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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 5983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5983 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
NR 7524/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Paolo Scognamiglio, all'esito dell'udienza del 22 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 7524/2025
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vecchia Roma 3 Parte_1
presso lo studio dell'avv. Gaetano Parisi dal quale è rappresentata e difesa come in atti
CONTRO
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti,
-RESISTENTE-
OGGETTO: assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2025 esponeva che in data 21 Parte_1
giugno 2023 aveva inoltrato domanda amministrativa onde ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, che gli era stata riconosciuta una percentuale invalidante del
85% ma l' non aveva provveduto al pagamento per asserito superamento dei limiti CP_2
reddituali.
Si costituiva l' rappresentando di non aver provveduto al pagamento dal momento che CP_2 presso l'Ufficio del registro risulta registrato un contratto di locazione ad uso abitativo per un canone annuale di euro 7.200,00. All'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso merita accoglimento.
E' pacifica tra le parti la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
L' ha negato il pagamento per asserito superamento del requisito reddituale, ma in senso CP_2 contrario si osserva che la certificazione dell'Agenzia delle Entrate in atti dimostra che dal
2022 la ricorrente non ha redditi e che l' fa riferimento al contratto di locazione di un CP_2 immobile che dal 2021 è stato donato dalla ricorrente ai figli i quali sono subentrati nel contratto di locazione e riportano i relativi redditi nelle proprie dichiarazioni (cfr. modelli
Unico in atti)
Il ricorso va quindi accolto con condanna dell' al pagamento dell'assegno di invalidità CP_2
civile dal 1 luglio 2023, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciandosi, così decide:
- Accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_2 dell'assegno di invalidità civile dal 1 luglio 2025
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.600,00 oltre CP_2
accessori con attribuzione.
Napoli, lì……
Il giudice del lavoro.
Dott. Paolo Scognamiglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Paolo Scognamiglio, all'esito dell'udienza del 22 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 7524/2025
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Vecchia Roma 3 Parte_1
presso lo studio dell'avv. Gaetano Parisi dal quale è rappresentata e difesa come in atti
CONTRO
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti,
-RESISTENTE-
OGGETTO: assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2025 esponeva che in data 21 Parte_1
giugno 2023 aveva inoltrato domanda amministrativa onde ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, che gli era stata riconosciuta una percentuale invalidante del
85% ma l' non aveva provveduto al pagamento per asserito superamento dei limiti CP_2
reddituali.
Si costituiva l' rappresentando di non aver provveduto al pagamento dal momento che CP_2 presso l'Ufficio del registro risulta registrato un contratto di locazione ad uso abitativo per un canone annuale di euro 7.200,00. All'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso merita accoglimento.
E' pacifica tra le parti la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
L' ha negato il pagamento per asserito superamento del requisito reddituale, ma in senso CP_2 contrario si osserva che la certificazione dell'Agenzia delle Entrate in atti dimostra che dal
2022 la ricorrente non ha redditi e che l' fa riferimento al contratto di locazione di un CP_2 immobile che dal 2021 è stato donato dalla ricorrente ai figli i quali sono subentrati nel contratto di locazione e riportano i relativi redditi nelle proprie dichiarazioni (cfr. modelli
Unico in atti)
Il ricorso va quindi accolto con condanna dell' al pagamento dell'assegno di invalidità CP_2
civile dal 1 luglio 2023, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciandosi, così decide:
- Accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_2 dell'assegno di invalidità civile dal 1 luglio 2025
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.600,00 oltre CP_2
accessori con attribuzione.
Napoli, lì……
Il giudice del lavoro.
Dott. Paolo Scognamiglio