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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 19.12.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1028 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Parte_1
Dessì Deliperi n. 9, elettivamente domiciliato in Cagliari, p.zza Gramsci n. 22,
presso lo Studio dell'Avv. Pietro ORRÙ, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana MURINO, in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“
1. Accertare e dichiarare che è affetto da “Malattia Parte_1
professionale del settore industria”, nello specifico da spondilodiscopatia del
rachide lombare e
Morbo di Duplay bilaterale;
2. Dichiarare l' convenuto alla costituzione ed alla liquidazione della CP_2
rendita in favore del ricorrente nella misura del 16 % o in quella maggiore
percentuale che verrà accertata in corso di causa;
3. Qualora la percentuale complessiva di riduzione dell'integrità psico-fisica
subita dal ricorrente dovesse essere riconosciuta in misura inferiore al 16%
dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale l'indennizzo per CP_2
danno biologico come previsto al comma 2 sub A;
4. Vinte le spese e gli onorari del giudizio da distrarsi a favore del procuratore
antistatario che dichiara di anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda
poiché infondata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un maggior indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
pagina 2 − di avere lavorato dal 1998 a tutt'oggi come macellaio presso varie società, attività che ha comportato e continua a comportare un'esposizione a rischio specifico che delinea chiaramente un nesso di causalità con le patologie di cui viene chiesto il riconoscimento;
− che è, infatti, nota la correlazione tra attività lavorative che prevedono la movimentazione manuale di carichi ed il rischio di patologie interessanti la colonna lombare;
in particolare la correlazione aumenta allorquando si tratta di discopatie associate a frequenti torsioni e flessioni del rachide;
− che, nel proprio caso, la movimentazione manuale di parti di animale
(mezzene) il cui peso può arrivare, in caso di mezzene di bovino, fino a 170 Kg si pone indubbiamente come un fattore di rischio specifico;
− che, oltre a ciò, la carne può arrivare in pedane o casse di peso variabile da 10 ai 30 Kg e lo spostamento della merce avviene sempre manualmente;
− che, mentre oggi la carne viene scaricata all'interno delle celle refrigerate e solo dopo egli ricorrente seziona e movimenta manualmente le singole parti, a inizio della propria carriera e per parecchi anni lo scarico della carne avveniva direttamente dai camion-frigo e dallo stesso poi trasportata all'interno delle celle;
− che durante una giornata lavorativa le lavorazioni prevedono una costante attività di movimentazione di pezzi interi per poi procedere alle fasi di taglio,
pulizia degli scarti e preparazione del prodotto finito da esporre al banco, il tutto effettuato in ambiente refrigerato a 4-6 gradi per il mantenimento della catena del freddo;
− di avere presentato all' due distinte domande di malattia CP_3
professionale: la prima del 14.10.2021 (pratica n. 518536041) per la patologia spondilodiscopatia del rachide lombare e la seconda del 20.01.2022 (pratica n.
518536755) per la patologia morbo di Duplay bilaterale, allegando la relativa documentazione medica e domandando il riconoscimento di un danno biologico
pagina 3 complessivo nella misura del 16%, ma che le domande e le successive opposizioni non erano state accolte.
2. La causa è stata istruita con consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 29.10.2025, ha ritenuto che
“Sulla base delle certificazioni sanitarie in atti ed armonicamente con quanto
rilevato in occasione dell'attuale accertamento medico-legale, è Parte_1
affetto da discopatia L4-L5 e L5-S1, quantificabile nella misura del 7% (cfr. voce
tabellare 213-Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi
persistenti), e lieve tendinopatia bilaterale del sottoscapolare e sovraspinoso
quantificabile nella misura del 5% [con riferimento e le dovute proporzioni
rispetto alle voci 224-Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-
omerale ai gradi estremi: 3 e 227-Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee
della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante
dalla limitazione funzionale: fino a 4)]. Il danno biologico complessivo è
valutabile nella misura dell'12% con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle considerazioni del sanitario dell' a cui il Consulente dell'ufficio ha così puntualmente replicato CP_3
“Lette attentamente le contestazioni formulate dal consulente in merito
all'asserita insufficienza di elementi di prova dimostrativi del rischio lavorativo si
pagina 4 Pers deve evidenziare che lo stesso Dott. in data 20.09.2024 [...] riferendosi a
questionari del 2019 il consulente di parte ammette la dimostrazione di un rischio
congruo.
Con riferimento all'esposizione a rischi lavorativi questo CTU ritiene di poter
desumere che la tipologia delle mansioni in capo all non sia variata nel Pt_1
corso della lunga storia lavorativa in rapporto al costante impiego del ricorrente
come macellaio.
Ancora, per quanto concerne l'idoneità lavorativa appare francamente
improbabile, considerato il giudizio di idoneità alle mansioni del 2021, che in
epoca antecedente l' avesse un giudizio di idoneità con limitazioni che lo Pt_1
preservasse dall'esposizione a rischio lavorativo. Peraltro, a tutt'oggi il ricorrente
riferisce di essere idoneo alle mansioni nonostante le note patologie
muscoloscheletriche”.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 14.10.2021 e del 12% dalla domanda amministrativa del
20.01.2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_3
capitale in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo un danno biologico del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa del
14.10.2021 e del 12% dalla domanda amministrativa del 20.01.2022.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_3
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art.
pagina 5 Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_2
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
capitale commisurato a un danno biologico complessivo in misura del 7% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 14.10.2021 e del 12% dalla domanda amministrativa del 20.01.2022;
2. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in capitale in favore di con gli Parte_1
interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 2.697,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell' Avv. Pietro ORRÙ, dichiaratisi antistatario;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 19.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.