Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2639 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 03.03.2025 e vertente TRA
(P.I. ), con gli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Leopoldo De Medici e Andrea Mario Martucci PARTE APPELLANTE E
“ Controparte_1
(P.I. ), con gli avvocati Pietro Antonio
[...] P.IVA_2
Patafi e Gian Luigi Loy PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa in data 27.03.2019 del Tribunale di Roma nel procedimento recante R.G.
12303/2019, comunicata dalla cancelleria in data 29.03.2019. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 05.02.2018 depositato in data 21.02.2018, la società ” CP_1 [...]
conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma chiedendo di Parte_1
“- accertare e dichiarare l'esistenza del credito in favore di
per l'importo di 628.1945,71 quale corrispettivo delle Pt_2 fatture emesse dalla ricorrente in forza del contratto di subappalto del 25.05.2016 e allegate al presente ricorso;
1
- accertare l'intervenuto inadempimento contrattuale di in relazione al contratto del 25 maggio 2016 Parte_1
e, conseguentemente, dichiarare l'avvenuta rescissione contrattuale;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.Ie
Giudicante ritenga operativa la clausola contrattuale contenuta nell'art. 5 del contratto di subappalto, fissare un termine perentorio a per l'adempimento del contratto Parte_1 ordinando al debitore il pagamento della somma di 628.194,71 entro il termine ritenuto di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, accertare l'eccessiva onerosità della clausola contenuta all'art. 5 del contratto e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione dello stesso contratto di subappalto ex art. 1467c.c.:
- condannare al pagamento delle spese Parte_1
e onorari del presente procedimento a favore dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario".
La società attrice avanzava le proprie domande affermando che in data 25.05.2016 aveva sottoscritto un contratto di subappalto con a cui venivano affidati dei Parte_1 servizi di vigilanza da svolgere in favore di erogati CP_2
a partire dal 01.09.2016. Riportava l'attrice che nel contratto di subappalto si prevedeva, all'art. 5, che “il pagamento da parte dell'appaltatore avverrà a 90 giorni data fattura e comunque solo successivamente all'incasso dei corrispettivi da parte di riferiti al periodo di CP_2 competenza”, ma che da subito l'appaltatore versava in gravi ritardi nei pagamenti. Complessivamente dichiarava di aver CP_1 maturato il diritto al pagamento di corrispettivi da parte di Pt_1 per un importo totale di 628.194,71. Si costituiva in giudizio chiedendo il Parte_1 rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto.
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
2 condanna la parte convenuta al pagamento della somma di euro 628.194,71 oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal deposito del ricorso introduttivo sino al saldo effettivo;
rigetta nel resto il ricorso introduttivo;
condanna la parte convenuta al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Esistenza del credito
«1. La domanda è fondata.
2. In via preliminare il Giudice ritiene che la parte convenuta non abbia contestato in modo specifico - così come previsto dal combinato disposto degli artt. 115 co. 1 e 702 bis co. 4 c.p.c.- l'effettivo svolgimento del servizio di vigilanza (per il periodo e l'importo dedotti in giudizio) affidato in subappalto alla parte ricorrente in forza del contratto concluso tra le parti.
3. Sul punto la parte ricorrente non ha dedotto mezzi di prova, ritenendo sufficiente la produzione delle fatture sub doc.8.
4. La parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, si è limitata a dedurre che: "risulta evidente la mancata prova del credito fornita dalla (...) risultando questo solo da documenti predisposti CP_1 unilateralmente dalla stessa "(pag.2).
5. La parte convenuta ha poi svolto le proprie difese, nelle restanti 14 pagina della comparsa costitutiva, sul presupposto dell'effettiva esistenza del credito così come vantato in punto an e quantum dalla parte ricorrente, eccependo l'inesigibilità del credito alla luce della clausola 5) prevista dal contratto di subappalto concluso tra le parti.
6. Ritiene pertanto il giudice che la contestazione in punto an e quantum sollevata dalla parte convenuta sia del tutto generica e di stile, non risolvendosi in una "presa di posizione" sui fatti allegati da parte ricorrente così come invece previsto dall'art. 702 bis co. 4 c.p.c., proprio in considerazione del fatto che non risultano svolte allegazioni relative all'effettivo svolgimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di servizio dedotte in giudizio ovvero ai criteri per la determinazione del compenso.
7. Al contrario, le difese svolte dalla parte convenuta, complessivamente valutate, sono concludenti nel senso di ritenere non contestate le prestazioni dedotte in giudizio in punto an e quantum debeatur».
Esigibilità del credito – clausola n. 5 del contratto
«8. Tanto premesso la parte convenuta eccepisce che il credito non sarebbe sostanzialmente esigibile in considerazione della clausola 5) del contratto di subappalto concluso tra le parti.
9. La clausola così prevede:
"L'appaltatore si impegna a pagare al subappaltatore i corrispettivi di cui all'art. 4, nonché ogni altro corrispettivo dovuto ai sensi del Contratto. Il subappaltatore provvederà ad inviare mensilmente all'appaltatore le fatture relative alle prestazioni rese.
Con cadenza trimestrale il subappaltatore invierà anche i certificati di regolarità contributiva e previdenziale rilasciati dagli enti previdenziali
3 (DTJIRC), in difetto, l'appaltatore è autorizzato a sospendere il pagamento dei corrispettivi dell'appalto fino all'esibizione della predetta documentazione. Resta inteso che il pagamento da parte dell'appaltatore avverrà a 90 giorni dalla fattura e comunque solo successivamente all'incasso dei corrispettivi pagati da riferiti al periodo di competenza. L'appaltatore CP_2 si impegna ad effettuare il pagamento entro non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di incasso".
10. Poiché le parti controvertono in merito alla interpretazione da attribuirsi a tale clausola, deve procedersi secondo i canoni stabiliti dagli artt.
1362 e segg. c.c., ricercando la comune intenzione delle parti.
11. Soccorrono, in particolare, i criteri previsti dagli artt. 1363, 1366
e 1369 c.c.
12. Dall'esame complessivo delle clausole contrattuali ritiene anzitutto il giudice che la comune intenzione delle parti fosse quella di concludere un contratto (sinallagmatico) di subappalto, e non un contratto atipico o misto avente prevalente natura aleatoria.
13. Oltre al nomen juris prescelto dalle parti, devono in primo luogo considerarsi le premesse al contratto, che ai sensi della clausola 1) ne costituiscono parte integrante.
14. Nell'ultima premessa le parti danno atto che il subappaltatore: "ha formulato la propria proposta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dell'affidamento e quindi dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito" (nostro inciso, ndr).
15. La valutazione di congruità e rernuneratività del prezzo pattuito è tipica caratteristica di un contratto a prestazioni corrispettive, e non di un contratto diverso avente prevalente natura aleatoria, proprio in considerazione della ritenuta proporzionalità tra le prestazioni di servizi assunte ed il compenso pattuito.
16. Tale valutazione viene puntualmente ripresa nelle successive clausole contrattuali, ed in particolare nella clausola 4) laddove vengono concordati i prezzi unitari e nella clausola 8), laddove vengono previste specifiche disposizioni in materia di revisione dei prezzi.
17. Anche tale clausole sono concludenti nel senso che la comune intenzione delle parti fosse quella di concludere un contratto con prestazioni corrispettive. Detto meglio: nessuna delle clausole contrattuali prevede espressamente che il diritto al compenso del subappaltatore sorgerà solo e soltanto nel caso in cui il committente provvederà al pagamento nei confronti dell'appaltatore.
18. L'unica clausola contrattuale che in modo esplicito prevede una condizione sospensiva (clausola 17) non menziona tale evento.
19. È alla luce di tali considerazioni, ed anche avuto riguardo al principio di buona fede, che deve essere interpretata la clausola 5).
20. Contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta ritiene il giudice che tale clausola non sia qualificabile quale condizione sospensiva del diritto al compenso della parte ricorrente.
21. A ben vedere, il primo paragrafo della clausola ribadisce l'obbligazione incondizionata dell'appaltatore di pagare il compenso maturato dal subappaltatore: "L'appaltatore si impegna a pagare al subappaltatore i
4 corrispettivi di cui all'art. 4, nonché ogni altro corrispettivo dovuto ai sensi del contratto".
22. L'ultimo paragrafo della clausola in esame si limita a stabilire un termine per il pagamento, come previsto in via generale dall'articolo 1183 c.c.
23. In particolare ritiene il giudice che tale clausola prevede un termine "per relationem", con riferimento al momento in cui il committente provvederà al pagamento nei confronti dell'appaltatore.
24. Occorre ribadire che la clausola non prevede in modo espresso l'incertezza di tale evento (ossia il pagamento da parte di . Nessuna CP_2 delle clausole, nemmeno quella specificamente dedicata alla condizione sospensiva, prevede la possibilità che il committente non provveda al pagamento nei confronti dell'appaltatore. Deve pertanto ritenersi certo l'evento in punto an, residuando solo una marginale incertezza in punto quando. 25. La medesima interpretazione può essere sostenuta anche con riferimento al canone interpretativo prevista dall'articolo 1369 c.c. Poiché risulta che le parti hanno inteso concludere un contratto a prestazioni corrispettive di subappalto, e non un contratto aleatorio, allora la clausola 5) deve essere interpretata nel senso più conveniente alla natura di tale contratto,
e dunque deve essere qualificata quale termine e non quale condizione. 26. Infine la medesima conclusione può fondarsi anche in forza del canone l'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. In mancanza di una clausola espressa che preveda specificamente il possibile mancato pagamento da parte del committente nei confronti dell'appaltatore appare contrario a buona fede trasferire il rischio per l'inadempimento del committente dall'appaltatore al subappaltatore.
27. Ritiene pertanto il giudice che per tutte le considerazioni che precedono la clausola 5) debba essere qualificata quale termine ex art. 1183
c.c., e non quale condizione.
28. Poiché il tempo dell'adempimento non è specificamente determinato soccorre la disposizione dettata dal co. 1 della disposizione da ultimo citata.
29. In questa prospettiva il ricorso introduttivo deve essere qualificato anche quale richiesta di fissazione del termine da parte del creditore.
30. Trattandosi di prestazioni svolte nel 2017, ed avuto riguardo alle clausole contrattuali, ritiene il giudice che un lasso di tempo pari a due anni circa sia del tutto congruo quale termine per l'adempimento.
31. Per l'effetto, il termine deve ritenersi scaduto al momento del deposito del ricorso introduttivo ed il credito dedotto in giudizio esigibile.
32. Peraltro, dalla relazione ex art.172 l.f. relativa al concordato preventivo risulta che la committente nel periodo dal marzo al CP_2 settembre 2017 ha pagato alla parte convenuta la somma complessiva di euro
14.253.573,00.
33. Allo stato degli atti non vi sono elementi per ritenere che tali somme siano state pagate con specifico riferimento al lotto oggetto del contratto di subappalto dedotto in giudizio.
34. Tuttavia questa circostanza appare comunque valutabile ai fini del rispetto dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della convenuta.
5 35. Del tutto irrilevanti, infine, sono le considerazioni svolte da parte convenuta con riferimento allo sforzo diligente di recupero del credito nei confronti del committente.
36. Una volta scaduto il termine ex articolo 1183 c.c. è del tutto irrilevante che l'appaltatore si attivi o meno nei confronti del committente, essendo da quel momento esigibile il credito vantato dal subappaltatore».
Domanda di rescissione contrattuale
«37. Non può invece trovare accoglimento la domanda proposta in via principale da parte ricorrente di declaratoria della "rescissione contrattuale" (così le conclusioni).
38. Poiché il termine per l'adempimento è scaduto solo con il deposito del ricorso introduttivo, allo stato degli atti non può ritenersi alcun inadempimento da parte della convenuta.
39. Per tutti questi motivi la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 628.194,71 oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal deposito del ricorso introduttivo sino al saldo effettivo».
Spese
«40. Le spese seguono la soccombenza. Avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 (scaglione da euro 520.001,00 ad euro
1.000.000,00), ed alla natura sommaria del procedimento, il compenso può essere liquidato in euro 10.000,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro
2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisionale), oltre ad Iva, Cpa e rimborso spese generali».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata: in via preliminare, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa in data 27.03.2019 dal Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Gandini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 marzo 2019 nel procedimento avente R.G. 12303/2019, comunicata in data 29.03.2019, per i motivi sopra esposti, con ogni conseguenza di legge in via principale, previa acquisizione del fascicolo di primo grado n. R.G. 12303/2019 Tribunale di Roma - Sezione XI Civile, ed in riforma della impugnata ordinanza emessa in data 27.03.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 marzo 2019, comunicata in data 29.03.2019, accogliere l'atto di appello così come proposto, annullare e riformare l'ordinanza impugnata accertando che nulla sia dovuto per le causali indicate in narrativa alla la società Controparte_1
, condannando l'odierna appellata al pagamento
[...] delle spese e competenze del primo grado di giudizio secondo i
6 parametri del D.M. 55/2014, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.; in ogni caso, condannare l'appellata, società
[...]
, al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
ha Controparte_1 resistito al gravame ed ha chiesto:
“Chiedendo che l'On.le Corte adita voglia: In via preliminare sulla richiesta di inibitoria. Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare la richiesta di inibitoria, poiché infondata in fatto ed in diritto. Nel merito 1. Rigettare l'appello proposto da Parte_1 confermando l'ordinanza del Tribunale di Roma G.I. Gandini del 27.03.2019. 2. Condannare sempre e comunque parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di Appello”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 03.03.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 15.01.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1 – Natura della clausola di cui all'art. 5 del contratto di subappalto – condizione sospensiva
Con il primo motivo la parte appellante impugna l'ordinanza di primo grado nella parte in cui questa afferma che “il contratto di subappalto del 25 maggio 2016 non ha natura aleatoria e che la clausola in esso contenuta all'articolo 5 non prevede una condizione di esigibilità dei corrispettivi maturati dal subappaltatore , bensì un termine” e censura, in particolare, i CP_1 punti 17, 27, 32, 33 e 35 dell'ordinanza. Gli appellanti ricostruiscono in primo luogo il fatto oggetto di controversia sottolineando che fosse “fatto notorio” che
[...] nel 2016, vale a dire all'epoca della sottoscrizione del CP_2 contratto di subappalto per cui è causa, aveva enormi difficoltà sul piano economico e finanziario” e che, pertanto, non CP_1 potesse ignorare “l'alea sottesa al complessivo rapporto intercorrente, da un lato, tra e e, dall'altro lato, fra Pt_1 CP_2
e i propri subappaltatori”. Pt_1
7 Affermano poi che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, la parte dell'art. 5 del contratto che prevedeva che i corrispettivi sarebbero stati pagati al subappaltatore “comunque solo successivamente all'incasso dei corrispettivi pagati da CP_2 riferiti al periodo di competenza” avesse proprio il fine di condividere “l'alea contrattuale derivante dal sostanziale stato di insolvenza di . CP_2
Sottolinea poi l'appellante, a riprova della propria condotta diligente e secondo buona fede, di aver “agito senza ritardo per il recupero delle somme dovute da ” proprio per i corrispettivi CP_2 spettanti a , provvedendo comunque a pagare alcune fatture CP_1 scadute per permettere il continuamento del servizio da parte di
. CP_1
Alla luce di quanto esposto, l'appellante afferma che quanto pattuito nell'art. 5 sia da ricondurre all'istituto della condizione sospensiva e non, come invece ritenuto dal Giudice di prime cure, a quello del termine e che, di conseguenza, non essendo intervenuto il pagamento da parte di – non essendosi CP_2 avverata dunque la condizione – il credito azionato non sia da considerare esigibile.
*** Il motivo va respinto. Va innanzitutto chiarito che tanto l'appellante quanto il giudice di primo grado hanno ingenerato non poca confusione laddove hanno fatto riferimento al carattere aleatorio del contratto, che sarebbe confermato dalla clausola n. 5 del contratto nella parte in cui è previsto che il pagamento del corrispettivo avverrà
“comunque solo successivamente all'incasso dei corrispettivi pagati da riferiti al periodo di competenza”, secondo CP_2
l'appellante, mentre per il giudice tale carattere sarebbe escluso dalla lettura dell'intero testo della clausola in esame, nonché dal complessivo contenuto del contratto. Sul punto è bene chiarire che il carattere aleatorio o non aleatorio di un contratto attiene alla causa del contratto stesso, mentre la condizione ed il termine, quali elementi accidentali, attengono all'efficacia del contratto.
Ne deriva che il contratto di subappalto per lo svolgimento del servizio del servizio di vigilanza sui beni del committente del subappaltante non può giammai essere qualificato come contratto aleatorio, dovendosi individuare la causa del contratto nello scambio tra la prestazione del servizio di vigilanza e il pagamento del corrispettivo.
8 Ciò premesso, il motivo di appello proposto dall'appellante fa riferimento, al fine di avvalorare la tesi della qualificazione della citata clausola come condizione e non come termine, ad un elemento estrinseco al contratto, ossia alla conoscenza, tanto da parte del subappaltante che del subappaltatore, che alla data CP_2 della stipula del contratto ossia il 25 maggio 2016 si trovasse in gravissima situazione economico-finanziaria, tanto che nel mese di settembre 2017 la stessa aveva proposto un piano di CP_2 concordato accolto dal Tribunale di Roma il 23 ottobre 2017 con nomina dei Commissari Giudiziali. Tuttavia detti fatti, oramai appartenenti alla categoria del notorio, quando anche conosciuti dalle parti, non hanno messo in discussione, nel contratto di subappalto sottoscritto il 25 maggio 2016, il “se” della prestazione, nel senso che non risulta neppure considerata l'ipotesi che cessasse il pagamento dei servizi CP_2 di vigilanza, servizi peraltro indispensabili a tutela dei beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa. Come ha ricordato il giudice di primo grado, lo stesso art. 5 del contratto prevedeva espressamente che “L'appaltatore si impegna a pagare al subappaltatore i corrispettivi di cui all'art. 4, nonché ogni altro corrispettivo dovuto ai sensi del contratto”, non solo, ma lo scambio economico tra la prestazione di vigilanza dedotta in contratto e il pagamento del corrispettivo risultava confermata nella clausola 4) laddove vengono concordati i prezzi unitari e nella clausola 8), laddove vengono previste specifiche disposizioni in materia di revisione dei prezzi.
Ne deriva l'infondatezza della tesi sostenuta dall'appellante circa la qualificazione della clausola oggetto del giudizio quale condizione sospensiva, non risultando dal contenuto del contratto e dall'art. 5 oggi in esame che le parti abbiano voluto condizionare il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore all'effettivo pagamento da parte di in favore della CP_2 subappaltante delle prestazioni di vigilanza di cui è giudizio, dovendosi al contrario interpretare la suddetta clausola contenuta nell'art. 5 come regolazione del tempo dell'adempimento. A chiusura della disamina, occorre solo osservare che la valutazione caso per caso del contenuto contrattuale è l'unico approccio idoneo ad affrontare il problema interpretativo della clausola if and when, alla quale hanno fatto riferimento le parti nei propri scritti difensivi, senza che in proposito risultino raggiunte proposte interpretative univoche (sul punto si segnala, da un lato, Cass. n. 28666/2011, che nega la prospettata qualificazione della clausola in esame quale condizione, profilandosi addirittura
9 ragioni di invalidità della suddetta opzione interpretativa, e, dall'altro lato, la sentenza del Tribunale Roma del 03/02/2022, n.1732, che, al contrario, esamina specificatamente tutte le ragioni della prospettabile invalidità della clausola e conclude per la validità della stessa quale condizione di esigibilità del pagamento del corrispettivo).
2 – Termine determinato per l'adempimento – mancanza di domanda – vizio di extra o ultrapetizione L'appellante censura l'ordinanza anche laddove questa, ritenuto che nel contratto non era previsto un termine per l'adempimento, qualifica il ricorso introduttivo anche come richiesta di fissazione dello stesso e individua in due anni un tempo congruo per l'adempimento. Riprendendo quanto già esposto nel primo motivo, la parte appellante ribadisce che il termine per l'adempimento era invece previsto e specificamente determinato nel contratto, coincidendo con il “momento del pagamento dei corrispettivi da parte di
”. CP_2
Afferma inoltre la parte che nella domanda della società attrice in primo grado non vi fosse alcuna domanda di fissazione del termine ex art. 1183 co. 1 c.c. come invece dedotto dal Tribunale: secondo l'appellante la statuizione comunque fatta dal Tribunale renderebbe l'Ordinanza “nulla per vizio di extra o ultrapetizione”.
***
Il motivo va respinto. Quanto alla dedotta ultrapetizione che vizierebbe la sentenza impugnata, va osservato che la tesi è smentita da quanto risulta dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale l'odierna appellata ha chiesto nelle conclusioni, in via subordinata di
“fissare un termine perentorio ad per Parte_1
l'adempimento del contratto”. Quanto, poi, all'assunto secondo il quale non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 1183 comma 1 c.c. per la fissazione del termine da parte del giudice, ossia la mancata determinazione nel contratto del tempo dell'adempimento, stante la chiara formulazione dell'art. 5, si osserva quanto segue. Secondo l'appellante il tempo dell'adempimento sarebbe espressamente individuato nell'avvenuto incasso da parte dell'appellante delle somme erogate da per le prestazioni CP_2 eseguite dalla subappaltatrice oggi appellata.
10 Tuttavia l'appellante e, per la verità, anche il giudice di primo grado, non hanno considerato la diversa prospettiva individuata dalla S.C. secondo la quale, il verificarsi dell'evento che determina il tempo dell'adempimento ai sensi del contratto rimante tale anche in caso di definitiva impossibilità del verificarsi dell'evento stesso, quando, come nel caso in questione, non è messo in discussione il “se” del diritto al corrispettivo del subappaltatore nei confronti del subappaltante.
In tal senso si è pronunciata la S.C nella sentenza n. 17125 del 09/08/2011, secondo la quale: Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro (nella specie, effettiva erogazione di un finanziamento per la realizzazione di una centrale ortofrutticola), abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione (nella specie, pagamento del compenso al professionista autore del progetto), resta esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia e rimane, invece, applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento, di cui agli artt. 1183 e seguenti del cod. civ., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi (nella specie diniego del detto finanziamento), ove la volontà delle parti, alla stregua del loro indicato atteggiamento, vada intesa nel senso dell'equiparazione dell'una e dell'altra situazione. (conforme Cass. n. 30955 del 29/11/2018).
Ne deriva, nell'odierno giudizio, che risultando definitivamente escluso il pagamento da parte di del CP_2 pagamento delle prestazioni oggetto delle fatture emesse dall'appellata, -atteso che la subappaltante ha ricevuto nella procedura di concordato di il pagamento di una somma CP_2 di cui non è provata l'inerenza alle citate prestazioni ed ha richiesto in relazione alle stesse un decreto ingiuntivo nei confronti di rimasto inevaso- deve ritenersi CP_2 definitivamente scaduto il tempo dell'adempimento, con conseguente obbligo di immediato pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese dalla subappaltatrice in forza del contratto di subappalto. La sentenza di primo grado, pertanto, seppure con diversa motivazione, va confermata.
11 § 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 26.155 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contro l'ordinanza resa tra le parti dal
[...] tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 26.155 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione. Così deciso in Roma il giorno 03.03.2025. Il presidente estensore
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