Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3719/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice
Vincenza Bennici Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3719/2019 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. URSO GIUSEPPE Parte_1
GIANLUCA)
Parte attrice
E
, nato a [...] il [...], , Controparte_1 Controparte_2 nata a [...] il [...] (Avv. INFURNA MARIA CARMELA)
Parte convenuta
Oggetto: azione di riduzione
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 28.1.2025
Svolgimento del processo
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, deduceva che la Parte_1 propria madre, , decedeva in data 30.9.2016 lasciando tre figli, esso Persona_1 attore e i fratelli e che aveva lasciato un testamento CP_1 CP_2 Per_1
1
che il testamento conteneva una evidente lesione della quota di legittima a lui spettante i germani erano stati beneficiari di assegni e bonifici da parte della de cuius, avevano effettuato prelievi dai conti bancari alla stessa intestati, erano stati designati quali beneficiari di due polizze assicurative e inoltre, la sorella aveva ricevuto i preziosi appartenenti alla de CP_2 cuius.
Ciò dunque premesso concludeva chiedendo che venisse disposta la riduzione delle quote spettanti ai germani per testamento.
Costituitisi in giudizio, i convenuti resistevano all'avverso dedotto deducendo l'insussistenza delle polizze assicurative e che comunque le stesse non entravano a far parte dell'asse ereditario;
deducevano ancora, che nel patrimonio ereditario non erano stati rinvenuti oggetti preziosi, che le somme dagli stessi ricevute dalla madre ammontavano a euro 69.000,00 per e euro 13.000,00 per e che CP_2 CP_1 nella determinazione della massa si doveva tener conto, quali debiti ereditari, delle somme sostenute da per spese funerarie, ammontanti a € 3.944,00; inoltre CP_1
deduceva di avere pagato insieme alla sorella, nella misura del 50%, le Controparte_1 spese per la pubblicazione del testamento (quindi la metà di € 1.050,38), che negli anni
2016 e 2017 aveva pagato i lavori di consolidamento delle fondazioni del fabbricato sito in Grotte, Corso Garibaldi (€ 3.069 + € 380,00), che dal 2010 al 2017 aveva pagato per conto della madre, varie tasse per un importo di € 24.947,00 e chiedeva quindi la condanna del fratello al pagamento della quota di sua spettanza, pari € Pt_1
6.357,00, dopo aver precisato che da tale somma doveva essere detratta quella di €
480,00 relativa a un canone di locazione di un bene assegnato per testamento all'attore.
La causa, istruita attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, oltre che sulla base della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 28.1.2025 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per note conclusive.
Motivi della decisione
Risulta dalla produzione in atti che , decedeva in data 30.9.2016 Persona_1 lasciando tre figli- l'attore e i fratelli e - e risulta, inoltre, CP_1 CP_2 documentalmente provato che, con testamento olografo del 13/07/2010, pubblicato in notar il 16/12/2016, dispose delle sue sostanze ripartendo tra i figli Per_2 Per_1
2 i beni ricompresi nell'asse ereditario.
Riconosciuta, dunque, la qualità di erede all'attore, alla stregua di quanto disposto dall'art. 537, comma 2
c.c. , la quota disponibile è pari ad 1/3, mentre la quota riservata all'attore è pari a 2/9 (concretamente
2\3 x 1/3 = 2/9 ciascuno).
Il valore della massa risulta correttamente determinato dal nominato c.t.u., previa stima di tutti i beni facente parte dell'asse ereditario relitto sulla base del valore dell'epoca dell'aperta successione.
Nella massa non sono stati ricompresi i preziosi che l'attore assume essere stati donati alla sorella in quanto non vi è prova che nell'asse ereditario fossero presenti tali beni. CP_2
A tal proposito, deve notarsi che l'attore ha genericamente allegato che “la de cuius possedeva svariati preziosi di valore non indifferente custoditi nella propria residenza” senza tuttavia indicare la tipologia, il valore e la quantità dei gioielli o offrire qualche elemento che consentisse di determinarne il valore.
Del pari generico era l'articolato dell'interrogatorio formale (“Vero è che Sua AD possedeva dei gioielli o dei preziosi? Vero è che Sua madre Le ha donato dei gioielli e/o dei preziosi quando era ancora in vita? Vero è che ha ricevuto gioielli e/o dei preziosi dopo la Sua morte?), il quale non è stato ammesso in quanto non avrebbe consentito di determinare il valore dei preziosi e conseguentemente l'entità della dedotta donazione.
Inoltre, non possono essere ricomprese nella massa ereditaria le polizze assicurative indicate dall'attore nell'atto di citazione. L'attore ha, in particolare, dedotto che i fratelli sarebbero stati beneficiari di due polizze Vicenza Life del valore di euro 30.000 ciascuna. Tuttavia, non vi è la prova che le predette polizze siano state stipulate a beneficio dei convenuti e incassate dagli stessi. Dall'estratto conto intestato alla de cuius presso NC NU (allegato alla citazione) risultano alcuni movimenti a partire dall'anno 2008 dai quali, in effetti, emerge che la de cuius aveva stipulato delle polizze e pagato i relativi premi, ma non vi è alcuna prova che le somme relative alle stesse siano state girocontate ai convenuti;
risulta invece, come dimostra il movimento del 3.3.2012, con posta in “avere” di euro
41.478,30, che la de cuius aveva riscosso, tramite bonifico da parte di , il premio CP_3 assicurativo sul conto alla stessa intestato.
È invece pacifico -perché ammesso dai convenuti - che abbia ricevuto la somma di euro CP_2
69.000,00 e la somma di euro 13.000,00, le quali pertanto devono essere aggiunte al relictum. CP_1
L'attore ha dedotto inoltre che i due fratelli avrebbero ricevuto due assegni: uno del valore CP_2 di 4.000 euro e uno del valore di euro 8.300,00. CP_1
Tuttavia, dall'esame degli atti -come confermato dal ctu nella relazione integrativa del 28.11.2024, non risulta prova dell'emissione di detti assegni in favore dei convenuti, né a tale onere avrebbe potuto supplire, contrariamente a quanto da questi dedotto, dal ctu.
Assume inoltre l'attore che, dal conto corrente intestato alla de cuius sarebbe stato effettuato un pagamento, con modello f24, per conto di di euro 2.909,50 e che di tale somma dovrebbe CP_1 tenersi conto ai fini della determinazione della massa.
3 L'assunto è infondato in quanto dalla consultazione degli estratti conto del rapporto presso CP_4
non emerge che il pagamento F24 del 31.8.2007 sia stato effettuato in favore del figlio .
[...] CP_1
L'attore, ancora, ha dedotto che i convenuti, durante la vita della madre, avevano effettuato continui prelievi dallo sportello bancomat e a mezzo operazioni di cassa e che anche tali somme dovrebbero essere considerate quali donazioni da imputare alla massa.
Anche tale assunto non è condivisibile.
Intanto, deve notarsi come non vi sia prova che tali prelievi siano stati eseguiti dai convenuti e, in ogni caso, non vi è ragione per ritenere che gli stessi siano stati utilizzati per esigenze diverse dal sostentamento della cuius.
Quanto alle movimentazioni eseguite post mortem, è emersa, come anche accertato dal ctu nella relazione integrativa, la presenza di due prelievi -uno di euro 3.500.00, in data 29.09.16, ed uno di euro 930.00, in data 03.10.2016, per un totale di euro 4.430.00 – eseguiti cioè un giorno prima e qualche giorno dopo la morte di . Per_1
Con riferimento tali prelievi va valorizzato sicuramente il dato temporale e cioè il fatto che gli stessi siano avvenuti a ridosso della morte della de cuius;
ciò, infatti, fa presumere che dette somme siano state prelevate da -che non ha mai specificamente contestato di avere una delega sul Controparte_1 conto presso -per provvedere alle spese legate ai funerali della madre. CP_4
Tali spese devono quindi essere detratte da quelle sostenute da per il pagamento delle Controparte_1 spese ereditarie.
Nella formazione della massa vanno considerate le spese funerarie di importo pari a 3.944,00.
Non concorrono invece a formare il passivo ereditario le spese che ha sostenuto per Controparte_1
i lavori di consolidamento delle fondazioni del fabbricato sito in Grotte Corso Garibaldi.
E infatti, sebbene l'obbligo di pagare tali lavori sia stato contratto da , va anche detto che a Per_1 seguito della morte della stessa, l'obbligazione si è trasferita in capo a in quanto Controparte_1 questo, in virtù del testamento sopra menzionato, è divenuto titolare del bene sul quale quei lavori sono stati eseguiti, avvantaggiandosi degli stessi.
Devono invece essere ritenute spese ereditarie quelle sostenute da per la Controparte_1 pubblicazione del testamento pari a 525,00 euro.
Quanto ai versamenti che assume di aver effettuato per conto della madre per il Controparte_1 pagamento di tasse varie a partire dal 2010, va rilevato come, sino alla morte di , è da Per_1 presumere che i pagamenti siano stati effettuati con denaro della stessa (che tra l'altro percepiva diverse entrate anche relative a canoni di locazione) e che il figlio abbia fatto solo da tramite, in CP_1 quanto era lo stesso ad occuparsi dell'assistenza e della gestione degli affari dell'anziana madre.
Una considerazione diversa va fatta con riguardo ai pagamenti effettuati dopo la morte della de cuius, ammontanti complessivamente ad euro 9.221,23.
4 In relazione ad essi, deve innanzitutto osservarsi che si tratta di pagamenti effettuati per tasse relative a immobili ereditari, non essendo tale circostanza contestata e comunque dimostrata dal fatto che i modelli f24 recano (nella sezione relativa ai dati del contribuente) il codice fiscale della de cuius.
Ebbene, in relazione agli stessi, venuta a mancare la de cuius, deve ritenersi che i pagamenti siano stati effettuati da . Controparte_1
L'attore, al fine di dimostrare che le tasse ereditarie sarebbero state sostenute da tutti gli eredi per la quota di propria competenza, in relazione agli immobili ricevuti in successione, ha prodotto due modelli f24 pagati dallo stesso. Tuttavia, va osservato che tali modelli -che in ogni caso non fanno venir meno la prova data dal convenuto di avere sostenuto spese per legate ai beni della madre - non recano elementi (come ad es. il codice fiscale della de cuius ) che li riconducano a debiti per immobili ricadenti nell'eredità
Ciò debitamente premesso, il ctu ha accertato che il valore degli immobili è pari a euro 724.165,94.
A tal proposito, occorre precisare che, nella valutazione dell'immobile sito in Agrigento, località San
Leone, via Dei Giardini 172, il ctu -come da incarico peritale – ha tenuto conto non già al valore di mercato del bene ma al valore d'uso dello stesso (determinato tenendo conto delle somme che l'erede che lo detiene dovrebbe sostenere per il suo godimento e della durata di tale godimento). Ciò, in considerazione della particolare condizione urbanistica del bene, come accertata dal ctu. L'ausiliario ha dato atto che l'immobile è stato edificato abusivamente nel 1981 e che, in data 30/09/1986, è stata presentata una istanza di condono edilizio ai sensi della Legge 47/1985 ad oggi non evasa, così come risultano non evase innumerevoli istanze presentate per gli immobili situati all'interno dell'area della frazione balneare di Agrigento, ricadendo la stessa all'interno del più ampio Parco archeologico della
Valle dei Templi. Il ctu ha spiegato che sarebbe del tutto erroneo non attribuire alcun valore a detto bene dal momento che “la pratica di cui sopra non si configura come sospesa né il vincolo a cui si è fatto riferimento, e sopra richiamato, rappresenta causa ostativa al rilascio dell'Istanza” e che ciò è dimostrato dal fatto che alla richiesta di condono non è seguito alcun diniego per improcedibilità o alcuna ingiunzione di demolizione. Escluso dunque che all'immobile non vada attribuito alcun valore, si
è ritenuto più equo procedere alla stima tenendo conto del valore d'uso dello stesso, non potendosi negare che la convenuta tragga una utilità dalla disponibilità del bene.
A tale valore va riunito ex art. 556 c.c. quello delle donazioni in favore di figli e CP_2 CP_1 pacificamente pari a euro 69.000,00 e 13.000,00 e vanno detratti i debiti pari a euro 9.260,13.
Stimato, quindi, il valore complessivo dell'asse nella somma di € 796.905,81 alla stregua di quanto disposto dall'art. 537, comma 2 c.c. , la quota disponibile, pari ad 1/3, si stima in euro € 265.635,27, mentre la quota riservata all'attore (2/9) si stima in euro 177.090,18
5 Va adesso osservato che, in ragione delle disposizioni testamentarie di , l'attore ha già Per_1 ricevuto delle assegnazioni del valore di euro 151.083,94.
La lesione è pari quindi ad euro 26.006,24.
Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, è indubbio che, con gli atti dispositivi mortis causa di cui si è detto sia stata lesa la quota di legittima spettante all'attore quale erede legittimario.
Dovendo principiarsi dalla riduzione delle disposizioni testamentarie ex art. 555 c.2 c.c., bisogna quindi ridurre proporzionalmente le disposizioni testamentarie, tenendo in debito conto quanto accertato dal c.t.u. Arch. F. il quale, al fine di evitare il frazionamento di immobili o la cessione di quote CP_5 proprietarie frammentando la proprietà dei beni, ha suggerito di prevedere un conguaglio in denaro a favore di . Parte_1
Pertanto, dovrà dare all'attore euro 10.923,94 e euro Controparte_1 Controparte_2
15.182,30.
deve inoltre pagare all'attore l'importo di € 480,00 relativa alle mensilità Controparte_1 pacificamente incassate da quest'ultimo a titolo di canoni di locazione relativi agli immobili che in seguito alla successione sono stati assegnati a;
nulla invece spetta all'attore in relazione Parte_1 al canone di locazione dell'immobile di via Machiavelli 170 perché, con riferimento allo stesso, non è stato neppure indicato l' importo delle somme indebitamente percepite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate separatamente, sono poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella contumacia di , così provvede: Controparte_6 accerta e dichiara che il testamento olografo di , pubblicato in notar il Persona_1 Per_2
16/12/2016, lede la quota di riserva spettante all'attore, quale erede legittimario, in misura corrispondente a euro 25.021,77 e che quest'ultimo ha diritto alla reintegrazione della quota mediante corrispondente riduzione delle disposizioni testamentarie in favore dei convenuti;
per l'effetto condanna a pagare all'attore la somma di euro 10.923,94 e Controparte_1 [...]
a pagare all'attore la somma di euro 15.182,30, oltre interessi al tasso legale dalla data di CP_2 questa decisione al saldo;
condanna a pagare all'attore l'ulteriore somma di euro 480,00 oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dalla data di questa decisione al saldo;
6 condanna i convenuti, in solido, a pagare all'attore le spese di lite, che si liquidano in euro 4.309,00 di cui euro 3.503,00 per compenso di avvocato e euro 806,00 per spese, oltre accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico dei convenuti in solido;
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale in data 19.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
7