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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6775/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, CP_1
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) sig.ra Parte_1
Nata a TE (MI) il 10/10/1970 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], Vicolo Pontida n. 12 con l'Avv. Ludovico BARBATA e l'Avv. Eleonora MAZZEI presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) sig. Controparte_2
Nato a Palermo, il 12/12/1961 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ludovico BARBATA e l'Avv. Eleonora MAZZEI presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni in TE (MI) (anno 1996 n. 169 parte II serie A) Trascritto altresì presso i registri di Stato Civile del Comune di Rho (MI) (anno 1996 n. 157 parte II serie B)
□ separati con sentenza n. 6173/2023 del 19 luglio 2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05 giugno 2025 e successiva integrazione personalmente sottoscritta e depositata in data 26 giugno 2025, contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli e , ad oggi entrambi residenti col padre, maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, frequenteranno i genitori e i rispettivi parenti di ciascun ramo genitoriale, secondo loro volontà e desideri. I genitori concordano sin d'ora di contribuire proporzionalmente ai rispettivi redditi a quanto materialmente necessario per il sostegno dei figli, qualora ve ne fosse la necessità.
2) Ognuno dei coniugi è autonomo economicamente e pertanto non vi è luogo all'assunzione di provvedimenti tra gli stessi a titolo di mantenimento.
3) I coniugi dichiarano di aver definito reciprocamente ogni rapporto di carattere economico-patrimoniale.
4) La sig.ra e il sig. dichiarano di non Parte_1 Controparte_2 avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, in ragione degli intercorsi rapporti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa passata, presente, futura, di qualsiasi natura e in particolare avente carattere economico e patrimoniale, avendo già e con il presente accordo, definito ogni questione in punto.
5) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE (MI) il 13/10/1996 tra e Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite 5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rho (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 2,07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, CP_1
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) sig.ra Parte_1
Nata a TE (MI) il 10/10/1970 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], Vicolo Pontida n. 12 con l'Avv. Ludovico BARBATA e l'Avv. Eleonora MAZZEI presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) sig. Controparte_2
Nato a Palermo, il 12/12/1961 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ludovico BARBATA e l'Avv. Eleonora MAZZEI presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni in TE (MI) (anno 1996 n. 169 parte II serie A) Trascritto altresì presso i registri di Stato Civile del Comune di Rho (MI) (anno 1996 n. 157 parte II serie B)
□ separati con sentenza n. 6173/2023 del 19 luglio 2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05 giugno 2025 e successiva integrazione personalmente sottoscritta e depositata in data 26 giugno 2025, contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli e , ad oggi entrambi residenti col padre, maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, frequenteranno i genitori e i rispettivi parenti di ciascun ramo genitoriale, secondo loro volontà e desideri. I genitori concordano sin d'ora di contribuire proporzionalmente ai rispettivi redditi a quanto materialmente necessario per il sostegno dei figli, qualora ve ne fosse la necessità.
2) Ognuno dei coniugi è autonomo economicamente e pertanto non vi è luogo all'assunzione di provvedimenti tra gli stessi a titolo di mantenimento.
3) I coniugi dichiarano di aver definito reciprocamente ogni rapporto di carattere economico-patrimoniale.
4) La sig.ra e il sig. dichiarano di non Parte_1 Controparte_2 avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, in ragione degli intercorsi rapporti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa passata, presente, futura, di qualsiasi natura e in particolare avente carattere economico e patrimoniale, avendo già e con il presente accordo, definito ogni questione in punto.
5) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE (MI) il 13/10/1996 tra e Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite 5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rho (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 2,07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG