Decreto decisorio 19 dicembre 2012
Decreto decisorio 24 luglio 2015
Sentenza 10 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/02/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01120/2025REG.PROV.COLL.
N. 08005/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8005 del 2023, proposto da
DE PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Immacolata Amoroso e Sacha Bionaz, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
contro
Regione Autonoma Valle D'Aosta / Vallée D'Aoste, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pastorino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicolle Purificati in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47
nei confronti
LY LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Benvenga, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Prima) n. 00007/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LY LL e della Regione Autonoma Valle D'Aosta / Vallée D'Aoste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Sacha Bionaz, Nicolle Purificati per delega dell'Avv. Francesco Pastorino, e Giuseppe Benvenga;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio DE PA, il quale aveva partecipato, con domanda del 19 giugno 2020, per la classe AC56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di 1° grado - ET, al concorso (per titoli ed esami) finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado della Regione Autonoma Valle d'Aosta, indetto con Decreto del Presidente della Regione n. 233/2020, classificandosi (con riserva) al 3° posto, con punti 189,25 (di cui 11 per il titolo di accesso, ossia, il diploma di II° livello, 1,25 per il titolo di perfezionamento post-diploma, 92 per la prova scritta e 85 per la prova orale), impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale la graduatoria di merito relativa alla predetta classe di concorso (approvata con decreto dirigenziale n. 15794 del 20 luglio 2022) e il provvedimento di rigetto del reclamo presentato dal candidato in ordine alla valutazione dei titoli compiuta dalla Commissione giudicatrice.
2. Di tali atti, in uno ad ogni altro connesso, presupposto, antecedente e conseguente, il ricorrente domandava l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per il seguente articolato motivo: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 233/2020; dell’art. 5 Decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 48 del 28.01.2022 – Valutazione dei titoli; dell’Allegato B al D.M. 326/2021 ai punti A.1.1, A.1.2, nonché B.4.6; difetto o insufficienza dell’istruttoria, disparità di trattamento».
2.1. In particolare, con tali doglianze si evidenziava la necessità di considerare quale titolo di accesso il master conseguito in Svizzera, ciò che sarebbe risultato coerente con l’avvenuta ammissione con riserva (in attesa dell’esito del giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio) del candidato; il medesimo master avrebbe, pertanto, dovuto essere valutato al punto A.1.2. dell’Allegato B (possesso di abilitazione), con attribuzione di 12,50 punti nella sezione A; il diploma accademico di II° livello in clarinetto conseguito presso il Conservatorio di Torino nel 2016 avrebbe dovuto essere valutato quale titolo ulteriore rispetto a quello di accesso ai sensi del punto B.4.6, con 7,50 punti; identiche considerazioni (titolo ulteriore e valutazione ai sensi del punto B.4.6 della tabella) venivano svolte per il diploma di vecchio ordinamento in clarinetto conseguito presso l’Istituto Lettimi di Rimini, con ulteriori 7,50 punti, per un totale di 15 punti alla sezione B; il punteggio complessivo sarebbe dunque risultato pari a 27,50, in luogo dei 12,25 punti attribuiti dalla commissione, con conseguente posizionamento del ricorrente al primo posto della graduatoria.
2.2. Resistevano al ricorso la Regione Valle d’Aosta e la controinteressata prima classificata (con un punteggio totale di 195,50), LY LL. Quest’ultima chiedeva altresì che venisse ordinata l’integrazione del contraddittorio in favore del secondo classificato, anch’egli controinteressato, al quale il ricorso introduttivo non era stato notificato.
2.3. Con la sentenza in epigrafe, resa all’esito dell’udienza di merito, fissata con ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso (e, data l’infondatezza, non disponeva l’integrazione del contraddittorio come richiesto dalla controinteressata), ritenendo corretta la valutazione dei titoli e il punteggio assegnato al ricorrente, e compensava le spese di lite.
4. Di tale sentenza il ricorrente in primo grado DE PA domanda la riforma con l’appello proposto, affidato a due motivi di impugnazione, con cui deduce l’erroneità della decisione di rigetto del ricorso introduttivo avverso i provvedimenti impugnati; chiede, pertanto, che, per effetto dell’accoglimento del gravame, venga ordinato all’Amministrazione resistente l’inserimento dell’appellante “nella prima posizione della graduatoria di merito per la classe di concorso AC 56, con punteggio pari a 204,50, con valutazione dei titoli pari a 27,50 secondo quanto previsto dal bando concorsuale” .
4.1. Si sono costituiti in resistenza all’appello la Regione e la controinteressata, argomentando l’infondatezza dei motivi proposti con articolate memorie difensive.
4.2. All’udienza pubblica del 10 settembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è infondato.
6. Prima di procedere all’esame dei motivi proposti, giova per chiarezza evidenziare che costituivano requisiti per la partecipazione per la classe di concorso in oggetto, ai sensi dell’art. 2 del bando: a) l’abilitazione specifica sulla classe di concorso, o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure b) il possesso congiunto di: (i) Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerenti con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; (ii) 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
L’art. 2 comma 2 del Bando precisava che: «2. Ai sensi dell’art. 5 comma 4-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell’art. 5 del medesimo decreto legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente» .
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 2 del bando di concorso, inoltre: «4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale» .
L’art. 3 del bando stabiliva (comma 1) che ciascun candidato avrebbe potuto presentare domanda di partecipazione, necessariamente in forma telematica, per una sola classe di concorso tra quelle indicate all’allegato ‘B’, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Era altresì richiesto (comma 9) di specificare nella domanda la procedura o le procedure di partecipazione (lettera ‘k’), il titolo di accesso (lettera ‘l’), nonché i titoli valutabili ai sensi dell’Allegato C del D.M. 201/2020. L’art. 9 disciplinava, mediante rinvio, la valutazione dei titoli accademici, scientifici e professionali.
7. Come esposto in fatto, con la sentenza in epigrafe il TAR ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente il quale, contestando la graduatoria di merito in cui figurava in terza posizione, assumeva che gli fosse stato erroneamente assegnato per i titoli un punteggio pari a 12,25/50, in luogo del punteggio corretto di 27,50, per la mancata considerazione del punteggio relativo all'abilitazione specifica, per l'errato conteggio del diploma vecchio ordinamento, nonché per il mancato punteggio attribuito al diploma accademico di II° livello, per un punteggio totale di 204,50 (che gli avrebbe consentito di posizionarsi al primo posto in graduatoria), in luogo dell’erroneo punteggio attribuito in graduatoria pari a punti 189,25.
Il Tribunale amministrativo, ritenuta superflua l’integrazione del contraddittorio (nei confronti del secondo classificato benché “indubbiamente controinteressato pretermesso” ) in base all’art. 49 comma 2 cod. proc. amm., considerata la palese infondatezza del ricorso nel merito, ha rilevato che il ricorrente – in virtù del principio di autoresponsabilità per le conseguenze delle dichiarazioni rese all’Amministrazione – ha partecipato al concorso con il diploma di II livello, da lui specificamente indicato quale titolo di accesso e correttamente valutato dalla Commissione con punti 11, escludendo che egli vi abbia partecipato con il Master non ancora riconosciuto, da considerare questo, per espressa indicazione del ricorrente, quale titolo equivalente ai 24 CFU e, quindi, causa di ammissione con riserva.
Il Tar ha negato, inoltre, l’attribuzione di ulteriori 7,50 punti al diploma di II livello, in quanto esso è riservato a titoli ulteriori rispetto a quello di accesso al concorso.
Ha altresì negato l’attribuzione di ulteriori punti 7,50 al diploma di vecchio ordinamento: non solo perché questo è equipollente al diploma di II livello, ma anche perché è servito al ricorrente per conseguire quest’ultimo, con conseguente preclusione della valutazione specificamente prevista.
8. Di tali statuizioni l’appellante domanda la riforma, deducendone l’erroneità alla stregua di due motivi di impugnazione.
8.1. Con il primo motivo si deduce l’erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione e per omessa motivazione in ordine a quanto disposto dal vademecum per la compilazione della domanda di iscrizione al concorso e, inoltre, per “violazione e falsa applicazione: dell’art. 49 comma 2 c.p.a.; dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 233/2020; dell’art. 5 Decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 48 del 28.01.2022 – Valutazione dei titoli; dell’Allegato B al D.M. 326/2021 ai punti A.1.1, A.1.2, nonché B.4.6.”; si lamenta, infine, “difetto o insufficienza dell’istruttoria, disparità di trattamento” .
In particolare, con tale mezzo si continua a sostenere che il titolo di accesso alla procedura concorsuale sarebbe composto esclusivamente, per l’odierno appellante, dal master conseguito in Svizzera che costituirebbe abilitazione specifica alla classe di concorso AC56-Strumento clarinetto, oggetto del giudizio (con conseguente diritto all’assegnazione del relativo punteggio di 12,50).
8.1.1. Si tratta, in particolare, del Master of Arts in Music Pedagogy del conservatorio della svizzera italiana, conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi del D.L. n. 206/2007, con riserva giurisdizionale (giusta ordinanza del TAR Lazio sez. III bis n. 565/2022), e precisamente - così come dichiarato dall’ appellante nella domanda di partecipazione (nel campo relativo ai titoli di studio) compilata in conformità alle indicazioni contenute nel vademecum allegato al bando di concorso (in particolare, secondo quanto disposto nell’inciso contrassegnato con il “nota bene” ) - di un “master specialistico della durata di 2 anni (120cfu) di secondo livello, in Svizzera è un percorso formativo che permette di accedere all'insegnamento specifico nelle scuole di ogni ordine e grado, il riconoscimento in Italia è regolato dall'accordo tra Svizzera e Italia sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario del 7 dicembre del 2000” .
8.1.2. Sarebbe, pertanto, errato l’assunto del primo giudice – che ha recepito sul punto le difese dell’amministrazione e della controinteressata – secondo cui il master svizzero non costituiva titolo di ingresso al concorso, ma unicamente lo strumento in virtù del quale il ricorrente chiedeva di partecipare alla procedura concorsuale pur in assenza dei 24 CFU/CFA richiesti per l’accesso alla selezione con diploma di II livello, ai sensi dell’art. 2, co. 2 del bando sopra riportato.
8.2. Con il secondo motivo l’appellante sostiene l’erroneità e l’intrinseca illogicità della sentenza per la violazione ed errata applicazione da parte del Tar “dell’art. 5 Decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 48 del 28.01.2022 – Valutazione dei titoli; - dell’Allegato B al D.M. 326/2021 ai punti A.1.1, A.1.2, nonché B.4.6; - Violazione dell’art. 102, 107 L. 228/2012 del D.M. 331/2019 in materia di equipollenza dei titoli di studio rispetto alla specifica normativa riguardante l’accesso all’insegnamento così come evidenziato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7691/2023 ”, lamentando altresì “difetto e contradditorietà della motivazione, disparità di trattamento” .
8.2.1. In particolare, sono oggetto di critica le statuizioni della sentenza appellata (§ 2.2., 2.3., 2.3.1. e 2.3.2.) che hanno negato al ricorrente di primo grado l’assegnazione, ai sensi della sezione B.4.6 della Tabella di Valutazione, di punti 7,50 sia al diploma di II° livello in clarinetto conseguito nel 2016 presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino sia a quello di vecchio ordinamento (sempre in clarinetto) ottenuto nel 2013 presso l’istituto Lettimi di Rimini, per un totale di 15,00 punti.
8.2.2. Anche solo l’attribuzione del punteggio relativo a uno dei due titoli – unitamente al punteggio di 12,50 per il master conseguito in Svizzera, quale abilitazione specifica all’insegnamento sulla classe di concorso in questione - consentirebbe all’appellante di essere primo in graduatoria e vincitore del posto messo a concorso.
8.2.3. In ogni caso, sarebbe errata (e in contrasto coi principi affermati in materia dalla giurisprudenza: in particolare è richiamata la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VII, 8 agosto 2023 n. 7691) la motivazione della sentenza che, facendo leva sull’applicazione al caso di specie del regime delle equipollenze in materia di titoli di studio per l’accesso ai pubblici concorsi, ha ritenuto che non dovesse riconoscersi alcun punteggio ai due titoli di studio ulteriori in possesso del candidato (stante appunto la citata equipollenza), anche perché il diploma vecchio ordinamento del 2013 in clarinetto costituirebbe titolo di accesso al diploma accademico di II livello.
8.3. Su queste basi parte appellante domanda nelle conclusioni che, in riforma della sentenza e accogliendo il ricorso di primo grado (che non potrebbe a suo avviso considerarsi palesemente infondato anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 cod. proc. amm. ai fini della integrazione del contraddittorio), i provvedimenti impugnati siano annullati e, per l’effetto, gli sia assegnato in aggiunta il corretto punteggio spettante per i titoli in suo possesso, pari in totale a 27,50 punti (o, in subordine, a 20 punti, nel caso si ritenga spettante il punteggio solo per uno dei due titoli ulteriori).
9. I motivi di appello non sono suscettibili di favorevole considerazione per le ragioni di seguito esposte.
9.1. Nella sezione destinata all’indicazione dei requisiti specifici di partecipazione, il professor PA dichiarava anzitutto di essere in possesso del «Diploma di secondo livello (alta formazione artistica, musicale e coreutica) e crediti formativi» conseguito presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, il 13 ottobre 2016, con la votazione di 107/110. Dichiarava, inoltre, di possedere un titolo di studio/abilitazione estero, non specificato, per il quale era stata presentata domanda di riconoscimento al MIUR il 19 giugno 2020, e di «non dover dichiarare il possesso di CFU/CFA in quanto in possesso dell’abilitazione» .
Nella sezione della domanda dedicata ai Titoli accademici e di studio, l’appellante dichiarava di aver conseguito il «Master of Arts Pedagogy del conservatorio della svizzera italiana […] master specialistico della durata di due anni (120 CFU) di secondo livello, in Svizzera è un percorso formativo che permette di accedere all’insegnamento specifico nelle scuole di ogni ordine e grado» , conseguito presso «Conservatorio della Svizzera italiana […] LU […] – durata legale 2 anni – votazione conseguita 4,23/6» . In particolare, dall’attestato rilasciato dal Conservatorio della Svizzera Italiana in data 4 agosto 2022, allegato al ricorso, risulta che «DE PA […] è stato iscritto al Master of Arts in Music Pedagogy presso il Conservatorio della Svizzera Italiana per l’anno accademico 2017-2018 […] e 2018-2019 […]. Materia principale: ET (classe Jordi Pons). Su richiesta del signor PA si attesta che l’ammissione al Master of Arts in Music Pedagogy, Major in instrumental /vocal music pedagogy, presuppone l’assolvimento del Bachelor of Arts in music (o titolo equivalente), il superamento di un “processo selettivo di accesso” e la disponibilità di posti liberi» .
Nella sezione dedicata ai titoli accademici e di studio, l’appellante dichiarava altresì il possesso del «Diploma vecchio ordinamento in clarinetto» conseguito presso l’Istituto musicale Lettimi di Rimini nel 2013, con durata legale pari a sette anni, e votazione di 7/10. Aggiungeva l’indicazione del biennio accademico in discipline musicali, all’esito del quale aveva conseguito il diploma di II livello presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Torino nel 2016, con durata legale di due anni, e votazione di 107/110.
Alla voce «Altro» veniva ulteriormente menzionato il master svizzero.
9.2. In punto di fatto, giova ancora precisare che l’odierno appellante ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio, Sede di Roma, (ricorso n. 11071/2021 r.g.) il provvedimento del Ministero dell’Istruzione (decreto n. 1402 del 26 agosto 2021) che riconosceva l’abilitazione svizzera subordinatamente al superamento di misure compensative ex art. 22 D. Lgs. n. 206/2007), ottenendo la richiesta tutela cautelare (con ordinanza 27 gennaio 2022, n. 565).
Veniva così ammesso al concorso bandito dalla Regione Valle d’Aosta con riserva, in attesa della definizione della causa pendente dinanzi al Tar.
9.3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve innanzitutto rilevarsi che era stato lo stesso appellante a indicare nella compilazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale il diploma di II Livello AFAM (conseguito il 13 ottobre 2016 presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino con la votazione di 107/110) quale titolo di accesso alla procedura selettiva e non quale ulteriore titolo valutabile.
Il titolo in tal modo qualificato ( i.e. come titolo di accesso) è stato come tale valutato ai sensi della Sezione A della tabella di attribuzione dei punteggi e non anche nella sezione contraddistinta alla lettera B, relativa agli ulteriori titoli accademici e scientifici.
9.4. Il master conseguito all’estero (Svizzera), in corso di riconoscimento, è stato invece utilizzato dall’appellante ai fini dell’esenzione dei 24 CFU.
Invero, come bene dedotto dalla difesa regionale, se l’appellante avesse inteso utilizzare, il master svizzero quale requisito di accesso al concorso con valore di titolo di abilitazione per la specifica classe concorsuale avrebbe dovuto selezionare, dal corrispondente menu a tendina della piattaforma informatica “Titolo di studio/Abilitazione – Possesso” , la voce “Abilitazione all’insegnamento” .
9.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza appellata deve essere, pertanto, confermata laddove afferma che, in base al principio di autoresponsabilità (che vincola il privato al contenuto delle dichiarazioni liberamente rese alla pubblica amministrazione, per cui ciascuno ragionevolmente sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nell'effettuazione delle dichiarazioni stesse; Consiglio di Stato, V, 25 gennaio 2021 n. 714; Consiglio di Stato, Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815), il ricorrente era libero di indicare quel titolo come di accesso e la PA non aveva il potere di riqualificare ‘ex officio’ il titolo di partecipazione da lui stesso allegato.
9.6. Deve poi aggiungersi che il bando è chiaro nell’indicazione dei requisiti specifici di accesso e le istruzioni di compilazione della domanda non potevano indurre in errore l’appellante.
9.6.1. Infatti, posto che, come evidenziato, al concorso si accedeva alternativamente a) con abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure b) con i titoli accademici indicati (diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello), purché congiunti a 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), nella domanda di partecipazione il candidato, tra le varie opzioni, ha scelto di utilizzare, quale titolo di accesso al concorso, il diploma accademico di II ° livello e, per sopperire alla carenza dei 24 CFU, il master svizzero (in attesa del riconoscimento del valore abilitante).
Tale interpretazione risulta ulteriormente avvalorata dal fatto che il candidato aveva precisato nel campo “Crediti formativi (se necessari)” , dedicato alla dichiarazione del requisito congiunto dei 24 CFU o di altra abilitazione, di non dover dichiarare il possesso di CFU/CFA in quanto in possesso di abilitazione “in corso di riconoscimento” .
9.7. La Commissione ha, dunque, correttamente valutato i titoli per come dichiarati dal candidato nella propria domanda di ammissione al concorso, con il conseguente posizionamento in graduatoria, senza incorrere nelle denunciate illegittimità.
9.7.1. Correttamente, pertanto, al diploma del conservatorio torinese, ai sensi del punto A.1.1 della Tabella ( «Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale» ), veniva attribuito il punteggio di 11.
9.7.2. Non spettavano invece all’appellante (avendo questi partecipato al concorso facendo valere quale titolo di accesso il diploma accademico di secondo livello e non l’abilitazione estera successivamente riconosciuta) i 12,5 punti aggiuntivi, previsti al punto A.1.2 della medesima tabella ministeriale, per i casi in cui il titolo di accesso avesse anche valore abilitante per la specifica classe di concorso.
9.7.2. Ne consegue che il Master in clarinetto presso il Conservatorio della Svizzera italiana di LU (conseguito nell’a.a. 2017/2018) è stato correttamente valutato come ‘titolo ulteriore’ (e non come titolo di accesso), con attribuzione di punti 1,25 (di cui alla voce B.4.13 «Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici» ).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, il candidato aveva infatti dichiarato in domanda che il master ottenuto in Svizzera era idoneo ad accedere all’insegnamento specifico nelle scuole di ogni ordine e grado; sicché la Commissione, del tutto condivisibilmente, lo aveva considerato alla stregua di un’abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, e perciò idoneo ad escludere la necessità dei crediti formativi.
Il totale dei punti ottenuti per i titoli accademici è stato così correttamente conteggiato dalla Commissione essendo pari a 12,25.
9.8. L’ammissione con riserva risulta pienamente coerente con la suddetta ricostruzione: la possibilità di accedere al concorso con diploma di II livello e senza i richiesti 24 CFU/CFA era infatti condizionata, per l’appellante, al positivo esito del ricorso proposto al TAR di Roma, e al riconoscimento senza condizioni dell’abilitazione svizzera da costui conseguita.
9.8.1. Come evidenziato, il Ministero dell’istruzione ha riconosciuto il titolo estero, condizionando tale riconoscimento a misure compensative (ulteriori prove), a scelta dell’interessato; il PA, dopo aver conseguito 24 CFU nell’anno accademico 2020/2021, ha impugnato tale provvedimento di “riconoscimento condizionato” dinanzi al T.a.r., sostenendo, in sintesi, di non dover effettuare ulteriori prove perché il successivo conseguimento dei 24 CFU integrerebbe una delle misure compensative alternativamente richieste dal MIUR quale condizione di completamento del titolo abilitante (cfr. pagg. 6- 7 del ricorso di primo grado in cui è riportata l’istanza di revisione in autotutela del 14 settembre 2021).
9.8.2. Senonché, come osserva la controinteressata, questo è un ulteriore argomento a sostegno dell’infondatezza delle domande formulate con l’appello, in quanto l’appellante finirebbe per ammettere di aver conseguito i 24 CFU (necessari per la partecipazione alla procedura se in possesso solo di diploma di II livello e di cui ha chiesto l’esenzione in sede di domanda di ammissione proprio in virtù del possesso del master svizzero) solo dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione fissato dal bando al 31 luglio 2020 (sicché risulterebbe finanche privo del requisito specifico di accesso al concorso in questione).
9.8.3. Va poi evidenziato che il contenzioso relativo al riconoscimento del titolo estero è stato definito con sentenza del Consiglio di Stato, VII, 12 dicembre 2023, n. 10724/2023 (vedi memoria ex art. 73 della controinteressata sulla nuova documentazione depositata dall’appellante pagg. 7-8): ma questa sentenza è irrilevante rispetto al presente giudizio in quanto con essa si è solo ordinato al Miur una nuova valutazione sul riconoscimento del titolo estero; questa procedura concorsuale segue, invece, la valutazione dei titoli per come dichiarati dall’appellante nella domanda di partecipazione e per come posseduti al momento della scadenza del bando.
Infatti, non rileva in questa sede il successivo riconoscimento al titolo estero del valore abilitante all’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondarie di I e II grado per la classe di concorso in questione (avvenuto con decreto del 26 agosto 2021 su domanda presentata dall’appellante il 26 febbraio 2021, come risulta da documentazione prodotta nel presente giudizio dalla difesa regionale e acquisita in seguito alla pronuncia del Tar), quanto, invece, la condotta del candidato nella compilazione della domanda di partecipazione: nella quale il titolo straniero (al tempo non ancora formalmente riconosciuto dal MIUR) è stato utilizzato soltanto quale requisito esonerativo del possesso dei 24 CFU/CFA ai sensi dell’articolo 5, comma 4 bis , del d.lgs n. 59/2017, richiamato dall’articolo 2, comma 2, del bando.
9.9. Alla luce delle argomentazioni difensive delle parti appellate risultano perciò infondate le censure dell’appellante che si appuntano su un asserito fraintendimento interpretativo da parte del giudice di prime cure così come la censura volta a contestare il vizio di omessa motivazione sulle ragioni di infondatezza del ricorso. Ciò, in quanto non è possibile ottenere, attraverso il rimedio giurisdizionale, una rivalutazione dei propri titoli rispetto a come dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione al concorso (mediante una inammissibile postuma integrazione del suo contenuto), al fine di ottenere un risultato più favorevole secondo parametri differenti rispetto agli altri candidati.
10. È infondato anche il secondo motivo con cui l’appellante domanda l’assegnazione, ai sensi della sez. B.4.6 della Tabella di Valutazione, di punti 7,50 sia al diploma di II livello (in clarinetto) sia a quello di vecchio ordinamento (in clarinetto), per un totale di 15,00 punti.
10.1. Sul punto sono condivisibili i rilievi della controinteressata e della Regione.
10.2. La sez. B.4.6 della Tabella di Valutazione di cui all’ALL. B del DM n. 326/2021 (doc. 9 in 1° grado) recita: «Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale – Punti 7,50» . Pertanto, tale sezione della Tabella si riferisce a diplomi diversi da quelli richiesti per l’ammissione al concorso e la diversità afferisce anche all’abilitazione specifica della classe di concorso (come chiaramente rivela l’impiego della disgiunzione “o” ).
Nel contesto, “ulteriori” significa infatti “diversi” , “altri” ; sicché se il concorso è indetto per la classe di insegnamento dello strumento musicale clarinetto, l’ulteriore diploma (di II livello o di vecchio ordinamento) valutabile non può che essere quello conseguito in altro strumento musicale.
Diversamente opinando, lo stesso titolo verrebbe illogicamente valutato due volte, in violazione di un evidente principio generale insito nella Tabella di Valutazione, consistente nel divieto di plurime valutazioni del medesimo titolo e di assegnazione del corrispondente punteggio.
10.3. La deroga al principio generale, ossia la duplice valutazione di un medesimo titolo, deve fondarsi su una particolare ragione di differenziazione che deve essere specificata espressamente nella Tabella.
Un esempio di deroga al principio del divieto si rinviene nella sez. A.1.2, in cui espressamente viene precisato: «In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica … comporta l’attribuzione di ulteriori - Punti 12,50» . Tale deroga è, infatti, giustificata dal fatto che l’abilitazione comporta – rispetto ai due diplomi predetti - lo svolgimento di un ulteriore percorso universitario biennale post-laurea e quindi sussiste la ratio della Tabella di differenziare le posizioni dei candidati sulla base di una specifica ragione.
Pertanto, correttamente il primo giudice ha escluso che spettasse l’attribuzione di punti 7,50 al diploma di II livello quale titolo di studio, essendo stato lo stesso già valutato quale titolo di accesso al concorso.
L’interpretazione dell’appellante risulta perciò infondata.
10.4. La sentenza impugnata è corretta anche nella parte in cui ha escluso l’attribuzione del punteggio di cui alla sezione B.4.6 (7,5 punti) con riferimento al diploma di vecchio ordinamento conseguito dal ricorrente presso l’istituto musicale Lettimi di Rimini.
10.5. Al riguardo, occorre premettere che il suddetto diploma, per effetto dell’art. 1 comma 107 L. 228/2012, in combinato disposto con il successivo comma 107 bis (introdotto dal D.L. 210/2015, e da ultimo modificato dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021), è equipollente ai titoli accademici di secondo livello, siccome conseguito nel 2013 ed essendo l’appellante in possesso anche di un diploma di scuola media superiore.
In particolare, in virtù della tabella allegata al Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 331 del 10 aprile 2019, il diploma di vecchio ordinamento in clarinetto è equiparato al diploma accademico di secondo livello in clarinetto (se ottenuto prima del 31 dicembre 2022 e in presenza anche di un diploma di scuola media superiore). Nella sostanza, il diploma di vecchio ordinamento del ricorrente, conseguito nel 2013, è equipollente al diploma di secondo livello ottenuto al Conservatorio di Torino nel 2016. Entrambi sono titoli di accesso alternativi alla procedura concorsuale ed entrambi sono, a loro volta, alternativi all’abilitazione specifica in ET (v. art. 2 del Bando e art. 3 DM n. 326/2021).
10.6. In virtù delle considerazioni che precedono, il titolo in questione (diploma di vecchio ordinamento rilasciato dall’Istituto Lettimi di Rimini nel 2013) non può beneficiare dell’assegnazione di punteggio ulteriore richiesta dal ricorrente ai sensi del citato paragrafo B.4.6, a norma del quale vengono assegnati 7,5 punti ai diplomi di vecchio ordinamento “ulteriori” rispetto a quello di accesso al concorso. Il diploma conseguito dall’appellante presso l’Istituto Lettimi replica invero (per effetto della peculiare situazione prodottasi all’esito della riforma del sistema formativo AFAM, come in precedenza accennate) lo stesso titolo – diploma di II grado in clarinetto – ottenuto nuovamente dal ricorrente a Torino nel 2016. Dunque, il concorrente ha un titolo (diploma di II grado in clarinetto) sostanzialmente duplicato, ma non possiede un titolo ulteriore, ovvero aggiuntivo e diverso, rispetto a quello (diploma di II grado in clarinetto) utilizzato per l’accesso.
10.7. Il diploma conseguito presso l’istituto Lettimi di Rimini, inoltre, non può beneficiare di punteggio aggiuntivo ai sensi del paragrafo B.4.7 della stessa Tabelle Ministeriale, in virtù del quale vengono attribuiti 3,75 punti a: «Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1.1 o B.4.6» .
Come bene rilevato dalla sentenza appellata, quello conseguito nel 2013 costituisce, sulla base della riforma dei titoli AFAM (di cui sopra si sono riportate le coordinate normative), un diploma di II livello, estraneo dunque all’applicazione del riportato paragrafo B.4.7, che contempla unicamente laurea triennale e diploma di primo livello.
Nel contempo, il diploma di vecchio ordinamento ha costituto titolo di accesso al corso frequentato dall’appellante presso il Conservatorio di Torino per ottenere il diploma di II livello in virtù del quale il ricorrente ha acceduto al concorso.
Il corso di secondo livello seguito a Torino, diretto al conseguimento del titolo di accesso alla procedura di concorso, poteva infatti essere frequentato solo da chi era in possesso di un diploma di primo livello, o di una laurea (artt. 2 comma 5 e 4 comma 3 L. 508/1999).
In tal senso depone anche il Supplemento al diploma accademico di secondo livello rilasciato dal Conservatorio di Torino, versato in atti dal ricorrente in primo grado che al paragrafo «8. Informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore» , alla voce «Secondo ciclo» illustra: «È costituito dai Corsi di diploma accademico di secondo livello. […] L’accesso è subordinato al possesso di un Diploma accademico di primo livello o di una Laurea o di un titolo estero idoneo […]» .
Orbene, dagli atti di causa deve desumersi che l’appellante ha potuto accedere al corso di secondo livello, frequentato a Torino, in virtù del diploma (pur di per sé equiparato, per le disposizioni sopra richiamate, a un corso di secondo livello) ottenuto presso l’Istituto Lettimi di Rimini, mentre non sussistono, tra quelli prodotti o indicati dal medesimo, altri titoli legittimanti la frequenza al corso torinese di secondo livello.
Conseguentemente, il diploma di vecchio ordinamento ottenuto a Rimini nel 2013 è da ritenersi titolo di accesso al corso di II livello di Torino, a seguito del quale l’interessato ha conseguito nel 2016 il titolo usato per partecipare alla procedura oggetto della presente causa.
10.8. La sentenza deve essere dunque confermata anche nella parte in cui ha statuito che il diploma vecchio ordinamento in clarinetto ottenuto presso il Conservatorio di Rimini nel 2013, ai sensi del DM 331/2019, è considerato del tutto equipollente al diploma di II livello (utilizzato quale titolo di accesso) e quindi non poteva dare luogo all’assegnazione di punteggio.
10.9. Correttamente, inoltre, il primo giudice ha rilevato che il diploma di II livello ottenuto a Torino, titolo di accesso per quanto sopra esposto, non veniva considerato quale titolo accademico aggiuntivo. Non spettano pertanto i 7,50 punti invocati in proposito dall’appellante ai sensi della lettera B.4.6 della tabella per i titoli «ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale» .
Infine, sono del pari corrette le statuizioni della sentenza che hanno ritenuto non spettante l’attribuzione di punteggio ulteriore (3,75 punti) in base al paragrafo B.4.7 della medesima tabella ministeriale, che lo esclude per il titolo che ha consentito all’interessato l’accesso al corso che lo ha portato a conseguire il diploma in virtù del quale il candidato ha partecipato alla procedura selettiva.
11. L’infondatezza dei motivi di appello consente di prescindere dai profili di inammissibilità dell’impugnazione per la mancata notificazione del ricorso al controinteressato secondo classificato (la circostanza è pacifica in atti e il Tar non ha dichiarato l’inammissibilità soltanto perché ha ritenuto di esaminare il ricorso nel merito, dichiarandolo infondato) nonché per mancato superamento della prova di resistenza e difetto di interesse (in quanto, come eccepito dalla controinteressata, anche in caso di accoglimento dell’appello, gli effetti della nuova valutazione si sarebbero dovuti riverberare sui titoli posseduti dalla medesima controinteressata, il cui attuale punteggio dovrebbe essere ugualmente incrementato, con sostanziale neutralità in ordine alle sorti della graduatoria finale).
12. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità delle questioni che hanno costituito oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO