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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11060/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/10/2025 da e Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. BERTOLI CATERINA, avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 06/10/2001 in TRICESIMO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di TRICESIMO (UD) al numero 14, parte 2, serie A, anno 2001;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 27/12/2006), maggiorenne non Per_1 economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 il cui matrimonio è stato celebrato in data 06/10/2001, in TRICESIMO (UD), con atto trascritto presso il comune di TRICESIMO (UD) al n. 14, Parte 2, Serie A, anno 2001, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà opportuno.
2) Dispone che l'immobile già adibito ad abitazione familiare, sito in Udine via Brenari n.
2, rimanga assegnato e dunque nella disponibilità esclusiva del sig. che ne è Pt_2 proprietario. Dà atto che la sig.ra si è obbligata a rilasciare tale abitazione entro Pt_1
8 (otto) mesi dal deposito del ricorso, asportando, oltre agli effetti personali, i beni che i coniugi si impegnano a identificare sulla scorta di un elenco all'uopo predisposto e siglato prima del deposito del ricorso.
3) Dà atto che, tenuto conto che all'abitazione familiare continuerà a far capo il figlio , Per_1
i coniugi manifestano l'intento di consentire alla sig.ra pur dopo il rilascio Pt_1 dell'immobile, di farvi accesso per starvi col figlio, sempre previo assenso del marito, e senza disporre delle chiavi.
4) Dà atto che, a fronte dell'assegnazione della casa familiare di cui sub 2) e dunque al fine di consentire alla moglie di individuare e di disporre di altra analoga sistemazione abitativa, nonché tenuto conto che, in ragione di un tanto, non si darà luogo ad attribuzione di assegno di mantenimento sino all'eventuale divorzio, il sig. si Pt_2 obbliga a corrispondere alla moglie in un'unica soluzione, entro venti giorni dal deposito del ricorso l'importo di € 600.000,00 (seicentomila) mediante bonifico bancario su conto di spettanza della sig.ra acceso presso Banca Generali, codice IBAN: Pt_1
IT65Q0307501603CC8001147702.
5) Dà atto che il sig. si obbliga al rimborso delle spese sanitarie affrontate dalla Pt_2 moglie entro i limiti della copertura della polizza assicurativa di cui è intestatario e di cui può beneficiare il coniuge.
2 6) Dispone che il padre si accolli integralmente il mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne , fermo restando l'obbligo della madre di provvedere al Per_1 mantenimento diretto ordinario del ragazzo nei periodi che questi trascorrerà con lei. Per
l'individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento Regolamento dell'Ondif protocollato presso il Tribunale di Udine il 28.8.2015 cron. 3477/2015.
7) Dà atto che l'assegno unico universale come per legge previsto sino ai 21 anni del figlio verrà percepito dal padre, il quale nel seguito fruirà delle detrazioni per carichi di famiglia.
8) Dà atto che l'immobile sito a Lignano Sabbiadoro, viale delle Terme n. 6/12, di proprietà comune dei coniugi, verrà utilizzato prioritariamente dalla moglie, tenuto conto che il marito dispone di altra casa di vacanza in montagna, tenendo comunque conto delle esigenze e delle indicazioni del figlio . Sarà onere della sig.ra comunicare Per_1 Pt_1 al marito, con congruo anticipo i periodi di utilizzo dell'immobile.
9) Dà atto che la casa di Tarvisio via Duomo 24/a condominio Casa Renza, di proprietà esclusiva del sig. rimane nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo, con obbligo Pt_2 della sig.ra di consegnare le chiavi al marito una volta che questi le avrà Pt_1 consentito di accedervi per recuperare i suoi effetti personali, il corredo di biancheria e altri oggetti di sua proprietà, come già concordato in apposito elenco.
10) Dà atto che le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla presente sentenza, con rinuncia a promuovere impugnazione.
11) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRICESIMO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 14, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 19/12/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
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