Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/1987, n. 2179
CASS
Sentenza 2 marzo 1987

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In tema di licenziamento individuale, l'impugnativa che - secondo il disposto dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 - deve essere proposta dal lavoratore a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di recesso del datore di lavoro, costituisce un atto negoziale dispositivo e formale (essendo richiesta la Forma scritta ad substantiam) che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo (oltre che dall'associazione sindacale, cui quest'ultimo aderisca, in forza del potere di rappresentanza ex lege previsto dall'art. 6 cit.), da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta e quindi anche da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore sempre che tale ratifica rivesta la Forma scritta e - come l'impugnativa - sia comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza. Consegue che, ove l'impugnativa del licenziamento sia proposta dal legale del lavoratore senza il rilascio da parte di quest'ultimo della detta procura scritta, il successivo ricorso giudiziario contenendo, con la relativa procura al difensore stesso che già abbia posto in essere il detto atto, la ratifica scritta del suo operato, deve essere notificato o comunicato al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 cit.. ( Conf 375/83, mass n 425189; ( contra 4750/82, mass n 422717).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/1987, n. 2179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2179
Data del deposito : 2 marzo 1987

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