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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1358/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1689/2015 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ESMERALDA PARENTINI
ATTORE
Contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE FACCENDI CONVENUTO
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 16.07.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE si è opposto al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. Parte_1
142/2015 emesso dall'intestato Tribunale (notificato in data 23.03.2015), con il quale gli ha ingiunto il pagamento della Controparte_2
somma complessiva di euro 103.923,66 – oltre interessi e spese del procedimento- quale fideiussore (unitamente ad altri), dell'associazione non
1 riconosciuta Baseball Club Orioles Grosseto A.S.D, anche in forza di riconoscimento di debito del 25.10.2010.
Ed in particolare, a sostegno del proprio assunto l'opponente ha rilevato che l'atto del 25.10.2010, lungi dal costituire un riconoscimento di debito dell'associazione nei confronti della banca, sarebbe invece da ritenersi una transazione novativa che, come tale, avrebbe determinato l'estinzione del rapporto originario (in particolare il contratto di factoring inter- partes del
10.04.2008) e, dunque, anche del debito garantito, con conseguente liberazione dei fideiussori.
In ogni caso la liberazione dell'opponente dalla fideiussione prestata è invocata anche sotto il diverso profilo di cui all'articolo 1956 c.c., avendo infatti la banca continuato a fare credito all'associazione sportiva nonostante le condizioni patrimoniali di quest'ultima fossero peggiorate e senza la speciale autorizzazione dei fideiussori.
In particolare, secondo l'assunto difensivo dell'opponente con la transazione del 25.10.2010 la banca, consentendo un pagamento rateale del debito, avrebbe di fatto concesso nuovo credito al debitore principale.
In ogni caso l'opponente, con lettera raccomandata a mani del 29.05.2009, avrebbe comunicato alla banca la volontà di recedere dalla fideiussione prestata in ragione delle dimissioni dello stesso da ogni carica sociale Pt_1
della società garantita, come si evince dal verbale di assemblea del consiglio direttivo del 12.05.2009.
Con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del presidente e legale rappresentante dell'associazione sportiva quale obbligato in Parte_2
solido con l'associazione- nonché di – già Presidente onorario Controparte_3
e poi liquidatore della stessa associazione sportiva, il quale si sarebbe altresì
2 ed in ogni caso impegnato personalmente a tenere indenni tutti i fideiussori, proprio in occasione della suddetta assemblea.
Con richiesta di sospensione del decreto opposto.
La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è stata sospesa con ordinanza del 27.06.2017.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita mediante prove documentali, previo rigetto delle istanze istruttorie.
L'opposizione è infondata.
Quanto alla qualificazione giuridica dell'atto del 25.10.2010 deve osservarsi, in via generale, che la differenza tra la transazione e la ricognizione di debito,
– o meglio tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto – sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito è, per così dire astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico.
Nell'interpretare l'atto in questione si deve in primo luogo indagare, come noto, quale sia stata la comune intenzione delle parti secondo il principio previsto dall'articolo 1362 c.c. per i contratti ed applicabile, in quanto compatibile, anche agli atti unilaterali.
Orbene, nelle specie, dal tenore complessivo dell'atto del 25.10.2010 si evince che le parti hanno inteso “addivenire ad una soluzione bonaria della controversia” espressione che, letteralmente intesa e per il contesto in cui è inserita, manifesta una volontà di transigere piuttosto che di riconoscere un debito e contiene un chiaro riferimento al rapporto giuridico sottostante.
3 Ed infatti i contraenti hanno inteso concordare tra loro una modalità rateale del pagamento del debito maturato nei confronti della banca, diversa modalità che concretizza ed esaurisce il contenuto e l'essenza dell'accordo stesso.
Tale conclusione è confermata anche dal fatto che nella specie non si è al cospetto di un atto unilaterale (quale è il riconoscimento di debito), bensì di un atto negoziale vero e proprio caratterizzato dallo scambio dei consensi mediante la proposta della banca e la relativa accettazione dell'associazione sportiva pervenuta con comunicazione successiva del 30.11.2010 in atti (cfr. doc. n 8 di parte convenuta opposta).
Le parti, inoltre, nell'escludere l'effetto novativo dell'accordo e nel prevederne la risoluzione in caso di inadempimento, hanno ulteriormente confermato di voler concludere una vera e propria transazione.
E tuttavia, proprio perché le parti hanno espressamente escluso che l'accordo transattivo inter-partes avesse un effetto novativo delle precedenti obbligazioni, non si può per tale assorbente motivo ritenere che l'obbligazione debitoria originaria e, dunque, le relative garanzie fideiussorie ad essa accessorie siano venute meno.
Ed infatti l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni.
4 Ma nella specie tale indagine è superflua dal momento che, giova ribadire, è per espressa volontà delle stesse parti che nell'accordo transattivo viene escluso l'effetto novativo, avendo infatti le stesse espressamente dichiarato che “resta convenuto che il presente accordo non ha efficacia novativa alcuna” (cfr. transazione cit).
Di fronte a una siffatta e chiara manifestazione di volontà ogni ulteriore indagine sulla volontà delle parti si rende dunque superflua, dovendosi in ogni caso rilevare -ad abundantiam- che nella specie le parti non hanno affatto inteso sostituire all' originaria obbligazione una diversa, ma semplicemente modificarne i termini di adempimento.
Conclusivamente, dunque, l'obbligazione debitoria principale non può ritenersi estinta per effetto dell'accordo transattivo (non novativo) del
25.10.2010, con la conseguenza che le relative fideiussioni devono ritenersi valide ed efficaci.
A non diverse conclusioni deve giungersi in relazione all'ulteriore censura mossa dall'opponente, che invoca la liberazione dalla sua posizione di fideiussore anche sotto il diverso profilo dell'articolo 1956 cc.
Il fideiussore richiama il principio per cui se nell'ambito di un rapporto bancario si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed
5 in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Sez. 1,
Sentenza n. 21730 del 22/10/2010).
Devesi, tuttavia, osservare che il principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui ad esempio debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Sez. 3, Sentenza n.
7587 del 05/06/2001).
L'applicazione del principio deve essere, poi, rapportata in ogni caso alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte, la quale deduca la violazione di questo canone, dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1,
Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Sez.
3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005).
Orbene, nel caso in esame, deve in primo luogo escludersi che vi sia stata nuova concessione di credito, da parte della banca, all'associazione sportiva, non potendosi certamente ritenere tale l'accordo transattivo tra le parti volto a definire unicamente una diversa modalità di pagamento dello stesso debito preesistente.
Fermo restando il suindicato ed assorbente rilievo giova altresì evidenziare che la qualifica di membro del Consiglio di Presidenza dell'associazione
6 sportiva del fideiussore e, dunque, la conoscenza della situazione patrimoniale dell'associazione, esonerano da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto.
È infatti documentato che tutti i fideiussori fossero membri del Consiglio di presidenza (cfr. verbale del consiglio direttivo del 12.05.2009 in atti- doc. n. 4 di parte opponente).
Peraltro, ai sensi dell'art. 5 della fideiussione in atti, il fideiussore era tenuto ad informarsi delle condizioni patrimoniali del debitore garantito e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca, né risultano depositate in atti richieste di informazioni provenienti dal fideiussore e rivolte alla banca (cfr. doc. n. 5 di parte opposta).
Quanto, poi, alla revoca della fideiussione del del 29.05.2009 (che Pt_1
dimostra ulteriormente la sua piena conoscenza della difficoltà economica in cui versava l''associazione), è sufficiente rilevare che la stessa (oltre a non avere data certa), non potrebbe in ogni caso che operare per il futuro, con la conseguenza che il fideiussore non può più essere chiamato a garantire le nuove obbligazioni assunte dal debitore principale dopo la data del recesso e non anche retroattivamente (cfr. doc. n. 3 di parte opponente).
E nel caso di specie, come si è già detto, l'obbligazione principale cui quella fideiussoria inerisce è quella che ha dato origine alla stipula della fideiussione stessa, vale a dire il contratto di factoring del 10.4.2008 relativamente al quale fu stipulata la garanzia fideiussoria da parte del oltre che di altri Pt_1
membri dell'associazione e rispetto al quale, giova ribadire, l'accordo transattivo del 25.10.2010 non assume alcuna efficacia novativa per le ragioni anzidette.
Quanto alla posizione dei terzi chiamati (la cui domanda deve ritenersi respinta dal precedente istruttore e per tale motivo reiterata dall'opponente), è
7 sufficiente rilevare che nella specie non ricorrono i presupposti della comunanza di causa o della sussistenza di un rapporto di garanzia che, ai sensi dell'articolo 106 c.p.c., giustificherebbero l'evocazione in giudizio dei terzi chiamati.
Ed in particolare, quanto al non ricorrono i presupposti per Pt_2
l'applicazione dell'articolo 38 c.c. invocato dall'opponente a fondamento della propria richiesta.
Tale disposizione prevede, come noto, che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.
Ma nella specie è pacifico che nel momento in cui è stata contratta l'obbligazione per cui è causa (che è il contratto di factoring del 10.4.2008 sottoscritto dall'allora Presidente del e Controparte_4
non certamente la transazione del 25.10.2010 che come si è già detto non ha valenza novativa), il non rivestiva la carica di Presidente Pt_2
dell'associazione e il ne divenne Presidente onorario solo dal CP_3
12.05.2009, per poi ricoprire successivamente la carica di liquidatore. Quanto, poi, alla volontà dello stesso di tenere indenne tutti i fideiussori (tra CP_5
cui l'odierno opponente), una tale volontà, per quanto emerge dagli atti, è rimasta confinata ad una mera manifestazione di intenti e non si è concretizzata nell'assunzione di una vera e propria obbligazione.
Ed infatti nel verbale del consiglio direttivo del 12.05.2009 prodotto dallo stesso opponente, il si è limitato a comunicare letteralmente CP_3
all'assemblea che “si impegnerà a sollevare i quattro firmatari delle
8 fideiussioni: e Persona_1 Parte_1 CP_6 Persona_2
(cfr. doc. n. 4 cit.).
Non è pertanto configurabile alcun rapporto di garanzia, né propria né impropria, tra il convenuto e i terzi che l'opponente intende evocare in giudizio, non essendo possibile configurare nei loro confronti una responsabilità solidale per l'obbligazione contratta dall'associazione per cui è causa né, comunque, ad altro titolo.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ.mod e integr. ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa n.
1358/2015:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a rimborsare a parte opposta le spese processuali, che liquida in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in data 25.2.2025 dal Tribunale di Grosseto
IL GIUDICE dott. Claudia Frosini
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1689/2015 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ESMERALDA PARENTINI
ATTORE
Contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE FACCENDI CONVENUTO
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 16.07.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE si è opposto al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. Parte_1
142/2015 emesso dall'intestato Tribunale (notificato in data 23.03.2015), con il quale gli ha ingiunto il pagamento della Controparte_2
somma complessiva di euro 103.923,66 – oltre interessi e spese del procedimento- quale fideiussore (unitamente ad altri), dell'associazione non
1 riconosciuta Baseball Club Orioles Grosseto A.S.D, anche in forza di riconoscimento di debito del 25.10.2010.
Ed in particolare, a sostegno del proprio assunto l'opponente ha rilevato che l'atto del 25.10.2010, lungi dal costituire un riconoscimento di debito dell'associazione nei confronti della banca, sarebbe invece da ritenersi una transazione novativa che, come tale, avrebbe determinato l'estinzione del rapporto originario (in particolare il contratto di factoring inter- partes del
10.04.2008) e, dunque, anche del debito garantito, con conseguente liberazione dei fideiussori.
In ogni caso la liberazione dell'opponente dalla fideiussione prestata è invocata anche sotto il diverso profilo di cui all'articolo 1956 c.c., avendo infatti la banca continuato a fare credito all'associazione sportiva nonostante le condizioni patrimoniali di quest'ultima fossero peggiorate e senza la speciale autorizzazione dei fideiussori.
In particolare, secondo l'assunto difensivo dell'opponente con la transazione del 25.10.2010 la banca, consentendo un pagamento rateale del debito, avrebbe di fatto concesso nuovo credito al debitore principale.
In ogni caso l'opponente, con lettera raccomandata a mani del 29.05.2009, avrebbe comunicato alla banca la volontà di recedere dalla fideiussione prestata in ragione delle dimissioni dello stesso da ogni carica sociale Pt_1
della società garantita, come si evince dal verbale di assemblea del consiglio direttivo del 12.05.2009.
Con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del presidente e legale rappresentante dell'associazione sportiva quale obbligato in Parte_2
solido con l'associazione- nonché di – già Presidente onorario Controparte_3
e poi liquidatore della stessa associazione sportiva, il quale si sarebbe altresì
2 ed in ogni caso impegnato personalmente a tenere indenni tutti i fideiussori, proprio in occasione della suddetta assemblea.
Con richiesta di sospensione del decreto opposto.
La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è stata sospesa con ordinanza del 27.06.2017.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita mediante prove documentali, previo rigetto delle istanze istruttorie.
L'opposizione è infondata.
Quanto alla qualificazione giuridica dell'atto del 25.10.2010 deve osservarsi, in via generale, che la differenza tra la transazione e la ricognizione di debito,
– o meglio tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto – sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito è, per così dire astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico.
Nell'interpretare l'atto in questione si deve in primo luogo indagare, come noto, quale sia stata la comune intenzione delle parti secondo il principio previsto dall'articolo 1362 c.c. per i contratti ed applicabile, in quanto compatibile, anche agli atti unilaterali.
Orbene, nelle specie, dal tenore complessivo dell'atto del 25.10.2010 si evince che le parti hanno inteso “addivenire ad una soluzione bonaria della controversia” espressione che, letteralmente intesa e per il contesto in cui è inserita, manifesta una volontà di transigere piuttosto che di riconoscere un debito e contiene un chiaro riferimento al rapporto giuridico sottostante.
3 Ed infatti i contraenti hanno inteso concordare tra loro una modalità rateale del pagamento del debito maturato nei confronti della banca, diversa modalità che concretizza ed esaurisce il contenuto e l'essenza dell'accordo stesso.
Tale conclusione è confermata anche dal fatto che nella specie non si è al cospetto di un atto unilaterale (quale è il riconoscimento di debito), bensì di un atto negoziale vero e proprio caratterizzato dallo scambio dei consensi mediante la proposta della banca e la relativa accettazione dell'associazione sportiva pervenuta con comunicazione successiva del 30.11.2010 in atti (cfr. doc. n 8 di parte convenuta opposta).
Le parti, inoltre, nell'escludere l'effetto novativo dell'accordo e nel prevederne la risoluzione in caso di inadempimento, hanno ulteriormente confermato di voler concludere una vera e propria transazione.
E tuttavia, proprio perché le parti hanno espressamente escluso che l'accordo transattivo inter-partes avesse un effetto novativo delle precedenti obbligazioni, non si può per tale assorbente motivo ritenere che l'obbligazione debitoria originaria e, dunque, le relative garanzie fideiussorie ad essa accessorie siano venute meno.
Ed infatti l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni.
4 Ma nella specie tale indagine è superflua dal momento che, giova ribadire, è per espressa volontà delle stesse parti che nell'accordo transattivo viene escluso l'effetto novativo, avendo infatti le stesse espressamente dichiarato che “resta convenuto che il presente accordo non ha efficacia novativa alcuna” (cfr. transazione cit).
Di fronte a una siffatta e chiara manifestazione di volontà ogni ulteriore indagine sulla volontà delle parti si rende dunque superflua, dovendosi in ogni caso rilevare -ad abundantiam- che nella specie le parti non hanno affatto inteso sostituire all' originaria obbligazione una diversa, ma semplicemente modificarne i termini di adempimento.
Conclusivamente, dunque, l'obbligazione debitoria principale non può ritenersi estinta per effetto dell'accordo transattivo (non novativo) del
25.10.2010, con la conseguenza che le relative fideiussioni devono ritenersi valide ed efficaci.
A non diverse conclusioni deve giungersi in relazione all'ulteriore censura mossa dall'opponente, che invoca la liberazione dalla sua posizione di fideiussore anche sotto il diverso profilo dell'articolo 1956 cc.
Il fideiussore richiama il principio per cui se nell'ambito di un rapporto bancario si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed
5 in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Sez. 1,
Sentenza n. 21730 del 22/10/2010).
Devesi, tuttavia, osservare che il principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui ad esempio debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Sez. 3, Sentenza n.
7587 del 05/06/2001).
L'applicazione del principio deve essere, poi, rapportata in ogni caso alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte, la quale deduca la violazione di questo canone, dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1,
Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Sez.
3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005).
Orbene, nel caso in esame, deve in primo luogo escludersi che vi sia stata nuova concessione di credito, da parte della banca, all'associazione sportiva, non potendosi certamente ritenere tale l'accordo transattivo tra le parti volto a definire unicamente una diversa modalità di pagamento dello stesso debito preesistente.
Fermo restando il suindicato ed assorbente rilievo giova altresì evidenziare che la qualifica di membro del Consiglio di Presidenza dell'associazione
6 sportiva del fideiussore e, dunque, la conoscenza della situazione patrimoniale dell'associazione, esonerano da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto.
È infatti documentato che tutti i fideiussori fossero membri del Consiglio di presidenza (cfr. verbale del consiglio direttivo del 12.05.2009 in atti- doc. n. 4 di parte opponente).
Peraltro, ai sensi dell'art. 5 della fideiussione in atti, il fideiussore era tenuto ad informarsi delle condizioni patrimoniali del debitore garantito e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca, né risultano depositate in atti richieste di informazioni provenienti dal fideiussore e rivolte alla banca (cfr. doc. n. 5 di parte opposta).
Quanto, poi, alla revoca della fideiussione del del 29.05.2009 (che Pt_1
dimostra ulteriormente la sua piena conoscenza della difficoltà economica in cui versava l''associazione), è sufficiente rilevare che la stessa (oltre a non avere data certa), non potrebbe in ogni caso che operare per il futuro, con la conseguenza che il fideiussore non può più essere chiamato a garantire le nuove obbligazioni assunte dal debitore principale dopo la data del recesso e non anche retroattivamente (cfr. doc. n. 3 di parte opponente).
E nel caso di specie, come si è già detto, l'obbligazione principale cui quella fideiussoria inerisce è quella che ha dato origine alla stipula della fideiussione stessa, vale a dire il contratto di factoring del 10.4.2008 relativamente al quale fu stipulata la garanzia fideiussoria da parte del oltre che di altri Pt_1
membri dell'associazione e rispetto al quale, giova ribadire, l'accordo transattivo del 25.10.2010 non assume alcuna efficacia novativa per le ragioni anzidette.
Quanto alla posizione dei terzi chiamati (la cui domanda deve ritenersi respinta dal precedente istruttore e per tale motivo reiterata dall'opponente), è
7 sufficiente rilevare che nella specie non ricorrono i presupposti della comunanza di causa o della sussistenza di un rapporto di garanzia che, ai sensi dell'articolo 106 c.p.c., giustificherebbero l'evocazione in giudizio dei terzi chiamati.
Ed in particolare, quanto al non ricorrono i presupposti per Pt_2
l'applicazione dell'articolo 38 c.c. invocato dall'opponente a fondamento della propria richiesta.
Tale disposizione prevede, come noto, che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.
Ma nella specie è pacifico che nel momento in cui è stata contratta l'obbligazione per cui è causa (che è il contratto di factoring del 10.4.2008 sottoscritto dall'allora Presidente del e Controparte_4
non certamente la transazione del 25.10.2010 che come si è già detto non ha valenza novativa), il non rivestiva la carica di Presidente Pt_2
dell'associazione e il ne divenne Presidente onorario solo dal CP_3
12.05.2009, per poi ricoprire successivamente la carica di liquidatore. Quanto, poi, alla volontà dello stesso di tenere indenne tutti i fideiussori (tra CP_5
cui l'odierno opponente), una tale volontà, per quanto emerge dagli atti, è rimasta confinata ad una mera manifestazione di intenti e non si è concretizzata nell'assunzione di una vera e propria obbligazione.
Ed infatti nel verbale del consiglio direttivo del 12.05.2009 prodotto dallo stesso opponente, il si è limitato a comunicare letteralmente CP_3
all'assemblea che “si impegnerà a sollevare i quattro firmatari delle
8 fideiussioni: e Persona_1 Parte_1 CP_6 Persona_2
(cfr. doc. n. 4 cit.).
Non è pertanto configurabile alcun rapporto di garanzia, né propria né impropria, tra il convenuto e i terzi che l'opponente intende evocare in giudizio, non essendo possibile configurare nei loro confronti una responsabilità solidale per l'obbligazione contratta dall'associazione per cui è causa né, comunque, ad altro titolo.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ.mod e integr. ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa n.
1358/2015:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a rimborsare a parte opposta le spese processuali, che liquida in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in data 25.2.2025 dal Tribunale di Grosseto
IL GIUDICE dott. Claudia Frosini
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