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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/11/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6568/2021 promossa da:
, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
NN ST E IO ST ST, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in NF (FG) alla Piazza del Popolo, n.3
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to MICHELE ARENA, giusta procura in atti, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Mattinata al C.so Matino, n.103
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Pubblico Ministero in data 19.6.2025 ha espresso parere favorevole.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 08.11.2021 Parte_1 conveniva in giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con quest'ultimo Controparte_1 in NF in data 03.4.2000 e che prima del matrimonio è nata una figlia, (n.ta in Per_1
NF il 10.12.2000), attualmente economicamente non indipendente;
che il marito avrebbe mostrato disinteresse per lei e la figlia;
che lei si sarebbe dedicata durante la vita matrimoniale alla crescita ed educazione della figlia, prestando il proprio lavoro, anche, presso il negozio di profumeria di proprietà del marito;
che il è proprietario dell'immobile adibito a casa CP_1 coniugale, acquistato, asseritamente, anche con denaro dei genitori della che la figlia Pt_1
è iscritta presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari e, secondo la tesi Per_1 della ricorrente, è sostenuta economicamente dai nonni materni, conducendo in locazione un “posto letto in un appartamento in Bari”; che non vi sono possibilità di una riconciliazione.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione, ha chiesto: di disporsi la corresponsione da parte del di un assegno di mantenimento in suo favore di € 500,00 mensili;
di disporsi la CP_1 corresponsione da parte del di un assegno di mantenimento di € 600,00 in favore della CP_1 figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
di disporsi in suo favore l'assegnazione della casa coniugale;
la condanna alle spese di lite del resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , esponendo: che la crisi Controparte_1 coniugale era da ricercare nella “instabilità, caratteriale ed affettiva della la quale, Pt_1 soprattutto negli ultimi anni, ha ripetutamente manifestato insofferenza al proprio ruolo di sposa mostrandosi sempre più scostante e distaccata dall'odierno comparente”; che la ricorrente avrebbe mostrato un carattere freddo, pensando ai propri interessi ed escludendolo da ogni dinamica di famiglia;
che non ha mai fatto mancare nulla alla famiglia, grazie anche alla propria attività commerciale;
che la è proprietaria di due immobili siti nel Comune di Monte Sant'Angelo Pt_1
e pro quota di altri immobili siti nel Comune di NF;
che la propria attività commerciale ha subito un decremento degli affari a causa della pandemia COVID 19; che ha un reddito annuo di €
7.000,00; che la figlia secondo la propria ricostruzione, non vivrebbe “stabilmente con la Per_1 madre”, ma a Bari, dove frequenta il corso di laurea in Giurisprudenza;
che lui non potrebbe sopportare i costi di locazione di un immobile per adibirlo a propria abitazione.
Pertanto, il resistente, dichiarandosi disponibile al versamento in favore della figlia di un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ha chiesto: l'addebito della separazione alla moglie e l'assegnazione della casa coniugale. Il si è opposto, invece, al CP_1 riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza del 26.01.2022 per la comparizione delle parti davanti a sé, successivamente rinviata al 31.3.2022, all'esito della quale il Presidente ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 27.6.2022.
In tale udienza il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 28.11.2022.
All'udienza del 28.11.2022 il Giudice ha accolto l'istanza di parte ricorrente e ordinato all il CP_2 pagamento diretto alla dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito, così come da Pt_1 ordinanza Presidenziale, in suo favore e in favore della figlia. Il Giudice ha, inoltre, disposto accertamenti di Polizia Tributaria, per mezzo della Guardia di Finanza, nei confronti del e, CP_1 rinviato la causa al 15.5.2023, successivamente rinviata 24.11.2023.
In tale udienza, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16.6.2025, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e previa acquisizione del parere del P.M.
1) Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta da entrambe le parti è fondata e merita pertanto accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalle stesse, anche nel corso del giudizio. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
2) Sull'addebito della separazione.
Il resistente, benché non abbia precisato le proprie conclusioni né depositato comparsa conclusionale e/o memoria di replica, ha chiesto, in via riconvenzionale, con la comparsa di costituzione e risposta, di pronunciare l'addebito della separazione alla moglie. Il resistente ha fondato la propria domanda su una, asserita, “instabilità, caratteriale ed affettiva, della , Pt_1 su un carattere freddo di quest'ultima e sulla circostanza che la moglie pensasse solamente ai propri interessi, escludendo il marito dalle decisioni di coppia.
L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez.
n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord. n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis
Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023; Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent.
19328/2015).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Il resistente ha affermato che la crisi coniugale è derivata da incompatibilità caratteriali con la e non in conseguenza della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. Pt_1
143 ss c.c.
Infatti, il ha affermato una “instabilità caratteriale” unita a “un carattere freddo” della CP_1 nei propri confronti. Inoltre, ha dichiarato che la ricorrente pensava esclusivamente ai Pt_1 propri interessi, escludendolo dagli aspetti che riguardavano la vita di coppia (cfr. comparsa di costituzione e risposta “invero, la situazione di grave disagio vissuta dalla coppia è da imputarsi unicamente alla instabilità, caratteriale ed affettiva, della la quale, soprattutto negli ultimi Pt_1 anni, ha ripetutamente manifestato insofferenza al proprio ruolo di sposa mostrandosi sempre più scostante e distaccata dall'odierno comparente” e ancora “la ricorrente, infatti, ha da sempre mostrato un carattere freddo prediligendo esclusivamente quelli che erano i propri interessi ed escludendo da ogni aspetto di coppia il proprio coniuge”).
Pertanto, emerge chiaramente dalle affermazioni del resistente che la causa della dissoluzione del matrimonio sia da rintracciare in incompatibilità di natura caratteriale, anche, sul modo di intendere il rapporto coniugale, invece che nella violazione degli obblighi discendenti di cui all'art. 143 c.c.
Per cui, se da una parte i motivi posti a fondamento della domanda del resistente sono idonei a fondare la domanda di separazione, dall'altra non costituiscono motivo di addebito, in quanto, come detto, non costituiscono violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Per tutti tali motivi, il Tribunale rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente.
3) Sulla domanda di assegno di mantenimento formulato dalla ricorrente.
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in suo favore da corrispondere da parte del di € 500,00 mensili, come da precisazione delle conclusioni e comparsa CP_1 conclusionale. La ricorrente ha dedotto di essersi occupata dei bisogni della famiglia e della crescita della figlia, lavorando, anche, presso la Profumeria di proprietà del resistente. Inoltre, con la memoria ex art. 183 co 6 n.1) la ha asserito di esserle stata riconosciuta una invalidità con Pt_1 riduzione della capacità lavorativa nella misura del 55%, così come da verbale di accertamento della Commissione medica. Il si è opposto al riconoscimento in favore della resistente di CP_1 un assegno di mantenimento, in quanto la è proprietaria di diversi immobili correnti in Pt_1
Monte Sant'Angelo e in NF.
L'art. 156 c.c. prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Pertanto, gli elementi costitutivi dell'assegno di mantenimento sono rappresentanti “dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti” (Cass. civ. Sez. 1 sent. 1162/2017).
In tema di assegno di mantenimento è stato anche affermato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto “i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ. sez. 1 ord.
n.8254/2023; si veda anche Cass. civ. sez. 1 n.29770/2008 secondo cui ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, “il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei rediti posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; vedi anche Cass. Cass. Civ. Sez. 1 n.13592/2006).
Per quanto riguarda il tenore di vita goduto dai coniugi e le loro attuali condizioni economiche, si può affermare quanto segue.
La ricorrente ha dichiarato che durante la vita matrimoniale, si è dedicata alla cura della famiglia, svolgendo lavoro anche presso il negozio di Profumeria di proprietà del resistente. Tali circostanze non sono state contestate da quest'ultimo.
Inoltre, la ricorrente è “invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa del 55%”
(cfr. verbale di accertamento invalidità civile).
Il resistente ha affermato di essersi sempre dedicato alla famiglia e di aver contribuito ai bisogni della stessa “esclusivamente con la propria attività commerciale” (cfr. comparsa di costituzione e risposta “non senza rilevare che il comparente, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto da controparte, si è sempre premurato di non far mancare nulla alla moglie e alla propria figlia, consentendo loro di acquistare e procurarsi ogni bene e utilità, supportandole esclusivamente con la propria attività commerciale (profumeria)”).
In atti è depositata la dichiarazione dei redditi del dell'anno 2017 (riferibili al periodo di CP_1 imposta 2016) per un reddito complessivo di € 8.215,00 (cfr. dichiarazioni redditi).
Il Giudice del presente procedimento, inoltre, ha delegato alla Guardia di Finanza indagini in merito alla situazione economica del , al fine, anche, di accertare eventuali altri redditi del CP_1 resistente. Dall'indagine svolta è emerso che il resistente ha presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi: per l'anno 2020 di € 5.133,00 derivanti dall'attività commerciale svolta;
per l'anno 2021 di € 7.744,00 derivanti dall'attività commerciale svolta;
per l'anno 2022 di € 16.866,00 derivanti da pensione INPS (cfr. indagini Guardia di Finanza). Inoltre, almeno fino al 22.12.2022, il è CP_1 risultato intestatario di conti correnti bancari e carte di credito presso banca Intesa San Paolo SPA,
Mooney SPA, OS PA PA (cfr. indagini Guardia di Finanza). Lo stesso, Controparte_3 almeno fino al dicembre 2022, risulta(va) titolare della ditta individuale “JENNY DIFFUSION”, attività di profumeria, oltre che, come detto, di pensione INPS.
Pertanto, esaminata la documentazione prodotta, in considerazione delle condizioni economiche della famiglia e delle rispettive parti, in base ai principi sopra richiamati, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della ricorrente di € 150,00 mensili, entro il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.
Si deve aggiungere che questo Giudice con ordinanza del 02.12.2022 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2022 ha ordinato all di Foggia, in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore e al Direttore pro tempore della sede di NF, di CP_2 corrispondere direttamente alla la somma di € 150,00 mensili, ex art. 156 co 6 Parte_1
c.c.
Tale previsione deve essere confermata, in virtù di quanto disposto dall'art. 35 D.L. 149 del
10.10.2022, così come convertito e modificato, secondo cui le disposizioni della riforma c.d.
Cartabia, “salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023
e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Per cui alla presente fattispecie va applicata la disposizione di cui all'art. 156 co 6 c.c., essendo stato depositato il relativo ricorso il 08.11.2021.
Pertanto, va confermato l'ordine all Foggia, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede in Foggia, Via della Repubblica n.18/s e al Direttore pro tempore della sede di NF, Piazzale Galli, di corrispondere direttamente l'assegno di CP_2 mantenimento in favore della ricorrente alla così come già indicato Parte_1 nell'ordinanza richiamata.
4) Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia . Per_1
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in favore della figlia di € Per_1
600,00 mensili, così come da precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale. La Pt_1 ha dedotto che la figlia sia impegnata nel suo percorso formativo universitario. Il resistente non si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della figlia, ma si è dichiarato disponibile al versamento nella minor somma di € 250,00 mensili.
La coppia ha avuto una figlia, attualmente di anni 25. Per_1
Ripercorse così le posizioni delle parti, sull'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si può affermare quanto segue.
L'art. 337 septies c.c. prevede che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Infine, per quanto riguarda l'onere della prova, questo è a carico del richiedente l'assegno, che deve dimostrare i requisiti che giustificano l'assegno o il loro permanere.
Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Nel caso di specie, è pacifico che studia a Bari presso il Dipartimento di Giurisprudenza Per_1 ed è attualmente iscritta al 5° anno del corso di studio (cfr. ricorso “la figlia della coppia,
[...]
, attualmente convive con i genitori e non è economicamente indipendente. È iscritta alla Per_2
Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Bari sostenuta economicamente soltanto dai nonni materni”; comparsa conclusionale “la figlia della coppia, , Pt_1 Persona_2 attualmente convive con la madre e non è economicamente indipendente. È iscritta alla Facoltà di
Giurisprudenza presso l'Università di Bari, attualmente frequenta il 5° anno del Corso di Laurea
Magistrale – Ciclo Unico di 5 anni, ancora oggi sostenuta dai nonni materni”; comparsa di costituzione e risposta “il sig. si oppone fermamente alla illegittima richiesta CP_1 CP_1 formulata da parte ricorrente di continuare ad abitare il suddetto immobile posto che la figlia della coppia non vive stabilmente con l madre ma – come dalla stessa confermato nel ricorso introduttivo del giudizio – a Bari, città ove svolge il corso di laura in Giurisprudenza”).
Pertanto, considerato la sussistenza del requisito della non indipendenza economica di al Per_1 fine del riconoscimento del diritto della al versamento da parte del resistente di un assegno Pt_1 di mantenimento in favore della figlia, bisogna verificare, anche, l'ulteriore requisito della stabile convivenza o della circostanza secondo cui la figlia, non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare, come per esempio per motivi di studio, continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno.
Nel caso di specie, dall'intero procedimento risulta che abiti in Bari al solo fine di Per_1 seguire le lezioni universitarie, tornando presso la casa familiare presso cui vive con la madre (cfr. memoria ex art. 183 co 6 n.1) c.p.c. “la circostanza che la figlia studi a Bari, ad un'ora e mezza da
NF, non fa venir meno che la stessa viva stabilmente con la madre, poiché persiste il legame della figlia con l'abitazione”; comparsa conclusionale “la figlia della coppia,
[...]
, attualmente convive con la madre e non è economicamente indipendente”). Per_2
Pertanto, considera la casa familiare, dove convive con la madre, come un punto di Per_1 riferimento presso cui fare sistematico ritorno da Bari.
In tal senso, l'affermazione del resistente secondo cui la figlia “non vive stabilmente con la madre ma a Bari, città ove svolge il corso di laurea in Giurisprudenza” non coglie nel segno per i principi sopra esposti. Anzi, dimostra proprio come la figlia ritorni presso la casa familiare, che continua a vedere come un punto di riferimento stabile. Quindi, nel caso di specie ricorrono entrambi i requisiti al fine dell'accoglimento della domanda, formulata dalla ricorrente, di assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Per quanto riguarda il quantum si può affermare quanto segue.
La ricorrente, presso cui convive la figlia, ha dichiarato di non lavorare e di non percepire reddito all'attualità. La ha, inoltre, affermato e documentato di avere una “invalidità con una Pt_1 riduzione permanente della capacità lavorativa del 55%” (cfr. verbale di accertamento invalidità civile) e di aver lavorato, anche senza regolare contratto, presso l'attività di Profumeria di proprietà del marito (cfr. ricorso).
Il resistente, secondo le indagini tributarie delegate alla Guardia di Finanza, risulta “percepire regolare pensione contributiva dall' ed è titolare della ditta individuale “JENNY CP_2
DIFFUSION” con luogo di esercizio in NF (Fg), via Aldo Moro, 9, esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti di profumeria” (cfr. indagini tributarie Guardia di Finanza).
Inoltre, sempre dalle indagini tributarie, è risultato che il ha presentato le seguenti CP_1 dichiarazioni dei redditi: per l'anno 2020 di € 5.133,00 derivante dalla società Jenny Diffusion;
per l'anno 2021 di € 7.774,00 derivante dalla socità Jenny Diffusion;
per l'anno 2022 di € 16.866,00 derivante da pensione INPS (cfr. indagini polizia tributaria). In atti risulta, anche, la sua dichiarazione dei redditi per anno 2017 di € 8.215,00 (cfr. Redditi Persone Fisiche 2017). Non vi sono altre e più aggiornate dichiarazioni, stante anche l'inattività processuale del resistente.
Pertanto, il Tribunale, in considerazione delle rispettive condizioni economiche, ritiene opportuno che il corrisponda in favore della figlia la somma di € 300,00 entro il 27 di ogni Controparte_1 mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e, concorrendo, inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il
Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Si deve aggiungere che questo Giudice con ordinanza del 02.12.2022 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2022 ha ordinato all di Foggia, in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, e al Direttore pro tempore della sede di NF, CP_2 di corrispondere direttamente alla la somma di € 300,00 mensile come assegno Parte_1 di mantenimento in favore della figlia ex art. 156 co 6 c.c. (da sommarsi insieme all'importo di €
150,00 disposta come assegno di mantenimento in favore della . Pt_1
Tale previsione deve essere confermata, in virtù di quanto disposto dall'art. 35 D.L. 149 del
10.10.2022, così come convertito e modificato, secondo cui le disposizioni del decreto c.d. Cartabia,
“salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Per cui alla presente fattispecie va applicata la disposizione di cui all'art. 156 co 6 c.c., essendo stato depositato il relativo ricorso il 08.11.2021.
Pertanto, va confermato l'ordine all Foggia, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede in Foggia, Via della Repubblica n.18/s e al Direttore pro tempore della sede di NF, Piazzale Galli, di corrispondere direttamente alla CP_2 [...]
l'assegno di mantenimento in favore della figlia , così come già indicato Parte_1 Per_1 nell'ordinanza richiamata.
5) Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sul presupposto che la figlia torni periodicamente presso la stessa da Bari, città in cui si reca per studiare all'Università. Il resistente si è opposto, affermando che non viva stabilmente con la madre, ma in Bari Per_1 dove frequenta l'Università.
Si ribadisce come la coppia ha avuto una figlia, di anni 25. Per_1
L'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento
(si veda ex multis Cass. n. 18603 del 2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre 2013
n.21334).
Ciò sulla base del principio, affermato dalla Cassazione, secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale”
(Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023; si veda anche Cass. 18 settembre 2013 n. 21334 secondo cui
“il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006,
n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”).
Dall'intero procedimento è emerso che non sia economicamente indipendente e studi Per_1 giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari. Inoltre, è, anche, emerso come ritorni periodicamente presso la casa familiare, che continui a vedere come Per_1 punto di riferimento presso cui fare sistematico ritorno.
Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno, in base ai principi sopra esposti e a quanto emerso nel presente procedimento, che la casa familiare venga assegnata alla . Parte_1
6) Sulla responsabilità ex art. 96 co 3 c.p.c.
La ricorrente ha chiesto la condanna ex art. 96 co 3 c.p.c., in riferimento all'art. 91 c.p.c., perché il resistente non accoglieva l'invito del Magistrato a trasformare il presente procedimento in consensuale alle condizioni di cui all'ordinanza Presidenziale.
Preliminarmente, si deve notare che la ricorrente se da una parte nella propria memoria per l'udienza del 27.6.2022 ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa, dall'altra nella stessa ha chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., ante riforma c.d. Cartabia. Nella memoria ex art. 183 co 6 n.1) c.p.c. la ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, chiedendo la corresponsione di un assegno di mantenimento di complessivi € 900,00, in particolare € 300,00 per lei e € 600,00 per la figlia. Successivamente, con le precisazioni delle conclusioni e comparsa conclusionale la ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento di complessivi € 1.100,00 mensili (€
500,00 per sé ed € 600,00 per la figlia), così come da ricorso introduttivo.
Pertanto, già da questo emerge come non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 91 e 96 c.p.c.
Inoltre, il resistente, nonostante l'inattività processuale dal momento della memoria integrativa, ha posto all'esame del Tribunale le proprie doglianze, che, ad un esame più approfondito, il Collegio ha rigettato (si veda Cass. civ. ord. 7591/2023 “sotto il profilo sistematico, la condanna alle spese per mancata e ingiustificata accettazione della proposta conciliativa costituisce estrinsecazione del principio di causalità, sotteso al criterio della soccombenza, quale regola di riparto dei costi del processo e non rappresenta una sanzione a fronte di un danno punitivo. In questa logica il legislatore ha inteso regolare le conseguenze, non tanto della mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto dell'abuso del processo e dello scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa proposta o accettata dall'avversario”; si veda anche Cass. civ. ord. 36591/2023 secondo cui “agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass. S.U. 32001/2022)”).
Pertanto, il Tribunale ritiene che dalle condotte processuali, anche, di entrambe le parti non emergano profili per la condanna ex art. 91 e 96 c.p.c., così come richiesta dalla ricorrente.
7) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'inattività processuale del resistente e della soccombenza di quest'ultimo sulla domanda di addebito della separazione e di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, le spese di lite devono porsi a carico del e si liquidano in base al D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. Controparte_1
n.147/2022, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 e 26.000,00) da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata in [...] Parte_1
(FG) il 26.4.1961 e , nato in [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio celebrato in NF (FG) il 03.4.2000 (Atto n.8 – Parte I – Anno 2000);
• Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• Rigetta la domanda riconvenzionale di addebito della separazione formulata dal CP_1
, così come da parte motiva;
[...]
• Pone a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento Controparte_1 in favore di di € 150,00 mensili, da versarsi entro il 27 di ogni mese, da Parte_1 rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, ordinando che tale somma, ex art. 156 co 6 c.c., venga corrisposta dall'INPS Direzione Provinciale di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Foggia, Via della Repubblica, n.18/s, e dal Direttore pro tempore della sede di CP_2
NF, con sede in NF, Piazzale Galli, direttamente alla , Parte_1 al momento della periodica corresponsione del rateo mensile pensionistico del CP_1
;
[...]
• Pone a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della figlia Controparte_1 un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili da versarsi alla Per_1 [...]
, entro il 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione Parte_1 dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del
50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, ordinando che tale somma, ex art. 156 co 6 c.c., venga corrisposta dall'INPS Direzione Provinciale di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Foggia, Via della Repubblica,
n.18/s, e dal Direttore pro tempore della sede di NF, con sede in CP_2
NF, Piazzale Galli, direttamente alla al momento della Parte_1 periodica corresponsione del rateo mensile pensionistico del;
Controparte_1
• Assegna la casa coniugale alla ricorrente, così come da parte motiva;
• Rigetta la domanda di condanna ex artt. 96 e 91 c.p.c., così come da parte motiva;
• Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che Controparte_1 liquida per complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Innocenza Starace e Giovanni Battista Starace.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6568/2021 promossa da:
, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
NN ST E IO ST ST, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in NF (FG) alla Piazza del Popolo, n.3
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to MICHELE ARENA, giusta procura in atti, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Mattinata al C.so Matino, n.103
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Pubblico Ministero in data 19.6.2025 ha espresso parere favorevole.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 08.11.2021 Parte_1 conveniva in giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con quest'ultimo Controparte_1 in NF in data 03.4.2000 e che prima del matrimonio è nata una figlia, (n.ta in Per_1
NF il 10.12.2000), attualmente economicamente non indipendente;
che il marito avrebbe mostrato disinteresse per lei e la figlia;
che lei si sarebbe dedicata durante la vita matrimoniale alla crescita ed educazione della figlia, prestando il proprio lavoro, anche, presso il negozio di profumeria di proprietà del marito;
che il è proprietario dell'immobile adibito a casa CP_1 coniugale, acquistato, asseritamente, anche con denaro dei genitori della che la figlia Pt_1
è iscritta presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari e, secondo la tesi Per_1 della ricorrente, è sostenuta economicamente dai nonni materni, conducendo in locazione un “posto letto in un appartamento in Bari”; che non vi sono possibilità di una riconciliazione.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione, ha chiesto: di disporsi la corresponsione da parte del di un assegno di mantenimento in suo favore di € 500,00 mensili;
di disporsi la CP_1 corresponsione da parte del di un assegno di mantenimento di € 600,00 in favore della CP_1 figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
di disporsi in suo favore l'assegnazione della casa coniugale;
la condanna alle spese di lite del resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , esponendo: che la crisi Controparte_1 coniugale era da ricercare nella “instabilità, caratteriale ed affettiva della la quale, Pt_1 soprattutto negli ultimi anni, ha ripetutamente manifestato insofferenza al proprio ruolo di sposa mostrandosi sempre più scostante e distaccata dall'odierno comparente”; che la ricorrente avrebbe mostrato un carattere freddo, pensando ai propri interessi ed escludendolo da ogni dinamica di famiglia;
che non ha mai fatto mancare nulla alla famiglia, grazie anche alla propria attività commerciale;
che la è proprietaria di due immobili siti nel Comune di Monte Sant'Angelo Pt_1
e pro quota di altri immobili siti nel Comune di NF;
che la propria attività commerciale ha subito un decremento degli affari a causa della pandemia COVID 19; che ha un reddito annuo di €
7.000,00; che la figlia secondo la propria ricostruzione, non vivrebbe “stabilmente con la Per_1 madre”, ma a Bari, dove frequenta il corso di laurea in Giurisprudenza;
che lui non potrebbe sopportare i costi di locazione di un immobile per adibirlo a propria abitazione.
Pertanto, il resistente, dichiarandosi disponibile al versamento in favore della figlia di un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ha chiesto: l'addebito della separazione alla moglie e l'assegnazione della casa coniugale. Il si è opposto, invece, al CP_1 riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza del 26.01.2022 per la comparizione delle parti davanti a sé, successivamente rinviata al 31.3.2022, all'esito della quale il Presidente ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 27.6.2022.
In tale udienza il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 28.11.2022.
All'udienza del 28.11.2022 il Giudice ha accolto l'istanza di parte ricorrente e ordinato all il CP_2 pagamento diretto alla dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito, così come da Pt_1 ordinanza Presidenziale, in suo favore e in favore della figlia. Il Giudice ha, inoltre, disposto accertamenti di Polizia Tributaria, per mezzo della Guardia di Finanza, nei confronti del e, CP_1 rinviato la causa al 15.5.2023, successivamente rinviata 24.11.2023.
In tale udienza, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16.6.2025, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e previa acquisizione del parere del P.M.
1) Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta da entrambe le parti è fondata e merita pertanto accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalle stesse, anche nel corso del giudizio. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
2) Sull'addebito della separazione.
Il resistente, benché non abbia precisato le proprie conclusioni né depositato comparsa conclusionale e/o memoria di replica, ha chiesto, in via riconvenzionale, con la comparsa di costituzione e risposta, di pronunciare l'addebito della separazione alla moglie. Il resistente ha fondato la propria domanda su una, asserita, “instabilità, caratteriale ed affettiva, della , Pt_1 su un carattere freddo di quest'ultima e sulla circostanza che la moglie pensasse solamente ai propri interessi, escludendo il marito dalle decisioni di coppia.
L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez.
n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord. n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis
Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023; Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent.
19328/2015).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Il resistente ha affermato che la crisi coniugale è derivata da incompatibilità caratteriali con la e non in conseguenza della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. Pt_1
143 ss c.c.
Infatti, il ha affermato una “instabilità caratteriale” unita a “un carattere freddo” della CP_1 nei propri confronti. Inoltre, ha dichiarato che la ricorrente pensava esclusivamente ai Pt_1 propri interessi, escludendolo dagli aspetti che riguardavano la vita di coppia (cfr. comparsa di costituzione e risposta “invero, la situazione di grave disagio vissuta dalla coppia è da imputarsi unicamente alla instabilità, caratteriale ed affettiva, della la quale, soprattutto negli ultimi Pt_1 anni, ha ripetutamente manifestato insofferenza al proprio ruolo di sposa mostrandosi sempre più scostante e distaccata dall'odierno comparente” e ancora “la ricorrente, infatti, ha da sempre mostrato un carattere freddo prediligendo esclusivamente quelli che erano i propri interessi ed escludendo da ogni aspetto di coppia il proprio coniuge”).
Pertanto, emerge chiaramente dalle affermazioni del resistente che la causa della dissoluzione del matrimonio sia da rintracciare in incompatibilità di natura caratteriale, anche, sul modo di intendere il rapporto coniugale, invece che nella violazione degli obblighi discendenti di cui all'art. 143 c.c.
Per cui, se da una parte i motivi posti a fondamento della domanda del resistente sono idonei a fondare la domanda di separazione, dall'altra non costituiscono motivo di addebito, in quanto, come detto, non costituiscono violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Per tutti tali motivi, il Tribunale rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente.
3) Sulla domanda di assegno di mantenimento formulato dalla ricorrente.
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in suo favore da corrispondere da parte del di € 500,00 mensili, come da precisazione delle conclusioni e comparsa CP_1 conclusionale. La ricorrente ha dedotto di essersi occupata dei bisogni della famiglia e della crescita della figlia, lavorando, anche, presso la Profumeria di proprietà del resistente. Inoltre, con la memoria ex art. 183 co 6 n.1) la ha asserito di esserle stata riconosciuta una invalidità con Pt_1 riduzione della capacità lavorativa nella misura del 55%, così come da verbale di accertamento della Commissione medica. Il si è opposto al riconoscimento in favore della resistente di CP_1 un assegno di mantenimento, in quanto la è proprietaria di diversi immobili correnti in Pt_1
Monte Sant'Angelo e in NF.
L'art. 156 c.c. prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Pertanto, gli elementi costitutivi dell'assegno di mantenimento sono rappresentanti “dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti” (Cass. civ. Sez. 1 sent. 1162/2017).
In tema di assegno di mantenimento è stato anche affermato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto “i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ. sez. 1 ord.
n.8254/2023; si veda anche Cass. civ. sez. 1 n.29770/2008 secondo cui ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, “il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei rediti posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; vedi anche Cass. Cass. Civ. Sez. 1 n.13592/2006).
Per quanto riguarda il tenore di vita goduto dai coniugi e le loro attuali condizioni economiche, si può affermare quanto segue.
La ricorrente ha dichiarato che durante la vita matrimoniale, si è dedicata alla cura della famiglia, svolgendo lavoro anche presso il negozio di Profumeria di proprietà del resistente. Tali circostanze non sono state contestate da quest'ultimo.
Inoltre, la ricorrente è “invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa del 55%”
(cfr. verbale di accertamento invalidità civile).
Il resistente ha affermato di essersi sempre dedicato alla famiglia e di aver contribuito ai bisogni della stessa “esclusivamente con la propria attività commerciale” (cfr. comparsa di costituzione e risposta “non senza rilevare che il comparente, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto da controparte, si è sempre premurato di non far mancare nulla alla moglie e alla propria figlia, consentendo loro di acquistare e procurarsi ogni bene e utilità, supportandole esclusivamente con la propria attività commerciale (profumeria)”).
In atti è depositata la dichiarazione dei redditi del dell'anno 2017 (riferibili al periodo di CP_1 imposta 2016) per un reddito complessivo di € 8.215,00 (cfr. dichiarazioni redditi).
Il Giudice del presente procedimento, inoltre, ha delegato alla Guardia di Finanza indagini in merito alla situazione economica del , al fine, anche, di accertare eventuali altri redditi del CP_1 resistente. Dall'indagine svolta è emerso che il resistente ha presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi: per l'anno 2020 di € 5.133,00 derivanti dall'attività commerciale svolta;
per l'anno 2021 di € 7.744,00 derivanti dall'attività commerciale svolta;
per l'anno 2022 di € 16.866,00 derivanti da pensione INPS (cfr. indagini Guardia di Finanza). Inoltre, almeno fino al 22.12.2022, il è CP_1 risultato intestatario di conti correnti bancari e carte di credito presso banca Intesa San Paolo SPA,
Mooney SPA, OS PA PA (cfr. indagini Guardia di Finanza). Lo stesso, Controparte_3 almeno fino al dicembre 2022, risulta(va) titolare della ditta individuale “JENNY DIFFUSION”, attività di profumeria, oltre che, come detto, di pensione INPS.
Pertanto, esaminata la documentazione prodotta, in considerazione delle condizioni economiche della famiglia e delle rispettive parti, in base ai principi sopra richiamati, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della ricorrente di € 150,00 mensili, entro il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.
Si deve aggiungere che questo Giudice con ordinanza del 02.12.2022 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2022 ha ordinato all di Foggia, in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore e al Direttore pro tempore della sede di NF, di CP_2 corrispondere direttamente alla la somma di € 150,00 mensili, ex art. 156 co 6 Parte_1
c.c.
Tale previsione deve essere confermata, in virtù di quanto disposto dall'art. 35 D.L. 149 del
10.10.2022, così come convertito e modificato, secondo cui le disposizioni della riforma c.d.
Cartabia, “salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023
e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Per cui alla presente fattispecie va applicata la disposizione di cui all'art. 156 co 6 c.c., essendo stato depositato il relativo ricorso il 08.11.2021.
Pertanto, va confermato l'ordine all Foggia, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede in Foggia, Via della Repubblica n.18/s e al Direttore pro tempore della sede di NF, Piazzale Galli, di corrispondere direttamente l'assegno di CP_2 mantenimento in favore della ricorrente alla così come già indicato Parte_1 nell'ordinanza richiamata.
4) Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia . Per_1
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in favore della figlia di € Per_1
600,00 mensili, così come da precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale. La Pt_1 ha dedotto che la figlia sia impegnata nel suo percorso formativo universitario. Il resistente non si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della figlia, ma si è dichiarato disponibile al versamento nella minor somma di € 250,00 mensili.
La coppia ha avuto una figlia, attualmente di anni 25. Per_1
Ripercorse così le posizioni delle parti, sull'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si può affermare quanto segue.
L'art. 337 septies c.c. prevede che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno.
Infine, per quanto riguarda l'onere della prova, questo è a carico del richiedente l'assegno, che deve dimostrare i requisiti che giustificano l'assegno o il loro permanere.
Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Nel caso di specie, è pacifico che studia a Bari presso il Dipartimento di Giurisprudenza Per_1 ed è attualmente iscritta al 5° anno del corso di studio (cfr. ricorso “la figlia della coppia,
[...]
, attualmente convive con i genitori e non è economicamente indipendente. È iscritta alla Per_2
Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Bari sostenuta economicamente soltanto dai nonni materni”; comparsa conclusionale “la figlia della coppia, , Pt_1 Persona_2 attualmente convive con la madre e non è economicamente indipendente. È iscritta alla Facoltà di
Giurisprudenza presso l'Università di Bari, attualmente frequenta il 5° anno del Corso di Laurea
Magistrale – Ciclo Unico di 5 anni, ancora oggi sostenuta dai nonni materni”; comparsa di costituzione e risposta “il sig. si oppone fermamente alla illegittima richiesta CP_1 CP_1 formulata da parte ricorrente di continuare ad abitare il suddetto immobile posto che la figlia della coppia non vive stabilmente con l madre ma – come dalla stessa confermato nel ricorso introduttivo del giudizio – a Bari, città ove svolge il corso di laura in Giurisprudenza”).
Pertanto, considerato la sussistenza del requisito della non indipendenza economica di al Per_1 fine del riconoscimento del diritto della al versamento da parte del resistente di un assegno Pt_1 di mantenimento in favore della figlia, bisogna verificare, anche, l'ulteriore requisito della stabile convivenza o della circostanza secondo cui la figlia, non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare, come per esempio per motivi di studio, continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno.
Nel caso di specie, dall'intero procedimento risulta che abiti in Bari al solo fine di Per_1 seguire le lezioni universitarie, tornando presso la casa familiare presso cui vive con la madre (cfr. memoria ex art. 183 co 6 n.1) c.p.c. “la circostanza che la figlia studi a Bari, ad un'ora e mezza da
NF, non fa venir meno che la stessa viva stabilmente con la madre, poiché persiste il legame della figlia con l'abitazione”; comparsa conclusionale “la figlia della coppia,
[...]
, attualmente convive con la madre e non è economicamente indipendente”). Per_2
Pertanto, considera la casa familiare, dove convive con la madre, come un punto di Per_1 riferimento presso cui fare sistematico ritorno da Bari.
In tal senso, l'affermazione del resistente secondo cui la figlia “non vive stabilmente con la madre ma a Bari, città ove svolge il corso di laurea in Giurisprudenza” non coglie nel segno per i principi sopra esposti. Anzi, dimostra proprio come la figlia ritorni presso la casa familiare, che continua a vedere come un punto di riferimento stabile. Quindi, nel caso di specie ricorrono entrambi i requisiti al fine dell'accoglimento della domanda, formulata dalla ricorrente, di assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Per quanto riguarda il quantum si può affermare quanto segue.
La ricorrente, presso cui convive la figlia, ha dichiarato di non lavorare e di non percepire reddito all'attualità. La ha, inoltre, affermato e documentato di avere una “invalidità con una Pt_1 riduzione permanente della capacità lavorativa del 55%” (cfr. verbale di accertamento invalidità civile) e di aver lavorato, anche senza regolare contratto, presso l'attività di Profumeria di proprietà del marito (cfr. ricorso).
Il resistente, secondo le indagini tributarie delegate alla Guardia di Finanza, risulta “percepire regolare pensione contributiva dall' ed è titolare della ditta individuale “JENNY CP_2
DIFFUSION” con luogo di esercizio in NF (Fg), via Aldo Moro, 9, esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti di profumeria” (cfr. indagini tributarie Guardia di Finanza).
Inoltre, sempre dalle indagini tributarie, è risultato che il ha presentato le seguenti CP_1 dichiarazioni dei redditi: per l'anno 2020 di € 5.133,00 derivante dalla società Jenny Diffusion;
per l'anno 2021 di € 7.774,00 derivante dalla socità Jenny Diffusion;
per l'anno 2022 di € 16.866,00 derivante da pensione INPS (cfr. indagini polizia tributaria). In atti risulta, anche, la sua dichiarazione dei redditi per anno 2017 di € 8.215,00 (cfr. Redditi Persone Fisiche 2017). Non vi sono altre e più aggiornate dichiarazioni, stante anche l'inattività processuale del resistente.
Pertanto, il Tribunale, in considerazione delle rispettive condizioni economiche, ritiene opportuno che il corrisponda in favore della figlia la somma di € 300,00 entro il 27 di ogni Controparte_1 mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e, concorrendo, inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il
Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Si deve aggiungere che questo Giudice con ordinanza del 02.12.2022 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2022 ha ordinato all di Foggia, in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, e al Direttore pro tempore della sede di NF, CP_2 di corrispondere direttamente alla la somma di € 300,00 mensile come assegno Parte_1 di mantenimento in favore della figlia ex art. 156 co 6 c.c. (da sommarsi insieme all'importo di €
150,00 disposta come assegno di mantenimento in favore della . Pt_1
Tale previsione deve essere confermata, in virtù di quanto disposto dall'art. 35 D.L. 149 del
10.10.2022, così come convertito e modificato, secondo cui le disposizioni del decreto c.d. Cartabia,
“salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Per cui alla presente fattispecie va applicata la disposizione di cui all'art. 156 co 6 c.c., essendo stato depositato il relativo ricorso il 08.11.2021.
Pertanto, va confermato l'ordine all Foggia, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede in Foggia, Via della Repubblica n.18/s e al Direttore pro tempore della sede di NF, Piazzale Galli, di corrispondere direttamente alla CP_2 [...]
l'assegno di mantenimento in favore della figlia , così come già indicato Parte_1 Per_1 nell'ordinanza richiamata.
5) Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sul presupposto che la figlia torni periodicamente presso la stessa da Bari, città in cui si reca per studiare all'Università. Il resistente si è opposto, affermando che non viva stabilmente con la madre, ma in Bari Per_1 dove frequenta l'Università.
Si ribadisce come la coppia ha avuto una figlia, di anni 25. Per_1
L'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento
(si veda ex multis Cass. n. 18603 del 2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre 2013
n.21334).
Ciò sulla base del principio, affermato dalla Cassazione, secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale”
(Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023; si veda anche Cass. 18 settembre 2013 n. 21334 secondo cui
“il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006,
n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”).
Dall'intero procedimento è emerso che non sia economicamente indipendente e studi Per_1 giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari. Inoltre, è, anche, emerso come ritorni periodicamente presso la casa familiare, che continui a vedere come Per_1 punto di riferimento presso cui fare sistematico ritorno.
Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno, in base ai principi sopra esposti e a quanto emerso nel presente procedimento, che la casa familiare venga assegnata alla . Parte_1
6) Sulla responsabilità ex art. 96 co 3 c.p.c.
La ricorrente ha chiesto la condanna ex art. 96 co 3 c.p.c., in riferimento all'art. 91 c.p.c., perché il resistente non accoglieva l'invito del Magistrato a trasformare il presente procedimento in consensuale alle condizioni di cui all'ordinanza Presidenziale.
Preliminarmente, si deve notare che la ricorrente se da una parte nella propria memoria per l'udienza del 27.6.2022 ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa, dall'altra nella stessa ha chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., ante riforma c.d. Cartabia. Nella memoria ex art. 183 co 6 n.1) c.p.c. la ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, chiedendo la corresponsione di un assegno di mantenimento di complessivi € 900,00, in particolare € 300,00 per lei e € 600,00 per la figlia. Successivamente, con le precisazioni delle conclusioni e comparsa conclusionale la ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento di complessivi € 1.100,00 mensili (€
500,00 per sé ed € 600,00 per la figlia), così come da ricorso introduttivo.
Pertanto, già da questo emerge come non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 91 e 96 c.p.c.
Inoltre, il resistente, nonostante l'inattività processuale dal momento della memoria integrativa, ha posto all'esame del Tribunale le proprie doglianze, che, ad un esame più approfondito, il Collegio ha rigettato (si veda Cass. civ. ord. 7591/2023 “sotto il profilo sistematico, la condanna alle spese per mancata e ingiustificata accettazione della proposta conciliativa costituisce estrinsecazione del principio di causalità, sotteso al criterio della soccombenza, quale regola di riparto dei costi del processo e non rappresenta una sanzione a fronte di un danno punitivo. In questa logica il legislatore ha inteso regolare le conseguenze, non tanto della mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto dell'abuso del processo e dello scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa proposta o accettata dall'avversario”; si veda anche Cass. civ. ord. 36591/2023 secondo cui “agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass. S.U. 32001/2022)”).
Pertanto, il Tribunale ritiene che dalle condotte processuali, anche, di entrambe le parti non emergano profili per la condanna ex art. 91 e 96 c.p.c., così come richiesta dalla ricorrente.
7) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'inattività processuale del resistente e della soccombenza di quest'ultimo sulla domanda di addebito della separazione e di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, le spese di lite devono porsi a carico del e si liquidano in base al D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. Controparte_1
n.147/2022, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 e 26.000,00) da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata in [...] Parte_1
(FG) il 26.4.1961 e , nato in [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio celebrato in NF (FG) il 03.4.2000 (Atto n.8 – Parte I – Anno 2000);
• Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• Rigetta la domanda riconvenzionale di addebito della separazione formulata dal CP_1
, così come da parte motiva;
[...]
• Pone a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento Controparte_1 in favore di di € 150,00 mensili, da versarsi entro il 27 di ogni mese, da Parte_1 rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, ordinando che tale somma, ex art. 156 co 6 c.c., venga corrisposta dall'INPS Direzione Provinciale di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Foggia, Via della Repubblica, n.18/s, e dal Direttore pro tempore della sede di CP_2
NF, con sede in NF, Piazzale Galli, direttamente alla , Parte_1 al momento della periodica corresponsione del rateo mensile pensionistico del CP_1
;
[...]
• Pone a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della figlia Controparte_1 un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili da versarsi alla Per_1 [...]
, entro il 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione Parte_1 dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del
50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, ordinando che tale somma, ex art. 156 co 6 c.c., venga corrisposta dall'INPS Direzione Provinciale di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Foggia, Via della Repubblica,
n.18/s, e dal Direttore pro tempore della sede di NF, con sede in CP_2
NF, Piazzale Galli, direttamente alla al momento della Parte_1 periodica corresponsione del rateo mensile pensionistico del;
Controparte_1
• Assegna la casa coniugale alla ricorrente, così come da parte motiva;
• Rigetta la domanda di condanna ex artt. 96 e 91 c.p.c., così come da parte motiva;
• Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che Controparte_1 liquida per complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Innocenza Starace e Giovanni Battista Starace.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro