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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1434/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Roberto Regni;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_1 P.IVA_2
alle liti, dall'Avv. Emanuele Paladini;
appellata avente ad oggetto: nullità parziale e correlata rettifica del saldo di conto corrente bancario;
conclusioni: appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi di appello sopra riportati e qui da intendersi integralmente trascritti, riconoscere l'errore di fatto e di diritto in cui è incorso il Giudice di prime cure nelle parti di sentenza sopra specificate e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1412/2020 pubblicata il 18.11.2020, emessa dal Tribunale di Ancona in persona del Giudice Onorario
1 Dott.ssa Mariotti in seno al procedimento n. R.G. 2814/2015 e notificata a mezzo pec al sottoscritto difensore in data 10.12.2020; nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente registrato a debito a carico della Controparte_2
ricorrente correntista in applicazione di clausole – Parte_2
condizioni contrattuali illegittime – nulle – inesistenti e non sanabili (eccezioni proponibili quando il conto è ancora aperto) e competenze non dovute in relazione a interessi passivi ultralegali, capitalizzazione interessi passivi, commissioni, spese, interessi usurari, commissione di massimo scoperto, commissioni sull'accordato oneri e valute d'uso generatrici di interessi fittizi, e per l'effetto accertare e dichiarare che la ha applicato lungo il corso del rapporto CP_2
addebiti illegittimi per 25.029,70 euro, e di conseguenza, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a rettificare il saldo del conto corrente
[...]
della società attrice previa epurazione degli indebiti bancari applicati pari a euro 25.029,70 euro
o pari alla maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla domanda al soddisfo”; appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, IN MERITO: rigettare l'appello interposto dalla
[...]
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto e non provato, per le ragioni suesposte in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 1412/2020 pubblicata il 18/11/2010 nel giudizio n° R.G.
2814/2015 del Tribunale di Ancona, e in ogni caso respingere tutte le domande di parte attrice perché inammissibili, nulle, infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 15.5.2024 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Collegio ha accolto il primo ed il terzo motivo di gravame, ha rigetto il secondo motivo e, con ordinanza contestualmente depositata, ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, ha disposto la rimessione della controversia in istruttoria e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
2 Con più precisione, al consulente è stato demandato il compito di determinare il saldo del conto corrente n.1934 alla data del 30.6.2014, previa eliminazione di ogni capitalizzazione anatocistica e previa verifica dell'avvenuta pattuizione di interessi usurari, provvedendo, nell'ipotesi di sussistenza di usura originaria, ad elidere ogni addebito a titolo di interessi.
Il consulente nominato ha depositato la propria relazione, comprensiva della risposta alle osservazioni critiche delle parti, in data 28.10.2024.
*****
I. Il quarto motivo censura la sentenza del Tribunale di Ancona laddove non ha rilevato l'originaria consistenza usuraria degli interessi debitori, omettendo, pertanto, l'applicazione della sanzione di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.
Il motivo è fondato.
La richiamata relazione del consulente tecnico d'ufficio riferisce che il contratto di apertura di credito, stipulato in data 11.8.2010 e regolato in conto corrente, impone, sin dal momento del suo perfezionamento e fino alla data del 30.6.2013 (quando sopravviene una nuova determinazione dei tassi in ragione dell'esercizio del diritto potestativo di cui all'art. 118 bis T.U.B.), il pagamento di interessi corrispettivi usurari.
L'ausiliare è giunto all'accertamento dell'usura originaria pattizia tramite corretto approccio metodologico, conforme agli addentellati giurisprudenziali di riferimento (ossia, tra tante, la
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16303 del 20/06/2018, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 29794 del 19/11/2024 e, per quanto la necessità di determinare il tasso effettivo globale anche in ragione della capitalizzazione anatocistica in concreto praticata dalla banca, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33964 del 17/11/2022) e, dunque, utilizzando la formula elaborata dalla Banca d'Italia per la determinazione del tasso effettivo globale, come da istruzioni del 2009 e successive integrazioni.
Le deduzioni del consulente, relative alla sussistenza di usura originaria oggettiva in ordine al contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, si palesano, pertanto, adeguatamente motivate e immuni da contraddizioni, sì da palesare massimo coefficiente di persuasività e meritare totale adesione.
3 Ne consegue che il saldo del conto corrente alla data del 30.6.2014 deve essere rettificato tramite eliminazione di ogni addebito a titolo di interesse, in applicazione della norma imperativa di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.
Il convincimento non è incrinato dalla circostanza, peraltro sollevata dalla difesa appellata solo nel presente grado e solo in occasione dello svolgimento delle operazioni di consulenza (e, dunque, non suscettibile di essere acquisita al thema decidendum), dell'avvenuta pattuizione di una c.d. clausola di salvaguardia.
Invero, tale congegno negoziale, che è destinato unicamente a neutralizzare gli effetti del sopravvenuto superamento dei tassi soglia nel corso dei rapporti contrattuali di durata, non esplica di per sé alcuna portata lato sensu esimente in relazione all'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui vi sia l'originaria imposizione pattizia di interessi usurari (in tal senso, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 27106 del 18/10/2024).
Invero, la norma di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c. prevede la sanzione civile della non debenza degli interessi, e dunque la gratuità del contratto di mutuo (e dei tipi negoziali che del pari realizzano la funzione di prestito di una cosa fungibile), quale conseguenza immediata del solo presupposto della pattuizione di interessi usurari, senza che possa assumere rilievo impediente la circostanza contingente della mancata riscossione dell'interesse sopra soglia o dell'addebito entro soglia, anche qualora tali effetti (necessariamente posticipati rispetto al pregresso momento della stipulazione) derivino da una previsione negoziale (la clausola di salvaguardia, appunto) del pari originaria.
Per le medesime ragioni, si comprende che, qualora siano convenuti interessi sopra soglia, la gratuità conseguente a tale deriva patologica dell'autonomia privata non può essere superata tramite l'esercizio dello ius variandi contemplato dall' art.118 T.U.B. che, invero, si risolve in una determinazione negoziale unilaterale (sebbene il conferimento del diritto potestativo origini da un apporto volitivo bilaterale) e, ciò che più rileva, pur sempre sopravvenuta rispetto al consolidamento della sanzione di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.
In altri termini, e semplificando, il contratto di apertura di credito connotato dall'originaria pattuizione di interessi usurari, diventa, in ragione dell'eterointegrazione sanzionatoria prevista dall'art. 1815 c.c., un contratto gratuito e, dunque, non vi è spazio operativo per lo ius variandi,
4 limitato alla modifica (e non all'introduzione ex novo) dei tassi di interesse (o di altri prezzi e condizioni) ma di per sé inidoneo, proprio in ragione della unilateralità dell'apporto volitivo, a rendere oneroso un contratto ormai gratuito, anche nell'ipotesi in cui la gratuità sia la conseguenza della pattuizione originaria di interessi sopra soglia.
Ne consegue il saldo del conto corrente deve essere determinato previa eliminazione di tutti gli interessi addebitati in esecuzione del contratto di apertura di credito, ciò che si traduce nello storno della somma complessiva di euro 11.604,92, così come indicato dal consulente tecnico d'ufficio.
III. La non debenza degli interessi passivi comporta, ai fini della rettifica del saldo,
l'assorbimento del profilo di nullità incentrato sull'illecita capitalizzazione trimestrale, aspetto, peraltro, già trattato nella sentenza non definitiva, con cui è stata dichiarata la nullità della relativa clausola.
IV. Alla luce di quanto osservato, richiamati ancora i conteggi operati dal consulente tecnico d'ufficio, vi è che il saldo del conto corrente alla data del 30.6.2014 deve essere rettificato in euro
24.618,69 a debito della società correntista (il saldo passivo non rettificato è pari ad euro
36.224,18).
V. La regolamentazione delle spese del processo deve muovere dalla considerazione che la società correntista, anche in ragione dell'avvenuta emendatio libelli (la questione è stata trattata nella sentenza non definitiva), ha agito onde conseguire la rettifica del saldo del conto corrente quale conseguenza dell'accertamento dei lamentati profili di nullità, allegando, nello specifico,
l'annotazione di addebiti privi di adeguato sostegno casuale per un importo complessivo di euro
25.029,70.
Tale domanda ha trovato accoglimento, sebbene nei limiti del minor importo di euro 11.604,92,
e dunque la soccombenza (o, quantomeno, la maggior soccombenza), che si eleva a parametro principale per l'allocazione delle spese, va collocata in capo a Intesa San Paolo s.p.a.
Non si ravvisano ragioni volte a giustificare l'accesso a forme di compensazione parziale o integrale, a ciò ostando, nello specifico, anche il principio della causalità; invero, l'istituto di credito ha sempre contestato (anche all'esito della pronuncia della sentenza non definitiva) le ragioni della società correntista, sicchè deve presumersi che, anche qualora quest'ultima avesse
5 correttamente contenuto la propria pretesa nel minor importo di euro 11.604,92, non vi sarebbe stata l'acquiescenza della banca e, dunque, Parte_1
sarebbe stata pur sempre costretta ad agire in giudizio.
Il necessario impiego del criterio del c.d. decisum, neutralizza, infine, la circostanza della differenza tra quanto richiesto e quanto conseguito (nel caso di specie, peraltro, entrambi i valori rientrano nel medesimo scaglione previsto dal d.m. n. 155 del 2014 e dalla successive modifiche).
Nel corso del primo grado, la difesa della società correntista ha svolto attività in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio, introduttiva e decisionale nonché ai valori minimi per la fase istruttoria, sostanzialmente esauritasi nella predisposizione e nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183
c.p.c.
Nel presente grado, la difesa appellata ha svolto attività in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di Intesa San Paolo s.p.a.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- accerta che alla data del 30.6.2014 il saldo del conto corrente n.1934 deve essere rettificato in euro 24.618,69 a debito di;
Parte_1
- condanna Intesa San Paolo s.p.a. all'immediato pagamento, in favore di
[...]
, delle spese del primo grado, che si liquidano in euro 4.273,00 Parte_1
per compenso ed euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed
IVA;
- condanna Intesa San Paolo s.p.a. all'immediato pagamento, in favore di
[...]
, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro Parte_1
5.809,00 per compenso ed euro 382,50 per spese, oltre rimborso oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
6 - pone definitivamente a carico di Intesa San Paolo s.p.a. le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Ancona, 25.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1434/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Roberto Regni;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_1 P.IVA_2
alle liti, dall'Avv. Emanuele Paladini;
appellata avente ad oggetto: nullità parziale e correlata rettifica del saldo di conto corrente bancario;
conclusioni: appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adìta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi di appello sopra riportati e qui da intendersi integralmente trascritti, riconoscere l'errore di fatto e di diritto in cui è incorso il Giudice di prime cure nelle parti di sentenza sopra specificate e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1412/2020 pubblicata il 18.11.2020, emessa dal Tribunale di Ancona in persona del Giudice Onorario
1 Dott.ssa Mariotti in seno al procedimento n. R.G. 2814/2015 e notificata a mezzo pec al sottoscritto difensore in data 10.12.2020; nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente registrato a debito a carico della Controparte_2
ricorrente correntista in applicazione di clausole – Parte_2
condizioni contrattuali illegittime – nulle – inesistenti e non sanabili (eccezioni proponibili quando il conto è ancora aperto) e competenze non dovute in relazione a interessi passivi ultralegali, capitalizzazione interessi passivi, commissioni, spese, interessi usurari, commissione di massimo scoperto, commissioni sull'accordato oneri e valute d'uso generatrici di interessi fittizi, e per l'effetto accertare e dichiarare che la ha applicato lungo il corso del rapporto CP_2
addebiti illegittimi per 25.029,70 euro, e di conseguenza, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a rettificare il saldo del conto corrente
[...]
della società attrice previa epurazione degli indebiti bancari applicati pari a euro 25.029,70 euro
o pari alla maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla domanda al soddisfo”; appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, IN MERITO: rigettare l'appello interposto dalla
[...]
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto e non provato, per le ragioni suesposte in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 1412/2020 pubblicata il 18/11/2010 nel giudizio n° R.G.
2814/2015 del Tribunale di Ancona, e in ogni caso respingere tutte le domande di parte attrice perché inammissibili, nulle, infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 15.5.2024 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Collegio ha accolto il primo ed il terzo motivo di gravame, ha rigetto il secondo motivo e, con ordinanza contestualmente depositata, ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, ha disposto la rimessione della controversia in istruttoria e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
2 Con più precisione, al consulente è stato demandato il compito di determinare il saldo del conto corrente n.1934 alla data del 30.6.2014, previa eliminazione di ogni capitalizzazione anatocistica e previa verifica dell'avvenuta pattuizione di interessi usurari, provvedendo, nell'ipotesi di sussistenza di usura originaria, ad elidere ogni addebito a titolo di interessi.
Il consulente nominato ha depositato la propria relazione, comprensiva della risposta alle osservazioni critiche delle parti, in data 28.10.2024.
*****
I. Il quarto motivo censura la sentenza del Tribunale di Ancona laddove non ha rilevato l'originaria consistenza usuraria degli interessi debitori, omettendo, pertanto, l'applicazione della sanzione di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.
Il motivo è fondato.
La richiamata relazione del consulente tecnico d'ufficio riferisce che il contratto di apertura di credito, stipulato in data 11.8.2010 e regolato in conto corrente, impone, sin dal momento del suo perfezionamento e fino alla data del 30.6.2013 (quando sopravviene una nuova determinazione dei tassi in ragione dell'esercizio del diritto potestativo di cui all'art. 118 bis T.U.B.), il pagamento di interessi corrispettivi usurari.
L'ausiliare è giunto all'accertamento dell'usura originaria pattizia tramite corretto approccio metodologico, conforme agli addentellati giurisprudenziali di riferimento (ossia, tra tante, la
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16303 del 20/06/2018, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 29794 del 19/11/2024 e, per quanto la necessità di determinare il tasso effettivo globale anche in ragione della capitalizzazione anatocistica in concreto praticata dalla banca, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33964 del 17/11/2022) e, dunque, utilizzando la formula elaborata dalla Banca d'Italia per la determinazione del tasso effettivo globale, come da istruzioni del 2009 e successive integrazioni.
Le deduzioni del consulente, relative alla sussistenza di usura originaria oggettiva in ordine al contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, si palesano, pertanto, adeguatamente motivate e immuni da contraddizioni, sì da palesare massimo coefficiente di persuasività e meritare totale adesione.
3 Ne consegue che il saldo del conto corrente alla data del 30.6.2014 deve essere rettificato tramite eliminazione di ogni addebito a titolo di interesse, in applicazione della norma imperativa di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.
Il convincimento non è incrinato dalla circostanza, peraltro sollevata dalla difesa appellata solo nel presente grado e solo in occasione dello svolgimento delle operazioni di consulenza (e, dunque, non suscettibile di essere acquisita al thema decidendum), dell'avvenuta pattuizione di una c.d. clausola di salvaguardia.
Invero, tale congegno negoziale, che è destinato unicamente a neutralizzare gli effetti del sopravvenuto superamento dei tassi soglia nel corso dei rapporti contrattuali di durata, non esplica di per sé alcuna portata lato sensu esimente in relazione all'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui vi sia l'originaria imposizione pattizia di interessi usurari (in tal senso, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 27106 del 18/10/2024).
Invero, la norma di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c. prevede la sanzione civile della non debenza degli interessi, e dunque la gratuità del contratto di mutuo (e dei tipi negoziali che del pari realizzano la funzione di prestito di una cosa fungibile), quale conseguenza immediata del solo presupposto della pattuizione di interessi usurari, senza che possa assumere rilievo impediente la circostanza contingente della mancata riscossione dell'interesse sopra soglia o dell'addebito entro soglia, anche qualora tali effetti (necessariamente posticipati rispetto al pregresso momento della stipulazione) derivino da una previsione negoziale (la clausola di salvaguardia, appunto) del pari originaria.
Per le medesime ragioni, si comprende che, qualora siano convenuti interessi sopra soglia, la gratuità conseguente a tale deriva patologica dell'autonomia privata non può essere superata tramite l'esercizio dello ius variandi contemplato dall' art.118 T.U.B. che, invero, si risolve in una determinazione negoziale unilaterale (sebbene il conferimento del diritto potestativo origini da un apporto volitivo bilaterale) e, ciò che più rileva, pur sempre sopravvenuta rispetto al consolidamento della sanzione di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.
In altri termini, e semplificando, il contratto di apertura di credito connotato dall'originaria pattuizione di interessi usurari, diventa, in ragione dell'eterointegrazione sanzionatoria prevista dall'art. 1815 c.c., un contratto gratuito e, dunque, non vi è spazio operativo per lo ius variandi,
4 limitato alla modifica (e non all'introduzione ex novo) dei tassi di interesse (o di altri prezzi e condizioni) ma di per sé inidoneo, proprio in ragione della unilateralità dell'apporto volitivo, a rendere oneroso un contratto ormai gratuito, anche nell'ipotesi in cui la gratuità sia la conseguenza della pattuizione originaria di interessi sopra soglia.
Ne consegue il saldo del conto corrente deve essere determinato previa eliminazione di tutti gli interessi addebitati in esecuzione del contratto di apertura di credito, ciò che si traduce nello storno della somma complessiva di euro 11.604,92, così come indicato dal consulente tecnico d'ufficio.
III. La non debenza degli interessi passivi comporta, ai fini della rettifica del saldo,
l'assorbimento del profilo di nullità incentrato sull'illecita capitalizzazione trimestrale, aspetto, peraltro, già trattato nella sentenza non definitiva, con cui è stata dichiarata la nullità della relativa clausola.
IV. Alla luce di quanto osservato, richiamati ancora i conteggi operati dal consulente tecnico d'ufficio, vi è che il saldo del conto corrente alla data del 30.6.2014 deve essere rettificato in euro
24.618,69 a debito della società correntista (il saldo passivo non rettificato è pari ad euro
36.224,18).
V. La regolamentazione delle spese del processo deve muovere dalla considerazione che la società correntista, anche in ragione dell'avvenuta emendatio libelli (la questione è stata trattata nella sentenza non definitiva), ha agito onde conseguire la rettifica del saldo del conto corrente quale conseguenza dell'accertamento dei lamentati profili di nullità, allegando, nello specifico,
l'annotazione di addebiti privi di adeguato sostegno casuale per un importo complessivo di euro
25.029,70.
Tale domanda ha trovato accoglimento, sebbene nei limiti del minor importo di euro 11.604,92,
e dunque la soccombenza (o, quantomeno, la maggior soccombenza), che si eleva a parametro principale per l'allocazione delle spese, va collocata in capo a Intesa San Paolo s.p.a.
Non si ravvisano ragioni volte a giustificare l'accesso a forme di compensazione parziale o integrale, a ciò ostando, nello specifico, anche il principio della causalità; invero, l'istituto di credito ha sempre contestato (anche all'esito della pronuncia della sentenza non definitiva) le ragioni della società correntista, sicchè deve presumersi che, anche qualora quest'ultima avesse
5 correttamente contenuto la propria pretesa nel minor importo di euro 11.604,92, non vi sarebbe stata l'acquiescenza della banca e, dunque, Parte_1
sarebbe stata pur sempre costretta ad agire in giudizio.
Il necessario impiego del criterio del c.d. decisum, neutralizza, infine, la circostanza della differenza tra quanto richiesto e quanto conseguito (nel caso di specie, peraltro, entrambi i valori rientrano nel medesimo scaglione previsto dal d.m. n. 155 del 2014 e dalla successive modifiche).
Nel corso del primo grado, la difesa della società correntista ha svolto attività in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio, introduttiva e decisionale nonché ai valori minimi per la fase istruttoria, sostanzialmente esauritasi nella predisposizione e nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183
c.p.c.
Nel presente grado, la difesa appellata ha svolto attività in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di Intesa San Paolo s.p.a.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- accerta che alla data del 30.6.2014 il saldo del conto corrente n.1934 deve essere rettificato in euro 24.618,69 a debito di;
Parte_1
- condanna Intesa San Paolo s.p.a. all'immediato pagamento, in favore di
[...]
, delle spese del primo grado, che si liquidano in euro 4.273,00 Parte_1
per compenso ed euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed
IVA;
- condanna Intesa San Paolo s.p.a. all'immediato pagamento, in favore di
[...]
, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro Parte_1
5.809,00 per compenso ed euro 382,50 per spese, oltre rimborso oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
6 - pone definitivamente a carico di Intesa San Paolo s.p.a. le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Ancona, 25.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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