TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del dottor Gianfranco Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2162 /2021 R.G.
Oggetto: Servitù
vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. SABATINO MARIA LUISA per mandato in atti attore
e
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. TIRRI RITA per mandato in atti
Convenuto
Conclusioni delle parti:
come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
02.04.2025. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio la Sig.ra esponendo di essere Parte_2 proprietaria del fondo servente (distinto in catasto al foglio 6, part. 839 del Comune di Capriglia Irpina) su cui grava una servitù di passaggio a favore del fondo dominante di proprietà della convenuta. Tale servitù era stata costituita con atto per Notar del 18 agosto 1978, Persona_1 che ne stabiliva le modalità di esercizio, prevedendo una larghezza della strada di 4 metri e ponendo le spese di costruzione e manutenzione a carico del proprietario del fondo dominante.
L'attrice lamentava che la convenuta avesse aggravato la servitù mediante l'installazione di un cancello di dimensioni superiori a quelle consentite e di una tubatura del gas metano posta sulla sua proprietà esclusiva, oltre a non provvedere alla manutenzione della strada. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi, alla manutenzione periodica e al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra la quale contestava Parte_2 la fondatezza della domanda avversaria, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della stessa per non essere state oggetto di mediazione tutte le domande proposte. Nel merito, sosteneva di non aver posto in essere alcun aggravamento, avendo installato il cancello e la tubatura del gas da oltre vent'anni, e chiedeva, pertanto, che fosse accertato l'acquisto per usucapione della relativa servitù. In via riconvenzionale, lamentava che l'attrice avesse a sua volta ristretto la sede della servitù mediante la costruzione di una scala esterna e di un aggetto del balcone, e che sversasse indebitamente le acque meteoriche sulla sua proprietà.
Chiedeva, quindi, la condanna dell'attrice alla rimozione di tali opere, alla corretta regimentazione delle acque e al risarcimento del danno.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.), affidata all'Ing. Per_2 e l'escussione di testimoni. All'esito, le parti precisavano le
[...] conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di improcedibilità
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta. Quest'ultima sostiene che l'oggetto della mediazione obbligatoria, limitato all'"esercizio di servitù di passaggio", non coprirebbe tutte le domande formulate in citazione. L'eccezione è infondata. Le questioni relative all'aggravamento della servitù
(installazione di cancello e tubature) e alla sua manutenzione rientrano a pieno titolo nell'ambito dell'"esercizio" della servitù stessa, costituendone specifiche modalità e obbligazioni. La mediazione ha dunque riguardato il medesimo oggetto del contendere, rendendo la domanda procedibile.
Sulla domanda principale dell'attrice
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Aggravamento della servitù: cancello e tubatura del gas.
L'attrice ha chiesto la rimozione del cancello e della tubatura del gas installati dalla convenuta, sostenendo che costituiscano un aggravamento della servitù vietato dall'art. 1067 c.c. La C.T.U. ha effettivamente accertato che "il cancello carrabile, garantisce in caso di massima apertura, l'accesso diretto [...] verso la proprietà esclusiva della parte attorea, ovvero su una zona ricadente oltre mt 4,00 dal confine nord -ovest stabiliti nell'atto e che "una porzione dell'impianto per la Per_1 fornitura del gas metano [...] risulta realizzata in una zona di proprietà esclusiva della parte attrice, ovvero ben oltre il perimetro della zona asservita". Tuttavia, la convenuta ha eccepito l'avvenuta usucapione del diritto a mantenere tali opere. A fronte di tale eccezione, la difesa attorea, nella propria memoria conclusionale, ha dichiarato: "Parte convenuta sostiene che in relazione ai suddetti manufatti (cancello e tubatura del gas) sarebbe maturato l'acquisto per usucapione [...] Sul punto, nulla quaestio".
Tale dichiarazione, proveniente dal difensore munito di mandato, costituisce un comportamento processuale che equivale a un riconoscimento della fondatezza dell'eccezione avversaria. La non contestazione circa l'avvenuta usucapione del diritto a mantenere il cancello e la tubatura del gas nelle posizioni e dimensioni attuali, supportata dalla documentazione prodotta dalla convenuta (contratto di allaccio gas del 1999 e fotografie), esime questo Giudice da un'ulteriore valutazione sul punto. La domanda di rimozione di tali opere deve, pertanto, essere rigettata.
Obbligo di manutenzione.
L'atto costitutivo della servitù del 18 agosto 1978 poneva espressamente
"tutte le spese per la costruzione di detta strada e quelle per la manutenzione di essa" a carico del proprietario del fondo dominante.
L'attrice ha lamentato la totale inadempienza della convenuta a tale obbligo.
Questa doglianza è risultata fondata all'esito dell'istruttoria. La C.T.U. ha descritto la strada come in "pessimo stato di manutenzione" e in "diffuso stato di abbandono con la presenza di erbacce a bordo strada". Inoltre, le testimonianze raccolte hanno corroborato la tesi attorea. I testi di parte attrice ( e hanno confermato che la manutenzione è Tes_1 Tes_2 sempre stata effettuata dalla famiglia dell'attrice. Persino il teste di parte convenuta, Sig. , ha ammesso di aver pulito la strada solo " un Tes_3 paio di volte" e di non farlo "da molto tempo", smentendo di fatto l'altro teste della convenuta ( ) che parlava di pulizia mensile. Tes_4 Pertanto, la convenuta deve essere condannata a eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada oggetto di servitù, al fine di mantenerla in buono stato di conservazione e garantirne la piena transitabilità. Inoltre, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni per le spese sostenute in luogo della convenuta. In assenza di prova specifica sull'ammontare di tali spese, ma data la prova dell'inadempimento pluriennale, si ritiene equo liquidare a titolo di rimborso una somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Sulla domanda riconvenzionale della convenuta
Anche la domanda riconvenzionale è parzialmente fondata.
Restringimento della servitù: scala e balcone.
La convenuta ha chiesto la demolizione di una scala e di un aggetto del balcone realizzati dall'attrice, che a suo dire restringerebbero la sede della servitù. La C.T.U. ha confermato tale circostanza, rilevando che le proiezioni a terra di tali opere "ricadono all'interno dell'area asservita per una profondità compresa nell'intervallo cm 15,00÷24,00" e che il pianerottolo di partenza restringe la strada "fino a circa cm 30,00".
Tuttavia, l'attrice ha eccepito a sua volta l'usucapione del diritto a mantenere tali opere, sostenendo che siano state realizzate nel 1980. A sostegno di ciò, la difesa attorea ha eccepito come le stesse fotografie prodotte dalla convenuta per provare l'usucapione del proprio cancello
(risalenti al 1998) mostrino inequivocabilmente la presenza anche della scala e del balcone contestati. Trattandosi di opere visibili e permanenti, il cui possesso si è protratto per oltre vent'anni senza contestazioni prima del presente giudizio, l'eccezione di usucapione sollevata dall'attrice è fondata. Di conseguenza, la domanda riconvenzionale di demolizione deve essere rigettata.
Regimentazione delle acque meteoriche. La convenuta ha lamentato lo sversamento di acque meteoriche provenienti dalla proprietà attorea. Sul punto, la C.T.U. ha rilevato che, sebbene esista un sistema di raccolta, "le pendenze caratterizzanti la strada oggetto della servitù e la corte retrostante il fabbricato, suggeriscono anche un possibile riversamento superficiale delle acque meteoriche verso la proprietà della parte convenuta", e che il sistema di captazione esistente
"appare non opportunamente collocato per mitigare tale fenomeno".
Ai sensi dell'art. 913 c.c., il fondo inferiore è tenuto a ricevere le acque che scolano naturalmente, ma non quelle che sono state artificialmente condotte dall'opera dell'uomo. Le risultanze della C.T.U. indicano che la pavimentazione e le pendenze realizzate dall'attrice hanno alterato il deflusso naturale, causando un riversamento artificiale sulla proprietà della convenuta. Tale domanda riconvenzionale è dunque fondata.
L'attrice deve essere condannata a realizzare le opere necessarie a impedire che le acque meteoriche provenienti dalle sue aree pavimentate e dalla sua copertura vengano convogliate artificialmente sulla proprietà della convenuta.
Sulle spese di lite
L'esito complessivo della lite configura un'ipotesi di soccombenza reciproca. L'attrice ha visto rigettata la sua domanda principale di rimozione, ma ha ottenuto la condanna della convenuta alla manutenzione e a un risarcimento. La convenuta ha resistito con successo alla domanda di rimozione e ha ottenuto l'accoglimento della domanda sulla regimentazione delle acque, ma ha visto rigettata la sua domanda di demolizione. La reciproca soccombenza su domande di analoga importanza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. Le spese della C.T.U., in quanto necessarie all'accertamento dei fatti posti a fondamento sia della domanda principale che di quella riconvenzionale, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica ed in persona del
GOP Avv. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2162/2021 R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda dell'attrice volta alla rimozione del cancello e della tubatura del gas metano siti sulla proprietà della convenuta.
2. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda dell'attrice e, per l'effetto, AN la convenuta, Sig.ra a eseguire Parte_2
a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada oggetto di servitù di passaggio, sita in Capriglia Irpina e insistente sulla particella 839 del foglio 6.
3. AN la convenuta, Sig.ra al pagamento in Parte_2 favore dell'attrice, Sig.ra della somma di € 2.000,00 a Parte_1 titolo di rimborso per le spese di manutenzione pregresse, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
4. RIGETTA la domanda riconvenzionale della convenuta volta alla demolizione della scala e dell'aggetto del balcone realizzati dall'attrice.
5. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale della convenuta in punto di acque e, per l'effetto, ORDINA all'attrice, Sig.ra di Parte_1 realizzare, a propria cura e spese, le opere idonee a impedire il convogliamento e lo sversamento artificiale delle acque meteoriche provenienti dalla sua proprietà sulla proprietà della convenuta.
6. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
7. PONE le spese della C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura del
50% per ciascuna.
Così deciso il 26/11/2025
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale