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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 264/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI LARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI LARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Pronunciare sentenza di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL matrimonio concordatario contratto tra e in data 8.9.2012 nel Comune di Cesano Boscone (MI) iscritto al Parte_1 Controparte_1 nr. 27 parte II serie A del Comune di Cesano Boscone e altresì al nr. 114 parte II serie B del Comune di Novara, anno 2012, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesano Boscone (MI) e Novara;
conseguentemente, disporre la perdita del cognome per la signora CP_1 Pt_1 2. Confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata n di Novara in ità d'Italia nr. 38 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, tutti di proprietà del sig. come da trasferimento immobiliare Controparte_1 operato in sede di separazione personale dei coniugi;
3 – dare atto che il signor ha riconosciuto alla signora a tacitazione e Controparte_1 Parte_1 definizione dei reciproci e ali, la complessiva somma tto virgola zero zero), che è stata corrisposta interamente dal signor alla signora Controparte_1 Parte_1 Dare atto che la signora a a di euro la zero Parte_1 zero) da parte del signor si impegna a cancellare, a propria cura e spese, l'ipoteca giudiziale Controparte_1 iscritta in forza dell'eman e, ove avesse proceduto all'iscrizione.
4. dare atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente
5. dare atto che le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
6. dare atto che i coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Cesano Boscone (MI), in data 8 settembre 2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 27 parte II serie A - anno 2012 Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 10/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio in Cesano Boscone (MI), in data 8 settembre 2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 27 parte II serie A - anno 2012;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 11/12/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 264/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI LARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI LARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Pronunciare sentenza di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL matrimonio concordatario contratto tra e in data 8.9.2012 nel Comune di Cesano Boscone (MI) iscritto al Parte_1 Controparte_1 nr. 27 parte II serie A del Comune di Cesano Boscone e altresì al nr. 114 parte II serie B del Comune di Novara, anno 2012, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cesano Boscone (MI) e Novara;
conseguentemente, disporre la perdita del cognome per la signora CP_1 Pt_1 2. Confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata n di Novara in ità d'Italia nr. 38 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, tutti di proprietà del sig. come da trasferimento immobiliare Controparte_1 operato in sede di separazione personale dei coniugi;
3 – dare atto che il signor ha riconosciuto alla signora a tacitazione e Controparte_1 Parte_1 definizione dei reciproci e ali, la complessiva somma tto virgola zero zero), che è stata corrisposta interamente dal signor alla signora Controparte_1 Parte_1 Dare atto che la signora a a di euro la zero Parte_1 zero) da parte del signor si impegna a cancellare, a propria cura e spese, l'ipoteca giudiziale Controparte_1 iscritta in forza dell'eman e, ove avesse proceduto all'iscrizione.
4. dare atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente
5. dare atto che le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
6. dare atto che i coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Cesano Boscone (MI), in data 8 settembre 2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 27 parte II serie A - anno 2012 Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 10/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio in Cesano Boscone (MI), in data 8 settembre 2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 27 parte II serie A - anno 2012;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 11/12/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso