Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 42/24 + 45/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause d'appello riunite n.42/2024 + 45/2024 R.G. contro la sentenza del
Tribunale di Savona in data 11.07.2023 n.516 promosse da:
rappresentato e difeso da gli Avv.ti Ivana D'Angelo del Foro di Parte_1
Torino ed Annalisa Genta del Foro di Asti come da mandato in atti
- APPELLANTE ED APPELLATO
e
, rappresentata e difesa dall'Avv.Tosco Ottavio del Foro di CP_1
Torino per mandato in atti - APPELLANTE ED APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER - “ADDEBITARE in via esclusiva la separazione Parte_1 giudiziale tra i signori e a quest'ultima; Parte_1 Parte_2
- DISPORRE l'affido esclusivo dei figli minori e Persona_1 Per_2
al padre, in ogni caso, adottando il provvedimento di affidamento e
[...] collocamento dei minori ritenuto più rispondente all'interesse dei medesimi,
- Con riguardo alle modalità di visita e frequentazione tra la madre e i figli, al fine di salvaguardare al meglio l'interesse dei minori, le visite siano regolate come segue:
- la madre terrà con sé i figli due fine settimana al mese a weekend alterni dal sabato alle ore 14.00 provvedendo al loro prelievo presso l'abitazione del padre e riaccompagnandoli presso l'abitazione in Bra alla domenica alle 21.00;
- i figli trascorreranno con la madre, genitore non affidatario, durante le vacanze estive, intendendosi il periodo di chiusura della scuola, 15 giorni anche non consecutivi, periodo da comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
- i figli trascorreranno con la madre la metà del periodo delle vacanze pasquali e delle vacanze natalizie, avendo cura che le feste di Natale e Capodanno siano trascorse dai figli con un genitore o con l'altro ad anni alterni;
- il giorno del compleanno di ciascuno dei figli verrà festeggiato insieme dagli stessi, ad anni alterni presso ciascun genitore, salvo diverse esigenze dei figli e/o esigenze lavorative dei genitori.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli:
- le spese ordinarie relative al mantenimento dei figli vengano poste in capo al padre, genitore affidatario -le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli verranno suddivise al 50% in capo a ciascun genitore, in ossequio al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati in uso presso il Tribunale”.
PER : “A) Rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, CP_1
l'appello proposto dal Sig. Pt_1
B) In accoglimento dell'appello proposto dalla Sig.ra in via autonoma e Pt_2 rubricato al RG 45/2024 e poi riunito, riformare in partis quibus la sentenza n. 516/2023 del Tribunale Ordinario di Savona, sezione famiglia, in composizione collegiale, depositata in data 11 luglio 2023 e, per l'effetto,
Disporre l'addebito della separazione in capo al signor per le Parte_1
ragioni esposte in atti;
Confermare la disposizione di affido congiunto dei figli minori, prevedendo, in riforma dell'appellata sentenza, la collocazione preferenziale dei minori presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità ritenute più opportune alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali e di ogni altra risultanza in atti.
Disporre che il signor corrisponda alla signora Parte_1 Parte_2 un contributo al mantenimento dei figli, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, non inferiore ad € 1.000,00 mensili per ciascun figlio e/o la veriore somma ritenuta di giustizia da Codesta Ecc.ma Corte, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, confermando la statuizione in punto spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extra);
Disporre, a carico del signor , in favore della signora Parte_1 Pt_2
a titolo di contributo per il mantenimento della medesima, la somma di
[...]
€2.000,00 mensili, ovvero la diversa somma meglio vista e ritenuta in relazione alla capacità patrimoniale e reddituale del marito, che le garantisca un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, entro il giorno 5 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT:
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Savona dopo avere dichiarato con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi con la sentenza oggetto dei presenti appelli definitivamente pronunciando sulle reciproche domande di addebito della separazione e sulle altre domande delle parti ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con la collocazione abitativa degli stessi presso il padre;
il loro mantenimento diretto a carico del padre;
l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di euro
1.000,00. Entrambe le parti hanno proposto appello conto la sentenza del
Tribunale. Questa Corte, dopo avere riunito gli appelli, ha disposto indagini di polizia tributaria sulla situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti.
Di seguito, ha proceduto all'ascolto dei minori. Quindi, in esito alla discussione nell'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe. Il Tribunale ha respinto le domande di addebito della separazione reciprocamente proposte dalle parti. Questa Corte ritiene di condividere a questo riguardo la valutazione del Tribunale. I comportamenti che secondo le difese delle parti hanno costituito una violazione dei doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio paiono essere stati piuttosto la conseguenza del progressivo allentamento del rapporto coniugale ed allontanamento dei coniugi, che ha portato alla crisi familiare ed alla separazione: dovuto – evidentemente – anche a fatti oggettivi, non imputabili ad alcuna delle parti, come i gravosi impegni di lavoro del marito e lo stato di salute della moglie, in conseguenza del quale le parti hanno deciso di spostare la residenza della moglie e dei figli in Alassio. In questo quadro fattuale devono collocarsi e valutarsi anche l'allontanamento della moglie e dei figli dalla casa coniugale di Bra e la relazione adulterina asseritamente intrattenuta dalla con tale che – come ritenuto dal Tribunale – pare essere Pt_2 Per_3 piuttosto la conseguenza che non la causa della crisi coniugale.
Anche per quanto riguarda l'affidamento e la collocazione dei figli questa Corte ritiene di confermare l'assetto derivante dalla decisione del Tribunale, che appare essere il più rispondente all'interesse dei minori. In particolare, non si ravvisano i presupposti per escludere la madre dall'affidamento dei figli.
Questa misura – come afferma anche la difesa dell'appellante - presuppone l'incapacità oggettiva di uno dei genitori di prendersi cura dei figli ed il suo totale disinteresse nei loro confronti. Nella fattispecie, il fatto che la madre – anche a causa della malattia che l'affligge – abbia manifestato nei confronti dei figli atteggiamenti di stanchezza, “intolleranza ed insofferenza”, non costituisce una ragione sufficiente per escluderla dall'affidamento dei figli. Per le stesse ragioni si ritiene di confermare la collocazione dei figli presso il padre, che appare essere la più rispondente al loro interesse. Gli stessi minori, in sede di ascolto, hanno espresso il loro gradimento per questa collocazione, nella quale hanno affermato di trovarsi bene, non intendendo modificarla, stante anche il cattivo rapporto con la madre. Peraltro, in considerazione anche del fatto che il padre per i suoi gravosi impegni di lavoro ha poco tempo da dedicare ai figli, che in determinate ore della giornata si trovano da soli a casa, è opportuno prevedere misure di sostegno e supporto alla famiglia del padre, come l'inserimento di un educatore che segua i minori nelle incombenze scolastiche e verifichi il loro andamento scolastico. Analogamente per la madre quando i figli sono presso di lei. Devono prevedersi anche misure atte a riavvicinare i figli alla madre e ricostituire un corretto rapporto tra di loro.
Infine, per quanto riguarda l'aspetto economico, considerato il divario economico e patrimoniale tra le parti, risultante dalla relazione della G. di F., non si ravvisano i presupposti per revocare l'assegno di mantenimento della moglie, determinato dal Tribunale nella misura di euro 1.000,00 mensili, adeguata alle esigenze del caso concreto, e quindi nemmeno per aumentarlo.
Il mantenimento diretto dei figli rimane a carico del padre collocatario, anche per quanto riguarda le spese straordinarie, come disposto dal Tribunale.
In considerazione della reciproca soccombenza compensa interamente tra le parti anche le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause d'appello riunite n.42/2024 +
45/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale di Savona in data 11.07.2023
n.516 promosse da:
- APPELLANTE ED APPELLATO Parte_1
e
- APPELLANTE ED APPELLATA CP_1
così decide:
Respingendo gli appelli delle parti, conferma la sentenza del Tribunale.
Manda ai Servizi Sociali di Bra:
di inserire un educatore presso il domicilio e nel nucleo familiare di
[...]
per tre giorni alla settimana nelle ore pomeridiane, per seguire i Parte_1 minori nelle incombenze scolastiche;
di verificare l'andamento scolastico dei minori, controllando la loro frequenza e frequentazione scolastica, anche contattando gli insegnanti;
controllare le loro amicizie e frequentazioni;
Manda ai Servizi Sociali di Alassio di provvedere analogamente – come sopra – per i periodi durante i quali i minori sono presso la madre;
di favorire la ripresa degli incontri della madre con i figli alla presenza dell'educatore ed agevolare comunque i rapporti della madre con i minori, offrendo sostegno psicologico;
di riferire su eventuali inadeguatezze genitoriali e su un eventuale non corretto esercizio della responsabilità genitoriale ai Giudice Tutelare competente ai sensi dell'art.337 C.C.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che gli appelli di entrambe le parti sono stati integralmente respinti.
Genova, 23 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE