Versione
13 ottobre 2011
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6 dicembre 2017
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Art. 58. Domanda del creditore 1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
a) le generalita' del creditore;
b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.
3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. E' facolta' del creditore indicare, quale modalita' di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalita'; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.
4. La domanda non interrompe la prescrizione ne' impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.
(( 5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilita' della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.
5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.
5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza ))
2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
a) le generalita' del creditore;
b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.
3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. E' facolta' del creditore indicare, quale modalita' di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalita'; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.
4. La domanda non interrompe la prescrizione ne' impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.
(( 5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilita' della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.
5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.
5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza ))
Commentari • 60
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4348 del 10https://www.laleggepertutti.it/ · 3.0092983
[…] Tanto premesso, il Comune ritiene che il predetto D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3-bis del codice antimafia comporterebbe al più la sospensione soltanto del versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, ma non ne precluderebbe l'accertamento da parte dell'Ufficio. 2.Con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 57, 58 e 59 (codice antimafia) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Lodi, sentenza 24/10/2024, n. 714Provvedimento: […] NO per parte attrice opponente, esaminata la costituzione avversaria, ha contestato la natura di valido atto interruttivo della prescrizione della domanda di insinuazione formulata dal creditore ai sensi dell'art. 58 del Codice Antimafia, e ciò alla luce di quanto espressamente prescritto dal comma 4 del medesimo articolo. […] Ha contestato infine l'operatività nel caso di specie dell'art. 58 comma 4 del codice antimafia. […]Leggi di più...
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- art. 58 Codice Antimafia·
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