Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Marco Bottino, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive della udienza del 17.1.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9477/24 R. G.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Calcedonio Porzio Parte_1
Ricorrente in opposizione
E rappresentata e difesa dall'avv. Franco Furore, Controparte_1
Opposto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.7.24 la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 329/24 emesso in data 17.6.24 dal Tribunale di Napoli Nord in favore del creditore opposto per la somma di euro 6.743,01 e notificato in pari data, afferente la condanna dell'odierno opponente al pagamento di somme a titolo di residuo tfr pari ad euro 1.813,25 e a titolo di indennità sostitutive di ferie non godute pari ad euro 3.029,76 come risultanti dall'ultima busta paga di novembre 2023 e dal cud 2024.
Contestava il quantum della somma ingiunta indicando quali dovuti euro 1.398,67 a titolo di residuo tfr ed euro 1.251,91 a titolo di indennità per ferie non godute sulla base della busta paga del febbraio 2023.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, deducendo con la propria memoria di costituzione l'infondatezza sotto ogni profilo dell'atto di opposizione e concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. Deve affermarsi che la ricorrente non ha fornito prova di aver pagato le somme ingiunte come risultanti dalla busta paga di novembre 2023 e cud 2024.
Nemmeno risultano dovute sulla base di una busta paga, febbraio 2023 non relativa alla fine del rapporto, somme minori di quelle da ingiungere sulla base della richiesta monitoria.
Tuttavia, sebbene parte opposta non ne faccia riferimento il D.I.T. n. 329/24 reca un errore nella somma ingiunta che risulta per mero errore materiale pari ad euro 6.734,01 anziche pari alla corretta somma di euro 4.843,01.
Ciò impone la revoca del decreto ingiuntivo n. 329/24 e la ditta opponente va condannata al pagamento di €. 4.843,01, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT calcolata mensilmente sulla sorta capitale e agli interessi legali calcolati mensilmente sulla somma via via rivalutata, dalla maturazione del credito al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 329/2024; condanna l'opponente al pagamento in favore di di complessivi €. 4.843,01, oltre alla Controparte_1 rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT calcolata mensilmente sulla sorta capitale e agli interessi legali calcolati mensilmente sulla somma via via rivalutata, dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali complessivamente considerate, e liquidate nella somma di euro 1181,00 oltre IVA e c.p.a., se dovuti come per legge, e rimborso spese generali nella misura del 15 %, in favore dell'avv. Franco Furore, dichiaratosi anticipatario..
Aversa, 22.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Marco Bottino