Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2608 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: modifica condizioni divorzio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti , dall'avv. GORERI RUDY presso cui elettivamente domicilia in
VIALE RISORGIMENTO 19 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv.ALAIA GAETANO presso cui elettivamente domicilia inVIA PRINCIPE AMEDEO 33 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova .
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/05/2025 i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: 1. , entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, verserà a la somma di Euro Controparte_1
50,00 (cinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa, rivalutabile
1
annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.;
2. verserà a la somma complessiva di Euro Parte_1 Controparte_1
626,11(seicentoventisei/11), pari alla somma di Euro 876,11
(ottocentosettantasei/11), per rivalutazione degli importi dovuti a titolo di contributo al mantenimento della stessa e non riscossi dall'01.01.2015 all'01.01.2025, con sottrazione in compensazione somma di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00), versata in eccedenza da dopo la data di Parte_1 notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento;
3- , entro il giorno 10 di ogni mese, ma soltanto sino al giorno Parte_1
10.12.2025(incluso), verserà alla figlia la somma di Euro 250,00 Parte_2
(duecentocinquanta/00)a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
4. non verserà più alcun contributo al mantenimento alla Parte_1
figlia , in quanto economicamente indipendente;
Persona_1
5. e dichiarano di aver definito ogni Parte_1 Controparte_1
pregressa questione patrimoniale tra loro e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione, titolo o causa dipendente o derivante dai rapporti
e dai fatti di cui in premessa. Pertanto, ogni loro precedente diritto di debito o di credito, dedotto o deducibile, deve ritenersi integralmente soddisfatto o, comunque, rinunciato tra gli stessi.
6- e concorreranno nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1
ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia
[...]
, per le quali, tuttavia,sarà sempre necessario il preventivo accordo: Parte_2
ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta da parte dell'altro, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto di comunicazione del dissenso per iscritto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento che la attesta.
Il Pubblico Ministero ha preso visione degli atti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso premesso che con sentenza n. 397/2011 Parte_1
(n. RG 229/11 dell'intestato Tribunale – doc. 1) depositata in cancelleria in data
05.04.2011 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i
Sigg.ri e , ha chiesto modificarsi le condizioni Parte_1 Controparte_1
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economiche stabilite in sede di separazione. La resistente costituendosi, ha dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo.
All'udienza del 29/04/2025 le parti concludevano come da conclusioni congiunte sopra riportate.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative e tengono conto del diritto della prole non autosufficiente ad essere mantenuta economicamente,
l'accordo può essere recepito.
Stante l'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) A parziale modifica della sentenza n. 397/2011 depositata in cancelleria in data 05.04.2011 con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
regolamenta i rapporti economici tra le parti e rispetto alle
[...]
figlie nei termini concordati dalle stesse e riportati nelle conclusioni congiunte;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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