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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 17 giugno 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 751/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Sterli)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l per sentir accertare il CP_1
proprio diritto a percepire l'assegno sociale ex L. 335/95 a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o da altra data accertanda in corso di causa e per sentir conseguentemente condannare l al pagamento delle somme CP_1
dovute, con arretrati ed interessi.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di trovarsi nello stato di indigenza non rimediabile previsto dalla legge per la concessione dell'assegno sociale e dava atto di aver fatto domanda per l'erogazione del beneficio in data
11.12.2024.
La aggiungeva che l aveva Pt_1 CP_1
respinto la domanda sul presupposto del compimento di un atto di donazione con cui si era privata della propria autosufficienza economica. La ricorrente, nel richiamare la giurisprudenza in materia, rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l , resistendo alla domanda di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
L'istituto, dopo aver ricordato i presupposti per la concessione dell'assegno sociale, evidenziava come la ricorrente fosse già titolare di assegno sociale con decorrenza 04/14 e come la prestazione fosse stata eliminata d'ufficio per il possesso di redditi che superavano il limite massimo per l'erogazione della prestazione, tant'è che all'interessata era stato notificato un debito pari ad € 17.771,89, ancora in fase di recupero.
L aggiungeva che per il 2022 la CP_1
ricorrente godeva di un reddito da affitto pari ad € 9.120,00 e nel 2023 costei aveva compiuto un atto di donazione a favore del figlio relativo all'usufrutto vitalizio della proprietà da cui riscuoteva l'affitto, privandosi volontariamente del reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda. La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. 335/95
“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato < sociale>>. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed
è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto, dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazione sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa d'abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare il reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Il settimo comma della norma ha poi demandato ad un successivo decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro (allo stato non emanato) la determinazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché gli obblighi di comunicazione circa le condizioni familiari e reddituali.
Quest'ultima previsione contiene, infine, un rinvio alle disposizioni della L. 153/69 per quanto non diversamente disposto.
Ciò premesso, è incontestato che la ricorrente fosse già titolare di assegno sociale con decorrenza 04/14 e tale prestazione è stata eliminata d'ufficio per il possesso di redditi che superavano il limite massimo per l'erogazione della prestazione, tant'è che all'interessata è stato notificato un debito pari ad €
17.771,89, ancora in fase di recupero.
Per il 2022 la godeva di un reddito da Pt_1
affitto di un negozio pari ad € 9.120,00 ed il 15.9.2023 costei ha donato al figlio l'usufrutto vitalizio della proprietà da cui riscuoteva l'affitto, così privandosi della fonte di reddito ostativa alla concessione dell'assegno sociale (v. doc. 6 fasc. ricorrente).
Pur nella consapevolezza dei precedenti giurisprudenziali richiamati da parte ricorrente, si ritiene di condividere il principio già espresso dalla Corte d'Appello di Brescia elaborato attraverso la valorizzazione dell'art. 26 l. 153/69, richiamato dall'art. 3, l. 335/95.
Infatti, se da un lato è vero che lo stato di bisogno è definito dalla legge sulla base di un criterio oggettivo, dall'altro lato
“questo non significa che sia consentito al richiedente di spogliarsi volontariamente dei beni che gli impedirebbero di fruire della prestazione assistenziale, il cui onere grava sulla collettività in funzione dei doveri di solidarietà nei confronti di persone lato sensu bisognose, quali gli aventi diritto all'assegno sociale. Ed invero, anche argomentando dalla previsione dell'art. 26 cit. che prevede che «chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall attraverso le CP_1 proprie sedi provinciali», si può affermare che non può essere irrilevante per l'ordinamento la condotta di chi si spogli di beni per poter usufruire di una prestazione assistenziale altrimenti non spettante, perché sarebbe irragionevole che l'ordinamento prevedesse l'irrogazione da parte dell' di sanzioni in caso di CP_1
corresponsione indebita a fronte di atti preordinati ad ottenere il riconoscimento della prestazione e non consentisse allo stesso qualora si avveda del fatto CP_1
primo della concessione, di negare l'assegno sociale” (così Cda Brescia, sent. 309/17).
Nella situazione in esame, l'esistenza di un indebito di importante entità e la conseguenzialità temporale tra la donazione, peraltro non della proprietà dell'immobile locato (nella fattispecie un negozio), ma dell'usufrutto vitalizio a favore del figlio su tale bene costituiscono, inequivocabilmente, una preordinata privazione dell'entrata ostativa alla concessione dell'assegno sociale.
Non è da escludersi che tale atto giuridico possa essere ritenuto illecito per contrarietà a norme imperative di legge, essendo chiaramente diretto ad ottenere una prestazione assistenziale, a carico della collettività, che diversamente non sarebbe spettata.
In definitiva, in base a tutti gli elementi acquisiti, la domanda non può essere accolta.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 751/25 R.G.
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Bergamo, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini