Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
1552 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1552 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data 12/08/2015 tra i coniugi:
1. , nata in [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. ABBONDANZA MATTEO
MATTEO; rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 15/07/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data 12/08/2015 tra i coniugi:
1. , nata in [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA al N. 91 P. 1 anno 2015; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
15/07/2024, che integralmente si riportano:
1) …omissis…
2) …omissis…
3) La IG.ra riacquisterà il suo nome prima del matrimonio quindi CP_1
. CP_2
4) Assegnare la causa coniugale sita in Cesena (FC), Via venticinque aprile, n. 131, int. 9, alla madre IG.ra , la quale provvederà a pagare il canone di CP_1
locazione, esonerando da ogni obbligo il IG. e vi vivrà unitamente alla Parte_1
2 figlia La madre potrà modificare la propria residenza, unitamente a quella Per_1
della figlia pur rimanendo all'interno delle Province di Forlì – Cesena, Rimini o
Ravenna.
5) Affidare la figlia minorenne in modo condiviso a entrambi i genitori Persona_2
con prevalente collocamento dalla madre. I genitori, infatti, di comune accordo, per il benessere psicofisico della figlia minore, hanno deciso di condividere l'esercizio della responsabilità genitoriale, di modo che entrambi abbiano la possibilità di seguire e condividerne la crescita, educazione e istruzione. Le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione, educazione e cura saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la figlia. I genitori si dovranno tenere reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, su tutto quanto inerisca la salute, l'istruzione e l'educazione della prole.
6) La figlia manterrà la residenza presso la madre, mentre il domicilio della prole sarà fissato presso entrambi i genitori, i quali si dovranno necessariamente comunicare eventuali cambiamenti di residenza, pur decidendo, almeno fino quando la figlia sarà in età per la scuola dell'obbligo di non spostarsi dalle province di
Forlì-Cesena/Ravenna/Rimini.
7) Il collocamento della minore presso entrambi i genitori, pur mantenendo la minore la residenza sempre presso la madre anche nel caso di cambi di residenza ed abitazione della madre stessa unitamente alla figlia nei limiti sopra indicati, avverrà nei seguenti termini: la minore starà dalla madre durante l'anno, mentre dal padre la figlia starà due giorni alla settimana dal mercoledì pomeriggio, quando la figlia uscirà da scuola, fino al venerdì mattina quando il padre riporterà la figlia a scuola.
Un fine settimana alternato col padre dal sabato mattina alle 10 in caso di non frequenza scolastica, oppure dal termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina,
3 quando la figlia verrà portata dal padre a scuola, tenendo comunque presente che i genitori devono osservare a tal fine le necessità scolastiche della minore ed i suoi impegni ludico sportivi, quindi impegnarsi, in permanenza di tale sistema di collocamento a non trasferire la propria residenza in luoghi lontani rispetto al luogo di svolgimento della vita e dei contatti sociali della figlia, comunque impegnandosi, quando la figlia starà con uno dei rispettivi genitori, a farle frequentare anche ogni impegno extrascolastico assunto per la piccola In caso di modifica di tale Per_1
rapporto, le parti dovranno ricorrere ad un diverso sistema di collocamento in quanto la vicinanza di entrambi viene ritenuto un elemento fondamentale per l'esercizio del collocamento e visita. Nelle vacanze la figlia starà con uno Per_3
dei due genitori, ad anni alterni, dal pomeriggio del 24.12 fino al pomeriggio del
31.12 e di seguito con l'altro dal pomeriggio del 31.12 fino al mattino del 07.01, giorno in cui, se ripresa l'attività scolastica, la piccola sarà riportata e scuola Per_1
e di seguito la frequenza della visita riprenderà sulla base dei giorni stabiliti settimanalmente di cui sopra. Nel periodo Pasquale, alternativamente di anno in anno, la piccola trascorrerà i primi giorni di vacanza dall'uscita da scuola fino Per_1
alle 19.00 prima di cena della sera del giorno di Pasqua con un genitore ed i rimanenti giorni di sosta scolastica con l'altro genitore. Durante le vacanze estive, starà consecutivamente col padre e con la madre per un periodo di giorni 15 Per_1
che i genitori concorderanno per il mese di luglio e/o agosto. Per l'anno seguente si invertiranno i mesi e così di anno in anno. I genitori si impegnano a comunicarsi tale periodo estivo da trascorrere con la figlia entro e non oltre il 31.05 di ogni anno.
Durante il collocamento presso ciascun genitore, ognuno si occuperà del sostentamento della figlia, con la forma del cosiddetto mantenimento diretto
(comprese eventuali spese per baby sitter di cui un genitore dovesse necessitare), fatte salve le spese straordinarie che saranno ripartire fra ogni genitore in parti uguali quindi nella misura del 50% cadauno, previa esibizione della relativa giustificazione. Sempre in merito alle spese straordinarie, le parti vogliono
4 comunque riferirsi alle disposizioni ed a quanto determinato nel Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì. Resta inteso che ciascun genitore, nel periodo in cui la figlia sarà da lui collocata, si occuperà direttamente di portare ed andare a prendere la piccola presso l'altro genitore. Per_1
Saranno mantenuti nella settimana in cui la figlia sarà collocata dall'altro genitore
(oppure anche presso gli ascendenti) contatti con video chiamate almeno una volta al giorno al di fuori degli orari di lavoro dei genitori. Il genitore che non starà con la figlia, potrà comunque far visita alla stessa presso l'altro genitore almeno per un'ora durante il pomeriggio in un giorno solo del collocamento presso l'altro genitore. Tali giornate verranno scelte di volta in volta in accordo fra i genitori e sulla base delle eventuali esigenze della figlia, pur rispettando eventuali suoi impegni anche ludico e/o sportivi.
8) I genitori si impegnano a non pubblicare foto o video della minore sui loro eventuali social network salvo consenso esplicito dell'altro genitore, comunque nel rispetto dei diritti sulla privacy della figlia.
9) I genitori, infine, vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto anche per l'altrui vita sentimentale/relazionale e si impegnano a rispettare l'altrui ruolo genitoriale, non proferendo offese all'altro genitore quando la figlia sarà collocata presso ciascun genitore. I genitori si impegnano comunque ad adottare un comportamento consono ed adeguato alla crescita della loro figlia, tale da non condizionare negativamente la formazione della figlia e non confondendo il ruolo materno o paterno in dipendenza di eventuali loro nuovi rapporti affettivi.
10) Nonostante la suddivisione del collocamento della figlia fra il padre e la madre quasi paritetico, il padre verserà alla madre la somma di euro 50,00 al mese in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della minore, rivalutabile sulla base dell'indice Istat dal decorso dell'anno successivo computabile dalla data dell'udienza di separazione e metà dell'assegno familiare perché percepito per intero dal IG. . Parte_1
5 11) In merito alle disposizioni patrimoniali per l'immobile in comune e per l'auto
TG. GK 178 KH le parti stabiliscono quanto segue: A) la IG.ra nata il CP_1
25.11/1982 in Bucarest (Romania) e residente in [...], int. 9 C.F. cede e vende in favore del IG. CodiceFiscale_3
, nato il [...] in [...] e residente in [...]
venticinque aprile, n. 131, int. 9, C.F. , il quale dichiara di CodiceFiscale_4
acquistare il diritto di proprietà per la quota di ½ relativamente all'immobile sito in
Cesena (FC), Via Romea, n. 2971, identificato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 162, particella 81, subalterno 9, (corrispondente al catasto terreni foglio
162, particella 81), categoria A/3a, classe 2, Consistenza 7,5 vani superficie 134 mq. totale escluse aree scoperte, mq. 125, nonché annesso garage identificato al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 162, particella 1657, subalterno 2 (particelle corrispondenti al catasto terreni foglio 162, particella 1657), categoria C/6°, classe
1, consistenza mq. 12, giusto atto di provenienza a Ministero del Notaio Dott.
[...]
del 29.12.2021, repertorio n. 23978, nello stato di fatto e di Persona_4
diritto in cui si trova, già conosciuto fra le parti e come oggi attualmente occupato dai genitori del IG. . Le parti dichiarano di ben conoscere l'immobile, Parte_1
esonerando la IG.ra dalla produzione del certificato di conformità, ben CP_1
conoscendo le parti che l'immobile è conforme e che eventuali difformità dello stesso rimarranno ad esclusivo carico del IG. e dal medesimo da Parte_1
considerarsi accettate, il quale conseguentemente rinuncia a qualunque pretesa in merito, esonerando la venditrice da qualunque spesa dovesse intervenire in merito, anche per il futuro. Per i suddetti immobili la IG.ra si impegna a CP_1
consegnare, all'atto di trasferimento da ripetersi in forma notarile della proprietà in oggetto in favore del IG. , il certificato di attestazione energetica, Parte_1
destinazione d'uso e agibilità/abitabilità.
Gli immobili suddetti vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli annessi, usi, diritti, azioni, ragioni, comunioni, pertinenze e
6 servitù, garantendo la IG.ra la piena ed esclusiva proprietà della CP_1
quota ceduta come da atto di provenienza sopra citato al quale le parti si riportano anche in merito all'evidenza dei titoli edilizi, alle proprietà comuni, ai regolamenti ivi inseriti ed alle destinazioni richiamate degli immobili. Si dichiara altresì, stante la conoscenza dell'immobile, che non esistono in corso, a quanto è dato sapersi, provvedimenti sanzionatori sulle porzioni di immobile in oggetto ne liti, neppure minacciate. In merito alle spese condominiali, cedendo la IG.ra una CP_1
quota dell'immobile già appartenente per l'altra quota al IG. , le stesse Parte_1
spese di condominio rimangono a carico ed a debito del IG. , con ogni Parte_1
manleva e garanzia di quest'ultimo in favore della IG.ra . Il prezzo CP_1
della vendita, stante le ragioni di cui alla premessa, quindi avendo contribuito la
IG.ra , al momento dell'acquisto precedente di cui all'atto di CP_1
provenienza, per la sola somma di euro 18.000,00, la stessa cede e vende la sua quota in oggetto al medesimo prezzo di euro 18.000,00 (diciottomila/00) che il IG.
si impegna a corrispondere alla IG.ra mediante Parte_1 CP_1
pagamento rateale pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili, da versarsi in favore della IG.ra entro l'ultimo giorno del mese a partire dall'ultimo giorno CP_1
del mese rispetto alla data dell'atto notarile da ripetersi che verrà comunque fissato entro due mesi dal provvedimento di separazione e così con pagamenti ogni ultimo giorno del mese fino al saldo che interverrà dopo cinque anni, pari a 60 mesi. Le parti dichiarano altresì di aver già iniziato a versare tale somma che la IG.ra sta ricevendo a partire dal mese di luglio 2023. In caso di mancato CP_1
pagamento del prezzo rateizzato, anche di una sola mensilità, il IG. Parte_1
decadrà dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. Le spese della ripetizione della vendita in sede notarile sono a carico del IG. . B) per quanto attiene Parte_1
l'auto tipo Mercedes TG GK 178 KH acquistata durante il matrimonio ed intestata alla IG.ra , i coniugi dichiarano che il pagamento del prezzo CP_1
dell'acquisto dell'auto è avvenuto con denaro personale della IG.ra , CP_1
7 pertanto il IG. rinuncia a qualsiasi pretesa derivante eventualmente Parte_1
dalla comunione dei beni e dichiara che in riferimento alla suddetta vettura nulla ha da avere, pertanto rimarrà di proprietà per l'intero alla IG.ra . CP_1
Per quanto attiene i beni in Romania appartenenti alla IG.ra , ivi CP_1
compresa la casa ceduta da parte della stessa, il IG. dichiara di aver Parte_1
rinunciato a qualunque pretesa, in quanto l'acquisto precedente è intervenuto con denaro proprio della IG.ra , comunque confermando la propria CP_1
rinuncia a tal fine, pertanto nulla pretende in merito anche in futuro.
12) Le parti comunque stabiliscono che ogni deroga e/o variazione di quanto contenuto nel presente atto dovrà essere espressamente concordata per iscritto, qualora eventuali modifiche verbali dovessero riscontrare qualsiasi disappunto.
13) Eventuali trasgressioni del presente accordo saranno considerate passibili di sanzioni e richiesta di modifica delle presenti condizioni.
14) L'assegno unico è regolato, ad oggi, come sopra.
15) Per ogni vacanza all'estero con la figlia o in caso di periodi di vacanza all'estero dei genitori o per motivi di lavoro, purché non superiori a gg 15, le parti si prestano fin d'ora e reciprocamente il consenso anche per il rilascio del passaporto in favore della figlia.
Spese compensate, come da accordo
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 08/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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