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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 10/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 13 del ruolo generale dell'anno 2024 tra nato a [...] – El Salvador il 3.07.1982, residente in [...]
Cavalieri n.4, C.F. , elettivamente domiciliato in via Cedrino n.20, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Luigi Cardia che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
nata a [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._2 cancellata dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di Baunei in data 23.06.2022 per irreperibilità.
Resistente-contumace
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: sentenza di separazione – materia famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.01.2024, regolarmente notificato, il sig. ha adito il Tribunale Parte_1
esponendo:
pagina 1 di 4 - di aver contratto matrimonio civile in ZO (Polonia) il 10.04.2015, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del Comune di Baunei al n.3, parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2015 (estratto del matrimonio prodotto);
- che dall'unione sono nati (il 29.04.2013) e (il 16.04.2016); figli di cui, la Persona_1 Per_2
madre si è completamente disinteressata rendendosi irreperibile e non contribuendo in alcun modo al mantenimento.
Il ricorrente ha concluso per l'affido esclusivo dei figli e l'assegnazione della casa familiare oltre ad un contributo al mantenimento a carico della madre.
La resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
E' stato sentito il solo ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Giudice ha disposto con i provvedimenti urgenti:
“-Affida i figli minori e , in via esclusiva anche per le scelte di maggiore Persona_1 Persona_3
importanza, al padre con cui i minori continueranno a vivere;
Persona_4
- assegna la casa familiare a Rolo Pt_1 Pt_1
- dispone che possa vedere e tenere con sé i figli, ove la stessa faccia rientro nel Controparte_1
luogo di residenza dei minori, senza vincoli di giorni e orari ma solo previo accordo con il padre oltre che nel rispetto della volontà e degli impegni dei bambini;
- pone a carico di un contributo al mantenimento dei figli di euro 200,00 mensili Controparte_1
per ciascun figlio con decorrenza dalla data della domanda: somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi a mani del padre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate”.
In fase istruttoria sono stati sentiti i testi e;
entrambi hanno confermato Tes_1 Testimone_2
l'assenza perdurante della sig.ra , che si è ormai completamente disinteressata dei figli. I CP_1
bambini sarebbero comunque sereni e ben inseriti nella vita sociale.
***
Emerge dagli atti che è venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi tanto più che la convenuta è ormai irreperibile.
Acquisito il parere del , la domanda di separazione dei coniugi deve essere senz'altro Parte_2
accolta.
Il Collegio, conformemente a quanto stabilito in fase presidenziale, ritiene di dover accogliere le conclusioni di parte ricorrente anche in merito all'affidamento.
Sul punto deve considerarsi che la giurisprudenza di legittimità è compatta nello statuire che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della pagina 2 di 4 bigenitorialità, disponendo l'affido esclusivo solo se teso a garantire l'interesse del minore;
ipotesi che si verifica allorché emerga in giudizio il completo disinteresse del genitore ai bisogni sia morali che materiali del minore.
Invero l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che può mancare allorché si provi l'inidoneità ovvero la non volontà effettiva di un genitore ad occuparsi in maniera costante del figlio. L'affido esclusivo non esclude la possibilità per il genitore di vedere i figli, ma ha la funzione di consentire al (solo) genitore affidatario esclusivo di esercitare la responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, sul presupposto di avere un rapporto consolidato con i figli e di conoscere e comprendere i loro bisogni.
All'esito dell'istruttoria è emerso l'assoluto disinteresse della madre nei confronti dei figli, che non ha più contatti con la famiglia né provvede in alcuna maniera a far fronte ai bisogni anche materiali dei ragazzi.
La situazione è ormai consolidata tanto che la donna, il 23.06.2022, è stata anche cancellata dal registro dei residenti a [...]per irreperibilità. Il disinteresse della emerge, del resto, anche dalla CP_1
mancata partecipazione a detto procedimento.
Il Collegio ritiene che l'affido esclusivo in favore del padre sia la soluzione che meglio risponde all'interesse dei minori, in grado di garantire la loro stabilità e serenità; serenità che i testi hanno confermato.
L'abitazione coniugale - da cui la resistente si è allontanata - deve esser assegnata al che si Pt_1 prenderà cura dei minori e percepirà per intero l'assegno unico.
Il Collegio ritiene di disporre in favore dei figli un contributo al mantenimento maggiore di quanto richiesto nel ricorso, atteso che la cifra indicata non è congrua a soddisfare le esigenze dei bambini, che con la crescita diventano più consistenti e dispendiose.
E' stabilito, quindi, a carico della convenuta contumace l'obbligo di corrispondere al ricorrente un contributo al mantenimento per i bambini, che si determina in euro 250,00 mensili per ogni figlio da versarsi a mani del entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Pt_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendano necessarie in relazione alle esigenze dei bambini (in particolare spese mediche, scolastiche e ludiche etc).
Nulla si dispone sul diritto di visita della madre che potrà essere regolato nel momento in cui la stessa riprenderà contatti con i figli e sarà valutato nell'interesse dei figli quanto a modalità e tempi.
Nulla sulle spese attesa la natura della causa.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina 3 di 4 - pronuncia la separazione personale fra e come sopra Parte_1 Controparte_1
identificati, i quali contraevano matrimonio in ZO (Polonia) il 10.04.2015, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del Comune di Baunei al n.3, parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baunei le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- affida i figli minori e , in via esclusiva anche per le scelte di maggiore Persona_1 Per_2
importanza, al padre Persona_4
- assegna la casa familiare a casa in cui i minori continueranno a vivere con il Persona_4
padre;
- pone a carico di un contributo al mantenimento dei figli di euro 250,00 mensili Controparte_1
ciascuno, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi a mani del padre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate;
- l'assegno unico verrà percepito interamente dal Pt_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 13 del ruolo generale dell'anno 2024 tra nato a [...] – El Salvador il 3.07.1982, residente in [...]
Cavalieri n.4, C.F. , elettivamente domiciliato in via Cedrino n.20, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Luigi Cardia che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
nata a [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._2 cancellata dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di Baunei in data 23.06.2022 per irreperibilità.
Resistente-contumace
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: sentenza di separazione – materia famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.01.2024, regolarmente notificato, il sig. ha adito il Tribunale Parte_1
esponendo:
pagina 1 di 4 - di aver contratto matrimonio civile in ZO (Polonia) il 10.04.2015, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del Comune di Baunei al n.3, parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2015 (estratto del matrimonio prodotto);
- che dall'unione sono nati (il 29.04.2013) e (il 16.04.2016); figli di cui, la Persona_1 Per_2
madre si è completamente disinteressata rendendosi irreperibile e non contribuendo in alcun modo al mantenimento.
Il ricorrente ha concluso per l'affido esclusivo dei figli e l'assegnazione della casa familiare oltre ad un contributo al mantenimento a carico della madre.
La resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
E' stato sentito il solo ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Giudice ha disposto con i provvedimenti urgenti:
“-Affida i figli minori e , in via esclusiva anche per le scelte di maggiore Persona_1 Persona_3
importanza, al padre con cui i minori continueranno a vivere;
Persona_4
- assegna la casa familiare a Rolo Pt_1 Pt_1
- dispone che possa vedere e tenere con sé i figli, ove la stessa faccia rientro nel Controparte_1
luogo di residenza dei minori, senza vincoli di giorni e orari ma solo previo accordo con il padre oltre che nel rispetto della volontà e degli impegni dei bambini;
- pone a carico di un contributo al mantenimento dei figli di euro 200,00 mensili Controparte_1
per ciascun figlio con decorrenza dalla data della domanda: somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi a mani del padre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate”.
In fase istruttoria sono stati sentiti i testi e;
entrambi hanno confermato Tes_1 Testimone_2
l'assenza perdurante della sig.ra , che si è ormai completamente disinteressata dei figli. I CP_1
bambini sarebbero comunque sereni e ben inseriti nella vita sociale.
***
Emerge dagli atti che è venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi tanto più che la convenuta è ormai irreperibile.
Acquisito il parere del , la domanda di separazione dei coniugi deve essere senz'altro Parte_2
accolta.
Il Collegio, conformemente a quanto stabilito in fase presidenziale, ritiene di dover accogliere le conclusioni di parte ricorrente anche in merito all'affidamento.
Sul punto deve considerarsi che la giurisprudenza di legittimità è compatta nello statuire che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della pagina 2 di 4 bigenitorialità, disponendo l'affido esclusivo solo se teso a garantire l'interesse del minore;
ipotesi che si verifica allorché emerga in giudizio il completo disinteresse del genitore ai bisogni sia morali che materiali del minore.
Invero l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che può mancare allorché si provi l'inidoneità ovvero la non volontà effettiva di un genitore ad occuparsi in maniera costante del figlio. L'affido esclusivo non esclude la possibilità per il genitore di vedere i figli, ma ha la funzione di consentire al (solo) genitore affidatario esclusivo di esercitare la responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, sul presupposto di avere un rapporto consolidato con i figli e di conoscere e comprendere i loro bisogni.
All'esito dell'istruttoria è emerso l'assoluto disinteresse della madre nei confronti dei figli, che non ha più contatti con la famiglia né provvede in alcuna maniera a far fronte ai bisogni anche materiali dei ragazzi.
La situazione è ormai consolidata tanto che la donna, il 23.06.2022, è stata anche cancellata dal registro dei residenti a [...]per irreperibilità. Il disinteresse della emerge, del resto, anche dalla CP_1
mancata partecipazione a detto procedimento.
Il Collegio ritiene che l'affido esclusivo in favore del padre sia la soluzione che meglio risponde all'interesse dei minori, in grado di garantire la loro stabilità e serenità; serenità che i testi hanno confermato.
L'abitazione coniugale - da cui la resistente si è allontanata - deve esser assegnata al che si Pt_1 prenderà cura dei minori e percepirà per intero l'assegno unico.
Il Collegio ritiene di disporre in favore dei figli un contributo al mantenimento maggiore di quanto richiesto nel ricorso, atteso che la cifra indicata non è congrua a soddisfare le esigenze dei bambini, che con la crescita diventano più consistenti e dispendiose.
E' stabilito, quindi, a carico della convenuta contumace l'obbligo di corrispondere al ricorrente un contributo al mantenimento per i bambini, che si determina in euro 250,00 mensili per ogni figlio da versarsi a mani del entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Pt_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendano necessarie in relazione alle esigenze dei bambini (in particolare spese mediche, scolastiche e ludiche etc).
Nulla si dispone sul diritto di visita della madre che potrà essere regolato nel momento in cui la stessa riprenderà contatti con i figli e sarà valutato nell'interesse dei figli quanto a modalità e tempi.
Nulla sulle spese attesa la natura della causa.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina 3 di 4 - pronuncia la separazione personale fra e come sopra Parte_1 Controparte_1
identificati, i quali contraevano matrimonio in ZO (Polonia) il 10.04.2015, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del Comune di Baunei al n.3, parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baunei le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- affida i figli minori e , in via esclusiva anche per le scelte di maggiore Persona_1 Per_2
importanza, al padre Persona_4
- assegna la casa familiare a casa in cui i minori continueranno a vivere con il Persona_4
padre;
- pone a carico di un contributo al mantenimento dei figli di euro 250,00 mensili Controparte_1
ciascuno, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi a mani del padre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate;
- l'assegno unico verrà percepito interamente dal Pt_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
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