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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/11/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1815/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Giustini, Parte_1
PARTE ATTRICE
contro DA , cod. fisc. , in proprio quale titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1 della ditta individuale GELOSIA BAR DI DA ST IA ROBERTA, residente a Chiusi (SI), presso la fraz. Chiusi Scalo, in via Pasubio n. 25 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del suo amministratore unico Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio Da ST CI OB, in quanto titolare della ditta CP_2 individuale Gelosia Bar di Da ST CI OB.
Parte attrice ha dedotto: di avere stipulato con la convenuta un contratto avente ad oggetto la cessione del ramo dell'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristorante-pizzeria) corrente in Montevarchi, Piazza Roanne n. 17 (doc. 01), con relativo avviamento commerciale e tutti i mobili che arredano e corredano il bar inseriti nell'elenco di cui all'allegato A del predetto contratto;
che il prezzo per la cessione era pattuito in complessivi € 47.000,00, suddivisi € 17.000,00 da corrispondersi prima del rogito, € 12.000,00 mediante accollo diretto della cessionaria del residuo debito di parte cedente nei confronti della sua dante causa La Saint Honoré S.r.l.s. e restanti € 18.000,00 da corrispondersi alla cedente in nove rate (dal 10.12.2023 al 10.11.2024); che con tale contratto di cessione era convenuto, pagina 1 di 9 inoltre, un patto di riservato dominio, sulla base del quale la proprietà del ramo d'azienda sarebbe stata trasferita alla parte acquirente soltanto con l'integrale versamento del prezzo;
che in data 20.10.2022 parte attrice aveva acquistato l'azienda poi ceduta alla Da ST dalla società Saint Honoré S.r.l.s., pattuendo con la stessa il medesimo patto di riservato dominio;
che come da accordo tra le parti, Da ST subentrava nel contratto di locazione commerciale del locale sede dell'attività, di cui risultava proprietaria Ges.Pa.C s.r.l. e parte attrice si rendeva garante della convenuta per il pagamento del canone e degli oneri condominiali;
che presto la cessionaria interrompeva il pagamento tanto delle rate convenute per la cessione che del canone di locazione e degli oneri condominiali del locale commerciale, per un importo residuo pari a, rispettivamente, € 12.000,00 per la cessione, € 10.559,49 per i canoni di locazione, € 3.268,93 per gli oneri condominiali;
che in più occasioni veniva intimato il pagamento delle rate residue previste per la cessione, sotto comminatoria di far valere per tale inadempimento la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 6 comma 4 del contratto di cessione di azienda;
che con comunicazione del 10/07/24 parte attrice, nulla avendo nel frattempo ricevuto, provvedeva ad esercitare quindi il proprio diritto di risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento;
che nel frattempo, il locatore Ges.Pa.C. s.r.l. promuoveva
contro
Da ST un procedimento di sfratto per morosità dinnanzi al Tribunale di Arezzo, con procedimento n. 1361/2024 R.G.
Parte attrice ha poi dedotto di non essere ancora rientrata in possesso della propria azienda, pur in presenza di intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione e di non aver più ricevuto alcun pagamento da parte convenuta.
Tanto premesso in fatto, parte opponente ha allegato la responsabilità contrattuale di parte convenuta, la cui condotta risulta sanzionata di diritto con la risoluzione contrattuale per effetto della già menzionata clausola di risoluzione espressa, così come prevista dall'art. 6 comma 4 del contratto di cessione di ramo d'azienda. Inoltre, ha allegato di aver subito a causa dell'inadempimento della convenuta, danni patrimoniali e non patrimoniali, in particolare:
- danni relativi alla perdita di avviamento commerciale, da quantificarsi in € 12.500,00;
- danni relativi ai beni strumentali offerti in dotazione per l'esercizio dell'attività, i quali non risultano facilmente identificabili in ragione di eventuali beni non restituiti e per il minor valore di quelli che saranno restituititi oltre la loro normale usura, per un valore pari ad € 22.347,22;
- danni per il mancato pagamento del prezzo di riscatto della proprietà dell'azienda, pari ad € 12.000,00;
- danni ulteriori per il maggior valore che dovrà essere risarcito alla Saint Honoré S.r.l.s. per gli interessi di mora, per le spese legali, di esecuzione forzata ed ulteriori oneri sanzionatori, da stimarsi nella misura di € 10.000,00;
- danni relativi al mancato godimento dell'azienda per il periodo dell'occupazione, dal 28.09.2023 (data di subentro nel contratto di locazione e di immissione nel possesso dell'azienda) al 31.07.2024 (data in cui è presentata la domanda giudiziale), per un importo complessivo pari ad € 20.000,00 (doc. 11 allegato all'atto di citazione);
- danni relativi ai canoni locativi e agli oneri condominiali non corrisposti per la locazione della sede dell'attività, pari ad € 15.232,21;
pagina 2 di 9 - danni ulteriori per il maggior valore che dovrà essere risarcito alla società locatrice in ragione di ulteriori interessi e spese, oltre esecuzione forzata e oneri sanzionatori, da stimarsi in € 10.000,00 (doc.
8-9 allegati all'atto di citazione);
- danni patiti e patendi, derivanti da tutti i maggiori oneri che sta già sopportando Parte_1
e per danno all'immagine che dovrà sopportare relativamente ai propri creditori, i quali, a fronte della sua crisi di liquidità, non sono soddisfatti nelle loro pretese creditorie. Danno da quantificarsi in € 40.000,00;
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Con
“Voglia l' mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in data 10/07/24 del contratto di cessione di ramo di azienda 06/12/23 di cui è causa per inadempimento della cessionaria Da ST CI OB in forza di relativa clausola risolutiva espressa;
in via subordinata al caso non creduto di denegato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che il contratto di cessione di ramo di azienda è risolto per colpa grave ed esclusiva della cessionaria e convenuta in ragione del suo grave inadempimento;
in tutti i casi accertare e dichiarare che il ramo di azienda di cui è causa, già descritto in premessa, in ragione del patto di riservato dominio e per l'altrui inadempimento è retrocesso in proprietà della società cedente e per l'effetto divenuto nuovamente di proprietà attrice condannare quindi la Parte_1 parte cessionaria ed attuale convenuta Da ST CI OB al lascio immediato del ramo di azienda di cui è causa, costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristorante-pizzeria) corrente in Montevarchi, Piazza Roanne n. 17, con relativo avviamento commerciale e tutti gli enti o beni mobil strumentali che arredano e corredano il bar inseriti nell'elenco di cui all'allegato A del predetto contratto 06/12/23; dichiarare altresì la stessa cessionaria convenuta al risarcimento dei danni tutti ingiustamente provocati alla società attrice per i fatti di causa, danni più sopra meglio Parte_1 descritti nel presente atto ai quali si opera espresso rinvio, danni tutti allo stato non ancora meglio quantificabili e comunque indicati pur con riserva nella misura di €. 150.000,00 o di quella diversa, maggiore e/o minore, che verrà determinata di Giustizia anche occorrendo con riferimento al metodo equitativo, e per l'effetto dichiarare la compensazione fra il credito riconosciuto alla società Pt_1 per le ragioni tutte precedente esposte e la minor somma di €. 23.600,00 corrisposta da controparte in acconto sul prezzo di cessione e condannare quindi la cessionaria Da ST CI OB al pagamento in favore di questa società cedente della somma che risuletrà quale differenza Parte_2 fra il maggior valore dei danni arrecati alla società attrice, attualmente stimato in €. 150.000,00, e che verranno determinati nei modi sopra indicati e la minor somma di €. 23.600,00 corrisposta ad oggi dalla convenuta, o di quella diversa, maggiore c/o minore, che verrà determinata di Giustizia.
Con condanna alle spese di lite ivi compresi onorari ed accessori oltre il rimborso del contributo e dei diritti di iscrizione a ruolo”.
Con decreto del 29.11.2024 è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta, che, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica dell'atto di citazione, non si è costituita nel presente giudizio.
pagina 3 di 9 Con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice ha dato atto della restituzione delle chiavi dell'immobile da parte del legale della convenuta. Ha rappresentato altresì che la quasi totalità dei beni costituenti l'azienda sono stati sottratti e non sono più presenti nei locali ove l'azienda era esercitata.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale e prova per testi.
Depositate note conclusive autorizzate da parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Parte attrice ha precisato le conclusioni nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via principale
accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in data 10/07/24 del contratto di cessione di ramo di azienda 06/12/23 di cui è causa per inadempimento della cessionaria Da ST CI OB in forza di relativa clausola risolutiva espressa;
in via subordinata al caso non creduto di denegato accoglimento della domanda principale,
accertare e dichiarare che il contratto di cessione di ramo di azienda è risolto per colpa grave ed esclusiva della cessionaria e convenuta in ragione del suo grave inadempimento;
in tutti i casi
accertare e dichiarare che il ramo di azienda di cui è causa, già descritto in premessa, in ragione del patto di riservato dominio e per l'altrui inadempimento è retrocesso in proprietà della società cedente e per l'effetto divenuto nuovamente di proprietà attrice Parte_1
condannare quindi la parte cessionaria ed attuale convenuta Da ST CI OB al rilascio immediato del ramo di azienda di cui è causa, costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristorante- pizzeria) corrente in Montevarchi, Piazza Roanne n. 17, con relativo avviamento commerciale e tutti gli enti o beni mobili strumentali che arredano e corredano il bar inseriti nell'elenco di cui all'allegato A del predetto contratto 06/12/23;
dichiarare altresì la stessa cessionaria convenuta al risarcimento dei danni tutti ingiustamente provocati alla società attrice per i fatti di causa, danni più sopra meglio descritti nel Parte_1 presente atto ai quali si opera espresso rinvio, danni tutti allo stato non ancora meglio quantificabili e comunque indicati pur con riserva nella misura di €. 90.000,00 o di quella diversa, maggiore e/o minore, che verrà determinata di Giustizia anche occorrendo con riferimento al metodo equitativo;
e per l'effetto
pagina 4 di 9 dichiarare la compensazione fra il credito riconosciuto in favore della società per le ragioni Pt_1 tutte precedente esposte e la minor somma di €. 23.600,00 corrisposta da controparte in acconto sul prezzo di cessione, e
condannare quindi la cessionaria Da ST CI OB al pagamento in favore di questa società cedente Al Kilo s.r.l. della somma che risulterà quale differenza fra il maggior valore dei danni arrecati alla società attrice, attualmente stimato in €. 90.000,00, e che verranno determinati nei modi sopra indicati e la minor somma di €. 23.600,00 corrisposta ad oggi dalla convenuta, o di quella diversa, maggiore e/o minore, che verrà determinata di Giustizia.
Con condanna alle spese di lite ivi compresi onorari ed accessori oltre il rimborso del contributo e dei diritti di iscrizione a ruolo.”.
La prima domanda di parte attrice è volta a sentir dichiarare la risoluzione del contratto di cessione di azienda, stipulato con la convenuta, per aver violato la clausola risolutiva espressa ivi pattuita.
Orbene, la domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. è diversa dall'ordinaria domanda ex art. 1453 cod. civ. sia quanto al petitum, perchè invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 c.c. ne postula una dichiarativa, sia relativamente alla causa petendi, perchè nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa. (Cass. n. 11864 /2015).
Peraltro, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1456 c.c, la risoluzione si verifica di diritto solo nel caso in cui la parte interessata dichiari all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Per contro, ai sensi dell'art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Con tale disposizione il legislatore ha inteso sì proteggere il contraente adempiente nei confronti dell'inadempiente con il rimedio della risoluzione del contratto, ma ha anche posto a questo delle limitazioni. In particolare, ha sottolineato che per la risoluzione di un contratto è necessario che l'inadempienza sia rilevante e che incida sul sinallagma contrattuale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza: risoluzione che non può essere pertanto pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purchè inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale. (Sez. 3, Sentenza n. 167 del 05/01/2005, Rv. 579119 - 01).
Giova, altresì, ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533)– in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che pagina 5 di 9 agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento –salvo che si tratti di obbligazioni negative– deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Era, quindi, onere della parte attrice dimostrare la sussistenza del titolo negoziale ed il danno eventualmente patito a seguito dell'inadempimento della controparte;
mentre era onere della convenuta dimostrare di aver correttamente ed integralmente adempiuto alle obbligazioni dal predetto derivanti a suo carico.
Ciò premesso, dalle risultanze probatorie in atti può ritenersi esaustivamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice con riferimento alla sussistenza del titolo negoziale.
E' stato, infatti, prodotto in atti il contratto con cui in data 06/12/23 la società attrice, in Arezzo, stipulava con la convenuta in quanto titolare della ditta individuale Gelosia Bar di Da ST CI OB un contratto avente ad oggetto la cessione del ramo dell'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristorante-pizzeria) corrente in Montevarchi, Piazza Roanne n. 17 (doc. 01), con relativo avviamento commerciale e tutti gli enti mobili che arredano e corredano il bar inseriti nell'elenco di cui all'allegato A del predetto contratto.
Parte attrice, poi, ha dedotto l'inadempimento della convenuta all'obbligo di corrispondere le rate pattuite come parte del corrispettivo.
A fronte della allegazione di tale inadempimento, tuttavia, nulla ha dimostrato in contrario la parte cessionaria, la quale, pur avendone l'onere, nulla ha contestato non costituendosi in giudizio e rimanendo contumace per tutto lo svolgimento del processo.
Di conseguenza, il mancato pagamento delle rate del prezzo non può ritenersi giustificato e, inoltre, comporta la violazione della clausola risolutiva espressa, pattuita nel contratto di cessione e di cui parte attrice ha dichiarato di volersi avvalere stragiudizialmente (10.7.2024) e poi con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Parimenti fondata è la seconda domanda proposta dalla società ricorrente, atteso che alla risoluzione del contratto di cessione consegue l'obbligo della parte cessionaria di rilasciare l'azienda che ne costitutiva l'oggetto, comprensiva di tutti i beni che la componevano al momento della sottoscrizione del contratto.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale che la stessa sia solo parzialmente fondata.
L'art. 1526 c.c. – in materia di vendita con riserva della proprietà - prevede che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse salvo il diritto ad un equo compneso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno. pagina 6 di 9 E' noto che il diritto all'equo compenso previsto dall' art. 1526 c.c. “comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, non includendo, invece, né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, né il mancato guadagno” (Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, n. 29020).
La convenuta è stata nel possesso dei beni aziendali per circa 10 mesi, e cioè dal 6 dicembre 2023 all' ottobre 2024 (cfr verbale accesso 13.10.2024); l'importo stimato per l'uso dell'azienda è pari ad € 1.400,00 mensili (doc. 11 att.) stima che appare congrua e comunque motivata sulla base della relazione di parte prodotta in relazione alla quale la convenuta non costituendosi non ha preso posizione, né ha fornito stime differenti. A tale titolo sono dovuti in favore di parte attrice € 14.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Quanto al danno risarcibile la resistente deve essere ristorata della perdita di avviamento quale deterioramento anormale dell'azienda (cfr. Cass. cit.); detto avviamento è stato valutato dalle parti in sede contrattuale in euro 24.600,00 (contratto cessione doc. 1 attore ) e occorre considerare che il locale oggetto della vendita è stato chiuso e inattivo ciò che inevitabilmente ha inciso negativamente e inciderà, sull'avviamento del locale in misura che si quantifica equitativamente - anche ai fini dell'art.1226 c.c. - nel 30% dell'avviamento, attese le presumibili capacità di recupero;
quindi il danno discendente da perdita di avviamento riconosciuto ammonta a € 8.000,00.
Ancora deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto i beni aziendali che parte attrice assume essere stati sottratti. Parte convenuta non si è presentata per rendere l'interrogatorio formale in ordine ai seguenti capitoli: “cap. 2 VC il rilascio dell'immobile locato e dell'azienda ceduta è avvenuto senza contestuale restituzione delle chiavi ma soltanto in forza di un semplice abbandono dei locali senza alcuna forma di contraddittorio e verifica dello stato dei luoghi con la società sfrattante proprietaria e locatrice dell'immobile Ges.Pa.C. s.r.l. e la società cedente Parte_1
l'azienda stessa;
03) VC in data anteriore al giorno 11/10/24 le chiavi del locale dell'azienda di cui è causa sono state riconsegnate tramite il legale fiduciario della Da ST, Avv. Alessandro Calussi di Arezzo, al legale fiduciario di Avv. Alessandro Giustini di Arezzo, appositamente Parte_1 delegato nell'occasione dal legale fiduciario di Ges.Pa.C. s.r.l., Avv. Valentina Baldi di Montevarchi;
04) VC come da relativo atto che Le si mostra (doc. 16 in atti) Ges.Pa.C. s.r.l. ed hanno Parte_1 quindi verificato insieme, in data 11/10/24, le condizioni del locale aziendale entrando per la prima volta all'interno di esso;
05) VC nell'occasione sono stati riscontrati presenti in loco soltanto i beni di cui al verbale medesimo (doc. 16)”.
I beni mancanti risultano altresì dal verbale di sopralluogo del 13.10.2024 (doc. 16) svolto congiuntamente dalla società locatrice dell'immobile e dalla società attrice. Inoltre, il teste Tes_1 ha confermato i capitoli di prova sopra riportati riferendo di essere stato presente in occasione
[...] dell'accesso ai locali.
pagina 7 di 9 Sulla base dell'istruttoria espletata ritiene pertanto il Tribunale che sia provato che i beni indicati nel verbale di accesso del 13.10.2024 come mancanti non siano più presenti, mentre risultavano presenti al momento della stipula del contratto di cessione (allegato a del contratto).
Poiché nel contratto stipulato tra le parti il valore dei beni aziendali è stato pattuito in € 22.350,00, tenuto conto dei beni che risultano mancanti, si ritiene equo stimare nel 70 % di tale valore il danno subito (€ 15.645,00).
Ritiene il Tribunale che non possa trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto il danno che deriva dal mancato pagamento del prezzo di riscatto della proprietà dell'azienda nei confronti del terzo dante causa società che la convenuta si era accollata di pagare quale parte del prezzo Controparte_4 della cessione, pari ad € 12.000,00, da versare direttamente a La atteso che in ragione CP_4 della risoluzione del contratto tale importo pattuito a titolo di prezzo non è dovuto.
Va altresì rilevato che parte attrice è tenuta al pagamento di tale importo nei confronti di CP_4 in forza del precedente contratto di cessione con patto di riservato dominio tra queste parti stipulato, rispetto al quale l'odierna convenuta è estranea.
Non può trovare accoglimento nemmeno la domanda relativa al risarcimento del danno pari ai canoni non pagati nei confronti della società proprietaria e locatrice dell'immobile nel quale veniva esercitata l'azienda. Invero, sebbene parte attrice si sia dichiarata obbligata in solido con la convenuta nei confronti della società locatrice per il pagamento dei canoni (doc. 3 att.) non risulta che la società locatrice abbia richiesto i canoni a parte attrice, nemmeno in via stragiudiziale, non essendo stato depositato alcun documento al riguardo. Allo stato, pertanto, manca la prova della sussistenza del danno.
Infine, parte attrice non ha fornito prova del danno all'immagine e degli ulteriori danni allegati in modo del tutto generico.
Pertanto, attuata la compensazione tra il credito accertato in favore di parte attrice (€ 37.645,00) con il credito vantato dalla convenuta a titolo di restituzione del prezzo già corrisposto in favore di parte attrice sulla base del contratto risolto (€ 23.600,00), la convenuta deve essere condannata alla corresponsione di € 14.045,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 26.000 – 52.000,00 parametri medi tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra le parti in data 6.12.2023;
- condanna Da ST CI OB, quale titolare della ditta individuale Gelosia Bar di Da ST
pagina 8 di 9 CI OB, al rilascio in favore di parte attrice, del ramo d'azienda oggetto del contratto di cessione del 6.12.2023;
- operata la compensazione tra i rispettivi debiti, condanna Da ST CI OB alla corresponsione in favore di parte attrice dell'importo di €14.045,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna Da ST CI OB alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 7.600,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 20/11/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1815/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Giustini, Parte_1
PARTE ATTRICE
contro DA , cod. fisc. , in proprio quale titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1 della ditta individuale GELOSIA BAR DI DA ST IA ROBERTA, residente a Chiusi (SI), presso la fraz. Chiusi Scalo, in via Pasubio n. 25 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del suo amministratore unico Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio Da ST CI OB, in quanto titolare della ditta CP_2 individuale Gelosia Bar di Da ST CI OB.
Parte attrice ha dedotto: di avere stipulato con la convenuta un contratto avente ad oggetto la cessione del ramo dell'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristorante-pizzeria) corrente in Montevarchi, Piazza Roanne n. 17 (doc. 01), con relativo avviamento commerciale e tutti i mobili che arredano e corredano il bar inseriti nell'elenco di cui all'allegato A del predetto contratto;
che il prezzo per la cessione era pattuito in complessivi € 47.000,00, suddivisi € 17.000,00 da corrispondersi prima del rogito, € 12.000,00 mediante accollo diretto della cessionaria del residuo debito di parte cedente nei confronti della sua dante causa La Saint Honoré S.r.l.s. e restanti € 18.000,00 da corrispondersi alla cedente in nove rate (dal 10.12.2023 al 10.11.2024); che con tale contratto di cessione era convenuto, pagina 1 di 9 inoltre, un patto di riservato dominio, sulla base del quale la proprietà del ramo d'azienda sarebbe stata trasferita alla parte acquirente soltanto con l'integrale versamento del prezzo;
che in data 20.10.2022 parte attrice aveva acquistato l'azienda poi ceduta alla Da ST dalla società Saint Honoré S.r.l.s., pattuendo con la stessa il medesimo patto di riservato dominio;
che come da accordo tra le parti, Da ST subentrava nel contratto di locazione commerciale del locale sede dell'attività, di cui risultava proprietaria Ges.Pa.C s.r.l. e parte attrice si rendeva garante della convenuta per il pagamento del canone e degli oneri condominiali;
che presto la cessionaria interrompeva il pagamento tanto delle rate convenute per la cessione che del canone di locazione e degli oneri condominiali del locale commerciale, per un importo residuo pari a, rispettivamente, € 12.000,00 per la cessione, € 10.559,49 per i canoni di locazione, € 3.268,93 per gli oneri condominiali;
che in più occasioni veniva intimato il pagamento delle rate residue previste per la cessione, sotto comminatoria di far valere per tale inadempimento la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 6 comma 4 del contratto di cessione di azienda;
che con comunicazione del 10/07/24 parte attrice, nulla avendo nel frattempo ricevuto, provvedeva ad esercitare quindi il proprio diritto di risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento;
che nel frattempo, il locatore Ges.Pa.C. s.r.l. promuoveva
contro
Da ST un procedimento di sfratto per morosità dinnanzi al Tribunale di Arezzo, con procedimento n. 1361/2024 R.G.
Parte attrice ha poi dedotto di non essere ancora rientrata in possesso della propria azienda, pur in presenza di intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione e di non aver più ricevuto alcun pagamento da parte convenuta.
Tanto premesso in fatto, parte opponente ha allegato la responsabilità contrattuale di parte convenuta, la cui condotta risulta sanzionata di diritto con la risoluzione contrattuale per effetto della già menzionata clausola di risoluzione espressa, così come prevista dall'art. 6 comma 4 del contratto di cessione di ramo d'azienda. Inoltre, ha allegato di aver subito a causa dell'inadempimento della convenuta, danni patrimoniali e non patrimoniali, in particolare:
- danni relativi alla perdita di avviamento commerciale, da quantificarsi in € 12.500,00;
- danni relativi ai beni strumentali offerti in dotazione per l'esercizio dell'attività, i quali non risultano facilmente identificabili in ragione di eventuali beni non restituiti e per il minor valore di quelli che saranno restituititi oltre la loro normale usura, per un valore pari ad € 22.347,22;
- danni per il mancato pagamento del prezzo di riscatto della proprietà dell'azienda, pari ad € 12.000,00;
- danni ulteriori per il maggior valore che dovrà essere risarcito alla Saint Honoré S.r.l.s. per gli interessi di mora, per le spese legali, di esecuzione forzata ed ulteriori oneri sanzionatori, da stimarsi nella misura di € 10.000,00;
- danni relativi al mancato godimento dell'azienda per il periodo dell'occupazione, dal 28.09.2023 (data di subentro nel contratto di locazione e di immissione nel possesso dell'azienda) al 31.07.2024 (data in cui è presentata la domanda giudiziale), per un importo complessivo pari ad € 20.000,00 (doc. 11 allegato all'atto di citazione);
- danni relativi ai canoni locativi e agli oneri condominiali non corrisposti per la locazione della sede dell'attività, pari ad € 15.232,21;
pagina 2 di 9 - danni ulteriori per il maggior valore che dovrà essere risarcito alla società locatrice in ragione di ulteriori interessi e spese, oltre esecuzione forzata e oneri sanzionatori, da stimarsi in € 10.000,00 (doc.
8-9 allegati all'atto di citazione);
- danni patiti e patendi, derivanti da tutti i maggiori oneri che sta già sopportando Parte_1
e per danno all'immagine che dovrà sopportare relativamente ai propri creditori, i quali, a fronte della sua crisi di liquidità, non sono soddisfatti nelle loro pretese creditorie. Danno da quantificarsi in € 40.000,00;
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Con
“Voglia l' mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in data 10/07/24 del contratto di cessione di ramo di azienda 06/12/23 di cui è causa per inadempimento della cessionaria Da ST CI OB in forza di relativa clausola risolutiva espressa;
in via subordinata al caso non creduto di denegato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che il contratto di cessione di ramo di azienda è risolto per colpa grave ed esclusiva della cessionaria e convenuta in ragione del suo grave inadempimento;
in tutti i casi accertare e dichiarare che il ramo di azienda di cui è causa, già descritto in premessa, in ragione del patto di riservato dominio e per l'altrui inadempimento è retrocesso in proprietà della società cedente e per l'effetto divenuto nuovamente di proprietà attrice condannare quindi la Parte_1 parte cessionaria ed attuale convenuta Da ST CI OB al lascio immediato del ramo di azienda di cui è causa, costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristorante-pizzeria) corrente in Montevarchi, Piazza Roanne n. 17, con relativo avviamento commerciale e tutti gli enti o beni mobil strumentali che arredano e corredano il bar inseriti nell'elenco di cui all'allegato A del predetto contratto 06/12/23; dichiarare altresì la stessa cessionaria convenuta al risarcimento dei danni tutti ingiustamente provocati alla società attrice per i fatti di causa, danni più sopra meglio Parte_1 descritti nel presente atto ai quali si opera espresso rinvio, danni tutti allo stato non ancora meglio quantificabili e comunque indicati pur con riserva nella misura di €. 150.000,00 o di quella diversa, maggiore e/o minore, che verrà determinata di Giustizia anche occorrendo con riferimento al metodo equitativo, e per l'effetto dichiarare la compensazione fra il credito riconosciuto alla società Pt_1 per le ragioni tutte precedente esposte e la minor somma di €. 23.600,00 corrisposta da controparte in acconto sul prezzo di cessione e condannare quindi la cessionaria Da ST CI OB al pagamento in favore di questa società cedente della somma che risuletrà quale differenza Parte_2 fra il maggior valore dei danni arrecati alla società attrice, attualmente stimato in €. 150.000,00, e che verranno determinati nei modi sopra indicati e la minor somma di €. 23.600,00 corrisposta ad oggi dalla convenuta, o di quella diversa, maggiore c/o minore, che verrà determinata di Giustizia.
Con condanna alle spese di lite ivi compresi onorari ed accessori oltre il rimborso del contributo e dei diritti di iscrizione a ruolo”.
Con decreto del 29.11.2024 è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta, che, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica dell'atto di citazione, non si è costituita nel presente giudizio.
pagina 3 di 9 Con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice ha dato atto della restituzione delle chiavi dell'immobile da parte del legale della convenuta. Ha rappresentato altresì che la quasi totalità dei beni costituenti l'azienda sono stati sottratti e non sono più presenti nei locali ove l'azienda era esercitata.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale e prova per testi.
Depositate note conclusive autorizzate da parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Parte attrice ha precisato le conclusioni nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via principale
accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in data 10/07/24 del contratto di cessione di ramo di azienda 06/12/23 di cui è causa per inadempimento della cessionaria Da ST CI OB in forza di relativa clausola risolutiva espressa;
in via subordinata al caso non creduto di denegato accoglimento della domanda principale,
accertare e dichiarare che il contratto di cessione di ramo di azienda è risolto per colpa grave ed esclusiva della cessionaria e convenuta in ragione del suo grave inadempimento;
in tutti i casi
accertare e dichiarare che il ramo di azienda di cui è causa, già descritto in premessa, in ragione del patto di riservato dominio e per l'altrui inadempimento è retrocesso in proprietà della società cedente e per l'effetto divenuto nuovamente di proprietà attrice Parte_1
condannare quindi la parte cessionaria ed attuale convenuta Da ST CI OB al rilascio immediato del ramo di azienda di cui è causa, costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristorante- pizzeria) corrente in Montevarchi, Piazza Roanne n. 17, con relativo avviamento commerciale e tutti gli enti o beni mobili strumentali che arredano e corredano il bar inseriti nell'elenco di cui all'allegato A del predetto contratto 06/12/23;
dichiarare altresì la stessa cessionaria convenuta al risarcimento dei danni tutti ingiustamente provocati alla società attrice per i fatti di causa, danni più sopra meglio descritti nel Parte_1 presente atto ai quali si opera espresso rinvio, danni tutti allo stato non ancora meglio quantificabili e comunque indicati pur con riserva nella misura di €. 90.000,00 o di quella diversa, maggiore e/o minore, che verrà determinata di Giustizia anche occorrendo con riferimento al metodo equitativo;
e per l'effetto
pagina 4 di 9 dichiarare la compensazione fra il credito riconosciuto in favore della società per le ragioni Pt_1 tutte precedente esposte e la minor somma di €. 23.600,00 corrisposta da controparte in acconto sul prezzo di cessione, e
condannare quindi la cessionaria Da ST CI OB al pagamento in favore di questa società cedente Al Kilo s.r.l. della somma che risulterà quale differenza fra il maggior valore dei danni arrecati alla società attrice, attualmente stimato in €. 90.000,00, e che verranno determinati nei modi sopra indicati e la minor somma di €. 23.600,00 corrisposta ad oggi dalla convenuta, o di quella diversa, maggiore e/o minore, che verrà determinata di Giustizia.
Con condanna alle spese di lite ivi compresi onorari ed accessori oltre il rimborso del contributo e dei diritti di iscrizione a ruolo.”.
La prima domanda di parte attrice è volta a sentir dichiarare la risoluzione del contratto di cessione di azienda, stipulato con la convenuta, per aver violato la clausola risolutiva espressa ivi pattuita.
Orbene, la domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. è diversa dall'ordinaria domanda ex art. 1453 cod. civ. sia quanto al petitum, perchè invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 c.c. ne postula una dichiarativa, sia relativamente alla causa petendi, perchè nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa. (Cass. n. 11864 /2015).
Peraltro, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1456 c.c, la risoluzione si verifica di diritto solo nel caso in cui la parte interessata dichiari all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Per contro, ai sensi dell'art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Con tale disposizione il legislatore ha inteso sì proteggere il contraente adempiente nei confronti dell'inadempiente con il rimedio della risoluzione del contratto, ma ha anche posto a questo delle limitazioni. In particolare, ha sottolineato che per la risoluzione di un contratto è necessario che l'inadempienza sia rilevante e che incida sul sinallagma contrattuale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza: risoluzione che non può essere pertanto pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purchè inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale. (Sez. 3, Sentenza n. 167 del 05/01/2005, Rv. 579119 - 01).
Giova, altresì, ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533)– in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che pagina 5 di 9 agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento –salvo che si tratti di obbligazioni negative– deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Era, quindi, onere della parte attrice dimostrare la sussistenza del titolo negoziale ed il danno eventualmente patito a seguito dell'inadempimento della controparte;
mentre era onere della convenuta dimostrare di aver correttamente ed integralmente adempiuto alle obbligazioni dal predetto derivanti a suo carico.
Ciò premesso, dalle risultanze probatorie in atti può ritenersi esaustivamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice con riferimento alla sussistenza del titolo negoziale.
E' stato, infatti, prodotto in atti il contratto con cui in data 06/12/23 la società attrice, in Arezzo, stipulava con la convenuta in quanto titolare della ditta individuale Gelosia Bar di Da ST CI OB un contratto avente ad oggetto la cessione del ramo dell'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristorante-pizzeria) corrente in Montevarchi, Piazza Roanne n. 17 (doc. 01), con relativo avviamento commerciale e tutti gli enti mobili che arredano e corredano il bar inseriti nell'elenco di cui all'allegato A del predetto contratto.
Parte attrice, poi, ha dedotto l'inadempimento della convenuta all'obbligo di corrispondere le rate pattuite come parte del corrispettivo.
A fronte della allegazione di tale inadempimento, tuttavia, nulla ha dimostrato in contrario la parte cessionaria, la quale, pur avendone l'onere, nulla ha contestato non costituendosi in giudizio e rimanendo contumace per tutto lo svolgimento del processo.
Di conseguenza, il mancato pagamento delle rate del prezzo non può ritenersi giustificato e, inoltre, comporta la violazione della clausola risolutiva espressa, pattuita nel contratto di cessione e di cui parte attrice ha dichiarato di volersi avvalere stragiudizialmente (10.7.2024) e poi con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Parimenti fondata è la seconda domanda proposta dalla società ricorrente, atteso che alla risoluzione del contratto di cessione consegue l'obbligo della parte cessionaria di rilasciare l'azienda che ne costitutiva l'oggetto, comprensiva di tutti i beni che la componevano al momento della sottoscrizione del contratto.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale che la stessa sia solo parzialmente fondata.
L'art. 1526 c.c. – in materia di vendita con riserva della proprietà - prevede che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse salvo il diritto ad un equo compneso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno. pagina 6 di 9 E' noto che il diritto all'equo compenso previsto dall' art. 1526 c.c. “comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, non includendo, invece, né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, né il mancato guadagno” (Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, n. 29020).
La convenuta è stata nel possesso dei beni aziendali per circa 10 mesi, e cioè dal 6 dicembre 2023 all' ottobre 2024 (cfr verbale accesso 13.10.2024); l'importo stimato per l'uso dell'azienda è pari ad € 1.400,00 mensili (doc. 11 att.) stima che appare congrua e comunque motivata sulla base della relazione di parte prodotta in relazione alla quale la convenuta non costituendosi non ha preso posizione, né ha fornito stime differenti. A tale titolo sono dovuti in favore di parte attrice € 14.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Quanto al danno risarcibile la resistente deve essere ristorata della perdita di avviamento quale deterioramento anormale dell'azienda (cfr. Cass. cit.); detto avviamento è stato valutato dalle parti in sede contrattuale in euro 24.600,00 (contratto cessione doc. 1 attore ) e occorre considerare che il locale oggetto della vendita è stato chiuso e inattivo ciò che inevitabilmente ha inciso negativamente e inciderà, sull'avviamento del locale in misura che si quantifica equitativamente - anche ai fini dell'art.1226 c.c. - nel 30% dell'avviamento, attese le presumibili capacità di recupero;
quindi il danno discendente da perdita di avviamento riconosciuto ammonta a € 8.000,00.
Ancora deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto i beni aziendali che parte attrice assume essere stati sottratti. Parte convenuta non si è presentata per rendere l'interrogatorio formale in ordine ai seguenti capitoli: “cap. 2 VC il rilascio dell'immobile locato e dell'azienda ceduta è avvenuto senza contestuale restituzione delle chiavi ma soltanto in forza di un semplice abbandono dei locali senza alcuna forma di contraddittorio e verifica dello stato dei luoghi con la società sfrattante proprietaria e locatrice dell'immobile Ges.Pa.C. s.r.l. e la società cedente Parte_1
l'azienda stessa;
03) VC in data anteriore al giorno 11/10/24 le chiavi del locale dell'azienda di cui è causa sono state riconsegnate tramite il legale fiduciario della Da ST, Avv. Alessandro Calussi di Arezzo, al legale fiduciario di Avv. Alessandro Giustini di Arezzo, appositamente Parte_1 delegato nell'occasione dal legale fiduciario di Ges.Pa.C. s.r.l., Avv. Valentina Baldi di Montevarchi;
04) VC come da relativo atto che Le si mostra (doc. 16 in atti) Ges.Pa.C. s.r.l. ed hanno Parte_1 quindi verificato insieme, in data 11/10/24, le condizioni del locale aziendale entrando per la prima volta all'interno di esso;
05) VC nell'occasione sono stati riscontrati presenti in loco soltanto i beni di cui al verbale medesimo (doc. 16)”.
I beni mancanti risultano altresì dal verbale di sopralluogo del 13.10.2024 (doc. 16) svolto congiuntamente dalla società locatrice dell'immobile e dalla società attrice. Inoltre, il teste Tes_1 ha confermato i capitoli di prova sopra riportati riferendo di essere stato presente in occasione
[...] dell'accesso ai locali.
pagina 7 di 9 Sulla base dell'istruttoria espletata ritiene pertanto il Tribunale che sia provato che i beni indicati nel verbale di accesso del 13.10.2024 come mancanti non siano più presenti, mentre risultavano presenti al momento della stipula del contratto di cessione (allegato a del contratto).
Poiché nel contratto stipulato tra le parti il valore dei beni aziendali è stato pattuito in € 22.350,00, tenuto conto dei beni che risultano mancanti, si ritiene equo stimare nel 70 % di tale valore il danno subito (€ 15.645,00).
Ritiene il Tribunale che non possa trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto il danno che deriva dal mancato pagamento del prezzo di riscatto della proprietà dell'azienda nei confronti del terzo dante causa società che la convenuta si era accollata di pagare quale parte del prezzo Controparte_4 della cessione, pari ad € 12.000,00, da versare direttamente a La atteso che in ragione CP_4 della risoluzione del contratto tale importo pattuito a titolo di prezzo non è dovuto.
Va altresì rilevato che parte attrice è tenuta al pagamento di tale importo nei confronti di CP_4 in forza del precedente contratto di cessione con patto di riservato dominio tra queste parti stipulato, rispetto al quale l'odierna convenuta è estranea.
Non può trovare accoglimento nemmeno la domanda relativa al risarcimento del danno pari ai canoni non pagati nei confronti della società proprietaria e locatrice dell'immobile nel quale veniva esercitata l'azienda. Invero, sebbene parte attrice si sia dichiarata obbligata in solido con la convenuta nei confronti della società locatrice per il pagamento dei canoni (doc. 3 att.) non risulta che la società locatrice abbia richiesto i canoni a parte attrice, nemmeno in via stragiudiziale, non essendo stato depositato alcun documento al riguardo. Allo stato, pertanto, manca la prova della sussistenza del danno.
Infine, parte attrice non ha fornito prova del danno all'immagine e degli ulteriori danni allegati in modo del tutto generico.
Pertanto, attuata la compensazione tra il credito accertato in favore di parte attrice (€ 37.645,00) con il credito vantato dalla convenuta a titolo di restituzione del prezzo già corrisposto in favore di parte attrice sulla base del contratto risolto (€ 23.600,00), la convenuta deve essere condannata alla corresponsione di € 14.045,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 26.000 – 52.000,00 parametri medi tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra le parti in data 6.12.2023;
- condanna Da ST CI OB, quale titolare della ditta individuale Gelosia Bar di Da ST
pagina 8 di 9 CI OB, al rilascio in favore di parte attrice, del ramo d'azienda oggetto del contratto di cessione del 6.12.2023;
- operata la compensazione tra i rispettivi debiti, condanna Da ST CI OB alla corresponsione in favore di parte attrice dell'importo di €14.045,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna Da ST CI OB alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 7.600,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 20/11/2025
Il Giudice Marina Rossi
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