Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00583/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11554 del 2025, proposto da
Congregazione delle Suore Apostole del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Landolfi, con domicilio digitale in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale in atti;
per l’esecuzione
della sentenza n. 4212/2024, pronunciata dal T.A.R. Lazio, Sezione II, in data 14 febbraio 2024 e pubblicata in data 1° marzo 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, comunque ritualmente notificata a Roma Capitale in data 15 novembre 2024, con cui Roma Capitale è stata condannata in via principale, alla restituzione dell’area illegittimamente occupata previo ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno; in via alternativa, ad esercitare l’acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, con il connesso pagamento dei corrispettivi previsti dalla citata disposizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa OR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe con cui questo Tribunale, nell’accogliere il ricorso da costei proposto, ha “ ordina (to) all’amministrazione (Roma Capitale) nei termini indicati sopra:
- in via principale, la restituzione del bene illegittimamente occupato (previo rispristino dei luoghi e risarcimento del danno da occupazione temporanea illegittima);
- in alternativa, l’acquisizione del bene mediante l’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, con il connesso pagamento dei corrispettivi previsti dalla citata disposizione ”, compensando le spese di giudizio.
La ricorrente, nel rappresentare che l’amministrazione sia, invero, rimasta inerte e non abbia mai provveduto, alternativamente, né alla restituzione dell’area (previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi) e correlato pagamento del risarcimento del danno da occupazione illegittima, né a disporre l’acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n.327/2001 e correlato pagamento degli importi dovuti, chiede la condanna di Roma Capitale a dare integrale attuazione al giudicato nascente da tale sentenza, nonché “ al pagamento del risarcimento del danno ulteriore ” e “ al pagamento della penalità di mora ”.
Roma Capitale si costituiva in giudizio, poi versando in atti relazione del proprio Dipartimento Programmazione Urbanistica, Direzione Pianificazione Generale, U.O. Espropri, in cui si riferisce che “ All’attualità i fondi (per l’acquisizione) non risultano ancora disponibili e, pertanto, non è possibile predisporre gli atti necessari per l’acquisizione dell’area per cui è causa ”.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
E’, infatti, fondata la pretesa di parte ricorrente ad ottenere la condanna di Roma Capitale alla puntuale ed integrale esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 4212/2024 del 14 febbraio 2024 - avente comprovata valenza di cosa giudicata, come da relativa certificazione della Segreteria di questo T.A.R. in data 8 settembre 2025 - nella parte in cui reca la condanna dell’amministrazione comunale alla restituzione, previa riduzione in pristino stato e salva eventuale acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, delle aree occupate di proprietà di quest’ultima, nonché, ex art. 34, comma 4, c.p.a., al risarcimento del danno per mancato godimento per il periodo di occupazione illegittima secondo i criteri stabiliti nella pronuncia, stante il palese inadempimento, invero nemmeno contestato dall’Avvocatura Capitolina.
Deve, quindi, ordinarsi a Roma Capitale di dare esecuzione in parte qua alla sentenza di questo T.A.R. entro un termine che appare equo al Collegio fissare in novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore, provvedendo:
a) al reintegro nel possesso mediante restituzione, previo ripristino dell'originario stato, dei suoli per cui è causa, attualmente oggetto di occupazione illegittima, fatta salva l’adozione di provvedimenti volti alla regolarizzazione postuma della fattispecie;
b) al risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, su accordo delle parti, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., secondo i criteri indicati nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
Attesa la delicatezza dell’attività esecutiva che Roma Capitale è chiamata ad eseguire, il Collegio ritiene, poi, che - allo stato - sia opportuno soprassedere rispetto alla nomina di un commissario ad acta che proceda in via sostitutiva per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’amministrazione intimata, ferma restando la facoltà di parte ricorrente di avanzare una relativa nuova istanza in tal senso ove Roma Capitale ometta di provvedere entro il termine assegnato.
Per quel che riguarda, invece, il preteso risarcimento dell’ulteriore danno asseritamente subito da parte ricorrente in relazione all’inottemperanza, la domanda è infondata e, dunque, non meritevole di accoglimento, rilevando il Collegio come non sia stata fornita alcuna prova circa l’illegittimità - a fini risarcitori - del comportamento (ritenuto) colposamente dilatatorio di Roma Capitale.
Il risarcimento del danno da mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo della autorità amministrativa ad assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative - per quanto sui generis e di natura del tutto specifica e peculiare - deve essere, infatti, comunque ricondotto, ai fini dell’identificazione degli elementi costitutivi della sottesa responsabilità, nell’alveo dell’art. 2043 c.c..
Ne discende come l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possano, dunque, presumersi iuris tantum , in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato debba, ai sensi dell’art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, essendo chiamato il giudice a verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (esistenza di un danno ingiusto meritevole di ristoro e, quindi, innanzi tutto, l’illegittimità del mancato esercizio della funzione amministrativa), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).
La giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, affermato come il diritto al risarcimento del danno derivante dal preteso ritardo con cui l’amministrazione abbia provveduto spetti solo ove i soggetti interessati abbiano “ reagito all’inerzia impugnando il silenzio rifiuto ” e come solo in caso di persistente inerzia a seguito di questa procedura possa configurarsi “ una lesione al bene della vita risarcibile alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto qualificato e differenziato tra soggetto pubblico e privato ” ( ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18 ottobre 2010, n. 6989; sez. I, 12 gennaio 2011, n. 35 nonché l’Adunanza Plenaria n. 7/2005, relativa al regime ordinamentale vigente nel periodo a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata dall’odierna ricorrente), in ossequio al principio ora positivamente sancito solo con l’entrata in vigore del cod. proc. amm. (in tal senso, l’ultimo periodo del comma 3, dell'art. 30 cod. proc. amm. secondo cui “ nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti ”).
Orbene, sulla base degli enunciati profili, ritiene il Collegio che il comportamento inerte di Roma Capitale non sia connotato, alla luce delle laconiche difese sul punto spese da parte ricorrente, in termini di illegittimità ai fini risarcitori.
Deve, infine, essere disattesa anche la domanda volta al pagamento dell’invocata penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a., ritenendola il Collegio eccessivamente afflittiva in relazione - oltre che alle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica - alla circostanza che la decisione di cui si chiede l’esecuzione abbia già espressamente riconosciuto gli interessi legali di mora.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra specificati, mentre la domanda di risarcimento danni deve essere respinta perché infondata.
Sussistono giusti motivi, atteso l’accoglimento solo in parte del ricorso proposto, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, per l’effetto ordinando a Roma Capitale di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento dell’ulteriore danno subito da parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE RA, Presidente
OR CA, Consigliere, Estensore
RI GI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR CA | IE RA |
IL SEGRETARIO