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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Dott. Simone
Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 908/2020 e discussa all'udienza del 16.06.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Scozia, Parte_1
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Mattia, resistente CP_1
oggetto: indebito previdenziale
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.03.2020 ha contestato il provvedimento Parte_1 emesso dall' in data 09.03.2017 di ripetizione di quote di parziale integrazione al CP_1 minimo della pensione per la somma complessiva di €.5.614,94 richiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento emesso dall' con condanna dello CP_1 stesso istituto alla restituzione della somma riscossa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con condanna al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.
Il giudizio è stato delegato all'odierno Giudicante da parte della dott.ssa Forastiere e, pertanto, in conseguenza di detto provvedimento, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
Il ricorso è fondato e risulta meritevole di accoglimento.
L'articolo 13 della legge 412 del 1991 regolamenta la materia dell'indebito previdenziale, ovvero le somme erogate in eccedenza o non dovute dall ai titolari CP_1 di pensione.
Tale norma ha disposto che qualora, in conseguenza della verifica della situazione reddituale effettuata annualmente dall' sia accertato un indebito pensionistico, CP_1
l' deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate entro l'anno CP_2 successivo a quello di verifica.
L'articolo 13, comma 1, della legge 412/1991 ha fornito, pertanto, un'interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 2, della legge 88/1989. Questo significa che le somme corrisposte in base a un provvedimento formale e definitivo, viziato da errore imputabile all'ente erogatore non sono ripetibili, salvo il caso di dolo dell'interessato. E la
Cassazione ha chiarito la nozione di "dolo dell'interessato" che rende le somme percepite indebitamente comunque ripetibili. Il dolo può consistere non solo in una condotta attiva volta a trarre in inganno l'ente, ma anche in un dolo omissivo, ovvero l'omessa o incompleta comunicazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente previdenziale. E comunque, affinché si configuri il dolo omissivo, è necessaria l'inosservanza di obblighi di comunicazione da parte dell'interessato/pensionato prescritti da specifiche norme di legge.
Orbene, il comma 2 dell'articolo 13 disciplina un'ipotesi specifica di indebito, prevedendo che l' proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. E in ipotesi di indebita erogazione, l'ente deve provvedere al recupero entro l'anno successivo alla data della verifica annuale. E in ordine alla natura di tale termine la Cassazione ha più volte ribadito che il termine di un anno per il recupero, previsto dal comma 2 dell'articolo
13, è un termine di decadenza. Per conseguenza, allorquando l'ente non provvede al recupero entro il termine decadenziale assegnato, decade dal diritto di richiedere la ripetizione della somma asseritamente indebita. E tale termine decorre dal momento in cui l'ente ha avuto la "conoscibilità" dei dati reddituali completi, ovvero quando il titolare ha comunicato i dati necessari ovvero quando l'ente li ha acquisiti autonomamente (ad esempio, dall'Amministrazione finanziaria). Per conseguenza, tale condotta da parte dell' diviene corretta, legittimando la ripetizione delle somme, allorquando la parte CP_1 interessata, e, quindi, il pensionato, abbia omesso di comunicare i dati necessari al fine di consentire all' di verificare, nel termine assegnato, la esattezza dei dati con CP_1
l'insorgere dell'accertamento di un indebito a carico del pensionato e conseguente insorgenza del diritto in capo all' del recupero delle somme versate indebitamente. CP_1
Nella fattispecie in oggetto l' a seguito di un provvedimento di riliquidazione della CP_1 pensione formulava richiesta di ripetizione nei confronti della sig.ra per la Parte_1 somma di €.5.614,94 ed inerente al periodo 01.04.2007-31.03.2017 mediante 28 trattenute mensili sulla pensione SO n. 20044872 dal mese di maggio 2017 sino al mese di agosto 2019. La parte ricorrente ha prodotto ab origine prova di aver provveduto tempestivamente a comunicare i propri redditi e risulta accertato che l' abbia CP_1 omesso di effettuare la prescritta verifica del termine decadenziale assegnato per legge.
Peraltro, alla sig.ra , persona ottantenne a momento della presentazione del Parte_1 ricorso introduttivo, non può riconoscersi la condotta dolosa sia perché non provata da parte resistente nel corso del giudizio e sia perché la stessa ignorava della sussistenza dell'eventuale erogazione di somme integrative minime della pensione.
Il dato processuale certo è l'accertamento della decadenza dell nel richiedere la CP_1 ripetizione delle somme indebite alla sig.ra a seguito del decorso del termine Parte_1 annuale previsto dalla legge per la verifica della situazione reddituale, con conseguente necessitato accoglimento della domanda introduttiva, disposizione di ripetizione da parte dell' della somma riscossa pari ad €. 5.614,94, oltre interessi legali decorrenti CP_1 dalla data di riscossione sino all'effettivo soddisfo e con esclusione della rivalutazione monetaria in ragione del mancato raggiungimento della prova del danno subito dalla ricorrente.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro, soccorre l'interpretazione del
Tribunale in relazione all'articolo 13 della legge 412/1991 avendo chiarito molteplici aspetti ermeneutici a sostengo dei motivi di risoluzione della fattispecie in esame.
Innanzitutto, il dolo dell'interessato, che, allorquando provato, rende le somme percepite indebitamente ripetibili non è escluso dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. CP_2
L'obbligo di informazione che grava sul pensionato (ex art. 13, comma 1, L. 412/1991) si fonda sul generale dovere di buona fede e correttezza (art. 1175 c.c.) (Cass. Civ.,
Sez. Lav., Ordinanza n. 19239 del 19 luglio 2018), ma nella fattispecie in esame la parte ricorrente ha raggiunto la prova di aver provveduto alla puntuale e tempestiva comunicazione delle dichiarazioni dei redditi in relazione agli anni oggetto della verifica dell' . E comunque, secondo la Suprema Corte l'indebito risulta ripetibile CP_1 richiamando l'onere di informazione che grava sul pensionato. Il dolo omissivo, pertanto, può dirsi integrato solo a fronte dell'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge (Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 8731 del 28 marzo 2019), violazione non riscontrata nella fattispecie in esame. Ma soprattutto recentemente la Corte di Cassazione ha precisato che non si configura alcun obbligo di restituzione nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla Pubblica
Amministrazione ed essi fossero perciò conoscibili dall (Cass. Civ., Sez. Lav., CP_1
Ordinanza n. 29689 del 2024)
E comunque, in ordine al termine di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 13, la
Suprema Corte ha chiarito che l'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991 deve essere interpretato nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (Cass. Civ., Sez. Lav.,
Sentenza n. 20.05.2021, n. 13223).
In conclusione, dall'istruttoria è emersa la buona fede del percipiente e l'errore dell'ente che rimangono i pilastri per l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito, salvo non sia dimostrato il dolo dell'accipiens, dato non emerso nel corso del giudizio in capo alla sig.ra . Risulta provato che la parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di Parte_1 comunicazione, ma non si può prescindere dalla conoscibilità dei dati da parte dell' , CP_1 soprattutto alla luce dell'interscambio di dati tra le Amministrazioni, determinando la conoscenza da parte dell' dei dati reddituali dichiarati dalla parte ricorrente. E CP_1 comunque, il termine di decadenza annuale per il recupero dell'indebito reddituale risulta rigorosamente applicato dalla Cassazione e la prova della decadenza risulta raggiunta con le conseguenze che ne derivano ex lege in capo alle parti.
Infine, in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del giudizio e della mancata necessità dell'attività istruttoria si ritiene opportuno applicare i parametri minimi del
D.N. n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, con conseguente liquidazione della somma di €.1.865,00 in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Dott.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 10.03.2020 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente accertando la illegittimità della richiesta di ripetizione della somma di €.5.614,94 del 15.03.2017 formulata da parte dell' nei CP_1 confronti di;
Parte_1
- condanna alla ripetizione in favore di dell'importo pari ad CP_1 Parte_1
€.5.614,94, oltre interessi legali dalla data di versamento della somma sino all'effettivo soddisfo del credito;
- condanna l' al pagamento delle spese e dei compensi di lite che liquida nella CP_1 somma di €. 1.865,00, oltre accessori come per Legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Marco Scozia dichiaratosi antistatario.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 16.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Dott. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Dott. Simone
Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 908/2020 e discussa all'udienza del 16.06.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Scozia, Parte_1
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Mattia, resistente CP_1
oggetto: indebito previdenziale
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.03.2020 ha contestato il provvedimento Parte_1 emesso dall' in data 09.03.2017 di ripetizione di quote di parziale integrazione al CP_1 minimo della pensione per la somma complessiva di €.5.614,94 richiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento emesso dall' con condanna dello CP_1 stesso istituto alla restituzione della somma riscossa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con condanna al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.
Il giudizio è stato delegato all'odierno Giudicante da parte della dott.ssa Forastiere e, pertanto, in conseguenza di detto provvedimento, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
Il ricorso è fondato e risulta meritevole di accoglimento.
L'articolo 13 della legge 412 del 1991 regolamenta la materia dell'indebito previdenziale, ovvero le somme erogate in eccedenza o non dovute dall ai titolari CP_1 di pensione.
Tale norma ha disposto che qualora, in conseguenza della verifica della situazione reddituale effettuata annualmente dall' sia accertato un indebito pensionistico, CP_1
l' deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate entro l'anno CP_2 successivo a quello di verifica.
L'articolo 13, comma 1, della legge 412/1991 ha fornito, pertanto, un'interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 2, della legge 88/1989. Questo significa che le somme corrisposte in base a un provvedimento formale e definitivo, viziato da errore imputabile all'ente erogatore non sono ripetibili, salvo il caso di dolo dell'interessato. E la
Cassazione ha chiarito la nozione di "dolo dell'interessato" che rende le somme percepite indebitamente comunque ripetibili. Il dolo può consistere non solo in una condotta attiva volta a trarre in inganno l'ente, ma anche in un dolo omissivo, ovvero l'omessa o incompleta comunicazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente previdenziale. E comunque, affinché si configuri il dolo omissivo, è necessaria l'inosservanza di obblighi di comunicazione da parte dell'interessato/pensionato prescritti da specifiche norme di legge.
Orbene, il comma 2 dell'articolo 13 disciplina un'ipotesi specifica di indebito, prevedendo che l' proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. E in ipotesi di indebita erogazione, l'ente deve provvedere al recupero entro l'anno successivo alla data della verifica annuale. E in ordine alla natura di tale termine la Cassazione ha più volte ribadito che il termine di un anno per il recupero, previsto dal comma 2 dell'articolo
13, è un termine di decadenza. Per conseguenza, allorquando l'ente non provvede al recupero entro il termine decadenziale assegnato, decade dal diritto di richiedere la ripetizione della somma asseritamente indebita. E tale termine decorre dal momento in cui l'ente ha avuto la "conoscibilità" dei dati reddituali completi, ovvero quando il titolare ha comunicato i dati necessari ovvero quando l'ente li ha acquisiti autonomamente (ad esempio, dall'Amministrazione finanziaria). Per conseguenza, tale condotta da parte dell' diviene corretta, legittimando la ripetizione delle somme, allorquando la parte CP_1 interessata, e, quindi, il pensionato, abbia omesso di comunicare i dati necessari al fine di consentire all' di verificare, nel termine assegnato, la esattezza dei dati con CP_1
l'insorgere dell'accertamento di un indebito a carico del pensionato e conseguente insorgenza del diritto in capo all' del recupero delle somme versate indebitamente. CP_1
Nella fattispecie in oggetto l' a seguito di un provvedimento di riliquidazione della CP_1 pensione formulava richiesta di ripetizione nei confronti della sig.ra per la Parte_1 somma di €.5.614,94 ed inerente al periodo 01.04.2007-31.03.2017 mediante 28 trattenute mensili sulla pensione SO n. 20044872 dal mese di maggio 2017 sino al mese di agosto 2019. La parte ricorrente ha prodotto ab origine prova di aver provveduto tempestivamente a comunicare i propri redditi e risulta accertato che l' abbia CP_1 omesso di effettuare la prescritta verifica del termine decadenziale assegnato per legge.
Peraltro, alla sig.ra , persona ottantenne a momento della presentazione del Parte_1 ricorso introduttivo, non può riconoscersi la condotta dolosa sia perché non provata da parte resistente nel corso del giudizio e sia perché la stessa ignorava della sussistenza dell'eventuale erogazione di somme integrative minime della pensione.
Il dato processuale certo è l'accertamento della decadenza dell nel richiedere la CP_1 ripetizione delle somme indebite alla sig.ra a seguito del decorso del termine Parte_1 annuale previsto dalla legge per la verifica della situazione reddituale, con conseguente necessitato accoglimento della domanda introduttiva, disposizione di ripetizione da parte dell' della somma riscossa pari ad €. 5.614,94, oltre interessi legali decorrenti CP_1 dalla data di riscossione sino all'effettivo soddisfo e con esclusione della rivalutazione monetaria in ragione del mancato raggiungimento della prova del danno subito dalla ricorrente.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro, soccorre l'interpretazione del
Tribunale in relazione all'articolo 13 della legge 412/1991 avendo chiarito molteplici aspetti ermeneutici a sostengo dei motivi di risoluzione della fattispecie in esame.
Innanzitutto, il dolo dell'interessato, che, allorquando provato, rende le somme percepite indebitamente ripetibili non è escluso dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. CP_2
L'obbligo di informazione che grava sul pensionato (ex art. 13, comma 1, L. 412/1991) si fonda sul generale dovere di buona fede e correttezza (art. 1175 c.c.) (Cass. Civ.,
Sez. Lav., Ordinanza n. 19239 del 19 luglio 2018), ma nella fattispecie in esame la parte ricorrente ha raggiunto la prova di aver provveduto alla puntuale e tempestiva comunicazione delle dichiarazioni dei redditi in relazione agli anni oggetto della verifica dell' . E comunque, secondo la Suprema Corte l'indebito risulta ripetibile CP_1 richiamando l'onere di informazione che grava sul pensionato. Il dolo omissivo, pertanto, può dirsi integrato solo a fronte dell'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge (Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 8731 del 28 marzo 2019), violazione non riscontrata nella fattispecie in esame. Ma soprattutto recentemente la Corte di Cassazione ha precisato che non si configura alcun obbligo di restituzione nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla Pubblica
Amministrazione ed essi fossero perciò conoscibili dall (Cass. Civ., Sez. Lav., CP_1
Ordinanza n. 29689 del 2024)
E comunque, in ordine al termine di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 13, la
Suprema Corte ha chiarito che l'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991 deve essere interpretato nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (Cass. Civ., Sez. Lav.,
Sentenza n. 20.05.2021, n. 13223).
In conclusione, dall'istruttoria è emersa la buona fede del percipiente e l'errore dell'ente che rimangono i pilastri per l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito, salvo non sia dimostrato il dolo dell'accipiens, dato non emerso nel corso del giudizio in capo alla sig.ra . Risulta provato che la parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di Parte_1 comunicazione, ma non si può prescindere dalla conoscibilità dei dati da parte dell' , CP_1 soprattutto alla luce dell'interscambio di dati tra le Amministrazioni, determinando la conoscenza da parte dell' dei dati reddituali dichiarati dalla parte ricorrente. E CP_1 comunque, il termine di decadenza annuale per il recupero dell'indebito reddituale risulta rigorosamente applicato dalla Cassazione e la prova della decadenza risulta raggiunta con le conseguenze che ne derivano ex lege in capo alle parti.
Infine, in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del giudizio e della mancata necessità dell'attività istruttoria si ritiene opportuno applicare i parametri minimi del
D.N. n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, con conseguente liquidazione della somma di €.1.865,00 in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Dott.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 10.03.2020 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
- accoglie la domanda di parte ricorrente accertando la illegittimità della richiesta di ripetizione della somma di €.5.614,94 del 15.03.2017 formulata da parte dell' nei CP_1 confronti di;
Parte_1
- condanna alla ripetizione in favore di dell'importo pari ad CP_1 Parte_1
€.5.614,94, oltre interessi legali dalla data di versamento della somma sino all'effettivo soddisfo del credito;
- condanna l' al pagamento delle spese e dei compensi di lite che liquida nella CP_1 somma di €. 1.865,00, oltre accessori come per Legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Marco Scozia dichiaratosi antistatario.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 16.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Dott. SIMONE COPPOLA