Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962 n. 1 , e' cosi' modificato:
"Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante corresponsione - per l'intera rata dei finanziamenti stessi - di un contributo a pagamento degli interessi in misura non superiore alla differenza tra il tasso massimo di interesse determinato annualmente ai termini dell'articolo 2 della presente legge e quello agevolato, che sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la marina mercantile sentito il Comitato interministeriale del credito e risparmio.
La nuova misura del contributo determinata ai sensi del comma precedente non si applica ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 1970".
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962 n. 1 , e' cosi' modificato:
"Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante corresponsione - per l'intera rata dei finanziamenti stessi - di un contributo a pagamento degli interessi in misura non superiore alla differenza tra il tasso massimo di interesse determinato annualmente ai termini dell'articolo 2 della presente legge e quello agevolato, che sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la marina mercantile sentito il Comitato interministeriale del credito e risparmio.
La nuova misura del contributo determinata ai sensi del comma precedente non si applica ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 1970".