Sentenza 28 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/11/2003, n. 18216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18216 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE E BOLLO 03 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PRŒE) " ESENTE DA ARTT. 46 E 16 UBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO LA CORTE PREMA DICASSAZIONE82 Oggetto SE ONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 27075/01 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron.36597 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Luigi SALVATO -Consigliere rel. Ud. 09/07/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta ☑ elettivamente domiciliata in Regionale pro tempore, DELL'ORO 3, presso lo studio ROMA, PIAZZA (Delegazione Romana delladell'avvocato CHIARA RICCI Regione PU), rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARIA LIBERTI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
ES TO;
- intimato -
avversO la sentenza n. 2820/00 del Giudice di pace di Bari, 1 Aufolubet. 2003 2031 - depositata il 26/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2003 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo IO RE, con atto di citazione notificato il 25 maggio 1999, conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di chiedendone la condanna a pagare il Bari la Regione PU, atmosferiche relative all'anno 1987, contributo per calamità previsto dalle leggi della Regione PU 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38, in riferimento alle avversità atmosferiche che avevano colpito i propri terreni in agro di 보 Gioia del Colle. In particolare, egli deduceva che, benché all'esito dell'istruttoria da parte del Comune di Gioia del Colle gli fosse stato riconosciuto un contributo di £. 944.000, la Regione PU non aveva messo a disposizione i fondi necessari per la corresponsione della relativa somma e, pertanto, insisteva per la condanna di quest'ultima al pagamento di detto importo. La Regione PU si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in linea legittimazione, nonchégradata, il proprio difetto di Any Splisto at. l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, in quanto 2 - avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Comune di Gioia del Colle e della Provincia di Bari, ai quali era stata delegata ex lege l'istruttoria conclusasi favorevolmente per l'attore, con conseguente difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di detti enti. Instauratosi il contraddittorio, il Giudice di pace di Bari, con sentenza del 26 settembre 2000, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva e, esclusa la ricorrenza dell'invocato litisconsorzio necessario, riteneva provata la domanda, condannando la Regione PU a pagare all'attore la somma di £. 944.000, nonché alla rifusione delle spese del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza proponeva ricorso la Regione PU, affidato a quattro motivi;
non svolgeva attività difensiva l'intimato. Il ricorso era assegnato alle Sezioni unite civili che, con sentenza n. 419 del 2003, rigettavano il primo motivo di ricorso, con il quale era stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e rimettevano gli atti al Primo Presidente che assegnava a questa sezione il ricorso. Motivi della decisione 1. In linea preliminare, è opportuno premettere che, come accennato nella narrativa, il primo motivo di ricorso è stato già deciso dalle Sezioni unite civili di questa Corte che, con sentenza n. 419 del 2003, lo hanno rigettato, dichiarando 3 Lupsalustond. giurisdizione del giudice ordinario, cosicché devono essere decisi i rimanenti tre motivi di censura.
2. La ricorrente, con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 102 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.>>, deducendo che l'attore, con la citazione, ha chiesto al giudice adito di condannare la Regione PU al pagamento>> del contributo per cui è controversia e, «in subordine, di dichiarare tenuta la Regione PU (...) a fornire alla Provincia di Bari la somma necessaria per consentirle di accreditare al Comune di Gioia del Colle l'importo occorrente per il pagamento»>>. A suo avviso, dalla stessa prospettazione attorea si ricava che anche la Provincia di Bari risulta coinvolto nel giudizio, eppure non è 14 stata citata dal RE e, perciò, essa aveva eccepito l'inammissibilità della domanda «per difetto del contraddittorio nei confronti del Comune (rectius: della Provincia) >>>, litisconsorte necessario ex art. 102, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, erroneamente il giudice del merito avrebbe rigettato l'eccezione, ritenendo la Regione effettivo ed unico titolare della funzione della concessione del rimborso, poiché la domanda l'accertamento di una situazione avrebbe invece ad oggetto Provincia e, conseguentemente, la giuridica unica per Regione e sentenza sarebbe inutiliter data, se non emessa nei confronti di entrambi. In contrario, non rileverebbe che la partecipazione della Provincia sarebbe necessaria esclusivamente in riferimento 4 Aufolitoad. alla domanda proposta in linea gradata, in quanto l'accertamento in ordine alla ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario dovrebbe essere svolto ex ante, avendo riguardo alla formulazione della domanda, non già ex post, sulla scorta dell'esito della lite.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato. La censura senz'altro ammissibile, in quanto, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, che il Collegio condivide e ritiene di dovere ribadire, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore all'importo ivi indicato non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie e non tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma è tenuto esclusivamente all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, ex art. 311, cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio. In queste controversie egli deve infatti giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cd. formativa o sostitutiva e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Pertanto, le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di detto valore, anche se il giudice abbia fatto applicazione di una espressa indicazione sua della norma di legge, con ° senza буревья 5 rispondenza all'equità, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, concernendo un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza -per l'impossibilità comprenderne la ratio decidendi-, ovvero di radicale eddi insanabile contraddittorietà della motivazione. La censura di violazione della norma sostanziale (art.360, n. 3, cod. proc. civ. ), è ammissibile esclusivamente nel caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie, - se di rango superiore a quelle ordinarie (Cass., SS.UU., n. 716 del 1999; in questo senso, successivamente, tra le molte, Cass., n. 10486 del 2001; n. 10574 del 2002). La censura prospetta, quindi, una questione processuale riconducibile nel novero di quelle che possono essere fatte valere innanzi alla Corte di cassazione che, nel merito, non è tuttavia meritevole di accoglimento. Al riguardo ritiene infatti il Collegio di dovere ribadire il principio di recente affermato da questa Corte che, nel decidere una fattispecie, in parte qua, assolutamente identica a quella qui in esame -concernente appunto una controversia avente ad oggetto la liquidazione del contributo LU ent previsto dalle leggi regionali indicate in narrativa- ha escluso 9 la sussistenza delle condizioni e dei presupposti del litisconsorzio necessario (Cass., n. 4561 del 2003). Il litisconsorzio necessario è infatti configurabile nel caso in cui esiste un'espressa previsione normativa in tal senso, ovvero in quello di legittimazione straordinaria a dedurre in giudizio un rapporto, oppure di rapporto plurisoggettivo inscindibilmente а più persone. Questa ipotesi non può invece connesSO configurarsi qualora, come è accaduto nella fattispecie in esame, la parte, con l'atto introduttivo, proponga una domanda diretta ad ottenere l'adempimento di una obbligazione, neppure se, in linea gradata, prospetti quale destinatario dell'accredito che deve essere effettuato dall'obbligato un altro soggetto, che deve poi provvedere alla corresponsione della somma all'avente diritto. Infatti, come ha precisato questa Corte, «una tale prospettazione, che fa riferimento sostanzialmente ad una modalità di pagamento attraverso la partecipazione di un terzo, idonea a qualificare tale terzo come litisconsortnon necessario, sia perché si è pur sempre in materia di obbligazioni e sia perché, dovendosi in tale eventualità considerare tale terzo come semplice mandatario, egli non potrebbe ritenersi direttamente e personalmente obbligato>> (Cass., n. 4561 del 2003). 3. - La ricorrente, con il terzo motivo, denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 Слудоваться. c.p.c. -omessa pronuncia-nullità della sentenza per mancanza 7 della motivazione in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.>>, in quanto nella comparsa di risposta aveva eccepito che, ai sensi della legge regionale n. 10 del 1989 la concessione del contributo non era possibile, poiché detta legge aveva sospeso gli interventi previsti dalla legge regionale n. 19 del 1979, e su questa eccezione il giudice di pace non si è pronunciato, con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112, c.p.c.) e dell'obbligo della motivazione (art. 132, c.p.c.).
3.1. Il motivo è inammissibile. - L'omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., infatti per configurabile esclusivamente con riguardo a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento о di rigetto. Il silenzio Osservato dal giudice in ordine ad una questione giuridica prospettata dalla parte nell'ambito della domanda, come questa Corte ha precisato proprio nell'esame di una questione fattispecie identica a quella qui in Esame -anche quanto al contenuto della censura esaminata- è invece riconducibile 360, n. 5, cod. proc. nell'ambito del vizio di motivazione (art. a quest'ultimo che va, civ.) (Cass., n. 4561 del 2003). Ed è quindi, esclusivamente ricondotta la censura concernente il mancato esame della deduzione in ordine all'applicabilità della legge della Regione PU n. 10 del 1989, che ha disposto la sospensione degli interventi di sostegno in favore Augfolubet. 8 dell'agricoltura, in quanto essa costituisce uno degli argomenti svolti dalla ricorrente a conforto della contestazione dell'obbligo, con conseguente inammissibilità della stessa nella parte in cui fa riferimento alla violazione dell'art. 112, cod. proc. civ. Neppure è, inoltre, configurabile l'eccepito vizio della motivazione, poiché, come è stato ricordato nell'esame del secondo motivo (§ 2.1.), questo vizio, in relazione alle sentenze di equità del giudice di pace, è denunciabile soltanto nei casi di motivazione apparente ○ affetta da insanabile contraddittorietà, ipotesi queste insussistenti nel caso in esame. Il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha infatti esposto le ragioni del proprio convincimento, esaminando e richiamando la normativa nazionale e regionale che disciplina la materia, enunciando sulla scorta della medesima il criterio di equità adottato, rigettando, anche implicitamente, tutte le difese della Regione, incompatibili con la tesi da lui accolta (al riguardo, cfr. anche Cass., n. 2871 del 1997; n. 1798 del 1997).
4 - La Regione, con il quarto motivo, deduce «inesistenza della motivazione e/o motivazione apparente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.- perplessità, illogicità ed incoerenza in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. » . In particolare, sostiene che a conforto Cufoluets at dell'accoglimento della domanda sussisterebbe una motivazione 9 S apparente, in quanto il giudice del merito «non spiega perché "si controverte in materia di diritti soggettivi", perché "non sussistono spazi per una valutazione discrezionale dell'Amministrazione" e perché questa è “obbligata ad erogare la prestazione a seguito dell'accertamento delle condizioni fissate dalla legge». Inoltre, la motivazione sarebbe perplessa, illogica e mancherebbe di coerenza, poiché la sentenza, da un canto, argomenterebbe in ordine alla necessità del formale provvedimento di liquidazione del contributo, dall'altro, fa poi scaturire, nel caso al suo esame, il diritto dalla mera approvazione dell'elenco degli aventi titolo da parte della Provincia». 4.1. - Anche questa censura non può essere accolta. Invero, essa costituisce una sostanziale reiterazione delle argomentazioni svolte nel motivo di ricorso esaminato dalle Sezioni Unite, le quali, nel deciderlo, hanno affermato che la provinciale stessa delibera della Giunta regionale richiamata dalla ricorrente per contestare la pretesa dell'attore, «secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, avrebbe subordinato la sola corresponsione del contributo alla disponibilità dei fondi da fornire alla Regione PU». Inoltre, hanno rimarcato che il diritto soggettivo a tale corresponsione [del contributo] deve ritenersi sorto per effetto della conclusione con esito positivo della apposita istruttoria» (Cass., Sez. Un., n. 419 del 2003). La censura deve, quindi, ritenersi assorbita e comunque preclusa dalla precedente sentenza resa dalle Sezioni Unite. 10 Augfolibet. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato;
nulla per le spese di questo giudizio di legittimità, non avendo l'intimato svolto attività difensiva. ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO
P.Q.M.
ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 9 luglio 2003. Ausfoliated. Il Presidente Il Consigliere est. Plany wr's CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima S Civile Depositor angelleria CANCELLIERE 28 NOV. Sodba Bianchi 2003 11 CANCELLIERE 11=