Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01142/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di LE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dall’amministrazione intimata in relazione all’istanza presentata da parte ricorrente ed avente ad oggetto la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, nonché dell’obbligo di tale amministrazione di provvedere sull’istanza predetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell'Interno e la Questura di LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il ricorrente, premesso di aver ottenuto in data 4.7.2023 il riconoscimento della protezione speciale da parte della Commissione Territoriale di LE, di aver presentato in data 9.8.2023 istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 25/2008 alla Questura di LE e di aver eseguito il fotosegnalamento in data 11.9.2024, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura predetta;
Ha quindi chiesto la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo di diritto concernente la violazione degli artt. 2, 24 e 97 della Costituzione e degli artt. 1 e 2 L. 241/1990.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno – Questura di LE e con memoria depositata in data 27.3.2025 ha dedotto che il permesso di soggiorno richiesto (con scadenza 11.3.2027) è stato validato in data 11.3.2025 ed avrebbe potuto essere ritirato a breve dal ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere. Con successiva memoria depositata in data 19.5.2025 l’amministrazione ha sostenuto l’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno in data 12.5.2025 ed insistito nella cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. In data 21.5.2025 l’amministrazione ha poi depositato scherma del portale CEN – Gestione Immigrazione da cui risulta l’avvenuta consegna del permesso in data 12.5.2025.
3. Alla camera di consiglio del 10.6.2025 il difensore del ricorrente ha confermato l’intervenuta cessazione della materia del contendere e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, questo Collegio deve pronunciare l’avvenuta cessazione della materia del contendere, perché mediante il rilascio del permesso di soggiorno è intervenuta la piena soddisfazione del bene della vita al quale aspirava il ricorrente.
5. Le spese possono essere compensate in ragione delle limitate difese spiegate, del carattere sostanzialmente seriale di un ricorso quale quello odierno (che pone le medesime questioni più volte affrontate da questo Tribunale) e della ristrettezza (complessiva) dei tempi entro cui si è svolta la vicenda, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Pone il contributo unificato a carico del soccombente Ministero dell’Interno – Questura di LE.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.