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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 31/10/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 339/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato l'11.10.2024 da
, gia' in qualità di titolare dell'impresa individuale “Nuova Parte_1
AR ON di ZI IG (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. DARIO LUNDER, presso il cui studio in Trieste, via Cesare Beccaria n. 6, risulta elettivamente domiciliato, per procura rilasciata su foglio separato e allegato in primo grado
APPELLANTE contro
- già - (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ELENA GUIDUCCI, presso il cui studio in Bologna, via
Castiglione n. 41, risulta elettivamente domiciliata, per procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 256/2024 del Tribunale di Trieste, pubblicata il
12.3.2024, non notificata – “somministrazione ”
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da note depositate il 28.7.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione
o difesa, contrariis reiectis:
-IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto Appello rivolto alla richiesta di integrale riforma della Sentenza n.256/2024 del
Tribunale Civile Ordinario di Trieste, sub R.G. n.1470/2021, pubblicata il 12.03.2024, Rep.
n .448/2024 del 12.03.2024, Registrata il 10.06.2024 al n. 1780/2024, per l'importo di €.
200,00, mai notificata, e, per l'effetto, accogliere le seguenti Conclusioni così come formulate in sede di prime cure:
1)REVOCARE il Decreto Ingiuntivo del Tribunale Civile di Trieste n.183/2021-sub R.G.
854/2021, notificato in data 15.04.2021, qui opposto in quanto portatore di somma non dovuta, anche per esplicito riconoscimento della convenuta-opposta, e per non aver inoltre dimostrato la stessa la sussistenza della legittimazione attiva ad agire, oltre ad essere il credito non provato e/o prescritto e comunque insussistente essendo il frutto di un errore di contabilizzazione e di mera fantasia nel suo ammontare;
2)DICHIARARE, in sede meritale, come non dovuta la somma azionata dall'avversaria per
€.8.395,46 essendo infondata in fatto e in diritto, non essendo munita altresì di prova per in ordine al suo ammontare;
3)CONDANNARE la convenuta opposta al pagamento delle spese di patrocinio e borsuali per €.118,50 per Contributo Unificato ed €,27,00 per l'imposta di bollo, con la maggiorazione degli interessi moratori.
4)CON VITTORIA di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge, anche per il presente grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in prime cure, trattandosi di elementi di prova importanti ai fini della presente decisione”.
Per l'appellata: come da note depositate il 28.7.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, ogni diversa istanza, azione o eccezione disattese:
Nel merito - In via principale: per le ragioni esposte in narrativa, respingere l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. Parte_1
256/2024 del Tribunale di Trieste. Nel merito - In via principale: per le ragioni esposte in narrativa, respingere l'appello proposto da condannare quest'ultima ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 183/2021 emesso dal Tribunale di Parte_1
Trieste su ricorso di (ora per il pagamento della Controparte_2 Controparte_1 somma di euro 8.967,94, oltre a interessi moratori, dovuta a titolo di prezzo della somministrazione di energia elettrica.
L'opponente esponeva: che, a seguito della verifica del malfunzionamento del contatore, il
31.10.2016 SA (cui negli anni sarebbero succedute Energia Base Trieste prima e poi) aveva emesso una nota di credito di euro 8.395,56; che il Controparte_2 contatore era stato quindi sostituito appena il 23.9.2017, quando l'azienda servita dall'utenza non era più operativa;
che il 23.3.2018 SA aveva trasmesso incomprensibilmente un estratto conto di euro 10.988,57; che il 27.8.2018 Energia Base
Trieste aveva inviato un estratto conto di euro 152,94; che il 31.12.2018 era stata chiusa l'attività d'impresa; che il 7.2.2019 Energia Base Trieste aveva trasmesso un estratto conto di euro 103,68 e che infine il 23.4.2019 era stato inviato l'ennesimo estratto conto di importo nuovamente diverso rispetto a quelli precedentemente inviati e pari a quello ingiunto.
Ciò esposto, con riferimento all'incoerenza e contraddittorietà delle somme pretese dalla ricorrente evocava il noto fenomeno delle “bollette pazze” nel quale sarebbe stata coinvolta, tra le altre, Nord Est. Con specifico riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio, CP_2 sosteneva che la nota di accredito avesse “annullato” il debito, poi riemerso a seguito delle
“varie mutazioni societarie” (pag. 3 dell'atto di opposizione).
Insisteva per la revoca del decreto opposto.
2. Si costituiva la società opposta, la quale esponeva: che con la nota di credito menzionata dall'opponente erano stati stornati gli importi dovuti dal in base a fatture emesse Parte_1
in autolettura dal 2013 al 2016, mentre era stata lasciata a debito del cliente l'IVA relativa, pari a euro 1.872,53; che era stata quindi emessa la fattura dd. 16.2.2017 di euro 5.839,31, la quale riguardava in parte consumi anteriori alla nota di credito (calcolati sulla base di letture effettive) e in parte consumi successivi sino al 31.1.2017, data di sospensione dell'utenza per morosità; che erano state successivamente emesse altre 12 fatture per euro 1.258,10 per i consumi dell'impresa gestita dal che quest'ultimo aveva riconosciuto in data Parte_1
15.5.2017 il debito proponendo un piano di rientro mai onorato.
In diritto, contestava l'opposizione, rilevandone la totale genericità e il riferimento, palesemente inconferente, alla questione “bollette pazze”.
Concludeva, in via principale, per il rigetto dell'opposizione, e, in via subordinata, per la condanna del al pagamento della minor somma accertata come dovuta. Parte_1
3. Nel corso del giudizio, l'opponente contestava sia di dovere l'IVA sulla somma stornata con la nota credito, sia le fatture emesse successivamente alla data (31.1.2017) nella quale la stessa aveva affermato essere stata sospesa la fornitura. CP_2
L'opposta depositava sia le bollette emesse nel corso del rapporto, sia la certificazione dei consumi rilevati, e precisava che il 31.1.2017 non era stata definitivamente interrotta, ma solo sospesa, l'erogazione dell'energia elettrica.
4. La causa, istruita documentalmente, era decisa con la sentenza impugnata, con la quale il
Tribunale di Trieste respingeva l'opposizione, regolando le spese secondo soccombenza.
In primo luogo, il giudice sosteneva che le contestazioni riguardanti l'IVA relativa alla nota di credito non potessero essere prese in considerazione, in quanto tardivamente proposte, rilevando inoltre che la predetta nota neppure era stata prodotta in giudizio.
In secondo luogo, evidenziava che con riferimento alle bollette azionate non fossero stati offerti dall'opponente elementi sufficienti per poter affermare che il consumo di energia elettrica fosse abnorme o che il contatore non funzionasse, né risultando pertinente il riferimento al fenomeno – non integrante fatto notorio – delle c.d. bollette pazze.
5. Ha proposto appello proponendo i seguenti motivi. Parte_1
5.1 Con il primo, ha contestato esistenza e ammontare del debito, rilevando la mancata produzione in giudizio della bolletta di maggior importo (euro 5.839,31), neppure ricevuta.
5.2 Con il secondo, ha allegato di avere tempestivamente contestato le allegazioni avversarie, censurando la contraddittorietà delle contabilizzazioni via via comunicate, ed evidenziando che non aveva dimostrato sulla base di quali rilevazioni di consumi fossero stati eseguiti CP_2
i calcoli posti a fondamento delle bollette.
5.3 Con il terzo, ha contestato di dovere l'IVA sull'importo stornato con la nota di credito, rilevando che, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972, qualora venga meno l'operazione imponibile, il soggetto che ha emesso la nota di credito può recuperare l'imposta entro il termine di decadenza di un anno. Se non l'aveva fatto ed era decaduta dalla possibilità CP_2 di recuperare l'IVA, si trattava di fatto alla stessa imputabile, che non poteva consentirle di addebitare l'imposta al cliente.
5.4 Con il quarto e ultimo motivo ha contestato l'addebito delle fatture emesse dopo la chiusura del contatore, avvenuta nel mese di febbraio 2016.
Il ha quindi concluso – in riforma della sentenza appellata - per la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
6. Si è costituita (già , che ha chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_3 dell'appello, e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
6.1 Quanto al primo motivo, l'appellata ha osservato che la bolletta è stata prodotta in giudizio, e che l'importo dalla stessa portato era stato riconosciuto come dovuto dall'appellante in data 15.5.2017.
6.2 Quanto al secondo, ha rilevato che l'atto di opposizione non conteneva alcuna specifica contestazione dei fatti costitutivi del credito.
6.3 Quanto al terzo, ha affermato di essere stata impossibilitata a recuperare l'IVA a causa del decorso di un anno previsto dall'art. 26 D.P.R. 633/1972, con la conseguenza che l'imposta non poteva che restare a carico del cliente.
6.4 Quanto all'ultimo motivo, ha censurato la tardività e genericità delle contestazioni relative ai consumi fatturati.
7. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
28.10.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
8. Va innanzitutto respinta la richiesta, formulata dall'appellante, di ammissione “delle istanze istruttorie richieste e non ammesse e/o rigettate in primo grado”, aventi a oggetto la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c..
E, invero, detta istanza non venne reiterata dal in sede di precisazione delle Parte_1 conclusioni nel giudizio di primo grado, allorché l'opponente si limitò a richiedere solo l'espletamento di “eventuale C.T.U. tecnico contabile” (non necessaria, sulla base di quanto si esporrà in seguito), e precisò pure che “per quanto riguarda ogni altro elemento probatorio si ritiene che la domanda dell'attuale esponente sia già ampiamente provata dalla produzione documentale”, così implicitamente rinunciando alla richiesta di prova testimoniale precedentemente formulata (v., tra le altre Cass. n. 33103/2021, che ha affermato che “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione”).
9. Il primo motivo è infondato.
L'appellante, contestando esistenza e ammontare del credito di , ha lamentato la CP_1 mancata ricezione e l'omessa produzione in giudizio della bolletta n. 811700055998 dd.
16.2.2017 di euro 5.839,31 la quale, secondo la società opposta, avrebbe avuto a oggetto l'addebito dei consumi effettivi (in luogo di quelli oggetto di autolettura, per i quali fu emessa la nota di credito dd. 11.10.2016 di euro 8.395,56 ) per il periodo dal settembre 2012 al febbraio 2017, consumi peraltro che il assume come non provati. Parte_1
9.1 Si osserva, in primo luogo, che la fattura in questione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stata ritualmente depositata da parte opposta all'interno dei documenti allegati sub 9 (“bollette emesse nel corso del rapporto”) alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2
c.p.c..
Il relativo importo, inoltre, fu espressamente riconosciuto come dovuto dal il Parte_1 quale, evidentemente, ebbe a ricevere la fattura.
In particolare, proprio a seguito dell'inoltro di quest'ultima l'appellante presentò il 14.3.2017 un reclamo ad AcegasAps. Avuta la risposta della società, la quale rilevò che la bolletta
“ricalcola i consumi effettivi del contatore fino alla lettura di smontaggio del contatore di data 30/07/2013 e dalla data di posa dell'apparecchio alla data 31/01/2017 in base al rilievo della lettura del nuovo apparecchio…”, e sollecitò il cliente al relativo pagamento (doc. 14 di parte opponente), il inviò il 15.5.2017 una lettera, predisposta da Parte_1
Federconsumatori, ma da lui sottoscritta “per adesione e conferma”, con la quale propose un rientro rateale del debito indicato nella fattura e richiese la diminuzione della potenza contrattuale da 6 KW a 3 KW (doc. 7 di parte opposta), con una condotta implicitamente, ma inequivocabilmente, incompatibile con la volontà di contestare il debito.
10. Il secondo motivo, con il quale l'appellante ha censurato la decisione impugnata per avere erroneamente ritenuto che il credito di non fosse stato tempestivamente Controparte_3
contestato, attiene alla prova del credito per somministrazione di energia elettrica.
10.1 Al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere, innanzitutto, che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”
(Cass. n. 28984/2023), sicché, “di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante
è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art.
1218 cod. civ” (Cass. n. 297/2020).
Tuttavia, è stato precisato che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (Cass. n. 23699/2016).
Ma tale contestazione dev'essere specifica e compiuta, dovendo “l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali
[presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)” (Cass. n. 297/2020 cit.).
10.2 Nella specie, al contrario, le contestazioni svolte dal in relazione all'esistenza Parte_1
del credito - pur effettivamente tempestive, in quanto contenute nell'opposizione a decreto ingiuntivo - sono state da un lato generiche (laddove ha inteso riferirsi al fenomeno delle
“bollette pazze”, del tutto privo di pertinenza alla vicenda in esame) e dall'altro infondate. A tale ultimo riguardo, l'opponente ha ricollegato all'emissione della nota di credito di euro
8.395,56 il significato di azzeramento del proprio debito, laddove con tale documento contabile SA si limitò ad annullare la fatturazione eseguita sulla base di autolettura, per poi addebitare i consumi effettivi con la bolletta di euro 5.839,31 sopra indicata e riconosciuta come dovuta dal Parte_1
10.3 Quanto, in secondo luogo, alla lamentata confusione contabile ascrivibile alle società fornitrici - le quali avrebbero comunicato “estratti conto” che riportavano somme a debito tra loro del tutto diverse (v. pag. 2 dell'atto di opposizione, ove si menzionano gli importi di euro
152,94 ed euro 103,68 indicati da Energia Base Trieste, ed euro 8.967,94, pari a quello ingiunto, comunicato da , si rileva che i primi due importi non Controparte_3 costituiscono oggetto di estratto conto, e quindi di riepilogo del totale dovuto dal cliente, ma sono portati da singole bollette emesse nel corso del rapporto (v. doc. 9 di parte opposta), andando quindi a sommarsi al debito precedente sino a giungere all'importo complessivamente richiesto in via monitoria, il quale ricomprende appunto – tra gli altri – anche i corrispettivi di euro 152,94 (bolletta n. 811800382021) ed euro 103,68 (bolletta n.
811800475183).
10.4 In relazione, infine, al malfunzionamento del contatore, è stato lo stesso opponente a riconoscere che SA ebbe dapprima a inviare la nota di credito di euro 8.395,56
e quindi a sostituire il contatore, così rimuovendo il pregiudizio conseguentemente subito dal cliente.
10.5 Infine, a fronte della produzione, da parte di Nord Est, della rilevazione CP_2 dettagliata dei consumi nel corso del rapporto allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
c.p.c. (docc. 10-12), l'opponente ha omesso di svolgere specifiche contestazioni circa correttezza ed effettività degli stessi, che vanno dunque ritenuti non contestati.
Va quindi respinto anche il secondo motivo di appello.
11. E' invece fondato il terzo motivo, con il quale l'appellante ha lamentato che il Tribunale non abbia motivato in ordine all'illegittimo addebito, da parte di Controparte_3
dell'IVA – pari a euro 1.872,53 – sulle fatture “stornate” con l'emissione della nota di credito di euro 8.395,56.
11.1 Con quest'ultimo documento, stornò i soli importi imponibili di cui alle CP_2 bollette 814000157664, 811500443891 e 811500025794 emesse in autolettura, escludendo l'IVA, per l'effetto addebitata al cliente, sostenendo che l'imposta non sarebbe più recuperabile, essendo decorso più di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile ai sensi del terzo comma dell'art. 26 D.P.R. 633/1972.
11.2 Il Tribunale ha sostenuto che la debenza dell'IVA non era stata contestata dall'opponente e che la nota di credito non risultava prodotta.
Il giudice di primo grado ha quindi espresso le ragioni del suo convincimento, che però risultano errate, in quanto, da un lato, l'IVA fu contestata dal nella prima Parte_1 occasione utile, costituita – a fronte della deduzione svolta in merito dall'opposta nella comparsa di risposta - dalla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., e, dall'altro, la nota di credito era in atti, essendo stata depositata da entrambe le parti (doc. 3 di parte opponente;
doc. 9 di parte opposta, pagg. 11-14). 11.3 Nel merito, l'art. 26 D.P.R. 633/1972 dispone, al comma 2 che <se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e
24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19
l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25>>.
Il successivo comma 3, invocato dall'appellata, prevede che < comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7>>.
La circostanza che non abbia esercitato il diritto previsto dall'art. 26, co. 2 D.P.R. CP_2
633/1972 entro il termine stabilito dalla legge ha quale conseguenza l'impossibilità di portare in detrazione l'imposta, che quindi resta a carico della società, non potendo quindi legittimare la pretesa di vederla addebitata al cliente .
La somma di euro 1.872,53 non è quindi dovuta dal e va detratta dall'ammontare Parte_1 del credito ingiunto che, per l'effetto, viene ridotto a euro 7.095,41, oltre agli interessi moratori dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
12. E' infine infondato il quarto motivo, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto dovuti gli addebiti indicati nelle fatture emesse successivamente alla chiusura e asporto del contatore, asseritamente avvenuti nel mese di febbraio 2016.
12.1 Osserva il Collegio come la circostanza della chiusura, nella data suindicata, del contatore risulta, per un verso, del tutto nuova, in quanto allegata per la prima volta solo in secondo grado, ed è quindi inammissibile, e per altro, non provata e addirittura smentita dalle dichiarazioni – sul punto confessorie - dello stesso il quale, nella citata lettera dd. Parte_1
15.5.2017 inviata ad SA con la quale propose il rientro rateale del proprio Contr debito, richiese di diminuire la potenza contrattuale impegnata da 6 KW a , sul presupposto – evidentemente - che l'utenza fosse all'epoca ancora attiva.
Risultano pertanto dovuti anche gli importi addebitati per i consumi successivi al mese di febbraio 2016. 13. Conclusivamente, accertato che non è dovuto dall'appellante l'importo di euro 1.872,53
a titolo di IVA, e revocato il decreto ingiuntivo opposto, in riforma della sentenza appellata va condannato al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
euro 7.095,41, oltre agli interessi moratori dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
14. Va infine respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata, la quale presuppone il requisito della totale soccombenza della controparte, nella specie insussistente, atteso il non integrale accoglimento della domanda di (v., tra le altre, Cass. Controparte_1
14.4.2016, n. 7409).
15. La circostanza che il credito azionato dall'appellata risulti accertato per una parte, sia pure percentualmente prevalente, giustifica la parziale compensazione – in ragione di 1/3 - delle spese di entrambi i gradi, con condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, dei residui due terzi, secondo la liquidazione operata in dispositivo, la quale tiene conto, per il primo grado, di quanto liquidato nel decreto ingiuntivo e in sentenza, e per il presente grado, dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione pertinente, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 339/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza appellata, accertato che non è dovuto dall'appellante l'importo di euro 1.872,53 a titolo di IVA, e revocato il decreto ingiuntivo n. 183/2021 del Tribunale di
Trieste, condanna al pagamento, in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di euro 7.095,41, oltre agli interessi moratori dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, dei due terzi delle spese di lite, che liquida per tale frazione – quanto al primo grado – in euro 360,00 per compensi ed euro
97,00 per esborsi per la fase monitoria, e in euro 1.666,66 per compensi per il giudizio di opposizione, e – quanto al presente grado - in Euro 2.644,00 per compensi, oltre – per entrambi i gradi – a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege, e compensando tra le parti il restante terzo. Trieste, 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 339/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato l'11.10.2024 da
, gia' in qualità di titolare dell'impresa individuale “Nuova Parte_1
AR ON di ZI IG (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. DARIO LUNDER, presso il cui studio in Trieste, via Cesare Beccaria n. 6, risulta elettivamente domiciliato, per procura rilasciata su foglio separato e allegato in primo grado
APPELLANTE contro
- già - (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ELENA GUIDUCCI, presso il cui studio in Bologna, via
Castiglione n. 41, risulta elettivamente domiciliata, per procura rilasciata su foglio separato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 256/2024 del Tribunale di Trieste, pubblicata il
12.3.2024, non notificata – “somministrazione ”
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da note depositate il 28.7.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione
o difesa, contrariis reiectis:
-IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto Appello rivolto alla richiesta di integrale riforma della Sentenza n.256/2024 del
Tribunale Civile Ordinario di Trieste, sub R.G. n.1470/2021, pubblicata il 12.03.2024, Rep.
n .448/2024 del 12.03.2024, Registrata il 10.06.2024 al n. 1780/2024, per l'importo di €.
200,00, mai notificata, e, per l'effetto, accogliere le seguenti Conclusioni così come formulate in sede di prime cure:
1)REVOCARE il Decreto Ingiuntivo del Tribunale Civile di Trieste n.183/2021-sub R.G.
854/2021, notificato in data 15.04.2021, qui opposto in quanto portatore di somma non dovuta, anche per esplicito riconoscimento della convenuta-opposta, e per non aver inoltre dimostrato la stessa la sussistenza della legittimazione attiva ad agire, oltre ad essere il credito non provato e/o prescritto e comunque insussistente essendo il frutto di un errore di contabilizzazione e di mera fantasia nel suo ammontare;
2)DICHIARARE, in sede meritale, come non dovuta la somma azionata dall'avversaria per
€.8.395,46 essendo infondata in fatto e in diritto, non essendo munita altresì di prova per in ordine al suo ammontare;
3)CONDANNARE la convenuta opposta al pagamento delle spese di patrocinio e borsuali per €.118,50 per Contributo Unificato ed €,27,00 per l'imposta di bollo, con la maggiorazione degli interessi moratori.
4)CON VITTORIA di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge, anche per il presente grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in prime cure, trattandosi di elementi di prova importanti ai fini della presente decisione”.
Per l'appellata: come da note depositate il 28.7.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, ogni diversa istanza, azione o eccezione disattese:
Nel merito - In via principale: per le ragioni esposte in narrativa, respingere l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. Parte_1
256/2024 del Tribunale di Trieste. Nel merito - In via principale: per le ragioni esposte in narrativa, respingere l'appello proposto da condannare quest'ultima ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
96 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 183/2021 emesso dal Tribunale di Parte_1
Trieste su ricorso di (ora per il pagamento della Controparte_2 Controparte_1 somma di euro 8.967,94, oltre a interessi moratori, dovuta a titolo di prezzo della somministrazione di energia elettrica.
L'opponente esponeva: che, a seguito della verifica del malfunzionamento del contatore, il
31.10.2016 SA (cui negli anni sarebbero succedute Energia Base Trieste prima e poi) aveva emesso una nota di credito di euro 8.395,56; che il Controparte_2 contatore era stato quindi sostituito appena il 23.9.2017, quando l'azienda servita dall'utenza non era più operativa;
che il 23.3.2018 SA aveva trasmesso incomprensibilmente un estratto conto di euro 10.988,57; che il 27.8.2018 Energia Base
Trieste aveva inviato un estratto conto di euro 152,94; che il 31.12.2018 era stata chiusa l'attività d'impresa; che il 7.2.2019 Energia Base Trieste aveva trasmesso un estratto conto di euro 103,68 e che infine il 23.4.2019 era stato inviato l'ennesimo estratto conto di importo nuovamente diverso rispetto a quelli precedentemente inviati e pari a quello ingiunto.
Ciò esposto, con riferimento all'incoerenza e contraddittorietà delle somme pretese dalla ricorrente evocava il noto fenomeno delle “bollette pazze” nel quale sarebbe stata coinvolta, tra le altre, Nord Est. Con specifico riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio, CP_2 sosteneva che la nota di accredito avesse “annullato” il debito, poi riemerso a seguito delle
“varie mutazioni societarie” (pag. 3 dell'atto di opposizione).
Insisteva per la revoca del decreto opposto.
2. Si costituiva la società opposta, la quale esponeva: che con la nota di credito menzionata dall'opponente erano stati stornati gli importi dovuti dal in base a fatture emesse Parte_1
in autolettura dal 2013 al 2016, mentre era stata lasciata a debito del cliente l'IVA relativa, pari a euro 1.872,53; che era stata quindi emessa la fattura dd. 16.2.2017 di euro 5.839,31, la quale riguardava in parte consumi anteriori alla nota di credito (calcolati sulla base di letture effettive) e in parte consumi successivi sino al 31.1.2017, data di sospensione dell'utenza per morosità; che erano state successivamente emesse altre 12 fatture per euro 1.258,10 per i consumi dell'impresa gestita dal che quest'ultimo aveva riconosciuto in data Parte_1
15.5.2017 il debito proponendo un piano di rientro mai onorato.
In diritto, contestava l'opposizione, rilevandone la totale genericità e il riferimento, palesemente inconferente, alla questione “bollette pazze”.
Concludeva, in via principale, per il rigetto dell'opposizione, e, in via subordinata, per la condanna del al pagamento della minor somma accertata come dovuta. Parte_1
3. Nel corso del giudizio, l'opponente contestava sia di dovere l'IVA sulla somma stornata con la nota credito, sia le fatture emesse successivamente alla data (31.1.2017) nella quale la stessa aveva affermato essere stata sospesa la fornitura. CP_2
L'opposta depositava sia le bollette emesse nel corso del rapporto, sia la certificazione dei consumi rilevati, e precisava che il 31.1.2017 non era stata definitivamente interrotta, ma solo sospesa, l'erogazione dell'energia elettrica.
4. La causa, istruita documentalmente, era decisa con la sentenza impugnata, con la quale il
Tribunale di Trieste respingeva l'opposizione, regolando le spese secondo soccombenza.
In primo luogo, il giudice sosteneva che le contestazioni riguardanti l'IVA relativa alla nota di credito non potessero essere prese in considerazione, in quanto tardivamente proposte, rilevando inoltre che la predetta nota neppure era stata prodotta in giudizio.
In secondo luogo, evidenziava che con riferimento alle bollette azionate non fossero stati offerti dall'opponente elementi sufficienti per poter affermare che il consumo di energia elettrica fosse abnorme o che il contatore non funzionasse, né risultando pertinente il riferimento al fenomeno – non integrante fatto notorio – delle c.d. bollette pazze.
5. Ha proposto appello proponendo i seguenti motivi. Parte_1
5.1 Con il primo, ha contestato esistenza e ammontare del debito, rilevando la mancata produzione in giudizio della bolletta di maggior importo (euro 5.839,31), neppure ricevuta.
5.2 Con il secondo, ha allegato di avere tempestivamente contestato le allegazioni avversarie, censurando la contraddittorietà delle contabilizzazioni via via comunicate, ed evidenziando che non aveva dimostrato sulla base di quali rilevazioni di consumi fossero stati eseguiti CP_2
i calcoli posti a fondamento delle bollette.
5.3 Con il terzo, ha contestato di dovere l'IVA sull'importo stornato con la nota di credito, rilevando che, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972, qualora venga meno l'operazione imponibile, il soggetto che ha emesso la nota di credito può recuperare l'imposta entro il termine di decadenza di un anno. Se non l'aveva fatto ed era decaduta dalla possibilità CP_2 di recuperare l'IVA, si trattava di fatto alla stessa imputabile, che non poteva consentirle di addebitare l'imposta al cliente.
5.4 Con il quarto e ultimo motivo ha contestato l'addebito delle fatture emesse dopo la chiusura del contatore, avvenuta nel mese di febbraio 2016.
Il ha quindi concluso – in riforma della sentenza appellata - per la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
6. Si è costituita (già , che ha chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_3 dell'appello, e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
6.1 Quanto al primo motivo, l'appellata ha osservato che la bolletta è stata prodotta in giudizio, e che l'importo dalla stessa portato era stato riconosciuto come dovuto dall'appellante in data 15.5.2017.
6.2 Quanto al secondo, ha rilevato che l'atto di opposizione non conteneva alcuna specifica contestazione dei fatti costitutivi del credito.
6.3 Quanto al terzo, ha affermato di essere stata impossibilitata a recuperare l'IVA a causa del decorso di un anno previsto dall'art. 26 D.P.R. 633/1972, con la conseguenza che l'imposta non poteva che restare a carico del cliente.
6.4 Quanto all'ultimo motivo, ha censurato la tardività e genericità delle contestazioni relative ai consumi fatturati.
7. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
28.10.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
8. Va innanzitutto respinta la richiesta, formulata dall'appellante, di ammissione “delle istanze istruttorie richieste e non ammesse e/o rigettate in primo grado”, aventi a oggetto la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c..
E, invero, detta istanza non venne reiterata dal in sede di precisazione delle Parte_1 conclusioni nel giudizio di primo grado, allorché l'opponente si limitò a richiedere solo l'espletamento di “eventuale C.T.U. tecnico contabile” (non necessaria, sulla base di quanto si esporrà in seguito), e precisò pure che “per quanto riguarda ogni altro elemento probatorio si ritiene che la domanda dell'attuale esponente sia già ampiamente provata dalla produzione documentale”, così implicitamente rinunciando alla richiesta di prova testimoniale precedentemente formulata (v., tra le altre Cass. n. 33103/2021, che ha affermato che “nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione”).
9. Il primo motivo è infondato.
L'appellante, contestando esistenza e ammontare del credito di , ha lamentato la CP_1 mancata ricezione e l'omessa produzione in giudizio della bolletta n. 811700055998 dd.
16.2.2017 di euro 5.839,31 la quale, secondo la società opposta, avrebbe avuto a oggetto l'addebito dei consumi effettivi (in luogo di quelli oggetto di autolettura, per i quali fu emessa la nota di credito dd. 11.10.2016 di euro 8.395,56 ) per il periodo dal settembre 2012 al febbraio 2017, consumi peraltro che il assume come non provati. Parte_1
9.1 Si osserva, in primo luogo, che la fattura in questione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stata ritualmente depositata da parte opposta all'interno dei documenti allegati sub 9 (“bollette emesse nel corso del rapporto”) alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2
c.p.c..
Il relativo importo, inoltre, fu espressamente riconosciuto come dovuto dal il Parte_1 quale, evidentemente, ebbe a ricevere la fattura.
In particolare, proprio a seguito dell'inoltro di quest'ultima l'appellante presentò il 14.3.2017 un reclamo ad AcegasAps. Avuta la risposta della società, la quale rilevò che la bolletta
“ricalcola i consumi effettivi del contatore fino alla lettura di smontaggio del contatore di data 30/07/2013 e dalla data di posa dell'apparecchio alla data 31/01/2017 in base al rilievo della lettura del nuovo apparecchio…”, e sollecitò il cliente al relativo pagamento (doc. 14 di parte opponente), il inviò il 15.5.2017 una lettera, predisposta da Parte_1
Federconsumatori, ma da lui sottoscritta “per adesione e conferma”, con la quale propose un rientro rateale del debito indicato nella fattura e richiese la diminuzione della potenza contrattuale da 6 KW a 3 KW (doc. 7 di parte opposta), con una condotta implicitamente, ma inequivocabilmente, incompatibile con la volontà di contestare il debito.
10. Il secondo motivo, con il quale l'appellante ha censurato la decisione impugnata per avere erroneamente ritenuto che il credito di non fosse stato tempestivamente Controparte_3
contestato, attiene alla prova del credito per somministrazione di energia elettrica.
10.1 Al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere, innanzitutto, che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”
(Cass. n. 28984/2023), sicché, “di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante
è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art.
1218 cod. civ” (Cass. n. 297/2020).
Tuttavia, è stato precisato che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (Cass. n. 23699/2016).
Ma tale contestazione dev'essere specifica e compiuta, dovendo “l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali
[presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)” (Cass. n. 297/2020 cit.).
10.2 Nella specie, al contrario, le contestazioni svolte dal in relazione all'esistenza Parte_1
del credito - pur effettivamente tempestive, in quanto contenute nell'opposizione a decreto ingiuntivo - sono state da un lato generiche (laddove ha inteso riferirsi al fenomeno delle
“bollette pazze”, del tutto privo di pertinenza alla vicenda in esame) e dall'altro infondate. A tale ultimo riguardo, l'opponente ha ricollegato all'emissione della nota di credito di euro
8.395,56 il significato di azzeramento del proprio debito, laddove con tale documento contabile SA si limitò ad annullare la fatturazione eseguita sulla base di autolettura, per poi addebitare i consumi effettivi con la bolletta di euro 5.839,31 sopra indicata e riconosciuta come dovuta dal Parte_1
10.3 Quanto, in secondo luogo, alla lamentata confusione contabile ascrivibile alle società fornitrici - le quali avrebbero comunicato “estratti conto” che riportavano somme a debito tra loro del tutto diverse (v. pag. 2 dell'atto di opposizione, ove si menzionano gli importi di euro
152,94 ed euro 103,68 indicati da Energia Base Trieste, ed euro 8.967,94, pari a quello ingiunto, comunicato da , si rileva che i primi due importi non Controparte_3 costituiscono oggetto di estratto conto, e quindi di riepilogo del totale dovuto dal cliente, ma sono portati da singole bollette emesse nel corso del rapporto (v. doc. 9 di parte opposta), andando quindi a sommarsi al debito precedente sino a giungere all'importo complessivamente richiesto in via monitoria, il quale ricomprende appunto – tra gli altri – anche i corrispettivi di euro 152,94 (bolletta n. 811800382021) ed euro 103,68 (bolletta n.
811800475183).
10.4 In relazione, infine, al malfunzionamento del contatore, è stato lo stesso opponente a riconoscere che SA ebbe dapprima a inviare la nota di credito di euro 8.395,56
e quindi a sostituire il contatore, così rimuovendo il pregiudizio conseguentemente subito dal cliente.
10.5 Infine, a fronte della produzione, da parte di Nord Est, della rilevazione CP_2 dettagliata dei consumi nel corso del rapporto allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
c.p.c. (docc. 10-12), l'opponente ha omesso di svolgere specifiche contestazioni circa correttezza ed effettività degli stessi, che vanno dunque ritenuti non contestati.
Va quindi respinto anche il secondo motivo di appello.
11. E' invece fondato il terzo motivo, con il quale l'appellante ha lamentato che il Tribunale non abbia motivato in ordine all'illegittimo addebito, da parte di Controparte_3
dell'IVA – pari a euro 1.872,53 – sulle fatture “stornate” con l'emissione della nota di credito di euro 8.395,56.
11.1 Con quest'ultimo documento, stornò i soli importi imponibili di cui alle CP_2 bollette 814000157664, 811500443891 e 811500025794 emesse in autolettura, escludendo l'IVA, per l'effetto addebitata al cliente, sostenendo che l'imposta non sarebbe più recuperabile, essendo decorso più di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile ai sensi del terzo comma dell'art. 26 D.P.R. 633/1972.
11.2 Il Tribunale ha sostenuto che la debenza dell'IVA non era stata contestata dall'opponente e che la nota di credito non risultava prodotta.
Il giudice di primo grado ha quindi espresso le ragioni del suo convincimento, che però risultano errate, in quanto, da un lato, l'IVA fu contestata dal nella prima Parte_1 occasione utile, costituita – a fronte della deduzione svolta in merito dall'opposta nella comparsa di risposta - dalla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., e, dall'altro, la nota di credito era in atti, essendo stata depositata da entrambe le parti (doc. 3 di parte opponente;
doc. 9 di parte opposta, pagg. 11-14). 11.3 Nel merito, l'art. 26 D.P.R. 633/1972 dispone, al comma 2 che <se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e
24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19
l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25>>.
Il successivo comma 3, invocato dall'appellata, prevede che < comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7>>.
La circostanza che non abbia esercitato il diritto previsto dall'art. 26, co. 2 D.P.R. CP_2
633/1972 entro il termine stabilito dalla legge ha quale conseguenza l'impossibilità di portare in detrazione l'imposta, che quindi resta a carico della società, non potendo quindi legittimare la pretesa di vederla addebitata al cliente .
La somma di euro 1.872,53 non è quindi dovuta dal e va detratta dall'ammontare Parte_1 del credito ingiunto che, per l'effetto, viene ridotto a euro 7.095,41, oltre agli interessi moratori dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
12. E' infine infondato il quarto motivo, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto dovuti gli addebiti indicati nelle fatture emesse successivamente alla chiusura e asporto del contatore, asseritamente avvenuti nel mese di febbraio 2016.
12.1 Osserva il Collegio come la circostanza della chiusura, nella data suindicata, del contatore risulta, per un verso, del tutto nuova, in quanto allegata per la prima volta solo in secondo grado, ed è quindi inammissibile, e per altro, non provata e addirittura smentita dalle dichiarazioni – sul punto confessorie - dello stesso il quale, nella citata lettera dd. Parte_1
15.5.2017 inviata ad SA con la quale propose il rientro rateale del proprio Contr debito, richiese di diminuire la potenza contrattuale impegnata da 6 KW a , sul presupposto – evidentemente - che l'utenza fosse all'epoca ancora attiva.
Risultano pertanto dovuti anche gli importi addebitati per i consumi successivi al mese di febbraio 2016. 13. Conclusivamente, accertato che non è dovuto dall'appellante l'importo di euro 1.872,53
a titolo di IVA, e revocato il decreto ingiuntivo opposto, in riforma della sentenza appellata va condannato al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
euro 7.095,41, oltre agli interessi moratori dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
14. Va infine respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata, la quale presuppone il requisito della totale soccombenza della controparte, nella specie insussistente, atteso il non integrale accoglimento della domanda di (v., tra le altre, Cass. Controparte_1
14.4.2016, n. 7409).
15. La circostanza che il credito azionato dall'appellata risulti accertato per una parte, sia pure percentualmente prevalente, giustifica la parziale compensazione – in ragione di 1/3 - delle spese di entrambi i gradi, con condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, dei residui due terzi, secondo la liquidazione operata in dispositivo, la quale tiene conto, per il primo grado, di quanto liquidato nel decreto ingiuntivo e in sentenza, e per il presente grado, dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione pertinente, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 339/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza appellata, accertato che non è dovuto dall'appellante l'importo di euro 1.872,53 a titolo di IVA, e revocato il decreto ingiuntivo n. 183/2021 del Tribunale di
Trieste, condanna al pagamento, in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di euro 7.095,41, oltre agli interessi moratori dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, dei due terzi delle spese di lite, che liquida per tale frazione – quanto al primo grado – in euro 360,00 per compensi ed euro
97,00 per esborsi per la fase monitoria, e in euro 1.666,66 per compensi per il giudizio di opposizione, e – quanto al presente grado - in Euro 2.644,00 per compensi, oltre – per entrambi i gradi – a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege, e compensando tra le parti il restante terzo. Trieste, 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto