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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5676 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 12.6.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.pc. nella causa iscritta al n. 14044 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
MADAIO MICHELE , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cavallo del Foro di Paola, presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti;
Resistente
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_2
Sofia Lizzi, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55;
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.6.2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 071/2024/90273503/84/000, notificata il 28.5.2024, dalla quale aveva appreso dell'esistenza dei seguenti avvisi di addebito:
1 1) N. 371 2018 00064112 42 000
2) N. 371 2018 00182139 52 000
3) N. 371 2019 00043216 54 000
4) N. 371 2019 00192163 15 000
5) N. 371 2022 00024583 63 000
6) N. 371 2022 00091871 19 000
7) N. 371 2022 00124565 70 000
8) N. 371 2022 00124566 71 000
Per contributi IVS anni 2015,2016, 2017, 2018 e 2020.
A sostegno della proposta opposizione ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici;
l'intervenuta prescrizione delle somme indicate per il decorso del termine quinquennale;
l'estinzione per decadenza delle pretese impositive azionate.
Ha concluso chiedendo al Giudice adito di sospendere preliminarmente l'intimazione di CP_ pagamento opposta;
dichiarare prescritto il diritto alla riscossione da parte dell' e per l'effetto dichiarare che nulla deve il ricorrente, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
, tempestivamente costituitasi, ha eccepito la carenza Controparte_1 di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti l'atto presupposto;
ha sostenuto la regolarità della notifica degli avvisi di addebito che avrebbe quindi reso intangibile la pretesa per effetto della mancata tempestiva proposizione dell'opposizione; ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite con distrazione.
L' , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto della proposta opposizione CP_2 sostenendone l'infondatezza nel merito, l'insussistenza della eccepita prescrizione e la carenza di legittimazione passiva per le vicende successive alla notifica dell'avviso di addebito.
La causa, sulle conclusioni spiegate negli atti introduttivi e lette le note di trattazione depositate dalle parti, è stata discussa e decisa all'udienza del 12.6.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate.
2 Parte ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito indicati in ricorso.
L' tempestivamente costituita in giudizio, ha documentato che tutti gli avvisi di CP_2
addebito indicati nell'intimazione oggi opposta sono stati tempestivamente notificati alla parte ricorrente e di questi l'avviso N. 371 2018 00064112 42 000 risulta notificato in data 14.8.2018 e l'avviso N. 371 2019 00043216 54 000 risulta notificato in data
5.9.2019 come da raccomandate allegate agli atti, entrambe ricevuea dal destinatario.
Mentre tutti gli altri risultano notificati ritualmente alla PEC del ricorrente fino al 26/09/2019, e successivamente -come da variazione Email_1
risultante dalla visura relativa alla ditta n. REA NA – 916599 depositata dall' CP_2
Email_2
A fronte di tale documentazione allegata dall' nulla da eccepito parte ricorrente se CP_2
non una generica affermazione della mancata regolarità delle notifiche prodotte ma senza nulla specificare in merito.
ha in ogni caso depositato documentazione attestante una precedente intimazione CP_3
di pagamento n. 07120229013140935000 notificata alla PEC in data 19.5.2022 che ha quindi efficacemente interrotto i Email_2
termini di prescrizione decorrenti dalle notifiche degli avvisi di addebito sopra indicate.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore delle resistenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 1850,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione all'avv.to Cavallo per CP_3
Si comunichi.
Napoli, 09/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 12.6.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.pc. nella causa iscritta al n. 14044 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
MADAIO MICHELE , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cavallo del Foro di Paola, presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti;
Resistente
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_2
Sofia Lizzi, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55;
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.6.2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 071/2024/90273503/84/000, notificata il 28.5.2024, dalla quale aveva appreso dell'esistenza dei seguenti avvisi di addebito:
1 1) N. 371 2018 00064112 42 000
2) N. 371 2018 00182139 52 000
3) N. 371 2019 00043216 54 000
4) N. 371 2019 00192163 15 000
5) N. 371 2022 00024583 63 000
6) N. 371 2022 00091871 19 000
7) N. 371 2022 00124565 70 000
8) N. 371 2022 00124566 71 000
Per contributi IVS anni 2015,2016, 2017, 2018 e 2020.
A sostegno della proposta opposizione ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici;
l'intervenuta prescrizione delle somme indicate per il decorso del termine quinquennale;
l'estinzione per decadenza delle pretese impositive azionate.
Ha concluso chiedendo al Giudice adito di sospendere preliminarmente l'intimazione di CP_ pagamento opposta;
dichiarare prescritto il diritto alla riscossione da parte dell' e per l'effetto dichiarare che nulla deve il ricorrente, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
, tempestivamente costituitasi, ha eccepito la carenza Controparte_1 di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti l'atto presupposto;
ha sostenuto la regolarità della notifica degli avvisi di addebito che avrebbe quindi reso intangibile la pretesa per effetto della mancata tempestiva proposizione dell'opposizione; ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite con distrazione.
L' , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto della proposta opposizione CP_2 sostenendone l'infondatezza nel merito, l'insussistenza della eccepita prescrizione e la carenza di legittimazione passiva per le vicende successive alla notifica dell'avviso di addebito.
La causa, sulle conclusioni spiegate negli atti introduttivi e lette le note di trattazione depositate dalle parti, è stata discussa e decisa all'udienza del 12.6.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate.
2 Parte ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito indicati in ricorso.
L' tempestivamente costituita in giudizio, ha documentato che tutti gli avvisi di CP_2
addebito indicati nell'intimazione oggi opposta sono stati tempestivamente notificati alla parte ricorrente e di questi l'avviso N. 371 2018 00064112 42 000 risulta notificato in data 14.8.2018 e l'avviso N. 371 2019 00043216 54 000 risulta notificato in data
5.9.2019 come da raccomandate allegate agli atti, entrambe ricevuea dal destinatario.
Mentre tutti gli altri risultano notificati ritualmente alla PEC del ricorrente fino al 26/09/2019, e successivamente -come da variazione Email_1
risultante dalla visura relativa alla ditta n. REA NA – 916599 depositata dall' CP_2
Email_2
A fronte di tale documentazione allegata dall' nulla da eccepito parte ricorrente se CP_2
non una generica affermazione della mancata regolarità delle notifiche prodotte ma senza nulla specificare in merito.
ha in ogni caso depositato documentazione attestante una precedente intimazione CP_3
di pagamento n. 07120229013140935000 notificata alla PEC in data 19.5.2022 che ha quindi efficacemente interrotto i Email_2
termini di prescrizione decorrenti dalle notifiche degli avvisi di addebito sopra indicate.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore delle resistenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 1850,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione all'avv.to Cavallo per CP_3
Si comunichi.
Napoli, 09/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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