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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE
R.G. 3019/2020
Oggi 7/05/2025, alle ore 11.20, avanti al Giudice dott.
Andrea Ausili, sono comparsi:
Per l'AVVOCATURA Parte_1
DELLO STATO DI PERUGIA, in persona dell'Avvocato dello
Stato Ugo Adorno, assistito ai fini della pratica dalla dott.ssa Camilla Perugini.
Per , nessuno compare. P_
Il Giudice invita l'Avvocatura a concludere ed a discutere la causa ex art. 429 c.p.c.
L'Avv. Adorno conclude come in atti e discute la causa anche riportandosi agli stessi, tra cui le note da ultimo depositate.
All'esito della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, alle ore 16.45, il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza qui di seguito redatta.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 3019 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa
da
Parte_2
(C.F.: ), in persona del prefetto p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avv. Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Pt_1
appellante contro
(C.F.: , rappresentata e P_ C.F._1
difesa dall'Avv. Rossano Monacelli;
appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 12/2020, depositata in data 22.1.2020, non Pt_1
notificata.
OGGETTO: ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'On. Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
pag. 2/25 previa designazione del giudice istruttore e fissazione
dell'udienza di discussione con decreto in calce al
presente atto, in accoglimento del presente gravame,
riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare
il ricorso proposto in primo grado. Con il favore delle
spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”;
per parte appellata: “chiede che l'Ill.mo Giudice
Designato in funzione di Giudice dell'Appello, ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
voglia: - rigettare l'atto di appello e per l'effetto,
confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice
di Pace di nr. 12/2020 depositata il 22 gennaio Pt_1
2020; - con vittoria di spese e competenze professionali
anche dal primo grado da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con verbale n. 980284420 – serie 2017 del
21.11.2019, la Stazione dei Carabinieri di Assisi
contestava ad la violazione dell'art. 93, Parte_3
c.
1-bis e c.
7-bis del CdS, perché, in qualità di conducente residente in Italia da più di sessanta giorni,
circolava alla guida di veicolo immatricolato all'estero e privo di documentazione attestante l'avvio delle pratiche per la nazionalizzazione o, in alternativa, del foglio di via per condurre il mezzo oltre confine.
1.2. Avverso il predetto verbale, l'odierna appellata pag. 3/25 presentava opposizione dinanzi al Giudice di Pace di
, il quale, mediante l'impugnata sentenza, Pt_1
accoglieva il ricorso, annullava il verbale impugnato,
ritenendo sussistenti i presupposti che, ai sensi dell'art. 93, c.
1-ter, CdS escludevano l'applicazione della sanzione contestata al ricorrere delle condizioni ivi elencate.
1.3. Proponeva ricorso in appello l' CP_2
eccependo, con un primo motivo, la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., atteso che il motivo posto a base della decisione impugnata era stato formulato in corso di causa, non già
con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Cont
1.3.1. Con secondo motivo di appello, l' eccepiva l'erroneità della decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 93, c.
1-bis, CdS e dell'art. 93,
c.
1-ter, CdS, in quanto la fattispecie in esame non poteva dirsi ricompresa nell'ambito di alcuna delle eccezioni prescritte dalla disposizione speciale di cui al comma 1-ter della medesima norma, atte ad escludere l'applicazione della sanzione contestata.
1.4. Si costituiva in giudizio la quale P_
chiedeva il rigetto dell'appello proposto, rappresentando:
- che l'impugnata sentenza non poteva ritenersi nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il ricorso presentato in proprio da era stato solo P_
pag. 4/25 meglio esplicitato, nelle sue motivazioni, dal difensore intervenuto nel corso del giudizio di primo grado;
- che, nel merito, l'appello doveva essere rigettato,
in quanto l'odierna appellata aveva prodotto idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 93, c.
1-ter, CdS, così da dover ritenere legittima la circolazione con mezzo immatricolato all'estero.
1.5. All'udienza del 22.1.2025, il Tribunale
sottoponeva alle parti la questione inerente all'intervenuta abrogazione della norma in forza della quale la sanzione opposta era stata irrogata, concedendo termine alle parti per il deposito di note in merito.
1.6. La causa è stata chiamata per la discussione all'udienza del 7.5.2025 e decisa come da dispositivo in calce.
***
2. La questione oggetto di causa muove dal verbale di contestazione serie 2017, n. 980284420, mediante il quale la Compagnia dei Carabinieri di Assisi contestava ad P_
, residente in Italia da più di sessanta giorni, la
[...]
violazione dell'art. 93, c.
1-bis e c.
7-bis, CdS, per avere, quale conducente del mezzo, circolato “alla guida
del veicolo targato BT58DAC immatricolato in Romania”.
Secondo quanto sancito dalla disposizione in commento
(nella formulazione vigente all'epoca dei fatti), “è
pag. 5/25 vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da
oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo
immatricolato all'estero” (c.
1-bis); “per la violazione
delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
711 a euro 2.842. L'organo accertatore trasmette il
documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione
civile competente per territorio, ordina l'immediata
cessazione della circolazione del veicolo e il suo
trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico
passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine
di centottanta giorni decorrenti dalla data della
violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o
non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per
condurlo oltre i transiti di confine, si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi
dell'articolo 213” (c.
7-bis).
Il giudice di primo grado, revocando la sanzione opposta, ha ritenuto come non sussistessero nella fattispecie in esame le condizioni per l'applicabilità
della sanzione in oggetto.
2.1. L'Avvocatura dello Stato ha, quindi, censurato la gravata sentenza: - per violazione dell'art. 112 c.p.c.
(primo motivo di appello); - per violazione e falsa applicazione dell'art. 93 CdS (secondo motivo di appello).
pag. 6/25 Cont
2.2. In particolare, secondo quanto espresso dall'
con il primo motivo di appello, il giudice di prime cure,
pronunciando oltre i limiti dell'opposizione proposta,
accoglieva il ricorso sulla base dell'eccepita operatività
della regola contenuta nell'art. 93, c.
1-ter, CdS, atta ad escludere la comminazione della contestata sanzione;
eccezione che, tuttavia, parte opponente/odierna appellata formulava con atto successivo al ricorso introduttivo di primo grado.
Ne consegue, in tesi, la nullità della gravata sentenza per vizio di ultrapetizione, posto che l'oggetto del giudizio di accertamento doveva ritenersi delimitato ai soli motivi fatti valere con l'opposizione, tra cui non era possibile ravvisare la suddetta eccezione.
Al riguardo il Tribunale evidenzia come sussista effettivamente il dedotto difetto di ultrapetizione,
comportando lo stesso la nullità della sentenza;
tale vizio, tuttavia, non comporta un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, in quanto fattispecie non rientrante tra quelle tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che “il giudice di appello, che accerti un
vizio di extrapetizione - ed è pacifico che ultrapetizione
ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio,
sono identici sotto il profilo del trattamento - a carico
pag. 7/25 della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e
decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato
dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo
un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi
dell'art. 354 c.p.c." (cfr. Cass., sent. n. 12570/2019).
3. Analizzando, dunque, l'appello nel merito e considerando come il giudizio abbia ad oggetto l'applicazione dell'art. 93 CdS (secondo motivo di appello), come contestato dagli organi accertatori nei confronti dell'odierna appellata, dirimente ai fini del decidere risulta l'intervenuta abrogazione della norma in commento.
Più nel dettaglio, la norma posta a base dell'infrazione irrogata non risulta più vigente, essendo stata abrogata dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio
2022, in vigore dal 18 marzo 2022; e ciò a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea, pronunciata in data 16 dicembre 2021 (C-274/2020), che ha dichiarato come l'art. 93 comma 1 bis si ponga in contrasto con le normative europee ed, in particolare, con l'art. 63 del
TFUE, laddove stabilisce che “L'articolo 63, paragrafo 1,
TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla
normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia
stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più
di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo
pag. 8/25 immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere
dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza
tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel
primo Stato membro e senza che l'interessato possa far
valere un diritto a un'esenzione, qualora il medesimo
veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente
utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né
sia, di fatto, utilizzato in tal modo”. In sostanza la
Corte di Giustizia ritiene non conforme al principio di libera circolazione di capitali il divieto imposto ai residenti da più di 60 giorni sul territorio nazionale di utilizzare, anche saltuariamente (in ipotesi in forza di comodato di breve durata), un veicolo immatricolato all'estero, essendo legittima la sola sanzione dello stabile utilizzo del mezzo immatricolato all'estero.
Dunque, alla luce di detta pronuncia, il Giudice nazionale investito dell'opposizione alla sanzione comminata ex art,
93 CdS (all'epoca vigente) era chiamato ad apprezzare il titolo in forza del quale il residente in Italia da più di
60 giorni conduceva sul territorio nazionale un mezzo immatricolato all'estero e in ipotesi che ciò fosse avvenuto in forza di comodato temporaneo a ritenere lecita la condotta.
In adeguamento a quanto espresso dalla Corte di
Giustizia dell'UE, l'Italia ha espunto la previsione sanzionatoria convenuta nell'art. 93 c. 1 bis ed pag. 9/25 introdotto il nuovo art. 93-bis del codice della strada,
che - per quanto qui d'interesse - prevede: "1. Fuori dei
casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i
rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di
persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia
sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a
condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della
residenza siano immatricolati secondo le disposizioni
degli articoli 93 e 94” (c. 1); “7. Il proprietario del
veicolo che ne consente la circolazione in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
400 a Euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento
di circolazione e intima al proprietario di immatricolare
il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94,
ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla
registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì
l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il
suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico
passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 213. Il documento di
circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della
motorizzazione civile competente per territorio. Il
veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica
dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa
all'immatricolazione o alla registrazione in Italia,
pag. 10/25 l'intestatario del documento di circolazione estero può
chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a
lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e
a condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti
dalla data della violazione, il veicolo non sia
immatricolato o registrato in Italia o, qualora
autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti
di confine, si applica la sanzione accessoria della
confisca amministrativa. Chiunque circola durante il
periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le
prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per
condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto
allesanzioni di cui all'articolo 213, comma 8” (c. 7).
Sul punto, l'Avvocatura dello Stato rappresenta come l'espunzione dell'art. 93 dal Codice della Strada non abbia, in concreto, fatto venir meno la fattispecie sanzionata con il verbale di contestazione opposto, atteso che la medesima infrazione sarebbe stata trasposta, in tutti i suoi elementi costitutivi, nel nuovo art. 93-bis
CdS, nella parte sopra richiamata.
Invero, dal confronto tra la formulazione dell'abrogato art. 93 CdS e quella del nuovo art. 93-bis CdS, emerge –
in tesi – una marginale modifica normativa che avrebbe esclusivamente inciso sul periodo temporale nel quale è
ammessa la circolazione dei veicoli esteri (non più
pag. 11/25 sessanta giorni dall'acquisizione della residenza da parte del conducente, come previsto dall'abrogato art. 93 CdS,
bensì tre mesi, come disposto dal nuovo art. 93 CdS),
rendendo, per il resto, organica la materia inerente alla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero.
Ad ogni modo, secondo quanto espresso dall'Avvocatura,
le sopravvenute modifiche normative favorevoli al soggetto sanzionato non sarebbero rilevanti anche in ragione del carattere non afflittivo delle norme sanzionatorie applicate, in ossequio al principio tempus regit actum,
proprio del sistema sanzionatorio amministrativo.
Ne consegue, in tesi, l'applicazione della disposizione vigente al momento in cui la condotta illecita veniva posta in essere e, quindi, contestata dagli organi accertatori nei confronti di parte appellata.
4. Le difese dell'Avvocatura non possono essere condivise.
5. In primo luogo, si rende necessario analizzare la natura delle norme sanzionatorie che vengono in rilievo nel caso di specie.
In linea generale, secondo quanto espresso dall'orientamento interpretativo prevalente, valorizzando il profilo funzionale, si distingue tra sanzioni in senso lato e sanzioni in senso stretto. In particolare, le prime presentano una finalità ripristinatoria, in forma specifica o per equivalente, dell'interesse pubblico leso pag. 12/25 dal comportamento antigiuridico, mentre le seconde mostrano una finalità afflittiva, essendo indirizzate a punire il responsabile dell'illecito, allo scopo di assicurare obiettivi di prevenzione generale e speciale a tutela di un interesse pubblico.
La questione che si pone è rappresentata dall'articolato sistema di misure afflittive che l'ordinamento nazionale prevede al di fuori del circuito della giustizia penale.
Invero, l'uso di strumenti afflittivi alternativi alla sanzione penale può tradursi in una “truffa delle etichette” da parte del legislatore, che cela l'essenza punitiva della misura dietro lo schermo di una qualificazione in termini non penalistici, con conseguente elusione delle garanzie (costituzionali e convenzionali)
proprie della materia penale.
Ne è conseguita una copiosa giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, atta a ridisegnare i confini - mobili - della materia penale, a partire dalla nota sentenza Engel del 1976. Secondo la Corte EDU,
invero, le sanzioni amministrative afflittive rientrano in un concetto allargato di materia penale – con conseguente applicazione delle garanzie costituzionali – al ricorrere dei c.d. “criteri Engel” (Corte EDU, Grande Camera, 8
giugno 1976). Tali criteri sono costituti: i) dalla qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto pag. 13/25 nazionale, con la puntualizzazione che la stessa non è
vincolante quanto si accerta la valenza intrinsecamente penale della misura;
ii) dalla natura dell'illecito,
desunta dall'ambito di applicazione, di carattere generale, della norma che lo prevede – che deve essere rivolto alla generalità dei consociati – e dallo scopo perseguito che deve essere non risarcitorio, ma afflittivo;
iii) dal grado di severità della sanzione,
determinato con riguardo alla pena massima prevista dalla legge e non a quella concretamente applicata. I criteri così enucleati sono alternativi e non cumulativi.
Nondimeno, la Corte EDU ha previsto la possibilità di adottare un approccio cumulativo, qualora l'analisi separata di ciascun criterio non consenta di pervenire ad una conclusione chiara.
Ne consegue, secondo la Corte di Strasburgo, che le garanzie proprie del diritto penale strettamente inteso troveranno applicazione anche per il diritto sanzionatorio. Il riferimento è, in particolare, agli artt. 6 e 7 della CEDU, nonché, sul piano interno,
dell'art. 25, c. 2, Cost. (principio di legalità) e dei rispettivi, sottintesi statuti garantistici che ne fungono da corollari.
5.1. Sul piano legislativo nazionale, per quanto qui d'interesse, la disciplina generale delle sanzioni amministrative, modellata alla luce dei principi di pag. 14/25 matrice penalistica, è contenuta nella l. n. 689/1981. In
particolare, l'art. 1 della legge 689/1981 – la cui rubrica reca “principio di legalità” – dispone che
“nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima della commissione della violazione”.
La norma, a ben vedere, riproduce il principio di legalità e di irretroattività della legge sfavorevole, di cui all'art. 25, c. 2 Cost., ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli.
Tale lacuna normativa ha, dunque, fatto emergere la questione circa la possibile estensione di tale principio anche alle sanzioni amministrative.
Al riguardo, la Corte Costituzionale (già con la sentenza n. 236 del 2011 e, più recentemente, con la sentenza n. 63 del 2019), pur ritenendo non contrario a costituzione la disposizione sopra richiamata, ha affermato che rispetto “a singole sanzioni amministrative
che abbiano natura e finalità “punitiva”, il complesso dei
principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito
della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il
principio di retroattività della lex mitior, nei limiti
appena precisati – non potrà che estendersi anche a tali
sanzioni” (Corte Cost., sent. n. 63 del 2019). La Consulta
ha, infatti, rilevato come “la Corte di Strasburgo non
pag. 15/25 abbia mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni
amministrative complessivamente considerato, bensì singole
e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare
quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai
sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire
caratteristiche "punitive" alla luce dell'ordinamento
convenzionale". In difetto, pertanto, di alcun "vincolo di
matrice convenzionale in ordine alla previsione
generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei
singoli Stati aderenti, del principio della retroattività
della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle
sanzioni amministrative", la sentenza n. 193 del 2016 ha
giudicato non fondata una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), del quale il giudice a
quo sospettava il contrasto con gli artt. 3 e 117, primo
comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt.
6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola
generale di applicazione della legge successiva più
favorevole agli autori degli illeciti amministrativi:
regola generale la cui introduzione, secondo la
valutazione di questa Corte, avrebbe finito "per
disattendere la necessità della preventiva valutazione
della singola sanzione (qualificata "amministrativa" dal
diritto interno) come "convenzionalmente penale", alla
luce dei cosiddetti criteri Engel” (Corte Cost., sent. n.
pag. 16/25 63/2019). Continua la Consulta, infatti, che “l'estensione
del principio di retroattività della lex mitior in materia
di sanzioni amministrative aventi natura e funzione
"punitiva" è, del resto, conforme alla logica sottesa alla
giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base
dell'art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente
penali. Laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia
natura "punitiva", di regola non vi sarà ragione per
continuare ad applicare nei confronti di costui tale
sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato
non più illecito;
né per continuare ad applicarla in una
misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso
sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della
gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. E ciò
salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di
controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere
al medesimo "vaglio positivo di ragionevolezza", al cui
metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe
al principio di retroattività in mitius nella materia
penale”.
Ne consegue che l'applicazione del principio di retroattività della lex mitior e – più in generale – dello statuto di garanzie (costituzionali e convenzionali) che presiedono la materia penale potrà trovare applicazione anche in riferimento a sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitiva, alla luce dei c.d. criteri pag. 17/25 Engel sopra richiamati.
Per quanto concerne il diritto italiano, ad esempio,
sono state ricondotte alla nozione allargata di materia penale: - la confisca ex art. 44, c. 3, D.P.R. n. 380 del
2001 (Corte EDU 20 gennaio 2009, e altri Parte_4
contro
Italia;
- una sanzione amministrativa pecuniaria per eccesso di velocità del modesto importo di Lire 62.000
(Corte EDU 9 novembre 1999,
contro
Italia); - una Per_1
sanzione pecuniaria per violazione di vincoli paesaggistici (Corte EDU 21 marzo 2006, Valico S.r.l.
contro
Italia); - una sanzione dell'A.G.C.M. per intesa restrittiva (Corte EDU 27 settembre 2011, Menarini contro
Italia). Ipotesi, dunque, eterogenee tra loro, di cui la
Corte ha valorizzato – di volta in volta – la finalità, la natura e/o la severità della sanzione concreta.
5.2. Nel caso di specie, la questione concerne l'irrogazione della sanzione amministrativa per la circolazione nel territorio nazionale di veicolo immatricolato all'estero, come prevista dall'allora vigente art. 93, c.
1-bis, CdS e, ad oggi, regolamentata dal nuovo art. 93-bis CdS.
A prescindere dal rapporto intertemporale delle norme sopra richiamate – di cui si tratterà funditus nel prosieguo della motivazione – si impone la necessità di verificare la natura (afflittiva o meno) delle norme in commento, alla luce dei criteri Engel sopra elencati, così
pag. 18/25 da determinare la possibile applicabilità delle garanzie offerte dai principi penalistici, tra cui il principio di retroattività della legge più favorevole.
Perciò, a prescindere dalla qualificazione formale offerta dal legislatore e valorizzando la finalità delle norme e, altresì, la risposta sanzionatoria offerta dalle medesime disposizioni, è possibile affermarne la natura sostanzialmente penale.
In particolare, lo scopo previsto dal legislatore risulta, a ben vedere, finalizzato a contrastare l'aggiramento degli obblighi che conseguono all'immatricolazione del mezzo in Italia, tra cui l'assicurazione RCA, la revisione del mezzo e il pagamento del bollo auto. L'immatricolazione comporta, oltretutto,
l'iscrizione del mezzo all'interno del Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).
L'omessa immatricolazione, pertanto, non solo risulterebbe dannosa per la tutela della sicurezza nell'ambito della circolazione stradale, ma costituirebbe,
altresì, un espediente per sottrarsi alle sanzioni previste dal Codice della Strada. Secondo quanto stabilito dall'art. 201 del CdS, infatti, “qualora la violazione non
possa essere immediatamente contestata, il verbale, con
gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con
la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, deve, entro novanta giorni
pag. 19/25 dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e
si tratti di violazione commessa dal conducente di un
veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti
indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio
nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data
dell'accertamento (…)” (c. 1).
Di conseguenza, la circolazione nel territorio nazionale mediante veicolo non immatricolato in Italia
consentirebbe al soggetto autore dell'illecito amministrativo di sottrarsi alle correlative sanzioni imposte dal codice della strada, in caso di mancata contestazione immediata, risultando sicuramente più
difficile la notificazione del verbale e la riscossione della relativa sanzione.
La natura punitiva delle norme in commento si apprezza,
pertanto, alla luce delle plurime finalità di cui sono espressione, atte a reprimere e prevenire la violazione di ulteriori norme poste a tutela della generalità dei consociati e dell'ordine pubblico inteso nella sua interezza.
Nella sanzione pecuniaria, poi, non si ravvisano finalità ulteriori rispetto a quelle speciali e generali preventive, tipiche del diritto della punizione, non emergendo scopi risarcitori, ripristinatori e compensativi.
pag. 20/25 Inoltre, anche guardando al grado di severità della sanzione, è delineata una non trascurabile, dal punto di vista afflittivo, cornice edittale della pena pecuniaria prevista, a cui si aggiunge, in caso di mancata regolarizzazione dell'immatricolazione del veicolo,
addirittura la sanzione accessoria della confisca. Sul
punto giova anche confrontare la cornice edittale della sanzione pecuniaria (da 711,00 a 2842,00 euro) con quella sicuramente penale delle ammende (che all'art. 26 prevede una forbice tra euro 26,00 ed euro 10.000,00), nelle ipotesi in cui tali ultime sanzioni siano comminate in via esclusiva nelle ipotesi contravvenzionali previste dal codice penale (ad es. art. 716 e 723 c.p. che prevedono ammende non superiori rispettivamente ad euro 206,00 e
516,00.
5.3. Dunque, l'art. 93 CdS anteriforma costituiva norma sanzionatoria di carattere afflittivo a cui, in ragione dei c.d. criteri Engel, deve essere assicurata l'applicazione delle garanzie fondamentali proprie del diritto penale, tra cui l'applicazione retroattiva della lex mitior.
6. Ciò posto, non è dato ravvisare una continuità
sanzionatoria tra quanto previsto dalla disciplina previgente e quanto previsto dall'attuale disposizione normativa.
Nella specie, da un confronto strutturale tra il pag. 21/25 precedente art. 93 CdS e il nuovo art. 93-bis CdS, risulta evidente come non compaia più alcun riferimento al generale divieto, a chi ha stabilito la residenza in
Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Il primo comma dell'art. 93-bis CdS, invero, stabilisce che “(…) gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero
di proprietà di persona che abbia acquisito residenza
anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul
territorio nazionale a condizione che entro tre mesi
dall'acquisizione della residenza siano immatricolati
secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94”, così
facendo esplicito riferimento al solo proprietario del mezzo. La prescrizione espressa dalla nuova disposizione vale, quindi, per il caso in cui il proprietario del mezzo abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia, non essendo più prevista l'acquisizione della residenza anagrafica in Italia da parte del conducente, il quale potrà essere, indifferentemente, residente o non residente in Italia.
Soltanto il proprietario sarà, pertanto, obbligato –
nel nuovo termine di tre mesi (non più sessanta giorni)
dall'acquisizione della residenza in Italia – ad immatricolare il veicolo estero in Italia, quale requisito indefettibile per la circolazione nel territorio nazionale.
pag. 22/25 Al contrario, la figura del conducente è posta in evidenza dal nuovo comma 2 dell'art. 93-bis CdS, il quale dispone che “a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e
dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti
sul territorio nazionale da soggetto avente residenza
anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario
del veicolo stesso, deve essere custodito un documento
sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale
risultino il titolo e la durata della disponibilità del
veicolo(…)”.
La nuova norma differenzia in maniera netta le condotte, rispettivamente, del conducente e del proprietario, imponendo soltanto a quest'ultimo – e non più al conducente – l'obbligo di immatricolazione in
Italia del mezzo estero, nell'ipotesi in cui abbia stabilito la residenza nel territorio italiano ed essendo costruito solamente su quest'ultimo l'ipotesi di illecito prima disciplinato all'art. 93 c. 1 bis e 7 bis. è Per_2
infatti ora la norma nel prevedere che “Il proprietario
del veicolo che ne consente la circolazione in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.600”.
Ne consegue come la modifica normativa intervenuta debba considerarsi un'ipotesi di abolitio criminis, non potendo più ritenersi sanzionabile la condotta del pag. 23/25 conducente che non abbia assolto agli obblighi di immatricolazione previsti dalla previgente normativa;
obblighi che, sul piano soggettivo, risultano ad oggi indirizzari al solo proprietario del mezzo estero.
La violazione contestata dagli organi accertatori nei confronti dell'odierna appellata, ai sensi del previgente art. 93 CdS, c.
1-bis e c.
7-bis, non risulta attualmente più punibile e, pertanto, in applicazione delle garanzie costituzionali sopra richiamate e, nella specie, in applicazione del principio di retroattività della lex
mitior, la sanzione (di natura sostanzialmente penale)
dovrà essere revocata, in quanto abrogata.
Trattandosi di norma punitiva di carattere sostanzialmente penale spetta al Giudice investito per qualsiasi ragione dell'opposizione al verbale di accertamento della sanzione di rilevare l'avvenuta abrogazione della sanzione (Cass. sent. n. 15772 del
2005).
7. Le ragioni decisorie impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3019 del
2020 sul ricorso in appello proposto da
[...]
contro Parte_2 P_
così provvede:
pag. 24/25 1) Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) Annulla il verbale di accertamento n. n.
980284420 – serie 2017 del 21.11.2019,
3) Spese dei due gradi di giudizio interamente compensate.
Perugia, il 7.5.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 25/25
SECONDA SEZIONE
R.G. 3019/2020
Oggi 7/05/2025, alle ore 11.20, avanti al Giudice dott.
Andrea Ausili, sono comparsi:
Per l'AVVOCATURA Parte_1
DELLO STATO DI PERUGIA, in persona dell'Avvocato dello
Stato Ugo Adorno, assistito ai fini della pratica dalla dott.ssa Camilla Perugini.
Per , nessuno compare. P_
Il Giudice invita l'Avvocatura a concludere ed a discutere la causa ex art. 429 c.p.c.
L'Avv. Adorno conclude come in atti e discute la causa anche riportandosi agli stessi, tra cui le note da ultimo depositate.
All'esito della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, alle ore 16.45, il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza qui di seguito redatta.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 3019 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa
da
Parte_2
(C.F.: ), in persona del prefetto p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avv. Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Pt_1
appellante contro
(C.F.: , rappresentata e P_ C.F._1
difesa dall'Avv. Rossano Monacelli;
appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 12/2020, depositata in data 22.1.2020, non Pt_1
notificata.
OGGETTO: ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'On. Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
pag. 2/25 previa designazione del giudice istruttore e fissazione
dell'udienza di discussione con decreto in calce al
presente atto, in accoglimento del presente gravame,
riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare
il ricorso proposto in primo grado. Con il favore delle
spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”;
per parte appellata: “chiede che l'Ill.mo Giudice
Designato in funzione di Giudice dell'Appello, ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
voglia: - rigettare l'atto di appello e per l'effetto,
confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice
di Pace di nr. 12/2020 depositata il 22 gennaio Pt_1
2020; - con vittoria di spese e competenze professionali
anche dal primo grado da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con verbale n. 980284420 – serie 2017 del
21.11.2019, la Stazione dei Carabinieri di Assisi
contestava ad la violazione dell'art. 93, Parte_3
c.
1-bis e c.
7-bis del CdS, perché, in qualità di conducente residente in Italia da più di sessanta giorni,
circolava alla guida di veicolo immatricolato all'estero e privo di documentazione attestante l'avvio delle pratiche per la nazionalizzazione o, in alternativa, del foglio di via per condurre il mezzo oltre confine.
1.2. Avverso il predetto verbale, l'odierna appellata pag. 3/25 presentava opposizione dinanzi al Giudice di Pace di
, il quale, mediante l'impugnata sentenza, Pt_1
accoglieva il ricorso, annullava il verbale impugnato,
ritenendo sussistenti i presupposti che, ai sensi dell'art. 93, c.
1-ter, CdS escludevano l'applicazione della sanzione contestata al ricorrere delle condizioni ivi elencate.
1.3. Proponeva ricorso in appello l' CP_2
eccependo, con un primo motivo, la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., atteso che il motivo posto a base della decisione impugnata era stato formulato in corso di causa, non già
con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Cont
1.3.1. Con secondo motivo di appello, l' eccepiva l'erroneità della decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 93, c.
1-bis, CdS e dell'art. 93,
c.
1-ter, CdS, in quanto la fattispecie in esame non poteva dirsi ricompresa nell'ambito di alcuna delle eccezioni prescritte dalla disposizione speciale di cui al comma 1-ter della medesima norma, atte ad escludere l'applicazione della sanzione contestata.
1.4. Si costituiva in giudizio la quale P_
chiedeva il rigetto dell'appello proposto, rappresentando:
- che l'impugnata sentenza non poteva ritenersi nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il ricorso presentato in proprio da era stato solo P_
pag. 4/25 meglio esplicitato, nelle sue motivazioni, dal difensore intervenuto nel corso del giudizio di primo grado;
- che, nel merito, l'appello doveva essere rigettato,
in quanto l'odierna appellata aveva prodotto idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 93, c.
1-ter, CdS, così da dover ritenere legittima la circolazione con mezzo immatricolato all'estero.
1.5. All'udienza del 22.1.2025, il Tribunale
sottoponeva alle parti la questione inerente all'intervenuta abrogazione della norma in forza della quale la sanzione opposta era stata irrogata, concedendo termine alle parti per il deposito di note in merito.
1.6. La causa è stata chiamata per la discussione all'udienza del 7.5.2025 e decisa come da dispositivo in calce.
***
2. La questione oggetto di causa muove dal verbale di contestazione serie 2017, n. 980284420, mediante il quale la Compagnia dei Carabinieri di Assisi contestava ad P_
, residente in Italia da più di sessanta giorni, la
[...]
violazione dell'art. 93, c.
1-bis e c.
7-bis, CdS, per avere, quale conducente del mezzo, circolato “alla guida
del veicolo targato BT58DAC immatricolato in Romania”.
Secondo quanto sancito dalla disposizione in commento
(nella formulazione vigente all'epoca dei fatti), “è
pag. 5/25 vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da
oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo
immatricolato all'estero” (c.
1-bis); “per la violazione
delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
711 a euro 2.842. L'organo accertatore trasmette il
documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione
civile competente per territorio, ordina l'immediata
cessazione della circolazione del veicolo e il suo
trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico
passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine
di centottanta giorni decorrenti dalla data della
violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o
non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per
condurlo oltre i transiti di confine, si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi
dell'articolo 213” (c.
7-bis).
Il giudice di primo grado, revocando la sanzione opposta, ha ritenuto come non sussistessero nella fattispecie in esame le condizioni per l'applicabilità
della sanzione in oggetto.
2.1. L'Avvocatura dello Stato ha, quindi, censurato la gravata sentenza: - per violazione dell'art. 112 c.p.c.
(primo motivo di appello); - per violazione e falsa applicazione dell'art. 93 CdS (secondo motivo di appello).
pag. 6/25 Cont
2.2. In particolare, secondo quanto espresso dall'
con il primo motivo di appello, il giudice di prime cure,
pronunciando oltre i limiti dell'opposizione proposta,
accoglieva il ricorso sulla base dell'eccepita operatività
della regola contenuta nell'art. 93, c.
1-ter, CdS, atta ad escludere la comminazione della contestata sanzione;
eccezione che, tuttavia, parte opponente/odierna appellata formulava con atto successivo al ricorso introduttivo di primo grado.
Ne consegue, in tesi, la nullità della gravata sentenza per vizio di ultrapetizione, posto che l'oggetto del giudizio di accertamento doveva ritenersi delimitato ai soli motivi fatti valere con l'opposizione, tra cui non era possibile ravvisare la suddetta eccezione.
Al riguardo il Tribunale evidenzia come sussista effettivamente il dedotto difetto di ultrapetizione,
comportando lo stesso la nullità della sentenza;
tale vizio, tuttavia, non comporta un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, in quanto fattispecie non rientrante tra quelle tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che “il giudice di appello, che accerti un
vizio di extrapetizione - ed è pacifico che ultrapetizione
ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio,
sono identici sotto il profilo del trattamento - a carico
pag. 7/25 della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e
decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato
dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo
un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi
dell'art. 354 c.p.c." (cfr. Cass., sent. n. 12570/2019).
3. Analizzando, dunque, l'appello nel merito e considerando come il giudizio abbia ad oggetto l'applicazione dell'art. 93 CdS (secondo motivo di appello), come contestato dagli organi accertatori nei confronti dell'odierna appellata, dirimente ai fini del decidere risulta l'intervenuta abrogazione della norma in commento.
Più nel dettaglio, la norma posta a base dell'infrazione irrogata non risulta più vigente, essendo stata abrogata dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio
2022, in vigore dal 18 marzo 2022; e ciò a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea, pronunciata in data 16 dicembre 2021 (C-274/2020), che ha dichiarato come l'art. 93 comma 1 bis si ponga in contrasto con le normative europee ed, in particolare, con l'art. 63 del
TFUE, laddove stabilisce che “L'articolo 63, paragrafo 1,
TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla
normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia
stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più
di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo
pag. 8/25 immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere
dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza
tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel
primo Stato membro e senza che l'interessato possa far
valere un diritto a un'esenzione, qualora il medesimo
veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente
utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né
sia, di fatto, utilizzato in tal modo”. In sostanza la
Corte di Giustizia ritiene non conforme al principio di libera circolazione di capitali il divieto imposto ai residenti da più di 60 giorni sul territorio nazionale di utilizzare, anche saltuariamente (in ipotesi in forza di comodato di breve durata), un veicolo immatricolato all'estero, essendo legittima la sola sanzione dello stabile utilizzo del mezzo immatricolato all'estero.
Dunque, alla luce di detta pronuncia, il Giudice nazionale investito dell'opposizione alla sanzione comminata ex art,
93 CdS (all'epoca vigente) era chiamato ad apprezzare il titolo in forza del quale il residente in Italia da più di
60 giorni conduceva sul territorio nazionale un mezzo immatricolato all'estero e in ipotesi che ciò fosse avvenuto in forza di comodato temporaneo a ritenere lecita la condotta.
In adeguamento a quanto espresso dalla Corte di
Giustizia dell'UE, l'Italia ha espunto la previsione sanzionatoria convenuta nell'art. 93 c. 1 bis ed pag. 9/25 introdotto il nuovo art. 93-bis del codice della strada,
che - per quanto qui d'interesse - prevede: "1. Fuori dei
casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i
rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di
persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia
sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a
condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della
residenza siano immatricolati secondo le disposizioni
degli articoli 93 e 94” (c. 1); “7. Il proprietario del
veicolo che ne consente la circolazione in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
400 a Euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento
di circolazione e intima al proprietario di immatricolare
il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94,
ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla
registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì
l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il
suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico
passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 213. Il documento di
circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della
motorizzazione civile competente per territorio. Il
veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica
dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa
all'immatricolazione o alla registrazione in Italia,
pag. 10/25 l'intestatario del documento di circolazione estero può
chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a
lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e
a condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti
dalla data della violazione, il veicolo non sia
immatricolato o registrato in Italia o, qualora
autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti
di confine, si applica la sanzione accessoria della
confisca amministrativa. Chiunque circola durante il
periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le
prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per
condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto
allesanzioni di cui all'articolo 213, comma 8” (c. 7).
Sul punto, l'Avvocatura dello Stato rappresenta come l'espunzione dell'art. 93 dal Codice della Strada non abbia, in concreto, fatto venir meno la fattispecie sanzionata con il verbale di contestazione opposto, atteso che la medesima infrazione sarebbe stata trasposta, in tutti i suoi elementi costitutivi, nel nuovo art. 93-bis
CdS, nella parte sopra richiamata.
Invero, dal confronto tra la formulazione dell'abrogato art. 93 CdS e quella del nuovo art. 93-bis CdS, emerge –
in tesi – una marginale modifica normativa che avrebbe esclusivamente inciso sul periodo temporale nel quale è
ammessa la circolazione dei veicoli esteri (non più
pag. 11/25 sessanta giorni dall'acquisizione della residenza da parte del conducente, come previsto dall'abrogato art. 93 CdS,
bensì tre mesi, come disposto dal nuovo art. 93 CdS),
rendendo, per il resto, organica la materia inerente alla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero.
Ad ogni modo, secondo quanto espresso dall'Avvocatura,
le sopravvenute modifiche normative favorevoli al soggetto sanzionato non sarebbero rilevanti anche in ragione del carattere non afflittivo delle norme sanzionatorie applicate, in ossequio al principio tempus regit actum,
proprio del sistema sanzionatorio amministrativo.
Ne consegue, in tesi, l'applicazione della disposizione vigente al momento in cui la condotta illecita veniva posta in essere e, quindi, contestata dagli organi accertatori nei confronti di parte appellata.
4. Le difese dell'Avvocatura non possono essere condivise.
5. In primo luogo, si rende necessario analizzare la natura delle norme sanzionatorie che vengono in rilievo nel caso di specie.
In linea generale, secondo quanto espresso dall'orientamento interpretativo prevalente, valorizzando il profilo funzionale, si distingue tra sanzioni in senso lato e sanzioni in senso stretto. In particolare, le prime presentano una finalità ripristinatoria, in forma specifica o per equivalente, dell'interesse pubblico leso pag. 12/25 dal comportamento antigiuridico, mentre le seconde mostrano una finalità afflittiva, essendo indirizzate a punire il responsabile dell'illecito, allo scopo di assicurare obiettivi di prevenzione generale e speciale a tutela di un interesse pubblico.
La questione che si pone è rappresentata dall'articolato sistema di misure afflittive che l'ordinamento nazionale prevede al di fuori del circuito della giustizia penale.
Invero, l'uso di strumenti afflittivi alternativi alla sanzione penale può tradursi in una “truffa delle etichette” da parte del legislatore, che cela l'essenza punitiva della misura dietro lo schermo di una qualificazione in termini non penalistici, con conseguente elusione delle garanzie (costituzionali e convenzionali)
proprie della materia penale.
Ne è conseguita una copiosa giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, atta a ridisegnare i confini - mobili - della materia penale, a partire dalla nota sentenza Engel del 1976. Secondo la Corte EDU,
invero, le sanzioni amministrative afflittive rientrano in un concetto allargato di materia penale – con conseguente applicazione delle garanzie costituzionali – al ricorrere dei c.d. “criteri Engel” (Corte EDU, Grande Camera, 8
giugno 1976). Tali criteri sono costituti: i) dalla qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto pag. 13/25 nazionale, con la puntualizzazione che la stessa non è
vincolante quanto si accerta la valenza intrinsecamente penale della misura;
ii) dalla natura dell'illecito,
desunta dall'ambito di applicazione, di carattere generale, della norma che lo prevede – che deve essere rivolto alla generalità dei consociati – e dallo scopo perseguito che deve essere non risarcitorio, ma afflittivo;
iii) dal grado di severità della sanzione,
determinato con riguardo alla pena massima prevista dalla legge e non a quella concretamente applicata. I criteri così enucleati sono alternativi e non cumulativi.
Nondimeno, la Corte EDU ha previsto la possibilità di adottare un approccio cumulativo, qualora l'analisi separata di ciascun criterio non consenta di pervenire ad una conclusione chiara.
Ne consegue, secondo la Corte di Strasburgo, che le garanzie proprie del diritto penale strettamente inteso troveranno applicazione anche per il diritto sanzionatorio. Il riferimento è, in particolare, agli artt. 6 e 7 della CEDU, nonché, sul piano interno,
dell'art. 25, c. 2, Cost. (principio di legalità) e dei rispettivi, sottintesi statuti garantistici che ne fungono da corollari.
5.1. Sul piano legislativo nazionale, per quanto qui d'interesse, la disciplina generale delle sanzioni amministrative, modellata alla luce dei principi di pag. 14/25 matrice penalistica, è contenuta nella l. n. 689/1981. In
particolare, l'art. 1 della legge 689/1981 – la cui rubrica reca “principio di legalità” – dispone che
“nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima della commissione della violazione”.
La norma, a ben vedere, riproduce il principio di legalità e di irretroattività della legge sfavorevole, di cui all'art. 25, c. 2 Cost., ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli.
Tale lacuna normativa ha, dunque, fatto emergere la questione circa la possibile estensione di tale principio anche alle sanzioni amministrative.
Al riguardo, la Corte Costituzionale (già con la sentenza n. 236 del 2011 e, più recentemente, con la sentenza n. 63 del 2019), pur ritenendo non contrario a costituzione la disposizione sopra richiamata, ha affermato che rispetto “a singole sanzioni amministrative
che abbiano natura e finalità “punitiva”, il complesso dei
principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito
della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il
principio di retroattività della lex mitior, nei limiti
appena precisati – non potrà che estendersi anche a tali
sanzioni” (Corte Cost., sent. n. 63 del 2019). La Consulta
ha, infatti, rilevato come “la Corte di Strasburgo non
pag. 15/25 abbia mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni
amministrative complessivamente considerato, bensì singole
e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare
quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai
sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire
caratteristiche "punitive" alla luce dell'ordinamento
convenzionale". In difetto, pertanto, di alcun "vincolo di
matrice convenzionale in ordine alla previsione
generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei
singoli Stati aderenti, del principio della retroattività
della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle
sanzioni amministrative", la sentenza n. 193 del 2016 ha
giudicato non fondata una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), del quale il giudice a
quo sospettava il contrasto con gli artt. 3 e 117, primo
comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt.
6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola
generale di applicazione della legge successiva più
favorevole agli autori degli illeciti amministrativi:
regola generale la cui introduzione, secondo la
valutazione di questa Corte, avrebbe finito "per
disattendere la necessità della preventiva valutazione
della singola sanzione (qualificata "amministrativa" dal
diritto interno) come "convenzionalmente penale", alla
luce dei cosiddetti criteri Engel” (Corte Cost., sent. n.
pag. 16/25 63/2019). Continua la Consulta, infatti, che “l'estensione
del principio di retroattività della lex mitior in materia
di sanzioni amministrative aventi natura e funzione
"punitiva" è, del resto, conforme alla logica sottesa alla
giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base
dell'art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente
penali. Laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia
natura "punitiva", di regola non vi sarà ragione per
continuare ad applicare nei confronti di costui tale
sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato
non più illecito;
né per continuare ad applicarla in una
misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso
sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della
gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. E ciò
salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di
controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere
al medesimo "vaglio positivo di ragionevolezza", al cui
metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe
al principio di retroattività in mitius nella materia
penale”.
Ne consegue che l'applicazione del principio di retroattività della lex mitior e – più in generale – dello statuto di garanzie (costituzionali e convenzionali) che presiedono la materia penale potrà trovare applicazione anche in riferimento a sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitiva, alla luce dei c.d. criteri pag. 17/25 Engel sopra richiamati.
Per quanto concerne il diritto italiano, ad esempio,
sono state ricondotte alla nozione allargata di materia penale: - la confisca ex art. 44, c. 3, D.P.R. n. 380 del
2001 (Corte EDU 20 gennaio 2009, e altri Parte_4
contro
Italia;
- una sanzione amministrativa pecuniaria per eccesso di velocità del modesto importo di Lire 62.000
(Corte EDU 9 novembre 1999,
contro
Italia); - una Per_1
sanzione pecuniaria per violazione di vincoli paesaggistici (Corte EDU 21 marzo 2006, Valico S.r.l.
contro
Italia); - una sanzione dell'A.G.C.M. per intesa restrittiva (Corte EDU 27 settembre 2011, Menarini contro
Italia). Ipotesi, dunque, eterogenee tra loro, di cui la
Corte ha valorizzato – di volta in volta – la finalità, la natura e/o la severità della sanzione concreta.
5.2. Nel caso di specie, la questione concerne l'irrogazione della sanzione amministrativa per la circolazione nel territorio nazionale di veicolo immatricolato all'estero, come prevista dall'allora vigente art. 93, c.
1-bis, CdS e, ad oggi, regolamentata dal nuovo art. 93-bis CdS.
A prescindere dal rapporto intertemporale delle norme sopra richiamate – di cui si tratterà funditus nel prosieguo della motivazione – si impone la necessità di verificare la natura (afflittiva o meno) delle norme in commento, alla luce dei criteri Engel sopra elencati, così
pag. 18/25 da determinare la possibile applicabilità delle garanzie offerte dai principi penalistici, tra cui il principio di retroattività della legge più favorevole.
Perciò, a prescindere dalla qualificazione formale offerta dal legislatore e valorizzando la finalità delle norme e, altresì, la risposta sanzionatoria offerta dalle medesime disposizioni, è possibile affermarne la natura sostanzialmente penale.
In particolare, lo scopo previsto dal legislatore risulta, a ben vedere, finalizzato a contrastare l'aggiramento degli obblighi che conseguono all'immatricolazione del mezzo in Italia, tra cui l'assicurazione RCA, la revisione del mezzo e il pagamento del bollo auto. L'immatricolazione comporta, oltretutto,
l'iscrizione del mezzo all'interno del Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).
L'omessa immatricolazione, pertanto, non solo risulterebbe dannosa per la tutela della sicurezza nell'ambito della circolazione stradale, ma costituirebbe,
altresì, un espediente per sottrarsi alle sanzioni previste dal Codice della Strada. Secondo quanto stabilito dall'art. 201 del CdS, infatti, “qualora la violazione non
possa essere immediatamente contestata, il verbale, con
gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con
la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, deve, entro novanta giorni
pag. 19/25 dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e
si tratti di violazione commessa dal conducente di un
veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti
indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio
nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data
dell'accertamento (…)” (c. 1).
Di conseguenza, la circolazione nel territorio nazionale mediante veicolo non immatricolato in Italia
consentirebbe al soggetto autore dell'illecito amministrativo di sottrarsi alle correlative sanzioni imposte dal codice della strada, in caso di mancata contestazione immediata, risultando sicuramente più
difficile la notificazione del verbale e la riscossione della relativa sanzione.
La natura punitiva delle norme in commento si apprezza,
pertanto, alla luce delle plurime finalità di cui sono espressione, atte a reprimere e prevenire la violazione di ulteriori norme poste a tutela della generalità dei consociati e dell'ordine pubblico inteso nella sua interezza.
Nella sanzione pecuniaria, poi, non si ravvisano finalità ulteriori rispetto a quelle speciali e generali preventive, tipiche del diritto della punizione, non emergendo scopi risarcitori, ripristinatori e compensativi.
pag. 20/25 Inoltre, anche guardando al grado di severità della sanzione, è delineata una non trascurabile, dal punto di vista afflittivo, cornice edittale della pena pecuniaria prevista, a cui si aggiunge, in caso di mancata regolarizzazione dell'immatricolazione del veicolo,
addirittura la sanzione accessoria della confisca. Sul
punto giova anche confrontare la cornice edittale della sanzione pecuniaria (da 711,00 a 2842,00 euro) con quella sicuramente penale delle ammende (che all'art. 26 prevede una forbice tra euro 26,00 ed euro 10.000,00), nelle ipotesi in cui tali ultime sanzioni siano comminate in via esclusiva nelle ipotesi contravvenzionali previste dal codice penale (ad es. art. 716 e 723 c.p. che prevedono ammende non superiori rispettivamente ad euro 206,00 e
516,00.
5.3. Dunque, l'art. 93 CdS anteriforma costituiva norma sanzionatoria di carattere afflittivo a cui, in ragione dei c.d. criteri Engel, deve essere assicurata l'applicazione delle garanzie fondamentali proprie del diritto penale, tra cui l'applicazione retroattiva della lex mitior.
6. Ciò posto, non è dato ravvisare una continuità
sanzionatoria tra quanto previsto dalla disciplina previgente e quanto previsto dall'attuale disposizione normativa.
Nella specie, da un confronto strutturale tra il pag. 21/25 precedente art. 93 CdS e il nuovo art. 93-bis CdS, risulta evidente come non compaia più alcun riferimento al generale divieto, a chi ha stabilito la residenza in
Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Il primo comma dell'art. 93-bis CdS, invero, stabilisce che “(…) gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero
di proprietà di persona che abbia acquisito residenza
anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul
territorio nazionale a condizione che entro tre mesi
dall'acquisizione della residenza siano immatricolati
secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94”, così
facendo esplicito riferimento al solo proprietario del mezzo. La prescrizione espressa dalla nuova disposizione vale, quindi, per il caso in cui il proprietario del mezzo abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia, non essendo più prevista l'acquisizione della residenza anagrafica in Italia da parte del conducente, il quale potrà essere, indifferentemente, residente o non residente in Italia.
Soltanto il proprietario sarà, pertanto, obbligato –
nel nuovo termine di tre mesi (non più sessanta giorni)
dall'acquisizione della residenza in Italia – ad immatricolare il veicolo estero in Italia, quale requisito indefettibile per la circolazione nel territorio nazionale.
pag. 22/25 Al contrario, la figura del conducente è posta in evidenza dal nuovo comma 2 dell'art. 93-bis CdS, il quale dispone che “a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e
dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti
sul territorio nazionale da soggetto avente residenza
anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario
del veicolo stesso, deve essere custodito un documento
sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale
risultino il titolo e la durata della disponibilità del
veicolo(…)”.
La nuova norma differenzia in maniera netta le condotte, rispettivamente, del conducente e del proprietario, imponendo soltanto a quest'ultimo – e non più al conducente – l'obbligo di immatricolazione in
Italia del mezzo estero, nell'ipotesi in cui abbia stabilito la residenza nel territorio italiano ed essendo costruito solamente su quest'ultimo l'ipotesi di illecito prima disciplinato all'art. 93 c. 1 bis e 7 bis. è Per_2
infatti ora la norma nel prevedere che “Il proprietario
del veicolo che ne consente la circolazione in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.600”.
Ne consegue come la modifica normativa intervenuta debba considerarsi un'ipotesi di abolitio criminis, non potendo più ritenersi sanzionabile la condotta del pag. 23/25 conducente che non abbia assolto agli obblighi di immatricolazione previsti dalla previgente normativa;
obblighi che, sul piano soggettivo, risultano ad oggi indirizzari al solo proprietario del mezzo estero.
La violazione contestata dagli organi accertatori nei confronti dell'odierna appellata, ai sensi del previgente art. 93 CdS, c.
1-bis e c.
7-bis, non risulta attualmente più punibile e, pertanto, in applicazione delle garanzie costituzionali sopra richiamate e, nella specie, in applicazione del principio di retroattività della lex
mitior, la sanzione (di natura sostanzialmente penale)
dovrà essere revocata, in quanto abrogata.
Trattandosi di norma punitiva di carattere sostanzialmente penale spetta al Giudice investito per qualsiasi ragione dell'opposizione al verbale di accertamento della sanzione di rilevare l'avvenuta abrogazione della sanzione (Cass. sent. n. 15772 del
2005).
7. Le ragioni decisorie impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3019 del
2020 sul ricorso in appello proposto da
[...]
contro Parte_2 P_
così provvede:
pag. 24/25 1) Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) Annulla il verbale di accertamento n. n.
980284420 – serie 2017 del 21.11.2019,
3) Spese dei due gradi di giudizio interamente compensate.
Perugia, il 7.5.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 25/25