Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2025 REG.RIC.
N. 00026/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra CH OT, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo D’Auria, con domicilio eletto presso il suo studio in Roccapiemonte, via Roma 161 e domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Siano, non costituito in giudizio;
nei confronti
del sig. US OT (lo stesso che ha poi proposto l’autonomo ricorso r.g.n. 26/2025), rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Erra, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2025, proposto dal sig. US OT, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Erra, con domicilio eletto presso il suo studio in Roccapiemonte, al viale dell'Immacolata n. 12 e domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Siano, non costituito in giudizio;
nei confronti
della sig.ra CH OT non costituitasi nel giudizio, ma ricorrente nel ricorso r.g.n. n. 4/2025;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo del giudizio r.g.n. 4 del 2025:
1) dell’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 34 comma 4 TUED, n. 141/2023 (citato nella Sezione A-Generalità della visura allegata agli atti di causa), con cui sarebbe stata disposta l’acquisizione gratuita del bene di che trattasi al patrimonio del Comune di Siano, di estremi e contenuto ignoto in quanto mai notificato alla sig.ra CH OT;
2) della relativa nota di trascrizione;
3) del verbale accertamento di (presunta) inottemperanza all’ordine di demolizione di estremi e contenuto ignoto, in quanto mai notificato alla sig.ra CH OT (genericamente citato nella Sezione D-Ulteriori informazioni della visura ipotecaria);
4) dell’ingiunzione demolitoria, di estremi e contenuto ignoto in quanto mai notificata alla sig.ra CH OT (citata all’interno della medesima visura);
5) dell’eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001, di estremi e contenuto ignoto in quanto mai notificato alla sig.ra CH OT;
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, eventualmente esistente e, comunque, mai notificato alla sig.ra CH OT e da essa non conosciuto.
Nonché per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa dalla ricorrente all’intimata Amministrazione ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 a mezzo pec del 15/11/2024 (poi acquisita al prot. comunale n. 20239 del 18/11/2024), per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima e, di conseguenza, per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza.
Nonché, infine, per la condanna dell’intimata Amministrazione comunale alla restituzione della proprietà all’odierna ricorrente del bene illegittimamente acquisito al patrimonio dell’Ente, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1) dell’ordinanza prot. n. 141/2023, con la quale il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune di Siano; atto di estremi e contenuto ignoto per la ricorrente, in quanto mai notificatole e della relativa nota di trascrizione (Registro generale n. 12411, Registro particolare n. 9903, Presentazione n. 11 del 23/03/2023);
3) dell’ordinanza di demolizione n. 10 dell’11/02/2016, a firma del Coordinatore Area Gestione del Territorio del Comune di Siano, mai notificata alla ricorrente;
4) del verbale accertamento di inottemperanza prot. n. 18619 del 15/12/2022, mai notificato alla ricorrente;
5) del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del dPR n. 380/2001, a firma del Coordinatore dell’Area Tecnica del Comune di Siano, prot. n. 741 del 18/10/2024, mai notificato alla ricorrente;
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, eventualmente esistente e, comunque, mai notificato alla sig.ra CH OT e dalla stessa non conosciuto;
quanto al ricorso n. 26 del 2025 proposto dal sig. US OT, per l’annullamento:
1) del provvedimento prot. generale n. 741 del 18/10/2024 avente ad oggetto: “ Applicazione sanzione amministrativa opere abusive art. 31 comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001 ”;
2) della stessa ordinanza di acquisizione n. prot. 141/2023 già impugnata dalla sig.ra CH OT e che il ricorrente assume mai notificatagli e con la quale sarebbe stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’intera consistenza del fondo, nonché della relativa nota di trascrizione;
3) ove occorra: dell’ordinanza di demolizione n. 10 dell’11/10/2016 e del verbale di accertamento prot. n. 18619 del 15/12/2022, oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti i ricorsi, l’atto di motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. US OT nel ricorso r.g.n. 4/2025;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra CH OT e il padre sig. US OT sono rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuario dell’area presente nel Comune di Siano, alla località Vignolia.
Dagli atti di causa è emerso che sul fondo appena indicato il sig. OT aveva nel tempo realizzato opere abusive sanzionate con l’ordinanza di demolizione n.10/2016 e in particolare: “- un piccolo locale deposito di circa 21 mq; - un piccolo locale deposito in lamiera grecata di appena 5 mq; - un piccolo locale deposito in lamiera grecata e copertura in legno di appena 5 mq;- una tettoia di circa 31 mq.”. L’inottemperanza all’ordine di demolizione era stata accertata con il verbale di accertamento prot. n. 18619 del 15/12/2022.
2. A seguito dei predetti abusi il Comune ha emesso i diversi atti sanzionatori censurati con i ricorsi oggi in discussione: segnatamente è stata emessa l’ordinanza n.141/2023 con la quale il Comune ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dei beni oggetto dell’ingiunzione. Assumendo di essere ignara delle vicende e di non aver mai ricevuto precedenti notizie degli abusi contestati e dei provvedimenti emessi, la sig.ra CH OT è quindi insorta con il ricorso n.r.g. 4/2025, munito di istanza cautelare e affidato a cinque motivi nei quali ha innervato anche un’istanza risarcitoria, così rubricati : “ I. Violazione dell’art. 31 del DPR n.380/2001- violazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 832 del codice civile - violazione dell’art. 24 Cost; II. Violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 - Violazione del contraddittorio endoprocedimentale; III Violazione degli art. 24 e 113 Cost. Violazione e degli artt. 22 e ss della l. n. 241/1990. Violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale; IV. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di trasparenza. Violazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990; V. Sulla condanna alla restituzione del bene alla ricorrente e sulla domanda di risarcimento del danno”.
2.1 Nel gravame parte ricorrente ha argomento e documentato di essere nuda proprietaria del predetto immobile, come comprovato peraltro dalla visura immobiliare, di non avere la disponibilità dell’area interamente occupata e gestita dall’usufruttuario sig. US OT e di aver quindi preso cognizione dell’esistenza dell’ordinanza di acquisizione e dell’ordinanza di demolizione poi impugnate, soltanto a seguito di una visura ipotecaria eseguita il 24.1.2024.
2.1.1 Il sig. US OT, individuato quale controinteressato nel ricorso proposto dalla prima ricorrente, non soltanto si è costituito in quel giudizio chiedendo l’accoglimento del ricorso principale, quanto poi ha proposto l’autonomo ricorso r.g.n. 26/2025 mediante il quale, innanzitutto, ha impugnato anch’egli l’ordinanza di acquisizione n. 141/2023 - della quale ha affermato di non aver ricevuto in precedenza la notifica - e l’atto di irrogazione della sanzione di € 20.000, anch’essa disposta - ex art. 31 comma 4 bis TUED – a causa dell’inottemperanza all’ ordinanza di demolizione n. 10/2016.
Detto ultimo gravame si è fondato sui motivi come d’appresso rubricati: “ I. Violazione dell’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 - Violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001 - eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzionalità, abnormità; 2. Violazione dell’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 - Violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001 - Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzionalità, abnormità - carenza di istruttoria e di motivazione; III. Violazione dell’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 - Violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001 - Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 - Eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzionalità, abnormità - carenza di istruttoria e di motivazione; IV. Violazione di legge - mancata notifica dell’ingiunzione demolitoria, del verbale di accertamento di inottemperanza e dei successivi atti alla comproprietaria e alla nuda proprietaria; V. Difetto di istruttoria e di motivazione – violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – violazione dell’art. 24 Cost. sul diritto alla difesa del ricorrente; VI. Violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 - Violazione del contraddittorio endoprocedimentale; VII. Sulla domanda di risarcimento del danno e sulla condanna al ripristino dello status quo ante ”.
2.2 Il Comune non si è costituito in nessuno dei due giudizi pur avendo ricevuto regolarmente la notifica dei ricorsi introduttivi.
2.3 Le cause sono state chiamate alla camera di consiglio del 29.1.2025 e in quella sede i rispettivi procuratori costituiti ne hanno chiesto la cancellazione dal ruolo delle sospensive.
2.4 In vista dell’odierna udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato ulteriori memorie insistendo per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. Le cause sono così passate in decisione.
3. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei due giudizi sussistendone i presupposti di connessione soggettiva e oggettiva prevista ex art. 70 cod. proc. amm. La riunione risponde peraltro all’espressa istanza formulata dal sig. US OT nell’atto con il quale si è costituito nel primo giudizio.
4. Principiando con la disamina del ricorso introduttivo del giudizio r.g.n. 4/2025 proposto dalla sig.ra CH OT, sono fondate le censure rivolte all’annullamento dell’ordinanza di acquisizione n. 141/2023 contestata in via principale. Per addivenire al prefato accoglimento è preliminare richiamare la circostanza allegata dalla ricorrente e non contestata, della sua mancata conoscenza, prima di tutto, della stessa ordinanza di acquisizione impugnata.
Ciò posto, la ricorrente ha fondatamente contestato la illegittimità dell’ordinanza di acquisizione proprio in ragione della mancata notifica nei suoi confronti, quale nuda proprietaria, del provvedimento di demolizione n. 10/2016 all’origine della vicenda odierna e atto presupposto rispetto al provvedimento acquisitivo. Tantomeno risulta che la ricorrente sia stata nemmeno indicata quale destinataria del verbale e dell’atto di accertamento dell’inottemperanza propedeutici all’acquisizione stessa.
4.1 Ebbene, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del DPR 380/2001, “ Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.
4.1.1 Nell’odierna vicenda è incontroverso che l’ordinanza di demolizione non sia stata emessa nei confronti della nuda proprietaria e tantomeno le sia stata notificata. Nella situazione data l’ordinanza di acquisizione impugnata è dunque illegittima e va annullata in quanto carente dell’ineludibile presupposto della previa notifica dell’ordinanza di demolizione al proprietario/destinatario inciso.
L’accoglimento al quale il Collegio perviene collima altresì con il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa in base al quale: “ Affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (nonché della sanzione pecuniaria), occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Ciò perché risponde ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa dell’irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica, e perché, con la sanzione dell'acquisizione, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, atteso che non sarebbe possibile una spoliazione solo pro quota” (tra le più recenti TAR Campania, Napoli, sez. VIII n. 5267/2024) .
4.1.2 Del resto, sotto un contiguo ma diverso profilo, affinché gli effetti afflittivi si producano nei confronti di tutti i proprietari e comunque dei destinatari individuati, deve riscontrarsi l'imputabilità dell'inottemperanza per tutti i soggetti sanzionati, la cui sfera giuridica subisce l’elisione del diritto di proprietà; effetto complementare a quello acquisitivo in favore dell’Amministrazione civica.
Parametrando queste considerazioni alla vicenda odierna, emerge che parte ricorrente risulta del tutto estranea agli abusi contestati. Ciò, attesa la natura sanzionatoria del provvedimento acquisitivo, rafforza la fondatezza delle censure mosse nel ricorso. Il principio di imputabilità, infatti, costituisce elemento indefettibile dei provvedimenti sanzionatori e segnatamente di quelli qui in esame, finalizzato a garantire l'appartenenza del fatto al soggetto al quale si ascrive la sanzione. La conoscenza, ad opera del privato, del comportamento doveroso da attuare si eleva così a presupposto imprescindibile per l'imputabilità o la rimproverabilità del contegno effettivamente tenuto dal soggetto inciso dalla sanzione. Difatti “L'effetto acquisitivo dell'immobile abusivo che si produce ipso iure nel termine di novanta giorni indicato nell'ordinanza di demolizione si sostanzia in una misura di carattere sanzionatorio..." (tra le più recenti Consiglio di Stato, Sez. II, n.2329/2024).
Con riferimento all’oggetto precipuo dell’odierno giudizio la conclusione appena esposta trova autorevole conferma nella sentenza n. 16/2023 dell’Adunanza Plenaria nella parte in cui ha affermato: “ In considerazione di tale natura afflittiva, ritiene l'Adunanza Plenaria che vada affermato in materia anche il principio per il quale deve esservi l'imputabilità omissivo della mancata ottemperanza. Pertanto, l'atto di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale non può essere emesso quando risulti la non imputabilità [..] della mancata ottemperanza da parte del destinatario dell'ordine di demolizione (salvi gli obblighi del suo eventuale rappresentante legale) ".
4.2 L’atto di acquisizione n. 141/2025 impugnato con il ricorso r.g.n. 4/2025 va dunque annullato.
5. Al prefato accoglimento consegue inoltre, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. comma 1, lett. c) - “ il giudice, nei limiti della domanda, condanna all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio...” - il favorevole esito della correlata domanda con la quale la ricorrente ha chiesto di ordinare al Comune di Siano e all’Agenzia del Territorio di provvedere alla immediata cancellazione della trascrizione dell’acquisizione nei pubblici registri immobiliari, poiché la stessa è stata effettuata sulla base del provvedimento acquisitivo annullato.
6. Va invece disattesa l’istanza risarcitoria veicolata dalla ricorrente con l’ultimo motivo di ricorso. Il Collegio premette che, in base al principio generale che trova fonte nell’art. 2697 c.c., ai fini del risarcimento dei danni provocati dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo, il ricorrente debba fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del danno. E difatti “L’azione risarcitoria innanzi al G.A. non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., e 115 c.p.c., per cui sulla parte ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità della P.A. per i danni derivanti dall'illegittimo ed omesso svolgimento dell'attività amministrativa di stampo autoritativo” (T.A.R. Lazio, Roma sez. III, n.4680/2023).
6.1 L’applicazione degli anzidetti principi all’attuale vicenda comporta che, ai fini della dimostrazione del danno patito, risulti del tutto insufficiente il mero rinvio all’illegittimità del provvedimento impugnato. Di qui l’ineludibile rigetto della specifica domanda risarcitoria rimasta del tutto sguarnita di qualsiasi principio di prova sia quanto al nesso eziologico che quanto alla determinazione del danno risarcibile subito.
6.2 E’ invece divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse l’istanza di accesso formulata dalla ricorrente nello stesso ricorso. Difatti, nel costituirsi in giudizio quale controinteressato il sig. OT ha depositato gli atti oggetto dell’istanza di accesso formulata dalla ricorrente. Cosicchè la ricorrente ne è venuta a conoscenza in corso di causa, seppure mediante i documenti depositati in sede di costituzione in giudizio dal sig. US OT e non attraverso la fisiologica loro ostensione da parte del Comune.
7. Il Collegio deve a questo punto occuparsi dell’ordinanza di demolizione n. 10/2016 impugnata “ al buio ” nel ricorso introduttivo e poi gravata nell’atto di motivi aggiunti, allorquando la ricorrente ne ha preso cognizione in quanto il sig. US OT si è costituito in giudizio e ha depositato gli atti del procedimento tra i quali, per l’appunto, l’ingiunzione demolitoria.
7.1 Ciò posto i motivi aggiunti diretti all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione sono infondati.
7.2 Va premesso che l’atto di motivi aggiunti è tempestivo, posto che la mancata notificazione dell’ordine demolitorio ha rimesso in termini la ricorrente rispetto all’impugnazione dello stesso provvedimento. Difatti, come osservato dall’autorevole e condivisibile impostazione del Consiglio di Stato, la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione ad uno dei comproprietari “ limitatamente ai contitolari ai quali non sia stato notificato, impinge per contro sulla decorrenza del termine per la relativa impugnativa da parte del soggetto che non ne abbia avuto conoscenza e determina l'impossibilità di acquisizione del bene abusivo in caso di mancata spontanea ottemperanza ad opera degli ingiunti” (Consiglio di Stato, sez. II, n. 5304/2024).
7.3 La sig.ra CH OT ha dunque correttamente impugnato l’ordinanza di demolizione con l’atto di motivi aggiunti, che tuttavia nel merito non può essere accolto. Nel gravame, difatti, non risulta addotto alcun argomento sostanziale o, a fortiori, fondato, per ottenere l’annullamento del provvedimento demolitorio. La ricorrente si è limitata a ribadire l’illegittimità dell’ingiunzione a cagione della mancata notifica del provvedimento anche nei suoi confronti. Il che, pur essendo tempestiva l’impugnazione, rende inammissibile e in ogni caso infondata la specifica doglianza.
7.3.1 I contenuti dispositivi dell’ordinanza di demolizione sono dunque ormai irretrattabili.
7.4 Non di meno a questo punto occorre rimettere in termini la ricorrente ai fini dell’esecuzione del provvedimento demolitorio. In sostanza, giacchè è stata impugnata senza successo l’ordinanza di demolizione, la stessa riprende efficacia anche nei confronti della nuda proprietaria la quale “ si trova in una condizione giuridica che gli consente di attivarsi per recuperare il pieno godimento dell'immobile e provvedere direttamente alla rimozione delle opere abusivamente realizzate, potendo, in particolare in caso di opposizione dell'usufruttuario, agire in giudizio a tale scopo: ed è evidente che la domanda giudiziale con cui il nudo proprietario chieda accertarsi il suo diritto/dovere a rimuovere opere edilizie abusivamente realizzate sull'immobile concesso in usufrutto, essendo idonea a prenotare gli effetti scaturenti dalla futura sentenza, potrebbe precludere l'acquisizione del bene al patrimonio dell'Amministrazione, a seguito del vano decorso del termine assegnato per la demolizione.” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2769/2023). Del resto la notifica dell’ordinanza di demolizione al nudo proprietario e in questo caso alla sig.ra CH OT, “ gli (“ le ” n.d.r.) consente di attivarsi per recuperare il pieno godimento dell'immobile e provvedere direttamente alla rimozione delle opere abusivamente realizzate, potendo, in particolare, in caso di opposizione dell'usufruttuario, agire in giudizio a tale scopo” (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, n.311/2024).
8. Si può così passare alla disamina del ricorso proposto dal sig. US OT: questo gravame può essere accolto sia con riguardo alle censure proposte avverso l’ordinanza di acquisizione che con riferimento alla sanzione pecuniaria disposta ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis T.U.E.D. Al contrario va disattesa la domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione perché tardiva e quindi irricevibile.
8.1 Quanto all’impugnazione dell’ordinanza di acquisizione l’annullamento del provvedimento è stato già disposto rispetto al ricorso principale. Del resto “ affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Risponde infatti ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa, dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale, all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica e ai quali dunque, per definizione, non possa imputarsi l'inosservanza. Con la sanzione dell'acquisizione, inoltre, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, non essendo possibile una spoliazione solo pro quota ” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 13 novembre 2020 n. 7008; sez. VI, 22 luglio 2022 n. 6425; C.G.A.R.S. 27 giugno 2016, n. 642)." (Consiglio di stato, Sez. VI, sentenza n. 2898/2023). E nel caso in esame, per l’appunto, come emerso dalla disamina del ricorso proposto dalla nuda proprietaria, l’ordinanza di demolizione non era stata emessa nei confronti di quest’ultima né le era stata notificata.
Soltanto che la matrice reale del provvedimento di acquisizione esclude l’ammissibilità di una sorta di “atomizzazione” dell'effetto acquisitivo, dovendosi invece affermare la “ inscindibilità della situazione giuridica costituita dal diritto reale dei coniugi in comunione legale sull'area di sedime e sul relativo manufatto abusivo” e inoltre che "l’effetto ablativo conseguente alla inottemperanza del destinatario - che possiede natura sanzionatoria (come di recente ribadito dall'Adunanza Plenaria nr. 16/2023) - non può verificarsi in capo ad entrambi se non è parimenti loro imputabile" (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 3679/2023).
Applicando queste conclusioni alla vicenda attuale ne discende che l’effetto acquisitivo potrà prodursi nei confronti di tutti gli interessati solo congiuntamente, non potendo produrre effetti esclusivamente nei confronti del ricorrente US OT. Tanto, a fortiori , tenendo conto che la sig.ra CH OT, in virtù di quanto disposto al precedente capo 7.4, viene rimessa in termini per l’esecuzione sua sponte dell’ordinanza di demolizione.
9. Parimenti è fondata la censura rivolta avverso la sanzione pecuniaria di € 20.000 disposta a carico del ricorrente ai sensi del comma 4 bis dell’art. 31 TUED. Il ricorrente ha difatti lamentato di non aver ricevuto la notifica del previo atto di accertamento dell’inottemperanza e tantomeno dell’ordinanza di acquisizione. In assenza di contestazioni da parte del Comune la carenza della previa notifica da parte del Comune dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione deve ritenersi incontroversa ed è sufficiente a sorreggere invece l’accoglimento del motivo. Difatti - come peraltro per il provvedimento acquisitivo - la sanzione prevista al comma 4 bis dell’art. 31 TUED presuppone la notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza, unico elemento indefettibilmente necessario per addivenire all’applicazione dei provvedimenti sanzionatori in esame. Del resto “ L'applicazione della sanzione di cui al comma 4-bis dell'art. 31, d.P.R. n. 380/2001 costituisce, invero, atto successivo e conseguenziale, che si pone nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, stante la presenza tra i predetti atti di un rapporto immediato, diretto e necessario... ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n.2699/2023).
10. Al contrario va dichiarata irricevibile l’impugnazione da parte del sig. US OT dell’ordinanza di demolizione n. 10/2016. Non è in discussione, difatti, che lo stesso abbia ricevuto l’ingiunzione demolitoria già in data 10.2.20216, scegliendo all’epoca di non impugnarla. A questo punto le censure mosse nell’attuale ricorso avverso il provvedimento demolitorio sono irricevibili essendo abbondantemente trascorso il termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto.
11. Conclusivamente, previamente riuniti i giudizi, quanto al ricorso n. 4/2025 lo stesso va accolto con riguardo alla domanda di annullamento del provvedimento di acquisizione prot. n.141/2023. Per l’effetto, così come richiesto sul punto dalla ricorrente, va disposta la cancellazione della trascrizione immobiliare da parte del Comune e della competente conservatoria; l’istanza di accesso formulata nel medesimo giudizio ai sensi dell’art. 116 comma II va dichiarata invece improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, mentre la domanda risarcitoria ivi articolata va invece respinta. I motivi aggiunti proposti dalla sig.ra CH OT avverso l’ordinanza di demolizione n. 10/2016 sono ammissibili ma infondati e vanno dunque respinti.
Per effetto dell’accoglimento parziale del ricorso n. 4/2025 nei limiti appena indicati e tenuto conto del consolidamento definitivo degli effetti dell’ordinanza di demolizione n. 10/2016 determinato dal rigetto dei motivi aggiunti che lo hanno integrato, la stessa ricorrente va comunque rimessa in termini per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. Di conseguenza il Collegio precisa, ai sensi dell'art. 34 del c.p.a., che per effetto del limitato accoglimento e quale misura conformativa, dalla comunicazione o se precedente dalla notifica della presente sentenza, per la stessa ricorrente decorreranno ex nunc i termini per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 10/2016 mediante rimozione materiale dell'abuso.
Il ricorso r.g.n. 26/2025 va invece accolto nei limiti di cui alla precedente motivazione, quanto all’ordinanza di acquisizione e al provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria n. prot. n. 741/2024. La domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione va invece dichiarata irricevibile perchè tardiva.
12. Stante la complessità delle questioni trattate e delle loro implicazioni procedimentali il Collegio dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso r.g.n. 4/2024, integrato da motivi aggiunti, limitatamente all’impugnazione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale n. prot.141/2023, che pertanto è annullato, disponendo, di conseguenza, anche la cancellazione della trascrizione dell’atto acquisitivo;
-dichiara improcedibile l’istanza di accesso articolata nello stesso ricorso e respinge l’istanza risarcitoria;
- respinge l’atto di motivi aggiunti proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 10/2016;
- accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso r.g.n.26/2025 proposto dal sig. US OT e per l’effetto - richiamato l’annullamento dell’ordinanza di acquisizione prot. n. 141/2023 già disposto nel ricorso introduttivo n.r.g. 4/2025 riunito - annulla la nota prot. n. 741 del 18/10/2024, con la quale il Comune, ai sensi del comma 4 dell’art. 31 TUED, ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000. Dichiara invece irricevibile la domanda di annullamento proposta nei confronti dell’ordinanza di demolizione n. 10/2016.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO