Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
650/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 650/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
.: ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Gragnano (NA) alla via San Felice n.5 presso lo studio dell'avv. Sebastiano Nastro (C.F.: ) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle C.F._2 liti ap o introduttivo del giudizio E
nata a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Trecase (NA) alla via Vesuvio n.59 presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Amore (C.F.: che la rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._4 calce al ricorso introduttivo del giudizio RICORRENTI NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate ed hanno depositato dichiarazione di assenso della figlia maggiorenne al versamento diretto dell'assegno di mantenimento in proprio favore. Il P.M., in data 10.12.2024, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4
1. Con ricorso depositato il 27 marzo 2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Gragnano in data 26.07.1998, dal quale è nata una figlia: , nata Persona_1
a Napoli il 27.10.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile. In particolare, le parti con note congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024 ribadivano la volontà di separarsi e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso. Il PM concludeva come da parere reso in data 10.12.2024 per l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le eSIenze della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. In particolare, da quanto emerso dall'audizione delle parti in udienza la CP_1 ha svolto un lavoro stagionale come cameriera presso una struttura al da aprile ad ottobre 2024 con una retribuzione di € 1.300,00, non ha mai lavorato in precedenza ed è proprietaria della quota del 50% della casa coniugale;
il invece, è conducente di linea con una retribuzione di € 1500/1600 Parte_1 euro mensili, è proprietario del 50% dell'abitazione coniugale, ha un'auto Opel Zafira ed ha un finanziamento Findomestic che scade a febbraio 2028 con un rateo di rimborso di 404,00 euro mensili. In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, gli accordi raggiunti dalle stesse quanto al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente devono ritenersi senz'altro adeguati. Le parti hanno poi concordato il versamento diretto, nelle mani della figlia maggiorenne, dell'assegno di mantenimento dalle stesse previsto in favore della predetta;
tale pattuizione può senz'altro essere recepita in sentenza, essendo stata acquisita in atti dichiarazione sottoscritta dalla figlia di Persona_1 assenso a tale previsione.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Controparte_1 [...]
in data 27.03.2024 così provvede: Parte_1
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Controparte_1 11.05.1977 (C.F.: ) , nato a [...] C.F._3 Parte_1 il 03.09.1973 (C.F.: ) ai seguenti patti e condizioni: C.F._1
a) i coniugi vivranno separatamente con obbligo per entrambi di comunicarsi i rispettivi domicili;
b) la SI.ra continuerà ad abitare, con mobili ed arredi, la Controparte_1 casa coniugale sita in Gragnano alla via Vecchia S. Vito n. 59 di cui è
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 proprietaria nella misura del 50%, il SI. provvederà a ritirare Parte_1 tutti gli effetti personali;
c) la figlia maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente risiederà presso l'abitazione materna;
d) il SI. si obbliga a corrispondere alla figlia maggiorenne Parte_1 ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dal 05.03.2024, quale contributo al mantenimento la somma di euro 400,00(quattrocento,00), somma da rivalutare secondo indici Istat, con versamento su postepay Evolution
n.5333171213641182, IBAN:[...];
e) ciascun genitore si obbliga a sostenere il 50% delle spese straordinarie
(mediche non coperte dal Servizio Sanitario, di istruzione, sportive e ludiche), documentate e previamente concordate, come da Protocollo di
Intesa del Tribunale di Torre Annunziata tra magistrati e avvocati del
6.07.2021, salvo diverso accordo tra i coniugi;
f) il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese con decorrenza dal 05.03.2024, quale contributo al mantenimento della stessa coniuge, la somma di euro
150,00(centocinquanta,00), somma da rivalutare secondo indici Istat, con versamento su postepay Evolution
n. 5333171213641190, IBAN:[...];
g) il SI. inoltre, si obbliga ad attribuire in favore della figlia Parte_1
[...]
il 100% dell'Assegno unico ed universale per i figli e le Per_1 detrazioni fiscali, attualmente pari ad euro 91,90;
h) si dà atto che i coniugi hanno reciprocamente dichiarato aver diviso anche i beni comuni e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per tale motivo e/o causale;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 87 parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1998); C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di conSIlio del 3 febbraio 2025
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Maria Rosaria Barbato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4