Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5702 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11977/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 11977/2024 R.G.,
e vertente tra corrente in Napoli, C.D., Via Giovanni Parte_1
Porzio, Is. E/4, C.F. e P. I.V.A. , in persona del Presidente P.IVA_1
del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato p.t. dr.
rapp.ta e difesa – giusta procura in calce all'atto di Controparte_1
citazione – dall'avv. Renato Ferola (C.F. ; PEC: CodiceFiscale_1
, con lui elett.te domiciliata in Napoli, Piazza Email_1
della Repubblica n. 2.
Attrice
contro ora in liquidazione, in persona dell'Amm. p.t., con CP_2
sede in Roma alla via Costantino Morin n. 34, P.I.: e P.IVA_2
(C.F.: , nato a Parte_2 C.F._2
Catania il 5.01.1967, n.q. di Direttore responsabile p.t. del quotidiano
“ , elettivamente domiciliati in Catania, al Viale XX CP_2
Settembre n.76 presso lo studio legale del prof. avv. Luca Pedullà (C.F.:
), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione.
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice, Pt_1
ha convenuto in giudizio il quotidiano , insieme
[...] CP_2
al dr. , quale suo direttore responsabile al tempo dei Controparte_3
fatti narrati, deducendo il contenuto diffamatario di due articoli pubblicati dal quotidiano medesimo in date 15.11.2023 e 19.12.2023, che avrebbero cagionato alla società attrice danni patrimoniali e non, di cui veniva chiesto il risarcimento.
In particolare, la deduceva di essere un società che in passato, Pt_1
dal 1998 al 2013, si era occupata della gestione di alcuni immobili per conto del e che gli articoli pubblicati dal quotidiano Controparte_4
avrebbero accusato la stessa di una condotta di mala gestio, nella specie quanto allo sperpero di fondi pubblici, che secondo il giornalista del primo articolo incriminato avrebbe causato un danno al bilancio del mentre il secondo articolo selezionato accusava la medesima CP_4
società di aver agito ingiustamente in esecuzione per la riscossione di canoni di locazione contro un'associazione che non si era mai insediata negli immobili comunali a causa delle pressioni da parte di soggetti esterni.
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Pertanto, la medesima attrice chiedeva a questo Giudice di accogliere le seguenti conclusioni:
- “accertare che gli articoli pubblicati dal quotidiano La Notizia, il primo in data 15.11.2023, a firma di con il titolo Controparte_5
“NAPOLI, TENSIONE AL COMUNE:
[...]
” e il secondo in data 19.12.2023, a firma Parte_3
di con il titolo “SFRATTATI DAI CLAN, MA IL CP_6
COMUNE I FITTI” hanno contenuto Parte_4
diffamatorio in danno della e costituiscono Parte_1
violazione della immagine e della professionalità della società e/o illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ.;
- condannare i convenuti in solido, anche ex artt. 2049 e 2055 cod. civ. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalla in conseguenza degli illeciti Parte_1 accertati, liquidandoli nella misura di € 100.000,00 ovvero in misura maggiore o minore che sarà documentata in corso di causa e/o in ogni caso secondo giustizia anche con valutazione equitativa ex artt. 2056 e
1226 cod. civ., oltre interessi legali e rivalutazione sulla somma liquidata dal dovuto al saldo;
- condannare i convenuti in solido al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L. 47/1948, nella misura di € 20.000,00;
- ordinare la rimozione da Internet e dal sito www.lanotiziagiornale.it. dell'articolo di del 15.11.2023 intitolato “NAPOLI, Controparte_5
TENSIONE AL COMUNE: LA Parte_3
RISCHIA”; Parte_3
- ordinare la pubblicazione anche ex art. 120 c.p.c. dell'emananda sentenza a cura dell'attore e a spese dei convenuti in solido sul
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La Notizia in formato cartaceo e sulla home page dello CP_7
stesso nel formato on line sul sito www.lanotiziagiornale.it.;
- ordinare la pubblicazione anche ex art. 120 c.p.c. dell'emananda sentenza a cura dell'attore e a spese dei convenuti in solido sui quotidiani Il Mattino e Corriere della Sera per due giorni consecutivi e in caratteri doppi rispetto al normale;
- condannare i convenuti in solido al pagamento di spese e onorari di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e IVA e rimborso C.U.”
La stessa attrice, invero, agiva in un primo momento anche avverso
, uno dei giornalisti autore del primo articolo Controparte_5
incriminato, datato 15.11.2023, ma poi rinunciava alla domanda risarcitoria contro lo stesso per irreperibilità e conseguente mancato perfezionamento della notifica nei suoi confronti, neppure ai sensi del
143 c.p.c., per cui quest'ultimo non è da considerarsi parte in causa nel presente giudizio.
Si costituivano in giudizio i convenuti, il quotidiano “ e il CP_2
direttore , che negavano il contenuto diffamatorio degli Controparte_3
articoli incriminati e chiedevano il rigetto della domanda risarcitoria proposta e di quelle consequenziali, con vittoria di spese, o, in subordine, la riduzione del risarcimento al danno effettivamente provato.
In corso di causa sopravveniva la messa in liquidazione della società
[...]
, come rilevato dai convenuti medesimi nella prima memoria ex CP_2 art 171 ter c.p.c., non necessitando, tuttavia, l'interruzione del processo in aderenza all'orientamento della giurisprudenza della Cassazione che afferma in proposito che “la messa in liquidazione di una società non determina la sua estinzione nè fa venir meno la sua rappresentanza in
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giudizio, che è determinata invece soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i terzi. Ne deriva che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l'interruzione dei processi pendenti”(cfr. Cass. sent. 3279/2006).
Rigettate le richieste istruttorie articolate dai soli convenuti nelle proprie memorie ex art 171 ter c.p.c, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.6.25.
Ciò preliminarmente dedotto quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio ha ad oggetto una richiesta risarcitoria, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c., per i danni patrimoniali e non che l'attrice afferma di aver patito a causa di due articoli di giornale, pubblicati dal quotidiano La Notizia, sotto il controllo del suo direttore, responsabile ai sensi dell'art 57 c.p., di cui si sostiene il contenuto diffamatorio.
Ebbene, occorre preliminarmente indagare se sussista la condotta diffamatoria di parte convenuta per procedersi sulla richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice.
Come affermato da giurisprudenza costante, la diffamazione, intesa come lesione dell'onore e della reputazione di un soggetto, è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, che trova il suo fondamento negli artt. 21 Cost e 10 CEDU, purchè sussistano i tre
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requisiti della verità della notizia, o quantomeno verosimiglianza, che il giornalista ha l'onere di verificare usando la diligenza professionale, la continenza del linguaggio adoperato e la pertinenza intesa come interesse pubblico alla conoscenza del fatto. È dunque indispensabile la presenza contestuale di tutti e tre questi requisiti perché il diritto di cronaca escluda la diffamazione e le sue conseguenze civilistiche.
Quanto all'onere probatorio, sempre secondo giurisprudenza costante, a fronte dell'allegazione di uno scritto offensivo della reputazione da parte dell'attore, compete sempre al convenuto provare l'esistenza della scriminante e, nella specie, dei tre requisiti imprescindibili della verità, della continenza e della pertinenza;
sull'attore, invece, incombe la prova del danno patito, anche con ricorso al notorio e a presunzioni, valendo come parametri di riferimento, ai fini della quantificazione del danno, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale del danneggiato, avuto riguardo al contesto sociale e professionale in cui è inserito.
Ebbene, avuto riguardo al caso oggetto della presente controversia, la condotta diffamatoria deve affermarsi sussistente in quanto i convenuti non hanno dato prova dell'esistenza delle scriminante.
Più in particolare, secondo questo giudice, non è provata l'esistenza del requisito della verità delle notizie riportate nel primo articolo datato
15.11.2023, quanto alla presunta mala gestio, che invero è smentita almeno in termini indiziari, dal documento prodotto da parte attrice, quale la sentenza della Corte dei Conti n. 982/2018 (cfr. doc.n. 11 del fascicolo di parte attrice) che ha escluso espressamente la condotta di mala gestio e ha riconosciuto la spettanza alla dell'incentivo di Pt_1
buona gestione.
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Del tutto irrilevante ai fini della presente contrioversia è il verbale di conciliazione intervenuto davanti al Tribunale delle imprese di Napoli in data 12.07.2022 tra la stessa e il privo di Pt_1 Controparte_4
elementi conoscitivi sulle condotte inerentila gestione del contratto tra la ed il Pt_1 Controparte_4
Invero, i convenuti si limitano a riportare altri articoli della stessa e di altre testate giornalistiche che in alcun modo provano la verità delle notizie pubblicate, neppure risultando dirimenti a tal fine le dichiarazioni della Procura Regionale della Corte di Conti, essendo la relativa sentenza che rigetta l'accusa di danno erariale intervenuta molto prima della pubblicazione dell'articolo da parte della testata giornalistica (datato 2023, mentre la sentenza è del 2018).
Nè parte convenuta ha fornito la prova della verità della notizia riportata nel secondo articolo, quanto alla presunta illegittimità delle azioni esecutive avviate dalla per la riscossione dei fitti per conto del Pt_1
che, invece, configurerebbero atto dovuto in quanto posto in CP_4
esecuzione dei contratti intervenuti con il medesimo per la CP_4
gestione del patrimonio immobiliare.
Infine, neppure sussisterebbe il requisito della continenza, a parere di questo giudice, nel primo dei due articoli, a firma del giornalista , CP_5
nelle seguenti espressioni adoperate, che appaiono ingiustificatamente allusive ed aggressive, alla luce della mancata verità dei fatti: “se avevi un rubinetto che perdeva, ti rifaceva il bagno, se una tegola Pt_1 traballava, ti cambiava il tetto. Quasi uno spot, anzi meglio… ”, Pt_1
“aveva portafogli aperto e nessun limite di spesa”, “storia di un flop”,
“i bonifici andavano sull'iban del re degli appalti”, “ecco perché non ce
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n'è uno (o quasi) in Consiglio Comunale che non salti oggi dal proprio scranno quando sente paventare il ritorno di . Pt_1
Quanto, invece, al secondo articolo, non appare violato il limite della continenza in quanto il giornalista si è limitato a riportare le dichiarazioni del presidente dell'associazione, risultando carente solo il requisito della verità per le ragioni già esposte.
Per quanto detto, sebbene debba affermarsi sussistente la condotta diffamatoria, stante la mancata prova della scriminante da parte dei convenuti, la domanda risarcitoria è comunque da rigettarsi, non essendovi la prova del danno che l'attrice avrebbe dovuto fornire.
Infatti, parte attrice ha richiesto, in primo luogo, il risarcimento di danni patrimoniali che non ha neanche mai allegato, non risultando agli atti l'indicazione di costi o mancati guadagni subiti dalla a causa dei Pt_1
due articoli diffamatori apparsi sul quotidiano.
Quanto, invece, alla richiesta risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali, nella forma del danno all'immagine e alla reputazione professionale, deve osservarsi che per giurisprudenza pacifica (ex multis Cass. sez. III n. 20643 del 13/10/2016) il danno non patrimoniale, quale danno consistente nella lesione di un interesse di natura non patrimoniale, costituisce pur sempre un danno-evento che deve comunque tradursi in un danno-conseguenza patrimonialmente valutabile. Pertanto, la stessa giurisprudenza è orientata ad escluderne la configurabilità come danno in re ipsa, necessitandosi di un'allegazione specifica da parte dell'attore (cfr. Cass. sez. I n. 6589 del 6.03.2023 secondo cui “il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento”). Sebbene, infatti, la
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giurisprudenza ammetta per la prova del danno non patrimoniale anche il ricorso a presunzioni semplici, non può mai prescindersi da un'allegazione sufficientemente circostanziata da parte del danneggiato del pregiudizio subito all'immagine e alla reputazione, non bastando la mera indicazione generica e occorrendo comunque allegare le conseguenze derivanti da tale lesione.
Ebbene, nel caso di specie nessun danno all'immagine economicamente apprezzabile, in termini di danno-conseguenza, risulta provato dall'attrice.
A ciò si aggiunga che l'attrice, come da essa stessa affermato, si occupa da sempre della gestione immobiliare per conto di enti pubblici e come tale è tenuta a partecipare a gare d'appalto indette dai medesimi enti secondo i criteri della trasparenza e dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
pertanto, il discredito gettato sulla dal Pt_1
quotidiano avrebbe interessato unicamente la considerazione del suo operato da parte dell'opinione pubblica ma mai avrebbe potuto riverberarsi sui suoi affari, non essendo essa investita dei suoi compiti direttamente dagli elettori ma dagli amministratori dell'ente a seguito di pubblica gara o comunque, anche in caso di scelta del modello alternativo dell'in house providing, esso sarebbe pur sempre discrezionale e motivato da ragioni di opportunità e come tale non influenzabile da articoli giornalistici.
Né può accogliersi la domanda di tutela risarcitoria per il solo danno all'immagine asseritamente subito, atteso parte attrice non allega le circostanze lesive integranti il danno subito.
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Danno che non può essere dimostrato in re ipsa, occorrendo pur sempre uno specifico onere di allegazione che la parte ha omesso.
Devono invece accogliersi le altre domande attoree relative all'ordine di rimozione dei due articoli sul sito del quotidiano e alla pubblicazione ex art 120 c.p.c. della presente sentenza nella parte che accerta la diffamazione per assenza del requisito della verità e (solo quanto al primo articolo) anche della continenza. Infatti, la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 120 c.p.c. configura una forma di tutela restitutoria non diretta specificamente a risarcire il danno, ma a modificare lo stato di fatto lesivo dei diritti della personalità o di beni immateriali, sicché essa non presuppone l'esistenza di un danno risarcibile, essendo sostanzialmente preposta a far conoscere al pubblico la reintegrazione del diritto offeso, o comunque a garantire alla vittima una forma di risarcimento in forma specifica quando non sia possibile dimostrare o determinare il danno per equivalente.
Quanto poi alla richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria avanzata dall'attrice ai sensi dell'art 12 legge n. 47/1948, anch'essa deve rigettarsi per i seguenti motivi. Invero, tale norma sotto la rubrica
"riparazione pecuniaria", stabilisce che: "Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato"; in forza di tale previsione, dunque, la persona offesa dal reato può richiedere una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno nè costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi
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eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge (da ultimo Sez.
3 civ. n. 29640 del 12/12/2017).
Secondo il consolidato orientamento delle sezioni civili della Corte di cassazione la "sanzione privata" in rassegna non può applicarsi al direttore responsabile ex art. 57 c.p. in quanto la sua irrogazione presuppone l'accertamento della sussistenza, a carico del direttore responsabile, di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione.
Essa pertanto non può essere comminata ove la responsabilità del direttore responsabile sia dichiarata per omesso controllo colposo della pubblicazione, e non per concorso doloso nel reato di diffamazione (cfr.
Sez. 3 civ. n. 16054 del 29/07/2015; Sez. 3 civ. n. 17395 del
08/08/2007; Sez. 3, n. 14485 del 07/11/2000; Sez. 3, n. 9672 del
03/10/1997). Neppure tale pena privata può irrogarsi allo stesso quotidiano “La Notizia” in quanto non tenuto quest'ultimo a rispondere di diffamazione per mancata previsione di tale reato nel catalogo tassativo dei reati presupposto di cui può rispondere la persona giuridica ai sensi del d.lgs 231/2001, potendo configurarsi a carico della stessa soltanto una responsabilità civile da reato in termini oggettivi (ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 11), che obbliga al risarcimento del danno anche non patrimoniale (art. 185 comma 2, c.p.), ma non l'applicazione della pena privata" (così, nuovamente, Cass. Sez. III, sent. n. 14485 del
2000, cit.; per l'applicabilità di tale "sanzione" al solo responsabile del reato, "da intendersi in senso rigorosamente soggettivo", si veda anche
Cass. Sez. III, sent. 3 ottobre 1997, n. 9672).
In ogni caso, poi, corrobora tale conclusione proprio la natura di "pena privata" della misura riparatoria in esame, visto che la stessa, nuovamente in difetto di un'espressa previsione legislativa della sua
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applicabilità alla società editrice, non potrebbe esserle irrogata, in ragione dello "sbarramento" opposto degli artt. 23 e 25 Cost.
In definitiva, stante l'accoglimento solo parziale delle pretese avanzate dall'attrice, le spese di lite devono compensarsi al 50% con residuo a carico dei convenuti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accerta la condotta di diffamazione e ordina la rimozione dal sito www.lanotiziagiornale.it dei due articoli di cui in premessa.
-ordina la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 120
c.p.c. sul quotidiano “La Notizia” in formato cartaceo e sulla home page dello stesso nel formato on line sul sito www.lanotiziagiornale.it e sui quotidiani “Il Mattino” e “Corriere della Sera” ;
-rigetta la richiesta di risarcimento dei danni;
- rigetta la richiesta di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art 12 legge 47/1948;
-condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 3809,00 oltre iva e cassa e spese generali, euro 800,00 per spese.
Napoli 6.6.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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