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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/07/2024, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 17 luglio 2024, innanzi alla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, nella causa civile iscritta al n. 1525/2016 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Patti, in via L. D'Amico n. 1, presso lo studio dell'avv. Nuccio Ricchiazzi che la rappresenta e difende, attrice, contro (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Messina, in via Tommaso Cannizzaro n. 168, presso lo studio dell'avv. Alberto Ponturo, che la rappresenta e difende, convenuta, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c. Sono presenti, l'avv. Ricchiazzi per parte attrice e l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Ponturo per l i quali precisano le conclusioni CP_1 riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Ricchiazzi si riporta al preverbale depositato in data 16.7.2024, nel quale si chiede che il Giudice ai sensi del 421 c.p.c. disponga con i suoi poteri l'acquisizione del rapporto dei carabinieri ovvero ammetta la prova testimoniale con i due carabinieri intervenuti sui luoghi, indicati dal teste , che vanno intesi quali testi Tes_1 di risulta e chiede, pertanto, la evoca dell'ordinanza che rinvia la causa per precisazione delle conclusioni e discussione orale. L'avv. Spinnato si oppone essendosi il Giudice già pronunciata sul punto e chiede l decisione. L'avv. Ricchiazzi contesta ed insiste. I procuratori, su invito del giudice, discutono oralmente la causa riportandosi in atti e alle note conclusive. All'esito della discussione orale, ritenuta intempestiva l'istanza di ammissione dei testi di risulta formulata da parte attrice solo per l'odierna udienza, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione depositato il 7 settembre 2016, ha convenuto Parte_1 in giudizio la società , premettendo: Controparte_2 che in data 16 ottobre 2013 – alle ore 8:40 circa – procedeva nella S.S. 113 all'altezza del Km 87+300 allorché la propria autovettura sbandava a causa della scivolisità del manto stradale dovuto alla copiosa pioggia e salsedine depositata sulla carreggiata;
conseguentemente urtava contro una Mercedes Classe A condotta da Per_1 che proveniva dalla direzione opposta;
che il convenuto non adempiva ai
[...] propri obblighi di custodia in quanto non veniva interrotta la circolazione o posto segnali di pericolo o presa qualsivoglia misura necessaria atta ad evitare pericoli;
che
– a causa dell'incidente – l'attrice riportava una “cervicalgia con scomparsa delle lordosi cervicale, contusione sternale, escoriazione mammella sinistra, escoriazioe avambraccio destro e sinistro” con prognosi di giorni dieci come da referto del P.S. dell'Ospedale di Patti, ed una “neoformazione cistica polso sinistro in esito ad incidente stradale del 16 ottobre 2013” come da referto del dott. Persona_2 che l'autovettura della parte attrice riportava danni complessivi pari alla somma di Euro 8.805,81, come da preventivo dell'Autocarrozzeria Torre, che, tuttavia, veniva rottamata a causa del costo ingente;
che le parti non pervenivano ad una soluzione bonaria della controversia e che si risolveva negativamente anche il tentativo di negoziazione assistita. L'attrice, pertanto, ha chiesto: di dichiarare la responsabilità della società
[...] in persona del legale rappresentate pro tempore per avere omesso la custodia, CP_1 il controllo e la vigilanza del tratto della S.S. 113 in cui si è verificato il sinistro e per non avere adottato tutte le misure idonee volte a segnalare la presenza dell'insidia; condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificato forfettariamente in Euro 20.000,00 o altra somma maggiore o minore. Con comparsa di risposta, depositata in data 27 aprile 2016, si è costituita la società in persona del legale rappresentate pro tempore, la quale, contestando CP_1 quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'attrice, ha domandato il rigetto delle domande dell'attrice ed – in subordine – ove si dovesse accertare una responsabilità aquiliana della convenuta, di ridurre il quantum risarcibile in virtù del concorso colposo di cui al combinato disposto degli artt. 1227 e 2056 c.c. A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., depositate le note di trattazione scritta, auditi i testi, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. La domanda dell'attrice appare infondata, nei termini di cui si dirà. Preliminarmente, occorre rilevare che – a mente di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – la responsabilità derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva il cui accertamento esula dalla sussistenza del dolo o della colpa del danneggiante, dovendosi il giudice limitare a verificare l'esistenza del fatto e dell'evento, nonché del nesso di causalità alla stregua del principio del “più probabile che non”, secondo una probabilità logica, o della causalità efficiente applicabile al caso in ispecie (Cass. Civ., 20.6.2019, n. 16581; Cass. Civ., 22.10.2013, n. 23915). Tuttavia, occorre rilevare che dall'esegesi della disposizione di cui si tratta il legislatore – parimenti alle altre ipotesi di responsabilità oggettiva – ha individuato nel caso fortuito l'unica ipotesi legale di esonero da responsabilità che interrompe il nesso di causalità. Invero, la responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c. trae origine dalla c.d. responsabilità ex recepto ove si richiede uno sforzo maggiore al custode stante, d'un verso, la disponibilità materiale del bene e, per altro verso, l'obbligo di custodia da esso derivante, di modo da potere esercitare un più pregnante potere di vigilanza sulla sicurezza della cosa custodita. Ne deriva che il custode deve rispondere dei danni cagionati dallo scorretto esercizio del potere di vigilanza con una ipotesi di responsabilità più forte che cede soltanto di fronte ad eventi non latamente riconducibili alla sua sfera di controllo che si esauriscono nel caso fortuito. In difetto, il giudice – ove abbia accertato la violazione del principio del neminem laedere a causa della mancata custodia del bene ed il conseguente danno causalmente connesso all'evento – deve dichiarare la responsabilità aquiliana del custode e condannarlo al pagamento del risarcimento del danno, ove sussistente alla stregua del principio della compensatio lucri cum damno (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 7.9.2023, a mente della quale: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile. Se, dunque, la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, primo periodo, c.p., come causa esclusiva di tale evento”). Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11526/17; Cass., n. 2660/2013; Cass., n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa dell'incidente e non come mera occasione dello stesso (cfr. Cass., n. 10938/2018 e n. 23919/2013). La Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. Civ. n. 1725/2019).
Pertanto, si è affermato che in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'Ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria, che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass. Civ., Sez. III Ord., 10.6.2020, n. 11096/2020). La responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res (Cass., n. 12943/2024). In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass., n. 7172/2022). Ancora, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (così Cass. civ., 1064/2018, 11526/2017). In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa
– dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., 2480/2018). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12-4-2022 in cui è stato escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, nella fattispecie, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile;
Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943 del 30-6-
2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121 del 13-7-2022: "Deve escludersi la responsabilità del per i danni occorsi ad un pedone a seguito di caduta CP_3 dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale allorché sia accertata l'incidenza della condotta altamente imprudente della vittima che nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso"). Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. In generale, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass., n. 12760/2024). Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica del sinistro per cui è causa, dalle risultanze probatorie acquisite non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale intercorrente tra l'incidente e la cosa in custodia. Il sinistro occorso in data16 ottobre 2013 risulta circostanza provata, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 13 aprile 2021. Tuttavia, non risultano dimostrate le modalità e l'esatta causa dell'incidente. Più nel dettaglio, la testimone ha dichiarato di essere stata Persona_1 travolta dall'auto di parte attrice e che era in corso un temporale (cfr. verbale di udienza del 13 aprile 2021 ove la teste riferiva: “…ero alla guida dell'autovettura quando mi sono ritrovata ad(d)osso l'auto dell'attrice” e “…c'era brutto tempo, c'era vento, non ricordo se pioveva, forse prima dell'incidente. Io non ho avuto problemi di scivolamento con la mia auto”). La teste, dunque, non ha precisato se effettivamente piovesse, se la strada fosse scivolosa o se la stessa presentasse difetti, né ha saputo riferire in ordine alle concrete cause dello sbandamento dell'attrice. Nessuno degli altri testi escussi ha riferito in ordine alle cause dello sbandamento dell'auto dell'attrice, occorrendo, in altri termini, che la stessa fornisse la puntuale dimostrazione di avere subito la deviazione della propria corsa proprio a causa della situazione scivolosa della strada. Né tali elementi emergono da altri mezzi di prova. Non si è ritiene sul punto di potere acquisire d'ufficio il rapporto dei carabinieri e ciò sul presupposto che l'invocata disposizione da parte attrice della norma di cui all'art. 421 c.p.c. non si è applicabile al rito ordinario. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori ufficiosi del giudice è norma relativa al rito del lavoro e non trova applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 l.fall., che è retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALUZZO, 28/09/2010; Cass. civ. Sez. I Sent., 30/09/2016, n. 19596 (rv. 641837- 01). A ciò si aggiunga che i carabinieri che hanno redatto il rapporto di cui è stata chiesta l'acquisizione oltre i termini che segnano le preclusioni di legge sono intervenuti sul posto dopo la verificazione del sinistro e pertanto sullo stesso hanno potuto operare una ricostruzione ex post. Esaminata dunque l'attività istruttoria svolta, può affermarsi che non è sufficiente dimostrare che sulla strada in custodia alla convenuta si sia consumato un incidente, eventualmente in presenza di pioggia, senza provare che il sinistro si è verificato proprio in conseguenza del cattivo stato di conservazione del manto stradale e non di altre possibili cause da cui, in ipotesi, il sinistro può derivare. Per altro verso, giova rilevare che da un evento metereologico avverso discende una maggiore prudenza che ciascun conducente è chiamato ad esercitare di modo da evitare danni e pericoli alla propria incolumità o di terze persone, e ciò in particolare nelle dirette adiacenze del mare stante la probabile presenza di salsedine sulla carreggiata. Sicché – sebbene l sia custode del tratto stradale ove è avvenuto il CP_1 sinistro perché ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, concessionaria, invero, del servizio pubblico stradale – non risulta effettivamente dimostrata la causa del sinistro. Le descritte emergenze istruttorie, in ragione delle carenze probatorie indicate, non consentono di ritenere provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno. Per quanto esposto, le domande dell'attrice vanno rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni esaminate e la serialità della materia oggetto di causa, con istruttoria, scaglione di valore indeterminato – complessità bassa) seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1525/2016 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta le domande dell'attrice;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute. Patti, 17 luglio 2024.
Il giudice
(dott.ssa Elisabetta Artino I.)
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Patti, in via L. D'Amico n. 1, presso lo studio dell'avv. Nuccio Ricchiazzi che la rappresenta e difende, attrice, contro (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Messina, in via Tommaso Cannizzaro n. 168, presso lo studio dell'avv. Alberto Ponturo, che la rappresenta e difende, convenuta, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c. Sono presenti, l'avv. Ricchiazzi per parte attrice e l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv. Ponturo per l i quali precisano le conclusioni CP_1 riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Ricchiazzi si riporta al preverbale depositato in data 16.7.2024, nel quale si chiede che il Giudice ai sensi del 421 c.p.c. disponga con i suoi poteri l'acquisizione del rapporto dei carabinieri ovvero ammetta la prova testimoniale con i due carabinieri intervenuti sui luoghi, indicati dal teste , che vanno intesi quali testi Tes_1 di risulta e chiede, pertanto, la evoca dell'ordinanza che rinvia la causa per precisazione delle conclusioni e discussione orale. L'avv. Spinnato si oppone essendosi il Giudice già pronunciata sul punto e chiede l decisione. L'avv. Ricchiazzi contesta ed insiste. I procuratori, su invito del giudice, discutono oralmente la causa riportandosi in atti e alle note conclusive. All'esito della discussione orale, ritenuta intempestiva l'istanza di ammissione dei testi di risulta formulata da parte attrice solo per l'odierna udienza, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione depositato il 7 settembre 2016, ha convenuto Parte_1 in giudizio la società , premettendo: Controparte_2 che in data 16 ottobre 2013 – alle ore 8:40 circa – procedeva nella S.S. 113 all'altezza del Km 87+300 allorché la propria autovettura sbandava a causa della scivolisità del manto stradale dovuto alla copiosa pioggia e salsedine depositata sulla carreggiata;
conseguentemente urtava contro una Mercedes Classe A condotta da Per_1 che proveniva dalla direzione opposta;
che il convenuto non adempiva ai
[...] propri obblighi di custodia in quanto non veniva interrotta la circolazione o posto segnali di pericolo o presa qualsivoglia misura necessaria atta ad evitare pericoli;
che
– a causa dell'incidente – l'attrice riportava una “cervicalgia con scomparsa delle lordosi cervicale, contusione sternale, escoriazione mammella sinistra, escoriazioe avambraccio destro e sinistro” con prognosi di giorni dieci come da referto del P.S. dell'Ospedale di Patti, ed una “neoformazione cistica polso sinistro in esito ad incidente stradale del 16 ottobre 2013” come da referto del dott. Persona_2 che l'autovettura della parte attrice riportava danni complessivi pari alla somma di Euro 8.805,81, come da preventivo dell'Autocarrozzeria Torre, che, tuttavia, veniva rottamata a causa del costo ingente;
che le parti non pervenivano ad una soluzione bonaria della controversia e che si risolveva negativamente anche il tentativo di negoziazione assistita. L'attrice, pertanto, ha chiesto: di dichiarare la responsabilità della società
[...] in persona del legale rappresentate pro tempore per avere omesso la custodia, CP_1 il controllo e la vigilanza del tratto della S.S. 113 in cui si è verificato il sinistro e per non avere adottato tutte le misure idonee volte a segnalare la presenza dell'insidia; condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificato forfettariamente in Euro 20.000,00 o altra somma maggiore o minore. Con comparsa di risposta, depositata in data 27 aprile 2016, si è costituita la società in persona del legale rappresentate pro tempore, la quale, contestando CP_1 quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'attrice, ha domandato il rigetto delle domande dell'attrice ed – in subordine – ove si dovesse accertare una responsabilità aquiliana della convenuta, di ridurre il quantum risarcibile in virtù del concorso colposo di cui al combinato disposto degli artt. 1227 e 2056 c.c. A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., depositate le note di trattazione scritta, auditi i testi, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. La domanda dell'attrice appare infondata, nei termini di cui si dirà. Preliminarmente, occorre rilevare che – a mente di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – la responsabilità derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva il cui accertamento esula dalla sussistenza del dolo o della colpa del danneggiante, dovendosi il giudice limitare a verificare l'esistenza del fatto e dell'evento, nonché del nesso di causalità alla stregua del principio del “più probabile che non”, secondo una probabilità logica, o della causalità efficiente applicabile al caso in ispecie (Cass. Civ., 20.6.2019, n. 16581; Cass. Civ., 22.10.2013, n. 23915). Tuttavia, occorre rilevare che dall'esegesi della disposizione di cui si tratta il legislatore – parimenti alle altre ipotesi di responsabilità oggettiva – ha individuato nel caso fortuito l'unica ipotesi legale di esonero da responsabilità che interrompe il nesso di causalità. Invero, la responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c. trae origine dalla c.d. responsabilità ex recepto ove si richiede uno sforzo maggiore al custode stante, d'un verso, la disponibilità materiale del bene e, per altro verso, l'obbligo di custodia da esso derivante, di modo da potere esercitare un più pregnante potere di vigilanza sulla sicurezza della cosa custodita. Ne deriva che il custode deve rispondere dei danni cagionati dallo scorretto esercizio del potere di vigilanza con una ipotesi di responsabilità più forte che cede soltanto di fronte ad eventi non latamente riconducibili alla sua sfera di controllo che si esauriscono nel caso fortuito. In difetto, il giudice – ove abbia accertato la violazione del principio del neminem laedere a causa della mancata custodia del bene ed il conseguente danno causalmente connesso all'evento – deve dichiarare la responsabilità aquiliana del custode e condannarlo al pagamento del risarcimento del danno, ove sussistente alla stregua del principio della compensatio lucri cum damno (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 7.9.2023, a mente della quale: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile. Se, dunque, la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, primo periodo, c.p., come causa esclusiva di tale evento”). Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11526/17; Cass., n. 2660/2013; Cass., n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa dell'incidente e non come mera occasione dello stesso (cfr. Cass., n. 10938/2018 e n. 23919/2013). La Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. Civ. n. 1725/2019).
Pertanto, si è affermato che in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'Ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria, che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass. Civ., Sez. III Ord., 10.6.2020, n. 11096/2020). La responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res (Cass., n. 12943/2024). In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass., n. 7172/2022). Ancora, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (così Cass. civ., 1064/2018, 11526/2017). In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa
– dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., 2480/2018). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12-4-2022 in cui è stato escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, nella fattispecie, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile;
Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943 del 30-6-
2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121 del 13-7-2022: "Deve escludersi la responsabilità del per i danni occorsi ad un pedone a seguito di caduta CP_3 dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale allorché sia accertata l'incidenza della condotta altamente imprudente della vittima che nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso"). Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. In generale, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass., n. 12760/2024). Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica del sinistro per cui è causa, dalle risultanze probatorie acquisite non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale intercorrente tra l'incidente e la cosa in custodia. Il sinistro occorso in data16 ottobre 2013 risulta circostanza provata, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 13 aprile 2021. Tuttavia, non risultano dimostrate le modalità e l'esatta causa dell'incidente. Più nel dettaglio, la testimone ha dichiarato di essere stata Persona_1 travolta dall'auto di parte attrice e che era in corso un temporale (cfr. verbale di udienza del 13 aprile 2021 ove la teste riferiva: “…ero alla guida dell'autovettura quando mi sono ritrovata ad(d)osso l'auto dell'attrice” e “…c'era brutto tempo, c'era vento, non ricordo se pioveva, forse prima dell'incidente. Io non ho avuto problemi di scivolamento con la mia auto”). La teste, dunque, non ha precisato se effettivamente piovesse, se la strada fosse scivolosa o se la stessa presentasse difetti, né ha saputo riferire in ordine alle concrete cause dello sbandamento dell'attrice. Nessuno degli altri testi escussi ha riferito in ordine alle cause dello sbandamento dell'auto dell'attrice, occorrendo, in altri termini, che la stessa fornisse la puntuale dimostrazione di avere subito la deviazione della propria corsa proprio a causa della situazione scivolosa della strada. Né tali elementi emergono da altri mezzi di prova. Non si è ritiene sul punto di potere acquisire d'ufficio il rapporto dei carabinieri e ciò sul presupposto che l'invocata disposizione da parte attrice della norma di cui all'art. 421 c.p.c. non si è applicabile al rito ordinario. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori ufficiosi del giudice è norma relativa al rito del lavoro e non trova applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 l.fall., che è retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALUZZO, 28/09/2010; Cass. civ. Sez. I Sent., 30/09/2016, n. 19596 (rv. 641837- 01). A ciò si aggiunga che i carabinieri che hanno redatto il rapporto di cui è stata chiesta l'acquisizione oltre i termini che segnano le preclusioni di legge sono intervenuti sul posto dopo la verificazione del sinistro e pertanto sullo stesso hanno potuto operare una ricostruzione ex post. Esaminata dunque l'attività istruttoria svolta, può affermarsi che non è sufficiente dimostrare che sulla strada in custodia alla convenuta si sia consumato un incidente, eventualmente in presenza di pioggia, senza provare che il sinistro si è verificato proprio in conseguenza del cattivo stato di conservazione del manto stradale e non di altre possibili cause da cui, in ipotesi, il sinistro può derivare. Per altro verso, giova rilevare che da un evento metereologico avverso discende una maggiore prudenza che ciascun conducente è chiamato ad esercitare di modo da evitare danni e pericoli alla propria incolumità o di terze persone, e ciò in particolare nelle dirette adiacenze del mare stante la probabile presenza di salsedine sulla carreggiata. Sicché – sebbene l sia custode del tratto stradale ove è avvenuto il CP_1 sinistro perché ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, concessionaria, invero, del servizio pubblico stradale – non risulta effettivamente dimostrata la causa del sinistro. Le descritte emergenze istruttorie, in ragione delle carenze probatorie indicate, non consentono di ritenere provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno. Per quanto esposto, le domande dell'attrice vanno rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni esaminate e la serialità della materia oggetto di causa, con istruttoria, scaglione di valore indeterminato – complessità bassa) seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1525/2016 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta le domande dell'attrice;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge se dovute. Patti, 17 luglio 2024.
Il giudice
(dott.ssa Elisabetta Artino I.)