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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Avv. Rosanna Cafaro, componente dell'Ufficio per il Processo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4376/2019 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto per inadempimento”;
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. E. Graziuso;
Parte_1 attrice
contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. G. Arcucci,
convenuta
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
è stata infatti ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., Cass. Civ. SSUU, 642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet-tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, poi, il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
1 Motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto dinanzi al Tribunale di Brindisi la chiedendo la declaratoria di nullità dei contratti di Controparte_1 negoziazione dei titoli illiquidi acquistati, con conseguente condanna della convenuta alla CP_1 restituzione e/o al risarcimento dei danni in proprio favore nella misura di euro 69.668,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e alla rifusione spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Costituitosi in giudizio l' convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo in CP_2 via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria promossa da Parte attrice e argomentando in ordine al corretto adempimento di tutti gli obblighi informativi e comportamentali su di essa gravanti, stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare di settore.
Dopo vari rinvii, all'udienza del 26 settembre 2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Richiamando le conclusioni rassegnate dalle parti nei propri scritti difensivi,
[...]
ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto quadro di collocamento Parte_1
e negoziazione titoli stipulato tra la e la sig.ra ed accertare e dichiarare Controparte_1 Pt_1 la nullità dei contratti di acquisto delle azioni stipulato tra la Controparte_1 Controparte_1
e la sig.ra in quanto avente ad oggetto titoli non contemplati nel contratto di
[...] Pt_1 negoziazione titoli, e, per l'effetto, condannare la già a CP_3 Controparte_1 restituire alla sig.ra la somma di 69.668,00 euro, oltre interessi come per legge e rivalutazione Pt_1 dalla data della corresponsione all'effettivo soddisfo, o la minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà più opportuna;
in subordine che i contratti di acquisto fossero dichiarati invalidi, annullabili o risolti i contratti di acquisto;
ancora in subordine dichiarare la responsabilità della Controparte_1 per le informazioni contenute nel prospetto i formativo (prodotto per la prima volta solo nel
[...] presente processo e mai consegnato, in precedenza, alla sig.ra ) o ancora la nullità dei contratti Pt_1 ex art. 1418, 1° comma, c.c. per violazione di norme imperative di rilevanza penale di cui agli artt.
2621, 2637 e 2638 c.c. e 173 bis TU;
con vittoria delle spese di lite. Parte convenuta ha chiesto dichiararsi preliminarmente l'inammissibilità delle nuove domande svolte dall'attrice alla prima udienza di comparizione in data 27 febbraio 2020, anche in ragione dell'assoluta indeterminatezza della causa petendi;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande di nullità, di annullamento, oltre che delle domande di risarcimento del danno, nonché delle ulteriori domande connesse e/o consequenziali fatte valere dall'attrice, nei limiti e per le ragioni esposte in atti;
rigettare tali domande anche nel merito e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale dichiarasse la nullità e/o l'annullabilità e/o la risoluzione del contratto Cont quadro e dei contratti di acquisto dei titoli per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto Cont ammontare delle somme versate da parte attrice alla per l'acquisto dei titoli azionari CP_1 oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti detratte le somme percepite dalla sig.ra a titolo di dividendi per Euro 2.260,76, condannando in ogni caso la Pt_1 Cont controparte alla restituzione in favore della dei titoli azionari per cui è causa;
- nella CP_1 denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia Cont responsabilità della nella vendita delle azioni , quantificare le somme in ipotesi dovute CP_1 Cont all'attrice a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento della proposizione del presente giudizio (pari ad euro 2,38 ad azione), ovvero, in subordine, al momento di acquisto delle stesse, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto all'attrice in ragione del grave concorso colposo dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 doc. civ., nonché in ragione dei dividendi maturandi per Euro 2.260,76; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
2 SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Va rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata dall'Istituto di credito convenuto, in quanto infondata. Il termine di prescrizione entro il quale chiedere il risarcimento danni è di 10 anni, se il danno deriva dall'inadempimento di un contratto;
ma nel caso che ci occupa, anche il minor termine prescrizionale di 5 anni non era ancora spirato nel momento in cui Parte attrice nel 2019 ha convenuto in giudizio la posto che il Controparte_1 dissesto della Banca convenuta e la conseguente illiquidità dei titoli/causazione del danno è emersa chiaramente ed inequivocabilmente proprio nel 2019. La vicenda delle azioni della Controparte_1 ha visto un susseguirsi di eventi alla fine dell'anno 2017: dalla rassicurazione data
[...] dall' odierno convenuto ai suoi 70.000 azionisti, fissando il prezzo di recesso per la CP_2 trasformazione in società per azioni a 7,50 euro (ma ad aprile 2016 valeva 9,53 euro, secondo una rilevazione di Deloitte) fino alla trasformazione in S.p.A., voluta dalla legge. Il problema dell'impossibilità di vendere le azioni della Banca convenuta si è palesato in maniera dirompente in seguito alla prima svalutazione del titolo, intervenuta dapprima nell'aprile 2016, che ha portato il valore dell'azione da € 9,53 a € 7,50, valori, peraltro, notevolmente superiori al presumibile valore economico dell'azione. Nell'asta, tenutasi sul mercato HIMTF, i titoli non hanno trovato acquirenti, tanto che, nonostante le regole “anestetizzanti” del mercato specifico, il prezzo dei titoli de quibus è precipitato ad euro 5,40. Dal momento della quotazione sul mercato, intervenuta il 30 giugno 2017 fino al 2018, il titolo ha registrato scambi per appena 158.000 euro. Eppure la Convenuta aveva
70.000 soci-azionisti, aveva in circolazione 160,2 milioni di azioni circa per una capitalizzazione teorica, al prezzo di 6,60 di 1,057 miliardi.
Successivamente, il prezzo delle azioni – pressoché teorico per la quasi totale assenza di scambi- è calato da 7.50 (e si veniva dal precedente 9.53) a 5.70, che proprio in concomitanza con l'assemblea del 29.4.2018 è diventato 5.40, il che vorrà dire -28% dai 7.50 iniziali sul mercato Hi- Mtf e -43,34% rispetto al 9.53 del massimo precedente.
Per avere un indicatore dell'entità del problema è importante considerare i volumi precedenti la svalutazione, quando cioè presumibilmente vendeva solo chi aveva l'effettiva necessità di liquidare l'investimento, considerando che queste azioni sono diffuse solo tra i clienti del Gruppo
[...]
Controparte_1
Ma va sottolineato che si trattava di un titolo non quotato su un mercato regolamentato, il cui valore veniva indicato anno per anno dalla Direzione della Convenuta durante l'assemblea dei soci e collocato a un valore di molto superiore, quanto a multipli, a quello delle banche quotate. Le cause di nullità sono ascrivibili alla fase genetica del rapporto e anche una eventuale successiva risoluzione consensuale non elimina l'interesse di una delle contraenti a far valere l'originaria nullità dell'accordo in quanto finalizzata alla tutela dei diritti (prevalentemente di natura restitutoria) che derivano da una declaratoria di nullità.
NEL MERITO
3 Si ritiene che la responsabilità per i danni discesi all'TO dall'operazione di investimento per cui è causa sia da ascriversi esclusivamente alla convenuta Banca, in quanto l'acquisto da parte dell'TO è stato sollecitato dai funzionari della Convenuta, adombrando altresì un conflitto di interessi a carico dell'Istituto proponente.
Invero, è di tutta evidenza che la banca che, in veste di consulente, proponga al potenziale cliente un proprio prodotto finanziario non sia in posizione di terzietà; essa viene meno sia agli specifici doveri gravanti sugli intermediari e sugli operatori finanziari, sia ai generali doveri di buona fede oggettiva e di diligenza da osservarsi nello svolgimento di qualsivoglia rapporto giuridico. Il profilo di responsabilità nella condotta della banca integra una tipica ipotesi di illecito contrattuale: avendo agito attualmente quale consulente e assistente del cliente, essa era tenuta ad assicurare una prestazione professionalmente adeguata: circostanza ampiamente smentita dai risultati negativi del contratto. (si veda Trib. Roma, 18.7.2016). Si richiama sul punto anche il contenuto della comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104 relativa ai doveri dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, nonché la decisione dell' n. 161102 del 30 luglio 2014, in tema di prodotti finanziari illiquidi, con cui si è CP_5 affermato che, nel caso di collocamento o negoziazione di titoli azionari non quotati su mercati regolamentati o considerati equivalenti dalla disciplina MiFID, l'intermediario è tenuto a rispettare i più stringenti e specifici obblighi informativi imposti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del
2 marzo 2009, di attuazione del Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007.
Ai fini della decisione sull'esistenza e sull'entità del danno liquidabile, non si può non riconoscere la violazione da parte della convenuta Banca intermediaria della normativa di settore ed in particolare degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti con conseguente dichiarazione di risoluzione e/o nullità del contratto di investimento e diritto in favore di Parte attrice al risarcimento del danno pari all'intero importo investito, oltre interessi e rivalutazione.
L'art. 23 del TUF, al sesto comma, specifica che, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Infatti, a mente del comma sesto di detta norma, “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”. Si deve ritenere che nella materia che ci occupa il legislatore abbia inteso ha inteso gravare l'intermediario dell'onere di provare di aver agito usando della specifica diligenza richiesta, alleggerendo così l'onere della prova ordinariamente gravante su chi rivendica un diritto.
Ebbene, nel caso di specie la convenuta non ha dimostrato in alcun modo di aver CP_1 agito diligentemente nei confronti dell'TO, tanto da andare esente da responsabilità e da dimostrare che il danno economico ed esistenziale causato a detta Parte non è riconducibile ad un comportamento colposo o omissivamente doloso della Convenuta stessa
Vi è da credere che, nel caso di specie, il cliente retail ed odierno TO (non investitore professionale) non avrebbe autorizzato, laddove fosse stato informato in modo corretto, un investimento in titoli illiquidi, che con certezza portava alla perdita della somma investita.
L'esame dell'art. 23, comma 6°, del TUF, permette di dare contenuto concreto all'onere della prova: il concetto di diligenza, ivi espresso, non è riconducibile a quello sancito dall'art. 1710
c.c. in tema di mandato, o, meglio, quest'ultimo concetto non pare più idoneo a qualificare l'esattezza dell'adempimento in esame. L'intermediario, ottenuto un quadro informativo completo da
4 parte del cliente, deve orientare le sue scelte, discostandosi, se necessario, dalle disposizioni ricevute, qualora l'operazione si presenti eccessivamente rischiosa o impegni il cliente e il suo patrimonio. Tanto va fatto a maggior ragione, nelle ipotesi in cui l'investitore non ha fornito indicazioni chiare sui propri obiettivi di investimento.
E' innegabile che “…in presenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario, l'investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. È dunque corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario…”. (Cfr. C. Cass. Civ., Sez. I, 29.12.2011, n. 29864, in dejure.it; C. Cass. Civ., Sez. I, 14.11.2018, n. 29353).
Ma il concetto di diligenza in esame consiste nella conoscenza e nel rispetto sul piano esecutivo delle regole di tipo tecnico, che disciplinano lo svolgimento dell'attività di investimento.
E' la diligenza professionale che comporta il rispetto del patrimonio di esperienze e di competenze tecniche tipico del settore di attività considerato: la peritia artis.
La ricostruzione dello standard di diligenza professionale va ricondotto esclusivamente alle regole tecniche che presiedono i servizi di investimento e che consistono nel dovere degli intermediari di acquisire le informazioni necessarie dai clienti, dovere di assicurare ai clienti trasparenza ed equo trattamento, obblighi informativi, correttezza (natura, rischi, implicazioni negative). Sul piano esecutivo, la diligenza dell'intermediario si coglie nell'astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione alle effettive esigenze del cliente.
Il dovere di informare l'investitore ha subito una metamorfosi (ampliandosi) in dovere di informarsi, in primis, sulla situazione del cliente. Si tratta di un dovere sconosciuto al diritto comune, che trova la propria ragione economica e giuridica proprio nella natura spiccatamente fiduciaria del rapporto tra cliente e intermediario. Non solo. Con riferimento al prodotto di investimento oggetto del presente giudizio, va brevemente tratteggiato lo scenario a monte dell'operazione di investimento anzidetta: la vicenda delle azioni della ha visto un susseguirsi di eventi alla fine dell'anno 2017 ormai nota. Controparte_1
Le azioni de quibus erano strumenti finanziari adatti unicamente ad investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali, non certo come l'odierno istante, cui veniva fatto convogliare il proprio patrimonio di liquidità verso un titolo con le caratteristiche sopra precisate di titolo non quotato su un mercato regolamentato, il cui valore veniva fissato anno per anno dall'assemblea dei soci e collocato a un valore di molto superiore, quanto a multipli, a quello delle banche quotate. Ma, a tal proposito, non può dimenticarsi che gli intermediari autorizzati (come banche e
SIM) non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione, se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
5 Dunque, la Banca convenuta avrebbe dovuto puntualmente, all'atto dell'acquisto, informare l'odierno TO dell'alta speculatività e rischiosità di strumenti finanziari, come le azioni per cui è causa, e non limitarsi ad acquisirne la firma sul modulo della profilatura di rischio (peraltro, sempre dichiarata “bassa” e “medio-bassa”), nell'intento di svincolare l'Istituto bancario da ogni e qualsiasi responsabilità di informativa.
La prescrizione, legale e regolamentare, di peculiari e pregnanti doveri informativi, a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti – risparmiatori (con particolare riguardo ai titoli di cui ai possibili investimenti), attinge la propria ragione d'essere la funzione di orientamento verso scelte di investimento che siano consapevoli e ragionevoli. Di conseguenza, la condotta dell'Intermediario, che trascuri di assolvere i doveri impostogli dalla legge, “si manifesta, in sé stessa, come fattore di disorientamento del risparmiatore;
cioè, di uno scorretto orientamento di questi verso le scelte di investimento” (C. Cass. Civ., Sez. I, 16.2.2018, n. 3914). E' emerso in corso di giudizio che l'investimento che ci occupa era sostanzialmente inadeguato alle esigenze di un prudente risparmiatore ed odierno attore, giusta quanto emerge dall'esperienza e dalla propensione al rischio, palesate alla Banca convenuta prima delle operazioni per cui è causa.
A tal proposito, nessuno ignora che la normativa di settore (Regolamenti Consob/MiFID) prevede che l'intermediario autorizzato, con cui si stipuli un contratto di gestione o consulenza, o che effettui una prestazione dei servizi di investimento, debba verificare l'esperienza del cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari;
la sua situazione finanziaria;
i suoi obiettivi di investimento;
nonché, la sua propensione al rischio. Orbene, non pare che la convenuta abbia CP_1 osservato i precetti imposti dalla vigente normativa, in base ai quali l'istituto di credito ha l'obbligo di prestare i servizi di investimento con diligenza, operando in modo da garantire sempre l'adeguata informativa dei clienti.
Il legislatore ha inteso privilegiare, nel contemperamento degli opposti interessi, la tutela della parte debole del rapporto ed ha tenuto conto della correttezza dell'intermediario in connessione con l'affidamento del terzo danneggiato, così che i limiti di sussistenza della responsabilità dell'intermediario devono ricercarsi soprattutto nella rilevanza della condizione delle parti del rapporto.
La dottrina e la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905; C. Cass. Civ., Sez. I, 14.11.2018, n. 29353; C. Cass. Civ., Sez. VI, 3.10.2018, n. 24142; C. Cass. Civ., Sez. I,
20.3.2018, n. 6920; C. Cass. Civ., Sez. I, 6.3.2018, n. 5265; C. Cass. Civ., Sez. I, 16.2.2018, n.
3914; C. Cass. Civ., Sez. I, 31.8.2017, n. 20617; C. Cass. Civ., Sez. I, 3.8.2017, n. 19417; C. Cass.
Civ., Sez. I, 7.6.2017, n. 14166; C. Cass. Civ., Sez. I, 18.5.2017, n. 12544; C. Cass. Civ., Sez. I, 11.11.2016, n. 23417), dunque, tendono ad interpretare estensivamente il concetto di “inerenza del danno all'incarico”, esaltando la tutela del consumatore/investitore, ritenendo sufficiente un minimo collegamento di occasionalità con le mansioni svolte per ritenere soddisfatto il requisito normativo.
La convenuta va, quindi, condannata al rimborsare alla Parte attrice le somme perse CP_1 dell'investitore. Come detto, l'art. 23, sesto comma, del D.Lgs. n. 58 del 1998, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, sancisce che spetti ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
6 Nel presente giudizio, avrebbe dovuto essere la convenuta a dover fornire la prova CP_1 positiva di aver agito con la specifica diligenza richiesta e dovuta, realizzandosi un'inversione dell'onere della prova. Funzione essenziale della norma regolamentare è, infatti, quella di trasferire sull'intermediario la prova dei fatti che rientrano nella sua sfera di controllo, in modo da attribuire al contraente, dotato della migliore conoscenza delle dinamiche del mercato, il compito di individuare le circostanze che hanno determinato un pregiudizio economico per l'investitore.
E, a mente della vigente normativa civilistica (artt. 1176, 1177, 1218 e 2697 c.c.), l'esercizio di un'attività professionale – come è quella bancaria – deve essere svolta con una diligenza particolarmente qualificata.
Così, che deve ritenersi che “compete all'esercente l'attività professionale della cui prestazione sia richiesto, apprezzare il rischio del servizio domandatogli, informarne il committente ed eseguire la prestazione che questi comunque richieda con l'adozione delle cautele necessarie, la cui adeguatezza va valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata posto dall'art. 1176, comma 2, del Cc, costituente regola di valutazione del comportamento del debitore e, dunque, di apprezzamento dell'esattezza della prestazione dovuta ai fini di cui all'articolo 1218 del codice civile”. (Cfr., Cass. 31.7.2002, n.11382).
Ma anche il dovere di correttezza, enunciato dall'art. 1337 c.c. (“Trattative e responsabilità precontrattuale”), secondo cui “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208)”, non pare aver orientato il comportamento della Banca convenuta. È comunemente riconosciuto che il precetto espresso nell'art. 1337 c.c. è una clausola generale. Ciò comporta che, nell'àmbito del campo di applicazione della norma, la regola che essa enuncia non possa essere limitata a fattispecie tipiche previste dalla legge o identificate dalla giurisprudenza. Certo, la natura di clausola generale implica la necessità di una concretizzazione del precetto da parte del giudice nell'apprezzamento delle circostanze del caso.
E' innegabile che debbano essere sanzionati tutti i comportamenti formativi scorretti che – come nel caso che ci occupa – influiscono sulle condizioni contrattuali, come conferma anche l'art. 1440 c.c., norma, che, dopo aver escluso che il dolo incidente abbia effetto invalidante, fa salvo il rimedio risarcitorio impiegando l'espressione “malafede”, così esplicitando l'appartenenza del rimedio all'area della clausola generale enunciata dall'art. 1337 c.c.. Del resto, alla convenuta ha fatto difetto anche il comportamento voluto dall'art. 1375 CP_1
c.c. (“Esecuzione di buona fede”), che sancisce testualmente : “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460)”, stante che – nel caso di specie – le è sfuggita del tutto la correlazione tra le diverse regole di correttezza formativa e buona fede contrattuale, principio che si è ampliato alla luce dei principi costituzionali ed è stato inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale sanciti dall'art. 2 Cost.: le parti, dunque, hanno il dovere di agire in modo da preservare ciascuna gli interessi dell'altra, ognuno deve cioè cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte. Anche la mera inerzia cosciente e volontaria che si ripercuota negativamente sul risultato contrasta con i doveri di correttezza e buona fede.
Se la convenuta avesse operato secondo diligenza, correttezza e buona fede, CP_1 informando l'odierna Parte attrice sulla particolare rischiosità dell'investimento per cui è causa, vi è da credere che mai la stessa si sarebbe determina a sottoscrivere alcun ordine di acquisto.
7 Dal comportamento scorretto e poco trasparente della convenuta è disceso alla Parte CP_1 attrice un nocumento economico, il cui collegamento causale è indubbio.
Nel caso in esame, tra l'altro, la convenuta non ha fornito alcuna dimostrazione di avere adottato nella conclusione e nell'esecuzione del contratto per cui è causa la necessaria diligenza, secondo le norme sopra richiamate.
La convenuta non è, nel caso di specie, stata ligia nel rispettare anche la rigorosa disciplina di vigilanza (regolamentare, informativa ed ispettiva), contenuta nel TUF, al fine di assicurare un regime di ampia garanzia per tutto quanto possa riguardare stabilità finanziaria, sana e prudente gestione dell'impresa ed ogni ulteriore necessità di investor protection.
La normativa del TUF e dei Regolamenti Consob/MiFiD, finora richiamata, è posta a tutela dell'ordine pubblico economico e si sostanzia in norme imperative, la cui violazione impone la reazione dell'ordinamento attraverso il rimedio della nullità del contratto, prescindendo da un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore ordinario. Tale orientamento è stato anche affermato dalla risalente Giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità, non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce
l'art. 1418, comma 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità” (C. Cass.
7.3.2001 n. 3272). Un contratto di investimento, concluso senza l'osservanza delle regole di condotta dettate dalla citata normativa, deve essere dichiarato nullo, perché contrario all'esigenza di trasparenza dei servizi finanziari che è un'esigenza di ordine pubblico. “I principi di condotta imposti a carico degli intermediari finanziaria dalla legge speciale, imprimono ai comportamenti dovuti una logica che non può essere letta riduttivamente, nel quadro della disciplina del mandato e, quindi, nell'ottica di un semplice inadempimento contrattuale. La prospettiva da cui muove la disciplina del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e nella quale sono confluite regole già vigenti e regola di nuove coniazione, riguarda, in generale, la regolamentazione del mercato finanziario con particolare attenzione alla tutela degli interessi pubblici sottesi alle regole. La protezione offerta agli investitori è considerata solo di riflesso” (Trib. Firenze – Giudice unico A. A. Pezzuti, 18.2.2005).
La correttezza e diligenza, di cui alla disciplina dei servizi di investimento, esprimono concetti più ampi di quelli sottostanti alle norme codicistiche ed operano non solo “nel quadro di un rapporto obbligatorio con l'investitore per la tutela del soddisfacimento del suo interesse, ma anche più in generale (e in via di principio) in relazione allo svolgimento dell'attività economica come canone di condotta volto a realizzare una leale competizione e a garantire l'integrità del mercato. Pertanto, nel contesto della nuova normativa la diligenza e la correttezza sono canoni di condotta riconducibili alle pratiche del commercio e agli usi imprenditoriali, mentre nel contesto codicistico non possono mai prescindere dall'esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra due parti definite e precisamente individuate” (Sempre, Trib. Firenze – Giudice unico A. A. Pezzuti, 18.2.2005).
Nella specie, a fronte dell'acclarato inadempimento della convenuta ai propri obblighi informativi, certamente determinanti in ordine alla formazione del consenso dei clienti ed odierni attori, non è stato dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso. E va precisato che la “conoscenza” non equivale alla mera “conoscibilità”, ma deve tradursi in una conoscenza effettiva;
ovvero, l'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 96, comma 3, dello
8 stesso Regolamento più volte sopra citato, deve verificare che il cliente “(…) abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore”. Invero, il legislatore delegato del '98 ha introdotto nel settore finanziario una
“regola di giudizio” in base alla quale “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”
Inoltre, la regola della trasparenza non può ritenersi esaurita dalla consegna di un contratto (scritto “sovente con minuscoli caratteri”), dal prospetto informativo inerente agli strumenti finanziari “offerti”, ovvero dal documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Tali obblighi, infatti, devono essere considerati esclusivamente come una delle tante tecniche utilizzate dall'ordinamento giuridico per colmare il gap informativo tra le parti;
e non, quindi, come una “diabolica” presunzione di consapevolezza dell'investitore.
L'intermediario non deve, pertanto, ritenere che il mero rispetto dell'obbligo in questione trasformi il cliente in investitore consapevole, capace di tutelare da sè il proprio interesse, e, in ultima analisi, in grado di assumersi i rischi dell'investimento compiuto: “l'intermediario deve comunque assicurare all'investitore la propria assistenza e la propria guida nella scelta delle operazioni da compiere, anche al di là delle asettiche e standardizzate informazioni riportate nel documento”.
Lo stesso dicasi per la violazione dell'obbligo per gli intermediari a non effettuare per conto degli investitori "operazioni non adeguate" per tipologia, oggetto, frequenza, o dimensione, non essendo, in realtà, stata considerata l'informazione circa la propensione al rischio “bassa” e “medio- bassa” dell'istante, e circa la capacità finanziaria e gli obiettivi di investimento dello stesso. È necessario evidenziare che, anche nel caso in cui il contratto in parola non fosse nullo (come, invece, pare essere), lo stesso dovrebbe ritenersi annullabile per conflitto di interessi, ai sensi degli arti. 1394 e 1395 c.c..
Più specificamente, nel caso che ci occupa, risulta la sottoscrizione da parte della cliente del contratto quadro (all. n. 17 alla memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. Parte_1
2, c.p.c.), nel quale è riportato che “con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati diversi dai titoli di stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare: - il rischio di non essere facilmente liquidabili”; “che la Banca adotta una politica di gestione dei conflitti di interessi, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento” e che “il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati”. E tuttavia, tale dichiarazione di consenso appare incompatibile con la propensione al rischio che si evince salla lettura del questionario sottoposto alla Fiera l'1 dicembre 2008 (all. n. 18); ella ha infatti riferito di avere in passato investito solo in titoli di Stato ed in obbligazioni, di avere come obiettivo la protezione nel tempo del capitale investito e la ricezione di flussi di cassa periodici anche contenuti “costanti e prevedibili”; infine di non essere disposta a subire alcuna perdita all'esito dell0investimento: è evidente che dalle risposte fornite dalla cliente non poteva evincersi una media o elevata propensione al rischio e che la proposta di titoli illiquidi come quelli sottoscritti nel caso di specie deve ritenersi del tutto incongrua.
9 Inoltre, se non fosse ravvisabile né la nullità né l'annullabilità del contratto de quo, deve comunque riconoscersi la responsabilità risarcitoria dell' convenuto per avere il medesimo CP_2 dolosamente omesso di fornire alla cliente le informazioni a suo carico, comunque violando il dettato normativo, ed infine spinto (o non dissuaso), in particolare in occasione dell'aumento di capitale operato dalla Convenuta, l'attrice ai ripetuti acquisti, nonostante l'evidente inadeguatezza delle operazioni.
La domanda attorea va dunque accolta e, per l'effetto, va dichiarata la responsabilità della convenuta per i danni discesi all'attrice dall'operazione di investimento in titoli illiquidi per CP_1 cui è causa e va sancito l'obbligo risarcitorio della stessa. In considerazione del fatto che l'attore ha percepito dei dividendi, pari all'importo di 2.260,76 euro, come riferito da parte convenuta e non contestato dall'attrice, appare congruo, per un verso non computar la rivalutazione monetaria, richiesta dall'attrice, non trattandosi di un debito di valuta, non di valore. La somma dovuta all'investitore è quindi pari a 67.407,24 euro.
L'integrale accoglimento della domanda attorea determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, ed istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di già in persona del Legale rapp.te p.t., così CP_3 Controparte_1 provvede: rigetta l'eccezione di prescrizione della presente azione risarcitoria, sollevata dalla Convenuta;
accoglie nel merito la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara nullo sia il contratto quadro di collocamento e negoziazione dei titoli stipulato fra le odierne parti costituite, sia il contratto di investimento in titoli illiquidi per cui è causa;
accerta e dichiara l'inadempimento da parte della convenuta degli obblighi CP_1 informativi relativi all'operazione di investimento per cui è causa;
riconosce l'integrale ed esclusiva responsabilità della Convenuta per i danni discesi CP_1 all'TO dall'operazione di investimento per cui è causa e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di detta Parte dell'importo di 67.407,24 euro oltre agli interessi dal dì dell'investimento e fino all'integrale soddisfo;
condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite dalla CP_1 stessa sostenute, quantificate euro 8.433,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Brindisi, 23 aprile 2025
Il Giudice
Roberta Marra
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