Art. 15. Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato 1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all' articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , sono destinate alle attivita' di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 .
Note all'art. 15:
- Si riporta il comma 110, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, S.O., n. 62:
«110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all' articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 :
a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell' articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 , e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ;
c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell' articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ;
d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all' articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ;
e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 . Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 .».
Per i riferimenti al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , si vedano le note all'articolo 10.
Note all'art. 15:
- Si riporta il comma 110, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, S.O., n. 62:
«110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all' articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 :
a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell' articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 , e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ;
c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell' articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ;
d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all' articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ;
e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 . Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 .».
Per i riferimenti al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , si vedano le note all'articolo 10.