Articolo 14 della Legge 10 gennaio 1985, n. 1
Articolo 13Articolo 15
Versione
13 gennaio 1985
Art. 14.
La commissione tecnica per l'editoria prevista dall' articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , e' soppressa.
Le competenze della commissione di cui al comma precedente, relative al completamento dell'applicazione di quanto disposto dagli articoli 44 , 45 e 46 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono trasferite alla commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della medesima legge 5 agosto 1981, n. 416 .
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985
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