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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51779 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 discussa all'udienza del 7 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Forgione
RECLAMANTE
E
- GI (c.f.: ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Lessio
RECLAMATA
NONCHÉ
Curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 febbraio 2025 il difensore della reclamata ha concluso CP_1 come da verbale in atti. Per la reclamante, non comparsa all'udienza del 7 febbraio 2025, v. le conclusioni rassegnate in calce al reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Cassino – Parte_1
Sezione fallimentare n. 20/2024, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza della (GI . CP_1 Controparte_2
La reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha accertato lo stato d'insolvenza della senza tenere conto Parte_1 del fatto che quest'ultima aveva formulato una proposta transattiva “al fine di risolvere la questione insorta con la società reclamata”, proponendo di pagare la somma di 25.000,00 € in luogo di quella di 43.498,90 € di cui all'atto di precetto notificato alla debitrice;
2) ai fini della verifica del superamento della soglia di 30.000,00 € prevista dall'art. 49, ultimo comma, CCII il tribunale non ha tenuto conto del fatto che la debitrice – che non risulta protestata e che non ha subìto procedure esecutive - si era offerta di pagare la somma di
25.000,00 €.
La reclamante ha concluso domandando, previa sospensione della liquidazione dell'attivo ai sensi dell'art. 52 CCII, la revoca della dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio la (GI , domandando il CP_1 Controparte_2 rigetto del reclamo.
La curatela della liquidazione giudiziale della non si è costituita in Parte_1 giudizio.
Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Il giudizio sulla sussistenza dello stato d'insolvenza si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato d'impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell'inadempimento anche solo di un'obbligazione, che sia indicativo dello stato d'illiquidità dell'impresa (Cass. 9297/2019; Cass. 7589/2018).
Come ricordato da Cass. 30284/2022 con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 5 l. fall. (oggi riprodotta nell'art. 2, comma 1, lett. b) CCII), lo stato d'insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto,
2 posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli inadempimenti in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta (Cass. 25961/2011; Cass. 9856/2006).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che la reclamante non nega di essere debitrice nei confronti della né contesta l'importo del credito per il quale è CP_1 stato intimato il precetto (43.498,90 €), ma sostiene che l'offerta di pagamento della minor somma di 25.000,00 € formulata a mezzo del proprio legale con lettera del 27 ottobre 2023 dimostrerebbe l'insussistenza dello stato d'insolvenza dichiarato dal tribunale.
Si osserva al contrario che proprio dal contenuto della lettera del 27 ottobre 2023 si evince chiaramente che la non versa in una situazione di difficoltà economica Parte_1 meramente transitoria, perché:
a) oltre al debito maturato nei confronti della (derivante dal mancato CP_1 pagamento di plurime forniture di merce a far tempo dal 2021) la riconosce di Parte_1 avere un'esposizione debitoria “contratta con i debitori vari”;
b) la non è in grado di ripianare tale esposizione debitoria in tempi brevi Parte_1 con una mera dilazione di pagamento, come si evince dal fatto che la proposta di ristrutturazione del debito maturato nei confronti della prevedeva il pagamento CP_1 del solo importo di 25.000,00 € (in luogo di quello di 39.236,36 € maturato per capitale, oltre interessi e spese) con pagamento di rate mensili per la durata di un anno;
c) la dichiara nella lettera che tale proposta “rappresenta il massimo Parte_1 sforzo economico sostenibile per la società”.
Accertata l'incapacità della di adempiere con regolarità le obbligazioni Parte_1 contratte nell'esercizio della propria attività commerciale (desumibile anche dagli ulteriori elementi valorizzati dal tribunale e che non sono stati contestati in questa sede: v. pag. 2 della sentenza impugnata), deve ribadirsi la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 49, comma 5,
CCII per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, essendo irrilevante il fatto che la debitrice abbia offerto di pagare in via transattiva la minor somma di 25.000,00 €, dal momento che la creditrice non era affatto tenuta ad accettare una proposta transattiva che comportava un evidente sacrificio dei propri diritti patrimoniali.
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore della che si liquidano in complessivi 1.470,00 € per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cassino – Sezione fallimentare n. 20/2024;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1
liquidandole in complessivi 1.470,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura
[...]
3 del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51779 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 discussa all'udienza del 7 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Forgione
RECLAMANTE
E
- GI (c.f.: ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Lessio
RECLAMATA
NONCHÉ
Curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 febbraio 2025 il difensore della reclamata ha concluso CP_1 come da verbale in atti. Per la reclamante, non comparsa all'udienza del 7 febbraio 2025, v. le conclusioni rassegnate in calce al reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Cassino – Parte_1
Sezione fallimentare n. 20/2024, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza della (GI . CP_1 Controparte_2
La reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha accertato lo stato d'insolvenza della senza tenere conto Parte_1 del fatto che quest'ultima aveva formulato una proposta transattiva “al fine di risolvere la questione insorta con la società reclamata”, proponendo di pagare la somma di 25.000,00 € in luogo di quella di 43.498,90 € di cui all'atto di precetto notificato alla debitrice;
2) ai fini della verifica del superamento della soglia di 30.000,00 € prevista dall'art. 49, ultimo comma, CCII il tribunale non ha tenuto conto del fatto che la debitrice – che non risulta protestata e che non ha subìto procedure esecutive - si era offerta di pagare la somma di
25.000,00 €.
La reclamante ha concluso domandando, previa sospensione della liquidazione dell'attivo ai sensi dell'art. 52 CCII, la revoca della dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio la (GI , domandando il CP_1 Controparte_2 rigetto del reclamo.
La curatela della liquidazione giudiziale della non si è costituita in Parte_1 giudizio.
Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Il giudizio sulla sussistenza dello stato d'insolvenza si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato d'impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell'inadempimento anche solo di un'obbligazione, che sia indicativo dello stato d'illiquidità dell'impresa (Cass. 9297/2019; Cass. 7589/2018).
Come ricordato da Cass. 30284/2022 con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 5 l. fall. (oggi riprodotta nell'art. 2, comma 1, lett. b) CCII), lo stato d'insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto,
2 posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli inadempimenti in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta (Cass. 25961/2011; Cass. 9856/2006).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che la reclamante non nega di essere debitrice nei confronti della né contesta l'importo del credito per il quale è CP_1 stato intimato il precetto (43.498,90 €), ma sostiene che l'offerta di pagamento della minor somma di 25.000,00 € formulata a mezzo del proprio legale con lettera del 27 ottobre 2023 dimostrerebbe l'insussistenza dello stato d'insolvenza dichiarato dal tribunale.
Si osserva al contrario che proprio dal contenuto della lettera del 27 ottobre 2023 si evince chiaramente che la non versa in una situazione di difficoltà economica Parte_1 meramente transitoria, perché:
a) oltre al debito maturato nei confronti della (derivante dal mancato CP_1 pagamento di plurime forniture di merce a far tempo dal 2021) la riconosce di Parte_1 avere un'esposizione debitoria “contratta con i debitori vari”;
b) la non è in grado di ripianare tale esposizione debitoria in tempi brevi Parte_1 con una mera dilazione di pagamento, come si evince dal fatto che la proposta di ristrutturazione del debito maturato nei confronti della prevedeva il pagamento CP_1 del solo importo di 25.000,00 € (in luogo di quello di 39.236,36 € maturato per capitale, oltre interessi e spese) con pagamento di rate mensili per la durata di un anno;
c) la dichiara nella lettera che tale proposta “rappresenta il massimo Parte_1 sforzo economico sostenibile per la società”.
Accertata l'incapacità della di adempiere con regolarità le obbligazioni Parte_1 contratte nell'esercizio della propria attività commerciale (desumibile anche dagli ulteriori elementi valorizzati dal tribunale e che non sono stati contestati in questa sede: v. pag. 2 della sentenza impugnata), deve ribadirsi la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 49, comma 5,
CCII per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, essendo irrilevante il fatto che la debitrice abbia offerto di pagare in via transattiva la minor somma di 25.000,00 €, dal momento che la creditrice non era affatto tenuta ad accettare una proposta transattiva che comportava un evidente sacrificio dei propri diritti patrimoniali.
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore della che si liquidano in complessivi 1.470,00 € per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cassino – Sezione fallimentare n. 20/2024;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1
liquidandole in complessivi 1.470,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura
[...]
3 del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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