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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 08/07/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 13/2023 R.G.
promossa
da
con sede in Chienes (Bolzano), Parte_1
Zona Artigianale n. 13 fraz. Casteldarne, C.F. P.IVA_1
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
sig. rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura allegata all'atto di citazione del 1° grado, dall'avv. Pt_3
C.F. del Foro di Padova, ed
[...] CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Monselice (Pd), Via Main n. 6/A,
- appellante -
contro
1 , c.f. Controparte_1
, in persona del presidente del consiglio di P.IVA_2
amministrazione e legale rappresentante Controparte_2
nato a [...] [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa dall´Avv. Bruno C.F._2
Mellarini – c.f. , giusta procura su C.F._3
documento informatico separato firmato digitalmente e congiunto con strumenti informatici alla comparsa di costituzione in appello, con domicilio eletto nel suo studio in in via Cassa di Risparmio n. 3 CP_1
- appellata -
Oggetto: Bancari.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14/06/2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In totale riforma dell'impugnata sentenza Voglia questa Ecc.ma
Corte:
- accertare che la ha applicato nei rapporti di conto CP_3
corrente (ordinario e anticipi) per cui è causa un saggio di interesse usurario, conseguentemente dichiarare l'illegittimità
degli interessi addebitati nei predetti conti ai sensi dell'art. 1,
Legge 7 marzo 1996, n.108, e condannare la alla CP_3
restituzione a favore della degli importi Pt_1
ingiustificatamente addebitati nei predetti conti a tale titolo, per
2 tutti i motivi esposti in narrativa, nella misura da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile, oltre interessi legali dall'indebito al saldo.
- determinare, a mezzo di C.T.U., che anche in tale sede si richiede, l'effettivo dare/avere tra le parti in causa tenuto conto delle contestazioni sollevate;
- accertare e dichiarare la responsabilità della per CP_3
l'illegittima pretesa di somme non dovute e, conseguentemente,
condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni CP_3
patiti e patiendi, ai sensi degli artt. 1218, 1223 e 2043 c.c.,
nella misura ritenuta di giustizia dalla Corte.
- riformare la decisione della sentenza impugnata in relazione alla liquidazione delle spese legali a favore di controparte al fine di ridurne l'importo e, conseguentemente, condannare la CP_3
alla restituzione dell'ammontare versato in eccedenza.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro pregiudizio da rifondere al procuratore antistatario;
del procuratore di parte appellata:
Nel merito:
rigettarsi l'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza n. 1062/2022 del Tribunale di Bolzano perché
infondato e confermarsi integralmente l'impugnata sentenza.
Condannare l'attrice appellante alla rifusione di compensi professionali e spese del grado di appello in favore della
3 convenuta, oltre 15% Cap ed Iva come per legge, secondo soccombenza.
Condannare l'appellante al pagamento di una ulteriore somma in favore dell'appellata ex art. 96 ultimo comma c.p.c., se la
Corte d'Appello ne riterrà sussistenti i presupposti.
In via istruttoria:
Per i motivi esposti a verbale di udienza scritta del 20.3.2024, e richiamate integralmente le osservazioni del proprio CT di parte dott. si insiste affinché la Ecc.ma Corte Persona_1
d'Appello voglia disporre la rinnovazione della CTU, o rispettivamente voglia disporre la convocazione della CTU a chiarimenti, in contraddittorio con il CT di parte convenuta dott. sui profili di criticità ivi esposti. Persona_1
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Il 28.02.2002 ha concluso con Parte_1
Cassa Raiffeisen Merano s.c.r.l. due contratti di c/c contrassegnati rispettivamente come c/c n. 9548 e c/c n. 9549.
Appoggiandole ai ridetti c/c, la banca ha concesso due aperture di credito per € 1,6 milioni ciascuna rispettivamente il
01.03.2002 ed il 12.04.2002.
Sottoposta a perizia econometrica la documentazione contrattuale e contabile relativa a predetti rapporti, la correntista ha ritenuto fosse accertata l'applicazione da parte della banca di oneri indebiti per un importo complessivo di €
1.398.110,06.
4 Con citazione d.d. 28.06.2021 ha, quindi, convenuto la banca davanti al Tribunale di Bolzano e dedotta l'indebita applicazione di interessi debitori ultralegali non contrattualizzati per iscritto, usurari, anatocistici, nonché di
C.M.S. e valute illegittime, ha chiesto che, rettificato il saldo dei c/c, venissero correttamente ricostruiti i reciproci rapporti di dare/avere e conseguentemente accertata l'esatta misura del proprio debito/credito.
2. La banca si è costituita ed ha contestato la pretesa dell'attrice.
In particolare, la convenuta ha depositato integralmente la documentazione contrattuale a dimostrazione che la condizioni economiche da lei applicate erano regolate da convenzioni scritte regolarmente accettate dalla correntista.
3. Istruita la causa con la sola documentazione prodotta dalle parti, con sentenza n. 1062 pubblicata il 12.12.2022 il
Tribunale ha disatteso le domande gravando l'attrice delle spese del grado e condannandola ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c..
Per quel che è ancora d'interesse, il Tribunale ha negato che nella specie la banca abbia applicato interessi oltre il tasso soglia antiusura e ciò sul rilievo che i tassi erano stati originariamente contrattualizzati sotto soglia.
Ha quindi soggiunto la seguente testuale motivazione:
“Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815,
comma 2 c.c. si intendono però “usurari” soltanto gli interessi che
5 superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento
del loro pagamento. Ciò significa, in sostanza, che per la verifica
dell'usura occorre fare riferimento solo alle condizioni pattuite al
momento della conclusione del contratto non essendo
configurabile l'ipotesi dell'usura sopravvenuta”.
4. Ha gravato questa pronuncia la correntista attrice con citazione d.d. 26.01.2023 recante tre motivi d'impugnazione avversati dalla banca appellata.
Espletata CTU contabile, la causa è passata in decisione all'udienza del 05.03.2025.
5. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato “Erroneità
del capo ove ha rigettato le contestazione in ordine agli addebiti
per interessi, spese e competenze nei conti impugnati”.
In realtà nel corpo del motivo il capo decisorio investito dalla doglianza è unicamente quello sopra trascritto afferente al tema del tasso d'interesse usurario.
In particolare, l'appellante si duole perché il Tribunale ha applicato estensivamente ai finanziamenti regolati in c/c i principi che C. s.u. n. 24675/2017 ha enunciato in tema di usura sopravvenuta nei contratti di mutuo.
Al riguardo osserva l'appellante che nei rapporti regolati in c/c la verifica dell'usura c.d. contrattuale vada condotta assumendo come timing di riferimento il momento della stipula del contratto di finanziamento ed, inoltre, tutte le successive
6 modifiche del tasso d'interesse imposte dalla banca unilateralmente nell'esercizio del c.d. jus variandi.
Nella specie il Tribunale avrebbe completamente omesso questa seconda verifica.
Espone, inoltre, l'appellante che, sempre avuto riguardo ai finanziamenti regolati in c/c, la verifica dell'usura vada condotta considerando il rapporto non nella sua staticità, ossia tenuto conto unicamente del tasso d'interesse nominale inizialmente contrattualizzato, bensì accertando il complesso degli oneri annualizzati che la banca abbia applicato in connessione con l'erogazione del credito.
Anche questa verifica è stata omessa dal Tribunale.
6. Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato
“Erroneità del capo ove ha rigettato la richiesta istruttoria di
disporre la consulenza contabile”.
La doglianza è strettamente connessa a quella precedente in quanto volta a sollecitare le verifiche contabili, la necessità
delle quali è conseguente ai motivi di critica mossi alla statuizione che non ha verificato se nella specie fosse stato concretamente applicato un tasso d'interesse eccedente la soglia dell'usura.
7. La critica dall'appellante mossa alla sentenza impugnata è sostanzialmente condivisibile dal momento che non è corretta l'applicazione in via estensiva, ai rapporti di conto corrente, della sentenza delle SS.UU. n. 24675/2017,
7 pronunciata con riguardo alla questione dell'usura sopravvenuta nei rapporti di mutuo, non essendo analoghe le due fattispecie contrattuali.
L'usura nei finanziamenti regolati in c/c, è rilevabile solo successivamente alla stipulazione del contratto, in quanto, a differenza del mutuo, concorrono alla formazione del TEG, costi e fattori, che nel tempo variano, determinando oscillazioni del tasso effettivo globale, che pertanto, solo durante il corso del rapporto può sconfinare oltre il tasso-soglia usurario.
Inoltre, a differenza dei contratti di mutuo per i quali il tasso pattuito rimane uguale per tutta la durata del rapporto,
per i contratti di conto corrente il tasso può essere suscettibile di modifiche, anche unilaterali, da parte della banca e pertanto,
per questi non si può mai parlare di usura sopravvenuta ma sempre di usura contrattuale.
Per questa ragione nel presente grado d'appello è stata disposta la verifica contabile dei due rapporti oggetto di causa,
la quale ha comunque dato esito negativo (cfr. p. 39 e 40 della relazione peritale d.d. 20.12.2023 a firma della CTU dr.ssa
). Persona_2
In particolare, è condivisibile l'esito dell'accertamento peritale in quanto condotto in corretta applicazione dei criteri di verifica stabiliti dalla giurisprudenza della S.C. (cfr. a titolo esemplificativo C. n. 29794/2024: “In tema di rapporti bancari,
ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione
8 del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il
tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti
nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale
raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga
determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate
per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia,
pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione
di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato
palesemente inattendibile e fine a sé stesso”.
Nemmeno le parti in causa hanno mosso alcun rilievo alla consulenza nella parte in cui ha accertato l'insussistenza di oneri usurari.
8. Per completezza va osservato che la CTU, esorbitando dal mandato conferitole, senza stornare alcuna annotazione per accertata violazione dei tassi soglia, ha autonomamente ricostruito contabilmente i rapporti di c/c oggetto di causa ed ha rettificato i relativi saldi riconoscendo un credito alla correntista, in relazione al quale questa ora chiede venga emessa pronuncia di condanna nei confronti della banca.
Sotto questo profilo il risultato peritale si manifesta, in verità, irrilevante, dal momento che l'appellante ha specificamente impugnato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., soltanto il capo decisorio sopra trascritto afferente, cioè, agli oneri bancari dei quali ha eccepito l'illegittimità in quanto addebitati in eccedenza rispetto alla soglia antiusura.
9 9. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato “Erroneità
del capo relativo alla liquidazione delle spese legali a favore della
banca”.
L'appellante deduce che il valore di causa ai fini della liquidazione delle spese processuali deve essere determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c..
Prosegue esponendo di non aver mai indicato l'esatto ammontare della pretesa creditoria dedotta in giudizio ma di aver unicamente argomentato le ragioni di contestazione in relazione agli addebiti illegittimamente annotati in c/c dalla banca demandando la quantificazione del proprio credito all'esito dell'istruttoria ed in particolare alla verifica contabile.
Il valore corretto della causa era, dunque, a suo avviso indeterminabile e nessun rilievo assumeva la circostanza che nella perizia econometrica prodotta in giudizio e nell'atto di citazione venisse esposto un credito di oltre 1 milione di euro.
10. È stato chiarito che “In caso di domanda di
risarcimento danni con richiesta di quantificazione a mezzo c.t.u.,
deve escludersi che, ai fini della liquidazione delle spese
processuali, il valore della causa possa considerarsi
indeterminabile, giacché l'indeterminabilità va intesa in senso
obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della
pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, perché avente ad
oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche
quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso
10 dell'istruttoria” (cfr. a titolo esemplificativo C. n. 12531/2023).
Non ha, pertanto, alcuna rilevanza che nella specie nelle conclusioni della citazione l'attrice, senza indicare l'importo,
abbia chiesto la condanna della banca “alla restituzione a favore
della delle somme indebitamente trattenute a tali titoli, Pt_1
e accertare e dichiarare la compensazione di tali somme con
quanto eventualmente risultasse dovuto in favore della banca,
somme che dovranno essere determinate sulla base del ricalcolo
degli importi a debito e a credito delle parti, nella somma che
sarà determinata in corso di causa anche in esito a CTU
contabile, oltre interessi legali dalla data dell'indebito al saldo e
interessi anatocistici dalla domanda”.
Il tenore letterale del petitum, formulato in relazione all'esito dell'istruttoria, non autorizza il giudice, per ciò solo, a ritenere la causa di valore indeterminabile, tanto più in presenza di una quantificazione già proposta nel corpo della citazione.
Ed infatti, il Tribunale ha dato atto che l'attrice a p. 2
dell'atto di citazione quantificava in € 1.398.110,06 il proprio credito, e assumendo quest'importo ha correttamente determinato il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali (cfr. p. 24 della sentenza impugnata).
11. Per la loro infondatezza, tutti i motivi d'impugnazione vanno disattesi.
Secondo il criterio della soccombenza le spese del
11 presente grado gravano sull'appellante.
Attesa la non complessità delle questioni trattate, esse sono liquidate secondo i parametri minimi per un valore di causa sino a € 2 milioni e ciò per le seguenti considerazioni.
Con il gravame l'appellante ha circoscritto il petitum allo storno degli oneri bancari asseritamente illegittimi per eccedenza rispetto alla soglia antiusura.
La determinazione del valore di causa deve avvenire secondo le norme del codice di procedura civile, nella specie,
dunque, in base all'art. 10 c.p.c. e 14 c.p.c. (relativo alle obbligazioni pecuniarie).
A p. 10 della perizia econometrica di parte d.d.
20.04.2020 a firma del p.i. (doc. n. 5 Parte_4
dell'appellante) solo con riguardo all'onere per interessi usurari viene richiesto lo storno rispettivamente di € 1.051.602,74 sul c/c n. 9548 e di € 292.802,28 su c/c n. 9549.
12. Parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La richiesta va disattesa alla luce della constatazione che la censura inerente l'usura ha richiesto l'espletamento dell'indagine contabile, il che vale di per sé la colpa grave dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
[...] nei confronti di Parte_5 Controparte_4
avverso la sentenza n. 1062/2022 del 12.12.2022
[...]
del Tribunale di Bolzano così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado Controparte_4
che si liquidano, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 19.552,30 oltre IVA, CAP, € 12.676,01 per spese di CTP e spese di CTU liquidate come in atti;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1- Parte_1
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 02.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 13/2023 R.G.
promossa
da
con sede in Chienes (Bolzano), Parte_1
Zona Artigianale n. 13 fraz. Casteldarne, C.F. P.IVA_1
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
sig. rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura allegata all'atto di citazione del 1° grado, dall'avv. Pt_3
C.F. del Foro di Padova, ed
[...] CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Monselice (Pd), Via Main n. 6/A,
- appellante -
contro
1 , c.f. Controparte_1
, in persona del presidente del consiglio di P.IVA_2
amministrazione e legale rappresentante Controparte_2
nato a [...] [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa dall´Avv. Bruno C.F._2
Mellarini – c.f. , giusta procura su C.F._3
documento informatico separato firmato digitalmente e congiunto con strumenti informatici alla comparsa di costituzione in appello, con domicilio eletto nel suo studio in in via Cassa di Risparmio n. 3 CP_1
- appellata -
Oggetto: Bancari.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14/06/2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In totale riforma dell'impugnata sentenza Voglia questa Ecc.ma
Corte:
- accertare che la ha applicato nei rapporti di conto CP_3
corrente (ordinario e anticipi) per cui è causa un saggio di interesse usurario, conseguentemente dichiarare l'illegittimità
degli interessi addebitati nei predetti conti ai sensi dell'art. 1,
Legge 7 marzo 1996, n.108, e condannare la alla CP_3
restituzione a favore della degli importi Pt_1
ingiustificatamente addebitati nei predetti conti a tale titolo, per
2 tutti i motivi esposti in narrativa, nella misura da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile, oltre interessi legali dall'indebito al saldo.
- determinare, a mezzo di C.T.U., che anche in tale sede si richiede, l'effettivo dare/avere tra le parti in causa tenuto conto delle contestazioni sollevate;
- accertare e dichiarare la responsabilità della per CP_3
l'illegittima pretesa di somme non dovute e, conseguentemente,
condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni CP_3
patiti e patiendi, ai sensi degli artt. 1218, 1223 e 2043 c.c.,
nella misura ritenuta di giustizia dalla Corte.
- riformare la decisione della sentenza impugnata in relazione alla liquidazione delle spese legali a favore di controparte al fine di ridurne l'importo e, conseguentemente, condannare la CP_3
alla restituzione dell'ammontare versato in eccedenza.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro pregiudizio da rifondere al procuratore antistatario;
del procuratore di parte appellata:
Nel merito:
rigettarsi l'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza n. 1062/2022 del Tribunale di Bolzano perché
infondato e confermarsi integralmente l'impugnata sentenza.
Condannare l'attrice appellante alla rifusione di compensi professionali e spese del grado di appello in favore della
3 convenuta, oltre 15% Cap ed Iva come per legge, secondo soccombenza.
Condannare l'appellante al pagamento di una ulteriore somma in favore dell'appellata ex art. 96 ultimo comma c.p.c., se la
Corte d'Appello ne riterrà sussistenti i presupposti.
In via istruttoria:
Per i motivi esposti a verbale di udienza scritta del 20.3.2024, e richiamate integralmente le osservazioni del proprio CT di parte dott. si insiste affinché la Ecc.ma Corte Persona_1
d'Appello voglia disporre la rinnovazione della CTU, o rispettivamente voglia disporre la convocazione della CTU a chiarimenti, in contraddittorio con il CT di parte convenuta dott. sui profili di criticità ivi esposti. Persona_1
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Il 28.02.2002 ha concluso con Parte_1
Cassa Raiffeisen Merano s.c.r.l. due contratti di c/c contrassegnati rispettivamente come c/c n. 9548 e c/c n. 9549.
Appoggiandole ai ridetti c/c, la banca ha concesso due aperture di credito per € 1,6 milioni ciascuna rispettivamente il
01.03.2002 ed il 12.04.2002.
Sottoposta a perizia econometrica la documentazione contrattuale e contabile relativa a predetti rapporti, la correntista ha ritenuto fosse accertata l'applicazione da parte della banca di oneri indebiti per un importo complessivo di €
1.398.110,06.
4 Con citazione d.d. 28.06.2021 ha, quindi, convenuto la banca davanti al Tribunale di Bolzano e dedotta l'indebita applicazione di interessi debitori ultralegali non contrattualizzati per iscritto, usurari, anatocistici, nonché di
C.M.S. e valute illegittime, ha chiesto che, rettificato il saldo dei c/c, venissero correttamente ricostruiti i reciproci rapporti di dare/avere e conseguentemente accertata l'esatta misura del proprio debito/credito.
2. La banca si è costituita ed ha contestato la pretesa dell'attrice.
In particolare, la convenuta ha depositato integralmente la documentazione contrattuale a dimostrazione che la condizioni economiche da lei applicate erano regolate da convenzioni scritte regolarmente accettate dalla correntista.
3. Istruita la causa con la sola documentazione prodotta dalle parti, con sentenza n. 1062 pubblicata il 12.12.2022 il
Tribunale ha disatteso le domande gravando l'attrice delle spese del grado e condannandola ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c..
Per quel che è ancora d'interesse, il Tribunale ha negato che nella specie la banca abbia applicato interessi oltre il tasso soglia antiusura e ciò sul rilievo che i tassi erano stati originariamente contrattualizzati sotto soglia.
Ha quindi soggiunto la seguente testuale motivazione:
“Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815,
comma 2 c.c. si intendono però “usurari” soltanto gli interessi che
5 superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento
del loro pagamento. Ciò significa, in sostanza, che per la verifica
dell'usura occorre fare riferimento solo alle condizioni pattuite al
momento della conclusione del contratto non essendo
configurabile l'ipotesi dell'usura sopravvenuta”.
4. Ha gravato questa pronuncia la correntista attrice con citazione d.d. 26.01.2023 recante tre motivi d'impugnazione avversati dalla banca appellata.
Espletata CTU contabile, la causa è passata in decisione all'udienza del 05.03.2025.
5. Il primo motivo d'impugnazione è rubricato “Erroneità
del capo ove ha rigettato le contestazione in ordine agli addebiti
per interessi, spese e competenze nei conti impugnati”.
In realtà nel corpo del motivo il capo decisorio investito dalla doglianza è unicamente quello sopra trascritto afferente al tema del tasso d'interesse usurario.
In particolare, l'appellante si duole perché il Tribunale ha applicato estensivamente ai finanziamenti regolati in c/c i principi che C. s.u. n. 24675/2017 ha enunciato in tema di usura sopravvenuta nei contratti di mutuo.
Al riguardo osserva l'appellante che nei rapporti regolati in c/c la verifica dell'usura c.d. contrattuale vada condotta assumendo come timing di riferimento il momento della stipula del contratto di finanziamento ed, inoltre, tutte le successive
6 modifiche del tasso d'interesse imposte dalla banca unilateralmente nell'esercizio del c.d. jus variandi.
Nella specie il Tribunale avrebbe completamente omesso questa seconda verifica.
Espone, inoltre, l'appellante che, sempre avuto riguardo ai finanziamenti regolati in c/c, la verifica dell'usura vada condotta considerando il rapporto non nella sua staticità, ossia tenuto conto unicamente del tasso d'interesse nominale inizialmente contrattualizzato, bensì accertando il complesso degli oneri annualizzati che la banca abbia applicato in connessione con l'erogazione del credito.
Anche questa verifica è stata omessa dal Tribunale.
6. Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato
“Erroneità del capo ove ha rigettato la richiesta istruttoria di
disporre la consulenza contabile”.
La doglianza è strettamente connessa a quella precedente in quanto volta a sollecitare le verifiche contabili, la necessità
delle quali è conseguente ai motivi di critica mossi alla statuizione che non ha verificato se nella specie fosse stato concretamente applicato un tasso d'interesse eccedente la soglia dell'usura.
7. La critica dall'appellante mossa alla sentenza impugnata è sostanzialmente condivisibile dal momento che non è corretta l'applicazione in via estensiva, ai rapporti di conto corrente, della sentenza delle SS.UU. n. 24675/2017,
7 pronunciata con riguardo alla questione dell'usura sopravvenuta nei rapporti di mutuo, non essendo analoghe le due fattispecie contrattuali.
L'usura nei finanziamenti regolati in c/c, è rilevabile solo successivamente alla stipulazione del contratto, in quanto, a differenza del mutuo, concorrono alla formazione del TEG, costi e fattori, che nel tempo variano, determinando oscillazioni del tasso effettivo globale, che pertanto, solo durante il corso del rapporto può sconfinare oltre il tasso-soglia usurario.
Inoltre, a differenza dei contratti di mutuo per i quali il tasso pattuito rimane uguale per tutta la durata del rapporto,
per i contratti di conto corrente il tasso può essere suscettibile di modifiche, anche unilaterali, da parte della banca e pertanto,
per questi non si può mai parlare di usura sopravvenuta ma sempre di usura contrattuale.
Per questa ragione nel presente grado d'appello è stata disposta la verifica contabile dei due rapporti oggetto di causa,
la quale ha comunque dato esito negativo (cfr. p. 39 e 40 della relazione peritale d.d. 20.12.2023 a firma della CTU dr.ssa
). Persona_2
In particolare, è condivisibile l'esito dell'accertamento peritale in quanto condotto in corretta applicazione dei criteri di verifica stabiliti dalla giurisprudenza della S.C. (cfr. a titolo esemplificativo C. n. 29794/2024: “In tema di rapporti bancari,
ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione
8 del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il
tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti
nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale
raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga
determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate
per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia,
pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione
di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato
palesemente inattendibile e fine a sé stesso”.
Nemmeno le parti in causa hanno mosso alcun rilievo alla consulenza nella parte in cui ha accertato l'insussistenza di oneri usurari.
8. Per completezza va osservato che la CTU, esorbitando dal mandato conferitole, senza stornare alcuna annotazione per accertata violazione dei tassi soglia, ha autonomamente ricostruito contabilmente i rapporti di c/c oggetto di causa ed ha rettificato i relativi saldi riconoscendo un credito alla correntista, in relazione al quale questa ora chiede venga emessa pronuncia di condanna nei confronti della banca.
Sotto questo profilo il risultato peritale si manifesta, in verità, irrilevante, dal momento che l'appellante ha specificamente impugnato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., soltanto il capo decisorio sopra trascritto afferente, cioè, agli oneri bancari dei quali ha eccepito l'illegittimità in quanto addebitati in eccedenza rispetto alla soglia antiusura.
9 9. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato “Erroneità
del capo relativo alla liquidazione delle spese legali a favore della
banca”.
L'appellante deduce che il valore di causa ai fini della liquidazione delle spese processuali deve essere determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c..
Prosegue esponendo di non aver mai indicato l'esatto ammontare della pretesa creditoria dedotta in giudizio ma di aver unicamente argomentato le ragioni di contestazione in relazione agli addebiti illegittimamente annotati in c/c dalla banca demandando la quantificazione del proprio credito all'esito dell'istruttoria ed in particolare alla verifica contabile.
Il valore corretto della causa era, dunque, a suo avviso indeterminabile e nessun rilievo assumeva la circostanza che nella perizia econometrica prodotta in giudizio e nell'atto di citazione venisse esposto un credito di oltre 1 milione di euro.
10. È stato chiarito che “In caso di domanda di
risarcimento danni con richiesta di quantificazione a mezzo c.t.u.,
deve escludersi che, ai fini della liquidazione delle spese
processuali, il valore della causa possa considerarsi
indeterminabile, giacché l'indeterminabilità va intesa in senso
obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della
pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, perché avente ad
oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche
quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso
10 dell'istruttoria” (cfr. a titolo esemplificativo C. n. 12531/2023).
Non ha, pertanto, alcuna rilevanza che nella specie nelle conclusioni della citazione l'attrice, senza indicare l'importo,
abbia chiesto la condanna della banca “alla restituzione a favore
della delle somme indebitamente trattenute a tali titoli, Pt_1
e accertare e dichiarare la compensazione di tali somme con
quanto eventualmente risultasse dovuto in favore della banca,
somme che dovranno essere determinate sulla base del ricalcolo
degli importi a debito e a credito delle parti, nella somma che
sarà determinata in corso di causa anche in esito a CTU
contabile, oltre interessi legali dalla data dell'indebito al saldo e
interessi anatocistici dalla domanda”.
Il tenore letterale del petitum, formulato in relazione all'esito dell'istruttoria, non autorizza il giudice, per ciò solo, a ritenere la causa di valore indeterminabile, tanto più in presenza di una quantificazione già proposta nel corpo della citazione.
Ed infatti, il Tribunale ha dato atto che l'attrice a p. 2
dell'atto di citazione quantificava in € 1.398.110,06 il proprio credito, e assumendo quest'importo ha correttamente determinato il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali (cfr. p. 24 della sentenza impugnata).
11. Per la loro infondatezza, tutti i motivi d'impugnazione vanno disattesi.
Secondo il criterio della soccombenza le spese del
11 presente grado gravano sull'appellante.
Attesa la non complessità delle questioni trattate, esse sono liquidate secondo i parametri minimi per un valore di causa sino a € 2 milioni e ciò per le seguenti considerazioni.
Con il gravame l'appellante ha circoscritto il petitum allo storno degli oneri bancari asseritamente illegittimi per eccedenza rispetto alla soglia antiusura.
La determinazione del valore di causa deve avvenire secondo le norme del codice di procedura civile, nella specie,
dunque, in base all'art. 10 c.p.c. e 14 c.p.c. (relativo alle obbligazioni pecuniarie).
A p. 10 della perizia econometrica di parte d.d.
20.04.2020 a firma del p.i. (doc. n. 5 Parte_4
dell'appellante) solo con riguardo all'onere per interessi usurari viene richiesto lo storno rispettivamente di € 1.051.602,74 sul c/c n. 9548 e di € 292.802,28 su c/c n. 9549.
12. Parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La richiesta va disattesa alla luce della constatazione che la censura inerente l'usura ha richiesto l'espletamento dell'indagine contabile, il che vale di per sé la colpa grave dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
[...] nei confronti di Parte_5 Controparte_4
avverso la sentenza n. 1062/2022 del 12.12.2022
[...]
del Tribunale di Bolzano così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente grado Controparte_4
che si liquidano, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 19.552,30 oltre IVA, CAP, € 12.676,01 per spese di CTP e spese di CTU liquidate come in atti;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1- Parte_1
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 02.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
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