerazione del fatto che sia i nonni paterni sia i nonni materni vivono al sud, in Puglia, e che i figli gradiscono particolarmente stare con i nonni d'estate, i genitori accettano sin da ora che i figli possano trascorrere in Puglia periodi superiori a quelli qui previsti. Il tutto andrà, comunque, previamente comunicato e concordato tra i genitori, sempre e comunque entro il 30 maggio di ogni anno. Qualora il periodo estivo con il padre si protragga per un intero mese, per la relativa mensilità il IG. non sarà tenuto al versamento del mantenimento CP_1 ordinario. -Le festività natalizie: i piccoli e le trascorreranno metà con un genitore e metà con Per_2 ER
l'altro, in modo tale che, ad anni alterni, possano passare con uno il periodo dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
-Le festività pasquali: i bambini trascorreranno alternativamente un anno la Pasqua e la
Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa, così come i genitori si alterneranno anche di anno in anno per le altre festività e “ponti”.
-I compleanni dei minori e siano trascorsi congiuntamente salvo impedimenti di forza maggiore e secondo modalità da concordare preventivamente entro 10 giorni dalla ricorrenza.
Nei periodi di vacanza che i minori trascorreranno con un genitore o con l'altro, il diritto di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso.
Sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno avrà i figli presso di sé, mentre, invece, dovranno essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico/sportivo, sanitario e religioso e, comunque, rilevanti per la crescita dei minori.
Entrambi i genitori potranno allontanarsi dal luogo di residenza portando con sé i figli per gite giornaliere e/o per periodi di vacanze più lunghi nei rispettivi giorni di permanenza senza l'obbligo di fornire congruo preavviso all'altro genitore.
Le parti si impegnano a garantire il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori e a conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) che il IG. - a decorrere dal mese di giugno 2025 compreso - corrisponderà CP_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli la somma di euro
300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT, purché l'indice sia positivo. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla IG.ra entro e non oltre il Parte_1 giorno 5 di ogni mese solare.
DÀ ATTO, con riferimento alle somme dovute dal IG. alla IG.ra a titolo di CP_1 Parte_1 arretrati per il mantenimento ordinario dei figli non versato continuativamente dal mese di novembre 2022 e fino al mese di maggio 2025, entrambi i mesi compresi, che le parti dichiarano che la posizione debitoria del IG. verrà regolarizzata mediante il bonifico bancario per CP_1 euro 10.000,00 da effettuarsi a favore della ricorrente entro e non oltre la data 30.06.2025, detto termine è essenziale e inderogabile. Si aggiunge che tale pagamento, ammontare e tempistiche così come appena indicate, costituisce condizione sospensiva espressa per addivenire all'accordo omnicomprensivo così come raggiunto mediante questo atto, ovvero, in difetto di pagamento entro il termine indicato il presente accordo rimarrà inefficace. La IG.ra con il ricevimento del Parte_1 predetto bonifico, dichiara di non avere null'altro a pretendere dal IG. con riferimento al CP_1 mantenimento ordinario e straordinario dei figli fino al mese di maggio 2025 compreso. Oltre a ciò, con il ricevimento del bonifico suindicato, la IG.ra procederà entro la prossima udienza Parte_1 penale (Procedimento, n. 1089/2025 R.g.n.r., n. 1405/2025 R.G. GIP.) a rimettere la querela sporta, nonché a prestare una dichiarazione correlata relativa alla completa risoluzione bonaria della vicenda che confermi, inoltre, che il IG. non ha fatto mancare la sua presenza di CP_1 genitore, sia durante la settimana sia nei periodi di vacanza, provvedendo a far fronte direttamente ai loro bisogni nei periodi in cui li teneva presso di sé, anche nel periodo estivo - all'interno del quale i figli sono stati con lo stesso e con i nonni paterni che abitano in Puglia molto più tempo di quello che era stato previsto.
DISPONE che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico universale, attualmente pari ad euro 391,20 mensili (soggetto a variazione), sia attribuito integralmente alla IG.ra Le detrazioni IRPEF rimarranno Parte_1 invece operate al 50% tra i genitori. Quest'ultimi dovranno fornire reciprocamente tutta la documentazione necessaria per poter effettuare la richiesta del predetto assegno universale e/o per qualsiasi altra agevolazione, bonus e/o contributo economico locale/statale.
DÀ ATTO che il IG. si impegna e si obbliga al trasferimento, in favore della IG.ra CP_1
della metà della quota indivisa del 50% della piena proprietà di porzione, dei suoi Parte_1 diritti ipocatastali sulla proprietà, nello stato di fatto in cui si trova e con i relativi accessori- pertinenze, del più ampio fabbricato posto in Via Amerigo Vespucci, n.3, come da rogito del
Notaio (Att. Reg. il 30.08.2019, n. 7321 Serie 1T a Genova, trascritto il Persona_5
02/09/2019 ai numeri Gen. 16903/Part. 11652 a Pisa), rappresentato al Catasto Edilizio
Urbano di Pisa al Foglio 39, Particella 483, Sub 2, Zona Cens. 1, Categoria A/2, Classe 3,
Consistenza 6,5 vani, Rendita catastale 1.096,05 (All.ti A e B). La IG.ra Parte_1 si impegna, a sua volta, ad accettare detto trasferimento e, pertanto, la casa familiare
[...] posta in Via Amerigo Vespucci n. 3 rimarrà nella sua proprietà esclusiva, con tutti i mobili, suppellettili ed accessori che la arredano. Il suddetto trasferimento avverrà a fronte del pagamento della complessiva somma di euro 42.500,00 che la IG.ra corrisponderà al IG. Parte_1 CP_1 in due soluzioni: la prima di euro 21.500,00 entro e non oltre la data del rogito notarile, mentre la rimanenza, pari ad euro 21.000,00, entro non oltre, data essenziale e inderogabile, il
30.06.2026. Il rogito notarile ("atto di compravendita”) si terrà entro e non oltre, data essenziale e inderogabile, il 30.09.2025. Le spese relative all'atto notarile e di trascrizione saranno a carico della IG.ra Dalla data della presente, al IG. non potranno essere più chieste Parte_1 CP_1 somme per la manutenzione ordinaria e straordinaria della casa in questione, che rimarranno a carico della IG.ra Parte_1
DÀ ATTO che le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di aver definito concordemente tra loro ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatti salvi gli accordi di cui al presente atto.
Le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 02.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi