Versione
13 gennaio 1985
13 gennaio 1985
Art. 14.
La commissione tecnica per l'editoria prevista dall' articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , e' soppressa.
Le competenze della commissione di cui al comma precedente, relative al completamento dell'applicazione di quanto disposto dagli articoli 44 , 45 e 46 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono trasferite alla commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della medesima legge 5 agosto 1981, n. 416 .
La commissione tecnica per l'editoria prevista dall' articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , e' soppressa.
Le competenze della commissione di cui al comma precedente, relative al completamento dell'applicazione di quanto disposto dagli articoli 44 , 45 e 46 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono trasferite alla commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della medesima legge 5 agosto 1981, n. 416 .
Giurisprudenza • 2
- 1. CGCE, n. C-426/98, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica, 07/06/2001Provvedimento: […] 6. L'art. 14, n. 1, della legge n. 1512/1985, ha fissato la suddetta percentuale all'1,30%. […] 25. Occorre tener presente, con ciò, che il tributo di cui al combinato disposto dell'art. 10, n. 1, punto p, lett. aa), del decreto ellenico n. 4114/1960 e dell'art. 14, n. 1, della legge ellenica n. 1512/1985, rientra nel divieto di cui all'art. 10 della direttiva, in quanto l'atto notarile imposto dalla legge per le operazioni di cui trattasi costituisce una formalità essenziale connessa alla forma giuridica della società in questione, ed è condizione per l'esercizio e la prosecuzione dell'attività di quest'ultima.Leggi di più...