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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 20 dicembre 2023 ed iscritta al n. 2302 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Boghi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lecco, Via Mentana n. 75, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giordano del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bellano, Via Taceno n. 3,
giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale e divorzio.
pagina 1 di 10 All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
1. Dichiararsi la tardività della costituzione in giudizio di parte Resistente nonché, conseguentemente, le intervenute
decadenze di cui di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e per l'effetto rigettare tutte le avversarie domande ed eccezioni
processuali e/o di merito.
IN PRINCIPALITA'
1. Pronunciarsi la separazione personale giudiziale dei coniugi IGg.ri e con addebito Parte_1 Controparte_1
della colpa al marito in considerazione del comportamento dello stesso stante le plurime gravi condotte poste in essere in
danno della moglie, autorizzando gli stessi a vivere separati.
2. Statuirsi che l'abitazione coniugale sita in Bellano, Via Taceno 29, potrà rimanere nella disponibilità del IG. CP_1
La IG.ra risiede già da tempo altrove.
[...] Pt_1
3. Statuirsi a definizione dei rapporti economici tra i coniugi la corresponsione in un'unica soluzione da parte del marito in
favore della IG.ra della somma di denaro pari a Euro 9.869,44, o altra somma ritenuta di giustizia, somma Pt_1
statuita
nella sentenza marocchina e ritenuta esaustiva delle ragioni della Ricorrente.
In denegata ipotesi statuirsi l'obbligo in capo al Resistente di corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in
favore della moglie della somma complessiva di Euro 500,00= mensili, o altra somma ritenuta di giustizia, per dodici
mensilità annue, rivalutabile ex indici Istat, da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
Ancora in denegata ipotesi ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo IG. Giudice.
4. Con effetti dal deposito del presente ricorso.
IN SUBORDINE
1. In denegata ipotesi si richiede la conferma dello status civile personale determinato dalla sentenza straniera e delle
conseguenti statuizioni economiche (con conversione nella valuta corrente in Italia) ovvero, se ritenuto, il proseguimento
del
presente procedimento in relazione agli aspetti economici, anche eventualmente in modifica delle condizioni.
2. Ancora in denegata ipotesi ci si rimette alla valutazione dell'Ill.mo IG. Giudice.
pagina 2 di 10 IN OGNI CASO
1. Rigettarsi tutte le avverse domande stante la tardività della costituzione di parte Resistente implicando le decadenze di
cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.
2. Rigettarsi la domanda avversaria di relativa alla cancellazione ex art. 89 cpc di asserite espressioni sconvenienti in
quanto negli atti processuali vi è piena libertà di espressione della difesa: le espressioni di cui ci si duole non sono né
sconvenienti né offensive e riguardano l'oggetto di causa. Non è stato superato alcun limite di correttezza professionale. Le
circostanze dedotte potranno essere confermate in sede di escussione dei dedotti testi.
3. Rigettarsi la domanda di controparte di condanna della Ricorrente ex art. 96 cpc stante la complessità giuridica della
vicenda de quo e gli attuali discordanti orientamenti giurisprudenziali.
4. Spese, competenze ed onorari di giudizio interamente rifusi, in denegata ipotesi compensate.
---ooOoo---
La IG.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis. 49 c.p.c. chiede all'Ill.mo Parte_1
Giudice del Tribunale di Lecco che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo
passaggio in giudicato della sentenza di separazione e gli incombenti di rito, si pronunci sentenza di scioglimento del
matrimonio alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis così provvedere:
IN PRINCIPALITA'
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IG.ri e Marrakech Parte_1 Controparte_1
(Marocco) in data 17 marzo 2023, con il IG. , matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Controparte_1
Comune di Colico alla Parte II, Serie C, n. 39:
1. Tenuto conto di quanto sarà statuito in sede di separazione personale, se ritenuto, statuirsi l'obbligo in capo al
Resistente di corresponsione di un assegno mensile divorzile in favore della moglie della somma complessiva di Euro
500,00=, o altra somma anche una tantum ritenuta di giustizia, per dodici mensilità annue, rivalutabile ex indici Istat, da
versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
2. Spese, competenze ed onorari di giudizio interamente rifusi, in denegata ipotesi compensate.
B) Ordinare la trasmissione, a cura della Cancelleria, della emananda sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile
per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui all'art. 10 Legge 898/70 e al R.D. 1238/1939 concernente
l'ordinamento dello Stato Civile.
pagina 3 di 10 IN SUBORDINE
1. Ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo IG. Giudice adito in relazione a tutte le domande formulate stante la
complessità giuridica della causa de quo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinarsi l'acquisizione degli atti del procedimento penale n. 1817/2023 RGNR Tribunale di Lecco.
Ordinarsi l'acquisizione d'ufficio dei verbali di intervento dei Carabinieri di Colico del 15/5/2021 presso l'allora
abitazione della Ricorrente in Colico, Via Sant'Abbondio 19.
Ordinarsi l'acquisizione d'ufficio dei verbali di intervento dei Carabinieri di Bellano del maggio 2023 presso l'abitazione
coniugale in Bellano, Via Taceno 29.
Ordinarsi l'acquisizione d'ufficio del Certificato del Casellario Giudiziale Generale e dei Carichi Pendenti del IG.
nato in [...], il [...], e residente in [...]. Controparte_1
Con riserva di produzione della documentazione reperita presso il competente Centro per l'Impiego circa le precise
mansioni lavorative svolte dal Resistente.
In difetto di spontanea esibizione disporsi l'obbligo ex art. 210 c.p.c. a carico del Resistente di produzione delle ultime
dodici buste paga e della propria documentazione fiscale e patrimoniale relativa agli ultimi tre anni.
Ammettersi prova per interrogatorio formale nonché per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il teste, se di Sua conoscenza, quale era il clima familiare in costanza di convivenza tra i coniugi;
2. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra aveva ed ha ancora timore per la propria incolumità fisica;
Pt_1
3. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra nel corso del matrimonio, e in costanza di convivenza, è stata Pt_1
vittima di aggressioni fisiche da parte del marito. Se si, specifichi con quale frequenza e le circostanze;
4. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra nel corso del matrimonio è stata vittima di violenza psicologica Pt_1
da parte del marito, se lo stesso l'ha appellata con epiteti e se l'ha minacciata. Se si, specifichi le circostanze;
5. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra si è definitivamente allontanata dall'abitazione coniugale al fine Pt_1
di tutelarsi dalle aggressioni fisiche operate in suo danno dal marito;
6. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra svolge attività lavorativa e della motivazione per la quale ha Pt_1
lasciato il suo ultimo lavoro;
7. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Resistente si presentava sul luogo di lavoro della Ricorrente e specifichi la
condotta dello stesso;
pagina 4 di 10
8. Dica il teste, se di Sua conoscenza, le condizioni di salute psicologica della IG.ra Pt_1
9. Riferisca il teste se ha visto personalmente recarsi il Resistente presso il luogo di lavoro della moglie, la circostanza e la
condotta dallo stesso tenuta;
10. Riferisca il teste se il Resistente nel febbraio 2023 si è recato presso il luogo di lavoro della moglie, la condotta dallo
stesso osservata e se ha danneggiato gli occhiali di proprietà della stessa.
Si indica sin da ora a teste:
- IG.ra residente in [...], sui capitoli da 1 a 8; Testimone_1
Tes_
- IG. , residente in [...], sui capitoli da 1 a 8; Persona_1
- IG. , domiciliato in Colico, Via Luigi Sacco 33, sui capitoli da 1 a 8; Controparte_2
- IG. residente in [...], su tutti i capitoli. Testimone_3
Con riserva di ulteriormente capitolare e indicare ulteriori testi e di ogni ulteriore deduzione e produzione sia di merito che
istruttoria, anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con ogni più ampia riserva”.
Per parte resistente: “In via principale: preso atto della sentenza di divorzio per discordia pronunciata tra le parti in causa dall'Autorità giudiziaria del Regno del Marocco, voglia questo Tribunale dichiarare l'improcedibilità del presente
giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
In subordine, respingersi comunque tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con condanna della ricorrente ex art 96 cpc in punto procedibilità della domanda di separazione – dopo aver essa stessa
promosso causa di divorzio in Marocco - nonché di mantenimento.
In ogni caso: si richiede l'immediata rimozione ex art. 89 cpc delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive indicate
nel ricorso introduttivo a pag 2 righe 5-8: “L'incontrollabile gelosia del Resistente nei confronti della compagna e la
convinzione dello stesso, probabilmente culturalmente orientata, di inferiorità naturale della donna tal da non sopportare
l'esternazione di pensieri e opinioni ad opera della IG.ra erano le cause scatenati gli d'ira del ”. Pt_1 CP_1
Sempre con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 20.12.2023, coniugata con Parte_1
a seguito di matrimonio civile contratto il 17.3.2023 a Marrakech (Marocco), ha Controparte_1
chiesto la separazione con addebito e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio.
pagina 5 di 10 In particolare, la ricorrente si è soffermata sulla relazione che ha preceduto il matrimonio,
avviata nel 2019 e che dal 2021 ha fatto registrare numerosi attriti fra le parti e, segnatamente, agiti violenti del compagno (“Il IG. , durante i propri eccessi d'ira, era solito appellare la CP_1
Ricorrente con sgradevoli epiteti, colpirla con schiaffi, pugni e calci su tutte le parti del corpo,
strattonarla e spingendola a terra, ferendola con morsi e serrando la bocca ed il naso della stessa con
la propria mano per lungo tempo…”), che hanno portato all'intervento dei Carabinieri in data
15.5.2021, l'accesso della donna al Pronto Soccorso e la presentazione di formale denuncia/querela. Da
allora le parti si sono lasciate, salvo poi ritrovarsi nell'agosto 2022 e, dietro promessa di cambiamento del , sposarsi in Marocco e fissare la residenza in Bellano. A breve, però, si sono ripetuti i CP_1
comportamenti fisicamente, psicologicamente e verbalmente aggressivi del marito, con nuove denunce e con la decisione della di lasciare la casa familiare, aiutata dal fratello, da un'amica e Pt_1
dall'Associazione Telefono Donna.
Ha così convenuto in giudizio il marito per sentir dichiarare la separazione personale con addebito a quest'ultimo e con richiesta di un assegno di mantenimento per sé di euro 500,00 mensili,
dal momento che il marito era cuoco con una retribuzione mensile media di circa 2.000,00 euro, mentre lei ha ripreso l'attività lavorativa in un ristorante per tre ore giornaliere con uno stipendio di euro
300,00 mensili.
Nello stesso ricorso, all'esito della separazione, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, con assegno divorzile dello stesso importo.
2. - Ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati in data 24.1.2024 a presso il luogo di lavoro. Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio in Controparte_1
data 25.3.2024, contestando quanto ex adverso esposto e rimarcando come la stessa moglie avesse avviato anche ricorso in Marocco per ottenere l'immediato divorzio.
3. - Alla prima udienza, celebrata il 26.3.2025, ossia il giorno successivo alla costituzione del resistente, tentata vanamente la conciliazione, sono stati richiesti maggiori chiarimenti (anche documentali) alle parti in relazione alla pendenza del giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria del
Marocco: la ricorrente è stata autorizzata alla produzione in giudizio della sentenza di divorzio nelle more pronunciata in Marocco e, dopo lo scambio di apposite memorie sulla rilevanza della sentenza pagina 6 di 10 straniera nel presente giudizio, la causa è passata in decisione all'udienza del 4.2.2025, previo deposito di memorie ex art. 473bis.28 c.p.c..
4. - Osserva il Collegio come l'odierna ricorrente, dopo aver depositato in data 20.12.2023
ricorso cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio, ha essa stessa adito anche il
Tribunale Sociale di Prima Istanza di CA per chiedere il divorzio in base alla legge marocchina.
Per ammissione in atti della ricorrente, il procedimento in Marocco è stato instaurato il 25.1.2024, ossia successivamente alla pendenza del presente giudizio.
Come si ricava dalla documentazione prodotta dalla ricorrente con memoria del 9.5.2024, il
Tribunale del Marocco ha pronunciato sentenza di divorzio per discordia (e non già su compenso, come ribadisce in atti più volte la ricorrente stessa) n. 2040 del 4.3.2024, nella quale ha condannato a versare l'assegno divorzile di 100.000 dirham per il saldo della dote e 2.000 Controparte_1
dirham per l'alloggio durante il periodo del ritiro legale. Sempre la a mezzo di sua Pt_1
madre procuratrice, ha chiesto la trascrizione della sentenza. Non è in contestazione che la sentenza non sia stata appellata ed è quindi passata in giudicato.
Orbene, viene allora in evidenza l'art. 64 della Legge 31.5.1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in virtù del quale non è più necessario il procedimento di delibazione avanti alla Corte d'Appello per ottenere il riconoscimento della sentenza straniera, bensì la sentenza è riconosciuta direttamente se ricorrono tutti i requisiti indicati nelle lettere a-g) della norma citata;
solo in caso di contestazione, l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento può esser chiesto alla Corte d'Appello (art. 67 comma 1) ovvero, “se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il Giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio” (art. 67 comma 3). Quest'ultimo è proprio il caso in decisione: poiché l'odierna ricorrente contesta sotto diversi profili che la sentenza di divorzio marocchina possa spiegare efficacia per l'Ordinamento giuridico italiano, si impone la delibazione del
Collegio ai fini del presente giudizio di separazione e cumulato divorzio.
Fra le sette condizioni dettate dall'art. 64 affinché una sentenza straniera possa essere riconosciuta in Italia, non sono contestate dalle parti quelle di cui alle lettere a] (il Giudice marocchino che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'Ordinamento italiano), b] (l'atto introduttivo del giudizio è stato regolarmente portato a pagina 7 di 10 conoscenza del convenuto e non sono stati violati i diritti di difesa), c] (le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge), d] (la sentenza marocchina è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata) ed e] (la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un Giudice
italiano passata in giudicato).
Parte ricorrente ha negato il requisito di cui alla lettera f] (non pende un processo davanti a un
Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero), sostenendo che il processo de quo era pendente prima di quello del Marocco, fra le stesse parti e con identici petitum e causa petendi, poiché nel processo cumulativo di cui all'art. 473bis.49
c.p.c. anche la domanda di divorzio sarebbe pendente sin dal deposito del ricorso che contiene pure la separazione. Forma convincimento del Collegio che vi sia indubbia diversità di petitum e causa petendi
fra la causa di separazione e quella di divorzio. E' innegabile che la c.d. Riforma Cartabia abbia consentito di presentare con unico ricorso la separazione e la domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha espressamente disposto che la seconda sia procedibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e previo decorso del termine previsto dalla Legge.
Permane, quindi, un difetto di identità fra il processo di divorzio marocchino e quello italiano di preventiva separazione e successivo scioglimento del matrimonio: solo laddove in Italia fosse stato preventivamente avviato fra le stesse parti il processo di divorzio, successivamente avviato anche in
Marocco, la sentenza pronunciata in quest'ultimo non sarebbe riconoscibile in Italia per effetto della lettera f] dell'art. 64, ma quando – come nello specifico – il processo è anzitutto di separazione e in un secondo momento anche di divorzio, non ricorre quella coincidenza di giudizi fra le medesime parti che paralizza il riconoscimento della sentenza straniera. In definitiva, il giudizio divorzile avviato in
Marocco dopo quello di separazione, seppur con cumulo di scioglimento del matrimonio, avviato in
Italia non presenta identità di oggetto, per modo che la sentenza di divorzio dell'Autorità Giudiziaria
marocchina può essere riconosciuta in Italia.
Al riconoscimento non osta nemmeno il rispetto del principio dell'ordine pubblico di cui alla lettera g], essendo da tempo acquisito nel nostro Ordinamento che le norme straniere che non prevedano che il divorzio debba essere pronunciato solo dopo che sia intervenuta la separazione pagina 8 di 10 personale dei coniugi e che sia decorso un adeguato periodo di tempo, tale da consentire ai coniugi stessi di tornare sulla loro decisione, non contrastano con l'ordine pubblico interno (per un caso analogo riguardante il diritto statunitense, v. Cass. 25.7.2006 n. 16978; per il diritto rumeno v. Cass.
21.5.2018 n. 12473). E' poi fuori luogo il richiamo della ricorrente alla non compatibilità con l'ordine pubblico interno della sentenza di divorzio su compenso (Mahr), atteso che la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti dal Tribunale di CA è una sentenza di divorzio per discordia.
Le altre argomentazioni svolte dalla con riguardo all'inadeguatezza delle somme Pt_1
riconosciute dalla sentenza marocchina con riguardo al costo della vita in Italia e con riferimento alle difficoltà di mettere in esecuzione la sentenza marocchina in caso di mancata ottemperanza da parte del non toccano l'aspetto relativo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera e, a ben CP_1
vedere, dipendono unicamente dalla scelta operata dalla stessa odierna ricorrente che oggi se ne duole.
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la separazione ed il successivo divorzio richiesti nel ricorso de quo agitur sono superati dall'avvenuto divorzio pronunciato in Marocco con sentenza riconoscibile in Italia.
5. - Il Collegio non rinviene un linguaggio non consono ed offensivo nelle frasi evidenziate dal resistente a pagina 2 del ricorso introduttivo (“L'incontrollabile gelosia del Resistente nei confronti
della compagna e la convinzione dello stesso, probabilmente culturalmente orientata, di inferiorità naturale della donna tal da non sopportare l'esternazione di pensieri e opinioni ad opera della IG.ra
erano le cause scatenati gli d'ira del ”), trattandosi invece di opinione difensiva Pt_1 CP_1
che rimane nell'alveo dell'argomentare giuridico.
6. - Quanto alle spese processuali, la cessazione della materia del contendere non implica, sic et
simpliciter, la compensazione di esse: in mancanza di un accordo fra le parti, le spese di giudizio vanno regolate dal Giudice secondo il criterio generale della soccombenza (art. 91 c.p.c.), che però sarà
meramente potenziale (c.d. soccombenza virtuale: il punto è pacifico in giurisprudenza, dove, fra le tante, v. Cass. 23.9.2022 n. 27979; Cass. 21.6.2022 n. 20005; Cass. 28.3.2022 n. 9899; Cass. 4.11.2021
n. 31643; Cass. S.U. 21.9.2021 n. 25478; Cass. 21.1.2021 n. 1098; Cass. 19.11.2020 n. 26352; Cass.
14.7.2020 n. 14939; Cass.
8.6.2020 n. 10847; Cass. 17.1.2020 n. 1005).
pagina 9 di 10 Nel giudizio in decisione appare evidente come la conclusione in tale direzione sia dipesa unicamente dalla volontà della stessa ricorrente di avviare, successivamente al presente, altro giudizio di divorzio in Marocco: ricorre, allora, la soccombenza virtuale della che va condannata Pt_1
a rifondere le spese di lite al resistente nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria), del tenore degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 (in vigore dal 24.10.2022 ed applicabile alle liquidazioni di prestazioni professionali esauritesi successivamente alla sua entrata in vigore, giusta l'art. 6) – in euro 6.610,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
7. - La controvertibilità delle questioni trattate e l'assenza di sicuri precedenti con riferimento al ricorso con cumulo introdotto dalla recente Riforma Cartabia non consentono di ritenere ricorrenti i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere sulla domanda cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio avanzata da con ricorso depositato in Cancelleria in data 20.12.2023 Parte_1
per effetto della sentenza di divorzio n. 2040 del 4.3.2024 pronunciata dal Tribunale di CA e riconoscibile in Italia;
CONDANNA
(C.F. ), in applicazione della soccombenza virtuale, a Parte_1 C.F._1
rifondere al resistente le spese processuali per 6.610,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 27 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 20 dicembre 2023 ed iscritta al n. 2302 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Boghi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lecco, Via Mentana n. 75, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giordano del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bellano, Via Taceno n. 3,
giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale e divorzio.
pagina 1 di 10 All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
1. Dichiararsi la tardività della costituzione in giudizio di parte Resistente nonché, conseguentemente, le intervenute
decadenze di cui di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e per l'effetto rigettare tutte le avversarie domande ed eccezioni
processuali e/o di merito.
IN PRINCIPALITA'
1. Pronunciarsi la separazione personale giudiziale dei coniugi IGg.ri e con addebito Parte_1 Controparte_1
della colpa al marito in considerazione del comportamento dello stesso stante le plurime gravi condotte poste in essere in
danno della moglie, autorizzando gli stessi a vivere separati.
2. Statuirsi che l'abitazione coniugale sita in Bellano, Via Taceno 29, potrà rimanere nella disponibilità del IG. CP_1
La IG.ra risiede già da tempo altrove.
[...] Pt_1
3. Statuirsi a definizione dei rapporti economici tra i coniugi la corresponsione in un'unica soluzione da parte del marito in
favore della IG.ra della somma di denaro pari a Euro 9.869,44, o altra somma ritenuta di giustizia, somma Pt_1
statuita
nella sentenza marocchina e ritenuta esaustiva delle ragioni della Ricorrente.
In denegata ipotesi statuirsi l'obbligo in capo al Resistente di corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in
favore della moglie della somma complessiva di Euro 500,00= mensili, o altra somma ritenuta di giustizia, per dodici
mensilità annue, rivalutabile ex indici Istat, da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
Ancora in denegata ipotesi ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo IG. Giudice.
4. Con effetti dal deposito del presente ricorso.
IN SUBORDINE
1. In denegata ipotesi si richiede la conferma dello status civile personale determinato dalla sentenza straniera e delle
conseguenti statuizioni economiche (con conversione nella valuta corrente in Italia) ovvero, se ritenuto, il proseguimento
del
presente procedimento in relazione agli aspetti economici, anche eventualmente in modifica delle condizioni.
2. Ancora in denegata ipotesi ci si rimette alla valutazione dell'Ill.mo IG. Giudice.
pagina 2 di 10 IN OGNI CASO
1. Rigettarsi tutte le avverse domande stante la tardività della costituzione di parte Resistente implicando le decadenze di
cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.
2. Rigettarsi la domanda avversaria di relativa alla cancellazione ex art. 89 cpc di asserite espressioni sconvenienti in
quanto negli atti processuali vi è piena libertà di espressione della difesa: le espressioni di cui ci si duole non sono né
sconvenienti né offensive e riguardano l'oggetto di causa. Non è stato superato alcun limite di correttezza professionale. Le
circostanze dedotte potranno essere confermate in sede di escussione dei dedotti testi.
3. Rigettarsi la domanda di controparte di condanna della Ricorrente ex art. 96 cpc stante la complessità giuridica della
vicenda de quo e gli attuali discordanti orientamenti giurisprudenziali.
4. Spese, competenze ed onorari di giudizio interamente rifusi, in denegata ipotesi compensate.
---ooOoo---
La IG.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis. 49 c.p.c. chiede all'Ill.mo Parte_1
Giudice del Tribunale di Lecco che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo
passaggio in giudicato della sentenza di separazione e gli incombenti di rito, si pronunci sentenza di scioglimento del
matrimonio alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis così provvedere:
IN PRINCIPALITA'
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IG.ri e Marrakech Parte_1 Controparte_1
(Marocco) in data 17 marzo 2023, con il IG. , matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Controparte_1
Comune di Colico alla Parte II, Serie C, n. 39:
1. Tenuto conto di quanto sarà statuito in sede di separazione personale, se ritenuto, statuirsi l'obbligo in capo al
Resistente di corresponsione di un assegno mensile divorzile in favore della moglie della somma complessiva di Euro
500,00=, o altra somma anche una tantum ritenuta di giustizia, per dodici mensilità annue, rivalutabile ex indici Istat, da
versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
2. Spese, competenze ed onorari di giudizio interamente rifusi, in denegata ipotesi compensate.
B) Ordinare la trasmissione, a cura della Cancelleria, della emananda sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile
per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui all'art. 10 Legge 898/70 e al R.D. 1238/1939 concernente
l'ordinamento dello Stato Civile.
pagina 3 di 10 IN SUBORDINE
1. Ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo IG. Giudice adito in relazione a tutte le domande formulate stante la
complessità giuridica della causa de quo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinarsi l'acquisizione degli atti del procedimento penale n. 1817/2023 RGNR Tribunale di Lecco.
Ordinarsi l'acquisizione d'ufficio dei verbali di intervento dei Carabinieri di Colico del 15/5/2021 presso l'allora
abitazione della Ricorrente in Colico, Via Sant'Abbondio 19.
Ordinarsi l'acquisizione d'ufficio dei verbali di intervento dei Carabinieri di Bellano del maggio 2023 presso l'abitazione
coniugale in Bellano, Via Taceno 29.
Ordinarsi l'acquisizione d'ufficio del Certificato del Casellario Giudiziale Generale e dei Carichi Pendenti del IG.
nato in [...], il [...], e residente in [...]. Controparte_1
Con riserva di produzione della documentazione reperita presso il competente Centro per l'Impiego circa le precise
mansioni lavorative svolte dal Resistente.
In difetto di spontanea esibizione disporsi l'obbligo ex art. 210 c.p.c. a carico del Resistente di produzione delle ultime
dodici buste paga e della propria documentazione fiscale e patrimoniale relativa agli ultimi tre anni.
Ammettersi prova per interrogatorio formale nonché per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il teste, se di Sua conoscenza, quale era il clima familiare in costanza di convivenza tra i coniugi;
2. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra aveva ed ha ancora timore per la propria incolumità fisica;
Pt_1
3. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra nel corso del matrimonio, e in costanza di convivenza, è stata Pt_1
vittima di aggressioni fisiche da parte del marito. Se si, specifichi con quale frequenza e le circostanze;
4. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra nel corso del matrimonio è stata vittima di violenza psicologica Pt_1
da parte del marito, se lo stesso l'ha appellata con epiteti e se l'ha minacciata. Se si, specifichi le circostanze;
5. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra si è definitivamente allontanata dall'abitazione coniugale al fine Pt_1
di tutelarsi dalle aggressioni fisiche operate in suo danno dal marito;
6. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se la IG.ra svolge attività lavorativa e della motivazione per la quale ha Pt_1
lasciato il suo ultimo lavoro;
7. Dica il teste, se di Sua conoscenza, se il Resistente si presentava sul luogo di lavoro della Ricorrente e specifichi la
condotta dello stesso;
pagina 4 di 10
8. Dica il teste, se di Sua conoscenza, le condizioni di salute psicologica della IG.ra Pt_1
9. Riferisca il teste se ha visto personalmente recarsi il Resistente presso il luogo di lavoro della moglie, la circostanza e la
condotta dallo stesso tenuta;
10. Riferisca il teste se il Resistente nel febbraio 2023 si è recato presso il luogo di lavoro della moglie, la condotta dallo
stesso osservata e se ha danneggiato gli occhiali di proprietà della stessa.
Si indica sin da ora a teste:
- IG.ra residente in [...], sui capitoli da 1 a 8; Testimone_1
Tes_
- IG. , residente in [...], sui capitoli da 1 a 8; Persona_1
- IG. , domiciliato in Colico, Via Luigi Sacco 33, sui capitoli da 1 a 8; Controparte_2
- IG. residente in [...], su tutti i capitoli. Testimone_3
Con riserva di ulteriormente capitolare e indicare ulteriori testi e di ogni ulteriore deduzione e produzione sia di merito che
istruttoria, anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Con ogni più ampia riserva”.
Per parte resistente: “In via principale: preso atto della sentenza di divorzio per discordia pronunciata tra le parti in causa dall'Autorità giudiziaria del Regno del Marocco, voglia questo Tribunale dichiarare l'improcedibilità del presente
giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
In subordine, respingersi comunque tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con condanna della ricorrente ex art 96 cpc in punto procedibilità della domanda di separazione – dopo aver essa stessa
promosso causa di divorzio in Marocco - nonché di mantenimento.
In ogni caso: si richiede l'immediata rimozione ex art. 89 cpc delle seguenti espressioni sconvenienti ed offensive indicate
nel ricorso introduttivo a pag 2 righe 5-8: “L'incontrollabile gelosia del Resistente nei confronti della compagna e la
convinzione dello stesso, probabilmente culturalmente orientata, di inferiorità naturale della donna tal da non sopportare
l'esternazione di pensieri e opinioni ad opera della IG.ra erano le cause scatenati gli d'ira del ”. Pt_1 CP_1
Sempre con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 20.12.2023, coniugata con Parte_1
a seguito di matrimonio civile contratto il 17.3.2023 a Marrakech (Marocco), ha Controparte_1
chiesto la separazione con addebito e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio.
pagina 5 di 10 In particolare, la ricorrente si è soffermata sulla relazione che ha preceduto il matrimonio,
avviata nel 2019 e che dal 2021 ha fatto registrare numerosi attriti fra le parti e, segnatamente, agiti violenti del compagno (“Il IG. , durante i propri eccessi d'ira, era solito appellare la CP_1
Ricorrente con sgradevoli epiteti, colpirla con schiaffi, pugni e calci su tutte le parti del corpo,
strattonarla e spingendola a terra, ferendola con morsi e serrando la bocca ed il naso della stessa con
la propria mano per lungo tempo…”), che hanno portato all'intervento dei Carabinieri in data
15.5.2021, l'accesso della donna al Pronto Soccorso e la presentazione di formale denuncia/querela. Da
allora le parti si sono lasciate, salvo poi ritrovarsi nell'agosto 2022 e, dietro promessa di cambiamento del , sposarsi in Marocco e fissare la residenza in Bellano. A breve, però, si sono ripetuti i CP_1
comportamenti fisicamente, psicologicamente e verbalmente aggressivi del marito, con nuove denunce e con la decisione della di lasciare la casa familiare, aiutata dal fratello, da un'amica e Pt_1
dall'Associazione Telefono Donna.
Ha così convenuto in giudizio il marito per sentir dichiarare la separazione personale con addebito a quest'ultimo e con richiesta di un assegno di mantenimento per sé di euro 500,00 mensili,
dal momento che il marito era cuoco con una retribuzione mensile media di circa 2.000,00 euro, mentre lei ha ripreso l'attività lavorativa in un ristorante per tre ore giornaliere con uno stipendio di euro
300,00 mensili.
Nello stesso ricorso, all'esito della separazione, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, con assegno divorzile dello stesso importo.
2. - Ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati in data 24.1.2024 a presso il luogo di lavoro. Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio in Controparte_1
data 25.3.2024, contestando quanto ex adverso esposto e rimarcando come la stessa moglie avesse avviato anche ricorso in Marocco per ottenere l'immediato divorzio.
3. - Alla prima udienza, celebrata il 26.3.2025, ossia il giorno successivo alla costituzione del resistente, tentata vanamente la conciliazione, sono stati richiesti maggiori chiarimenti (anche documentali) alle parti in relazione alla pendenza del giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria del
Marocco: la ricorrente è stata autorizzata alla produzione in giudizio della sentenza di divorzio nelle more pronunciata in Marocco e, dopo lo scambio di apposite memorie sulla rilevanza della sentenza pagina 6 di 10 straniera nel presente giudizio, la causa è passata in decisione all'udienza del 4.2.2025, previo deposito di memorie ex art. 473bis.28 c.p.c..
4. - Osserva il Collegio come l'odierna ricorrente, dopo aver depositato in data 20.12.2023
ricorso cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio, ha essa stessa adito anche il
Tribunale Sociale di Prima Istanza di CA per chiedere il divorzio in base alla legge marocchina.
Per ammissione in atti della ricorrente, il procedimento in Marocco è stato instaurato il 25.1.2024, ossia successivamente alla pendenza del presente giudizio.
Come si ricava dalla documentazione prodotta dalla ricorrente con memoria del 9.5.2024, il
Tribunale del Marocco ha pronunciato sentenza di divorzio per discordia (e non già su compenso, come ribadisce in atti più volte la ricorrente stessa) n. 2040 del 4.3.2024, nella quale ha condannato a versare l'assegno divorzile di 100.000 dirham per il saldo della dote e 2.000 Controparte_1
dirham per l'alloggio durante il periodo del ritiro legale. Sempre la a mezzo di sua Pt_1
madre procuratrice, ha chiesto la trascrizione della sentenza. Non è in contestazione che la sentenza non sia stata appellata ed è quindi passata in giudicato.
Orbene, viene allora in evidenza l'art. 64 della Legge 31.5.1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in virtù del quale non è più necessario il procedimento di delibazione avanti alla Corte d'Appello per ottenere il riconoscimento della sentenza straniera, bensì la sentenza è riconosciuta direttamente se ricorrono tutti i requisiti indicati nelle lettere a-g) della norma citata;
solo in caso di contestazione, l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento può esser chiesto alla Corte d'Appello (art. 67 comma 1) ovvero, “se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il Giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio” (art. 67 comma 3). Quest'ultimo è proprio il caso in decisione: poiché l'odierna ricorrente contesta sotto diversi profili che la sentenza di divorzio marocchina possa spiegare efficacia per l'Ordinamento giuridico italiano, si impone la delibazione del
Collegio ai fini del presente giudizio di separazione e cumulato divorzio.
Fra le sette condizioni dettate dall'art. 64 affinché una sentenza straniera possa essere riconosciuta in Italia, non sono contestate dalle parti quelle di cui alle lettere a] (il Giudice marocchino che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'Ordinamento italiano), b] (l'atto introduttivo del giudizio è stato regolarmente portato a pagina 7 di 10 conoscenza del convenuto e non sono stati violati i diritti di difesa), c] (le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge), d] (la sentenza marocchina è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata) ed e] (la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un Giudice
italiano passata in giudicato).
Parte ricorrente ha negato il requisito di cui alla lettera f] (non pende un processo davanti a un
Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero), sostenendo che il processo de quo era pendente prima di quello del Marocco, fra le stesse parti e con identici petitum e causa petendi, poiché nel processo cumulativo di cui all'art. 473bis.49
c.p.c. anche la domanda di divorzio sarebbe pendente sin dal deposito del ricorso che contiene pure la separazione. Forma convincimento del Collegio che vi sia indubbia diversità di petitum e causa petendi
fra la causa di separazione e quella di divorzio. E' innegabile che la c.d. Riforma Cartabia abbia consentito di presentare con unico ricorso la separazione e la domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha espressamente disposto che la seconda sia procedibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e previo decorso del termine previsto dalla Legge.
Permane, quindi, un difetto di identità fra il processo di divorzio marocchino e quello italiano di preventiva separazione e successivo scioglimento del matrimonio: solo laddove in Italia fosse stato preventivamente avviato fra le stesse parti il processo di divorzio, successivamente avviato anche in
Marocco, la sentenza pronunciata in quest'ultimo non sarebbe riconoscibile in Italia per effetto della lettera f] dell'art. 64, ma quando – come nello specifico – il processo è anzitutto di separazione e in un secondo momento anche di divorzio, non ricorre quella coincidenza di giudizi fra le medesime parti che paralizza il riconoscimento della sentenza straniera. In definitiva, il giudizio divorzile avviato in
Marocco dopo quello di separazione, seppur con cumulo di scioglimento del matrimonio, avviato in
Italia non presenta identità di oggetto, per modo che la sentenza di divorzio dell'Autorità Giudiziaria
marocchina può essere riconosciuta in Italia.
Al riconoscimento non osta nemmeno il rispetto del principio dell'ordine pubblico di cui alla lettera g], essendo da tempo acquisito nel nostro Ordinamento che le norme straniere che non prevedano che il divorzio debba essere pronunciato solo dopo che sia intervenuta la separazione pagina 8 di 10 personale dei coniugi e che sia decorso un adeguato periodo di tempo, tale da consentire ai coniugi stessi di tornare sulla loro decisione, non contrastano con l'ordine pubblico interno (per un caso analogo riguardante il diritto statunitense, v. Cass. 25.7.2006 n. 16978; per il diritto rumeno v. Cass.
21.5.2018 n. 12473). E' poi fuori luogo il richiamo della ricorrente alla non compatibilità con l'ordine pubblico interno della sentenza di divorzio su compenso (Mahr), atteso che la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti dal Tribunale di CA è una sentenza di divorzio per discordia.
Le altre argomentazioni svolte dalla con riguardo all'inadeguatezza delle somme Pt_1
riconosciute dalla sentenza marocchina con riguardo al costo della vita in Italia e con riferimento alle difficoltà di mettere in esecuzione la sentenza marocchina in caso di mancata ottemperanza da parte del non toccano l'aspetto relativo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera e, a ben CP_1
vedere, dipendono unicamente dalla scelta operata dalla stessa odierna ricorrente che oggi se ne duole.
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la separazione ed il successivo divorzio richiesti nel ricorso de quo agitur sono superati dall'avvenuto divorzio pronunciato in Marocco con sentenza riconoscibile in Italia.
5. - Il Collegio non rinviene un linguaggio non consono ed offensivo nelle frasi evidenziate dal resistente a pagina 2 del ricorso introduttivo (“L'incontrollabile gelosia del Resistente nei confronti
della compagna e la convinzione dello stesso, probabilmente culturalmente orientata, di inferiorità naturale della donna tal da non sopportare l'esternazione di pensieri e opinioni ad opera della IG.ra
erano le cause scatenati gli d'ira del ”), trattandosi invece di opinione difensiva Pt_1 CP_1
che rimane nell'alveo dell'argomentare giuridico.
6. - Quanto alle spese processuali, la cessazione della materia del contendere non implica, sic et
simpliciter, la compensazione di esse: in mancanza di un accordo fra le parti, le spese di giudizio vanno regolate dal Giudice secondo il criterio generale della soccombenza (art. 91 c.p.c.), che però sarà
meramente potenziale (c.d. soccombenza virtuale: il punto è pacifico in giurisprudenza, dove, fra le tante, v. Cass. 23.9.2022 n. 27979; Cass. 21.6.2022 n. 20005; Cass. 28.3.2022 n. 9899; Cass. 4.11.2021
n. 31643; Cass. S.U. 21.9.2021 n. 25478; Cass. 21.1.2021 n. 1098; Cass. 19.11.2020 n. 26352; Cass.
14.7.2020 n. 14939; Cass.
8.6.2020 n. 10847; Cass. 17.1.2020 n. 1005).
pagina 9 di 10 Nel giudizio in decisione appare evidente come la conclusione in tale direzione sia dipesa unicamente dalla volontà della stessa ricorrente di avviare, successivamente al presente, altro giudizio di divorzio in Marocco: ricorre, allora, la soccombenza virtuale della che va condannata Pt_1
a rifondere le spese di lite al resistente nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria), del tenore degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 (in vigore dal 24.10.2022 ed applicabile alle liquidazioni di prestazioni professionali esauritesi successivamente alla sua entrata in vigore, giusta l'art. 6) – in euro 6.610,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
7. - La controvertibilità delle questioni trattate e l'assenza di sicuri precedenti con riferimento al ricorso con cumulo introdotto dalla recente Riforma Cartabia non consentono di ritenere ricorrenti i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere sulla domanda cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio avanzata da con ricorso depositato in Cancelleria in data 20.12.2023 Parte_1
per effetto della sentenza di divorzio n. 2040 del 4.3.2024 pronunciata dal Tribunale di CA e riconoscibile in Italia;
CONDANNA
(C.F. ), in applicazione della soccombenza virtuale, a Parte_1 C.F._1
rifondere al resistente le spese processuali per 6.610,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 27 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
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