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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 561/2021 promosso da
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
- , nata a [...] il [...]C.F. C.F._1 Parte_2
- , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
14.05.1987 C.F. , nella qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il 09.09.2022, elettivamente domiciliate in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Todaro che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
1 (Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, dall'Avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresenta Per_2
e difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
O G G E T T O: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2021 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 285/2020 nel procedimento R.G.N.
2733/2020, emesso ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese il CP_1
15.12.2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
11.411,91, oltre accessori, spese ed interessi a titolo di rate di prestazione corrisposte in misura superiore a quella spettante relative al trattamento pensionistico di cui deceduto in corso di causa, godeva Cat. Persona_1
IO n. 15014764 nonché della pensione estera in godimento, per il periodo dall'01.01.2015 al 31.07.2017.
Eccepiva l'infondatezza della domanda, nonché l'irripetibilità dei crediti pag. 2 oggetto di causa trattandosi di somme percepite in buona fede dall'accipiens,
con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, eccependo l'infondatezza dell'opposizione di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
In data 18.12.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
L'opposizione è fondata.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
pag. 3 Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
Cass. 12/4/2005 n. 7539).
Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di pag. 4 proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' creditore opposto, al quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto non ha, nella presente fase, con la documentazione versata in atti, assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato in sede monitoria.
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n. 412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pag. 5 pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Ciò posto si osserva che la missiva del 07.07.2017 comunica che l'importo CP_1
della pensione era stato rideterminato sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2014 e che il ricalcolo comprendeva la rideterminazione pag. 6 dell'integrazione al trattamento minimo e che “…. Pertanto dal gennaio 2015 al
luglio 2017 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo
complessivo di euro 11.411,91” senza che emerga alcun dolo da parte dell'odierna parte ricorrente.
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
In particolare, per quanto riguarda gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali, il citato articolo 13, comma 2, della L. n. 412/1991, applicabile al caso di specie, prevede che l' proceda annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
pag. 7 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
La notifica dell'indebito da parte dell'Ente deve essere effettuata nel termine annuale ed in mancanza le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
La Cassazione con la pronunzia del 30.06.2020 n. 13223 ha chiarito che: “nessun
obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato
i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. CP_1
269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza
dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il
concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15,
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n.102, il quale prevede che dal
primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione
pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire
all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi
ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre
conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica”. CP_1
pag. 8 Applicando il principio alla fattispecie in esame ne deriva, quindi, che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo,
avendo l' proceduto all'accertamento dell'indebito soltanto nel mese di CP_1
luglio 2017 con riferimento ai redditi 2014.
Inoltre, va rilevato l' eccepisce che parte ricorrente “…ha comunicato i CP_1
redditi da pensione estera il 31.01.2017 sia con riferimento all'anno 2014 sia con riferimento all'anno 2015” e che essendo stati rispettati i termini di cui dei termini di cui all'art 13, comma 2 della L. n. 412/1991 l'indebito è ripetibile.
Dall'esame della produzione dell'opponente si rileva come la pensione estera è
stata regolarmente dichiarata dal ricorrente nella Sezione I del quadro C dei
Contr Modelli 730 per gli anni 2014 e 2015 consegnati al rispettivamente in data
19.05.2015 e in data 08.06.2016.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire la somma di €
11.411,91 indebitamente erogata sul trattamento pensionistico Cat. IO n.
15014764 nonché della pensione estera in godimento, per il periodo dall'01.01.2015 al 31.07.2017 e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 285/2020
R.G.N. 2733/2020, emesso ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese CP_1
il 15.12.2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
11.411,91, oltre accessori, spese ed interessi deve essere revocato.
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
pag. 9 Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti della parte CP_1
ricorrente a ripetere la somma di € 11.411,91 indicata come indebitamente erogata sul trattamento pensionistico Cat. IO n. nonché della pensione Numer_1
estera in godimento, per il periodo dall'01.01.2015 al 31.07.2017;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 285/2020 R.G.N. 2733/2020, emesso ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese il 15.12.2020, con il quale CP_1
è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 11.411,91, Persona_1
oltre accessori, spese ed interessi;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
pag. 10 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 561/2021 promosso da
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
- , nata a [...] il [...]C.F. C.F._1 Parte_2
- , nata a [...] il C.F._2 Parte_3
14.05.1987 C.F. , nella qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il 09.09.2022, elettivamente domiciliate in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Todaro che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
1 (Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, dall'Avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresenta Per_2
e difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
O G G E T T O: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2021 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 285/2020 nel procedimento R.G.N.
2733/2020, emesso ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese il CP_1
15.12.2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
11.411,91, oltre accessori, spese ed interessi a titolo di rate di prestazione corrisposte in misura superiore a quella spettante relative al trattamento pensionistico di cui deceduto in corso di causa, godeva Cat. Persona_1
IO n. 15014764 nonché della pensione estera in godimento, per il periodo dall'01.01.2015 al 31.07.2017.
Eccepiva l'infondatezza della domanda, nonché l'irripetibilità dei crediti pag. 2 oggetto di causa trattandosi di somme percepite in buona fede dall'accipiens,
con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, eccependo l'infondatezza dell'opposizione di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
In data 18.12.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
L'opposizione è fondata.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
pag. 3 Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
Cass. 12/4/2005 n. 7539).
Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di pag. 4 proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' creditore opposto, al quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto non ha, nella presente fase, con la documentazione versata in atti, assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato in sede monitoria.
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n. 412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pag. 5 pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Ciò posto si osserva che la missiva del 07.07.2017 comunica che l'importo CP_1
della pensione era stato rideterminato sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2014 e che il ricalcolo comprendeva la rideterminazione pag. 6 dell'integrazione al trattamento minimo e che “…. Pertanto dal gennaio 2015 al
luglio 2017 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo
complessivo di euro 11.411,91” senza che emerga alcun dolo da parte dell'odierna parte ricorrente.
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
In particolare, per quanto riguarda gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali, il citato articolo 13, comma 2, della L. n. 412/1991, applicabile al caso di specie, prevede che l' proceda annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
pag. 7 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
La notifica dell'indebito da parte dell'Ente deve essere effettuata nel termine annuale ed in mancanza le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
La Cassazione con la pronunzia del 30.06.2020 n. 13223 ha chiarito che: “nessun
obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato
i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. CP_1
269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza
dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il
concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15,
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n.102, il quale prevede che dal
primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione
pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire
all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni
pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi
ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre
conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica”. CP_1
pag. 8 Applicando il principio alla fattispecie in esame ne deriva, quindi, che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo,
avendo l' proceduto all'accertamento dell'indebito soltanto nel mese di CP_1
luglio 2017 con riferimento ai redditi 2014.
Inoltre, va rilevato l' eccepisce che parte ricorrente “…ha comunicato i CP_1
redditi da pensione estera il 31.01.2017 sia con riferimento all'anno 2014 sia con riferimento all'anno 2015” e che essendo stati rispettati i termini di cui dei termini di cui all'art 13, comma 2 della L. n. 412/1991 l'indebito è ripetibile.
Dall'esame della produzione dell'opponente si rileva come la pensione estera è
stata regolarmente dichiarata dal ricorrente nella Sezione I del quadro C dei
Contr Modelli 730 per gli anni 2014 e 2015 consegnati al rispettivamente in data
19.05.2015 e in data 08.06.2016.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire la somma di €
11.411,91 indebitamente erogata sul trattamento pensionistico Cat. IO n.
15014764 nonché della pensione estera in godimento, per il periodo dall'01.01.2015 al 31.07.2017 e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 285/2020
R.G.N. 2733/2020, emesso ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese CP_1
il 15.12.2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
11.411,91, oltre accessori, spese ed interessi deve essere revocato.
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
pag. 9 Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti della parte CP_1
ricorrente a ripetere la somma di € 11.411,91 indicata come indebitamente erogata sul trattamento pensionistico Cat. IO n. nonché della pensione Numer_1
estera in godimento, per il periodo dall'01.01.2015 al 31.07.2017;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 285/2020 R.G.N. 2733/2020, emesso ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese il 15.12.2020, con il quale CP_1
è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 11.411,91, Persona_1
oltre accessori, spese ed interessi;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
pag. 10 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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