Articolo 60 del Codice antimafia
Articolo 59Articolo 61
Versione
13 ottobre 2011
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Versione
6 dicembre 2017
Art. 60. Liquidazione dei beni (( 1. Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonche' dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditivita' dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia puo' ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento di confisca.
2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti )) 3. Con adeguate forme di pubblicita', sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita e' conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.
(( 4. L'Agenzia puo' sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto )) 5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161)) .
Entrata in vigore il 6 dicembre 2017
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