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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/07/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.132 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 09.07.2025
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, che agisce anche per sé, sig. Parte_2
( ) rappresentata e difesa, in virtù di procura alle CodiceFiscale_1
liti allegata al presente atto, dall'AVV. Anna Maria Lagioia, presso il cui studio sito in Taranto alla Via Dante n. 205;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del direttore pro-tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Di Giorgio Patrizia e Campanelli;
- APPELLATO-
All'udienza del 09.07.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1969/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, respingeva l'opposizione alle ordinanze-
ingiunzioni n.752 e 752 bis del 27.10.2017 notificata il 10\16.11.2017
proposta da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
di Taranto,con le quali le era stato Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma di € 9.225,90 a titolo di sanzioni amministrative.
Condannava gli opponenti alle spese di giudizio.
Avverso tale decisione propone appello , in persona del Parte_1
legale rappresentante, che agisce anche per sé sig. Parte_2
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
[...]
Resisteva il in persona del Controparte_2
legale rappresentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame si duole l'appellante della ingiustizia della decisione gravata e della erronea valutazione degli elementi di prova.
L'appello è infondto.
Ebbene,la società si opponeva alle ordinanze ingiunzioni Parte_1
n.752 e 752 bis del 27.10.2017 notificata il 10\16.11.2017, emesse dall'Ispettorato Territoriale di Lavoro di Taranto, con le quali era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 9.225,90 per le seguenti violazioni: 1) art. 3 comma 3 D.L. 22.2.2002 n. 12 e ss. modd. Per aver
2 impiegato dal 2.3.2015 il lavoratore senza preventiva Persona_1
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
I giorni cui si riferisce la maggiorazione, sono complessivamente n. 21, in quanto il rapporto di lavoro si è protratto sino al 28.4.2015 2) Art. 4 bis comma 2 D. Lgs. n. 181/2000 per aver omesso di consegnare al lavoratore predetto all'atto di assunzione, avvenuta il 2.3.2015, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oppure copia del contratto di lavoro;
3) Art. 39 commi 1
e 2 D.L. 25.6.2008 convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, per aver infedelmente registrato sul LUL i dati relativi al lavoratore e la prestazione lavorativa resa nel periodo compreso dal marzo 2015 all'aprile 2015, determinando differenti trattamenti retributivi e fiscali”.
Assume l'opponente che il ,non avrebbe mai lavorato Persona_1
alle dipendenze della nel periodo dal 2.3.2015 al 28.4.2015, Parte_1
come conduttore del mezzo camion IVECO tg. BZ*524684 e che i dischi cronotachigrafi, nel caso di specie, non siano idonei a dimostrare l'asserito lavoro espletato, nel periodo oggetto di contestazione, in quanto dalla stessa disconosciuti. Asserisce che nel periodo oggetto di contestazione la aveva concesso in locazione il mezzo asseritamente condotto Parte_1
dal ad altre società, che ne facevano richiesta, trattandosi di un ER
camion per il trasporto di materiali inerti.Sostiene la società Parte_1
di essersi avvalsa solo,in alcune giornate, della collaborazione del sig.
e nel caso in cui vi fosse una necessità particolare di lavoro, quando ER
questi era disponibile e non impegnato per altre società. Nel periodo in contestazione, il sig. ha dato la propria disponibilità per 3/4 giorni ER
3 nel periodo marzo 2015, ricevendo di volta in volta il compenso pattuito.
Nessun rapporto di lavoro subordinato, pertanto, è intercorso tra le parti.
Il Tribunale ha ritenuto fondato l'accertamento ispettivo e legittime le
Ordinanze Ingiunzione n. 752 e 752 bis.
Si rileva che le Ordinanze Ingiunzione impugnate in primo grado, sono fondate su un verbale di accertamento emesso dall'Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Taranto, a seguito di richiesta di intervento del sig. ER
, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal lavoratore, nonché di 21
[...]
dischi cronotachigrafi dallo stesso consegnati agli ispettori.
Come noto, vero è che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., nè dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, nè
della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice,
costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori" (in questo senso Cass. Sez. Lav.
Sent. 25.3.2016 n. 6013 e sent. 2 settembre 2016, n. 17526)
E' però, altrettanto vero,che non è sufficiente la generica eccezione di difformità dall'originale delle riproduzioni informatiche per escluderne il valore probatorio. (Cass. ord. 2 ottobre 2019, n. 24613)
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche (ex art. 2712
c.c., con riferimento ai dischi cronotachigrafi), “il disconoscimento idoneo a
4 farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione (2 ottobre 2019, n. 24613), in relazione ad una fattispecie concernente il riconoscimento delle ore di lavoro straordinario svolte (e del relativo compenso) da parte di un autotrasportatore, mediante la produzione in giudizio di copie dei dati registrati dal cronotachigrafo in dotazione sul mezzo di trasporto.
Il disconoscimento in questione, manifestato con l'espressione l'azienda disconosce la corrispondenza delle fotocopie dei cronotachigrafi all'attività svolta dal in costanza di rapporto, si sostanzia in una ER
generica eccezione di difformità dall'originale, senza, però, l'allegazione di ulteriori circostanze idonee a riscontrare l'effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto agli originali.
Pertanto, reputa la Corte che la decisione del tribunale su tale punto è
condivisibile con la conseguenza che l'intero quadro probatorio possa ritenersi connotato dalla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti,
idonei a fondare la pretesa creditoria” (in tali termini, v. Cass. n.
13165/2018) al riconoscimento delle ore di lavoro subordinato svolto ed alla corresponsione del relativo trattamento economico.
Possiamo affermare che il complesso delle risultanze istruttorie è stato idoneo a dimostrare che il rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra la ed il si è svolto con cadenze temporali Pt_1 ER
diverse ed ulteriori rispetto a quelle formalizzare dalla società datrice di lavoro, ovvero in maniera ininterrotta dal 2.3.2015 al 28.4.2015, secondo quanto ipotizzato in sede di accertamento ispettivo.
5 Orbene, il disconoscimento dei cronotachigrafi posto in essere dalla società
appellante non presenta quei caratteri che la giurisprudenza di legittimità
menzionata richiede al fine di rendere questi ultimi semplici presunzioni. In
particolare, non può dirsi chiara, circostanziata ed esplicita la mera menzione della circostanza per la quale la società appellante concedeva in locazione i propri mezzi, compreso quello utilizzato dal sig. Ciò in ER
quanto gli atti di disposizione di una res aziendale non valgono, per ciò solo,
a escludere che possa intercorrere un rapporto di lavoro tra la società
disponente e il lavoratore specificatamente preposto all'utilizzo del bene oggetto di disposizione.
A ciò si aggiunga che, nel giudizio di primo grado, la società appellante non ha fornito prova documentale della suddetta locazione. Nella valutazione del complesso materiale probatorio fornito dalle parti bene ha fatto il Tribunale
ad attribuire valore probatorio prioritario alla documentazione fornita dall'Amministrazione la cui veridicità è incontrovertibile.,
L'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello e per l'effetto,conferma la sentenza impugnata.
-Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado che liquida in
€ 1900,00 oltre accessori come per legge;
- Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
6 L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto 09.07.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Monica SGARRO
7 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.132 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 09.07.2025
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, che agisce anche per sé, sig. Parte_2
( ) rappresentata e difesa, in virtù di procura alle CodiceFiscale_1
liti allegata al presente atto, dall'AVV. Anna Maria Lagioia, presso il cui studio sito in Taranto alla Via Dante n. 205;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del direttore pro-tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Di Giorgio Patrizia e Campanelli;
- APPELLATO-
All'udienza del 09.07.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1969/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, respingeva l'opposizione alle ordinanze-
ingiunzioni n.752 e 752 bis del 27.10.2017 notificata il 10\16.11.2017
proposta da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
di Taranto,con le quali le era stato Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma di € 9.225,90 a titolo di sanzioni amministrative.
Condannava gli opponenti alle spese di giudizio.
Avverso tale decisione propone appello , in persona del Parte_1
legale rappresentante, che agisce anche per sé sig. Parte_2
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
[...]
Resisteva il in persona del Controparte_2
legale rappresentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame si duole l'appellante della ingiustizia della decisione gravata e della erronea valutazione degli elementi di prova.
L'appello è infondto.
Ebbene,la società si opponeva alle ordinanze ingiunzioni Parte_1
n.752 e 752 bis del 27.10.2017 notificata il 10\16.11.2017, emesse dall'Ispettorato Territoriale di Lavoro di Taranto, con le quali era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 9.225,90 per le seguenti violazioni: 1) art. 3 comma 3 D.L. 22.2.2002 n. 12 e ss. modd. Per aver
2 impiegato dal 2.3.2015 il lavoratore senza preventiva Persona_1
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
I giorni cui si riferisce la maggiorazione, sono complessivamente n. 21, in quanto il rapporto di lavoro si è protratto sino al 28.4.2015 2) Art. 4 bis comma 2 D. Lgs. n. 181/2000 per aver omesso di consegnare al lavoratore predetto all'atto di assunzione, avvenuta il 2.3.2015, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oppure copia del contratto di lavoro;
3) Art. 39 commi 1
e 2 D.L. 25.6.2008 convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, per aver infedelmente registrato sul LUL i dati relativi al lavoratore e la prestazione lavorativa resa nel periodo compreso dal marzo 2015 all'aprile 2015, determinando differenti trattamenti retributivi e fiscali”.
Assume l'opponente che il ,non avrebbe mai lavorato Persona_1
alle dipendenze della nel periodo dal 2.3.2015 al 28.4.2015, Parte_1
come conduttore del mezzo camion IVECO tg. BZ*524684 e che i dischi cronotachigrafi, nel caso di specie, non siano idonei a dimostrare l'asserito lavoro espletato, nel periodo oggetto di contestazione, in quanto dalla stessa disconosciuti. Asserisce che nel periodo oggetto di contestazione la aveva concesso in locazione il mezzo asseritamente condotto Parte_1
dal ad altre società, che ne facevano richiesta, trattandosi di un ER
camion per il trasporto di materiali inerti.Sostiene la società Parte_1
di essersi avvalsa solo,in alcune giornate, della collaborazione del sig.
e nel caso in cui vi fosse una necessità particolare di lavoro, quando ER
questi era disponibile e non impegnato per altre società. Nel periodo in contestazione, il sig. ha dato la propria disponibilità per 3/4 giorni ER
3 nel periodo marzo 2015, ricevendo di volta in volta il compenso pattuito.
Nessun rapporto di lavoro subordinato, pertanto, è intercorso tra le parti.
Il Tribunale ha ritenuto fondato l'accertamento ispettivo e legittime le
Ordinanze Ingiunzione n. 752 e 752 bis.
Si rileva che le Ordinanze Ingiunzione impugnate in primo grado, sono fondate su un verbale di accertamento emesso dall'Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Taranto, a seguito di richiesta di intervento del sig. ER
, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal lavoratore, nonché di 21
[...]
dischi cronotachigrafi dallo stesso consegnati agli ispettori.
Come noto, vero è che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., nè dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, nè
della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice,
costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori" (in questo senso Cass. Sez. Lav.
Sent. 25.3.2016 n. 6013 e sent. 2 settembre 2016, n. 17526)
E' però, altrettanto vero,che non è sufficiente la generica eccezione di difformità dall'originale delle riproduzioni informatiche per escluderne il valore probatorio. (Cass. ord. 2 ottobre 2019, n. 24613)
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche (ex art. 2712
c.c., con riferimento ai dischi cronotachigrafi), “il disconoscimento idoneo a
4 farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione (2 ottobre 2019, n. 24613), in relazione ad una fattispecie concernente il riconoscimento delle ore di lavoro straordinario svolte (e del relativo compenso) da parte di un autotrasportatore, mediante la produzione in giudizio di copie dei dati registrati dal cronotachigrafo in dotazione sul mezzo di trasporto.
Il disconoscimento in questione, manifestato con l'espressione l'azienda disconosce la corrispondenza delle fotocopie dei cronotachigrafi all'attività svolta dal in costanza di rapporto, si sostanzia in una ER
generica eccezione di difformità dall'originale, senza, però, l'allegazione di ulteriori circostanze idonee a riscontrare l'effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto agli originali.
Pertanto, reputa la Corte che la decisione del tribunale su tale punto è
condivisibile con la conseguenza che l'intero quadro probatorio possa ritenersi connotato dalla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti,
idonei a fondare la pretesa creditoria” (in tali termini, v. Cass. n.
13165/2018) al riconoscimento delle ore di lavoro subordinato svolto ed alla corresponsione del relativo trattamento economico.
Possiamo affermare che il complesso delle risultanze istruttorie è stato idoneo a dimostrare che il rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra la ed il si è svolto con cadenze temporali Pt_1 ER
diverse ed ulteriori rispetto a quelle formalizzare dalla società datrice di lavoro, ovvero in maniera ininterrotta dal 2.3.2015 al 28.4.2015, secondo quanto ipotizzato in sede di accertamento ispettivo.
5 Orbene, il disconoscimento dei cronotachigrafi posto in essere dalla società
appellante non presenta quei caratteri che la giurisprudenza di legittimità
menzionata richiede al fine di rendere questi ultimi semplici presunzioni. In
particolare, non può dirsi chiara, circostanziata ed esplicita la mera menzione della circostanza per la quale la società appellante concedeva in locazione i propri mezzi, compreso quello utilizzato dal sig. Ciò in ER
quanto gli atti di disposizione di una res aziendale non valgono, per ciò solo,
a escludere che possa intercorrere un rapporto di lavoro tra la società
disponente e il lavoratore specificatamente preposto all'utilizzo del bene oggetto di disposizione.
A ciò si aggiunga che, nel giudizio di primo grado, la società appellante non ha fornito prova documentale della suddetta locazione. Nella valutazione del complesso materiale probatorio fornito dalle parti bene ha fatto il Tribunale
ad attribuire valore probatorio prioritario alla documentazione fornita dall'Amministrazione la cui veridicità è incontrovertibile.,
L'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello e per l'effetto,conferma la sentenza impugnata.
-Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado che liquida in
€ 1900,00 oltre accessori come per legge;
- Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
6 L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto 09.07.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Monica SGARRO
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