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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/05/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 06/05/2024, alle ore 10:40 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. AURELI FRANCA per la parte ricorrente e la funzionaria Dott.ssa Controparte_1 per la parte resistente.
[...]
È pure presente il funzionario UPP Dott. che Persona_1 provvede all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. Parte ricorrente chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite.
Parte resistente si associa alla richiesta di cessazione di materia del contendere, attesa la rinunzia agli atti depositata in data 22.04.2024 e chiede la compensazione delle spese di lite.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
10:47.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di PREVIDENZA proc. n. 26/2024
promossa da
assistito dall'Avv. Franca AURELI Parte_1
C o n t r o assistito dalla Dr.ssa CP_2 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 9.1.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio perché fosse accertato e dichiarato, previa nomina di idoneo CTU, la CP_2 qualità di soggetto cieco o cieco parziale con residuo visivo non superiore ad 1/20 ad entrambi gli occhi producendo all'uopo documentazione medica a supporto.
Così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa – Sezione Lavoro – in veste di Giudice del Lavoro, in contraddittorio con l' in persona del presidente Controparte_3
e/o legale rappresentante pro-tempore, sue sedi e/o domiciliazioni ex lege, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 445 bis, 442 e 696 cpc, disporre la nomina di un consulente tecnico al fine di accertare e dichiarare che il sig. è, della domanda amministrativa (29.03.2023), o dalla diversa Parte_1 data che dovesse risultare dalla CTU, soggetto CIECO CON RESIDUO VISIVO E/O CIECO
PARZIALE con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con diritto ad ogni beneficio previsto dalla legge, con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
L' si costituiva in giudizio in data 20.2.2024 rappresentando in via preliminare che CP_2
Part per mero errore del funzionario della non era stato valutato il certificato prodotto e
2 che, avvedutosene l' , aveva richiesto una nuova visita con riapertura della pratica CP_3 alla Commissione Medica.
Così concludeva:
Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito del Tribunale di Massa, contrariis reiectis, voglia:
-in ogni caso, rigettare il ricorso e le domande di parte ricorrente, con condanna: a) alle spese di lite, ove la stessa sia riconosciuta soccombente, anche ai sensi di quanto sancito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n°9878/2019, atteso – se del caso – quanto risulta formulato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., con l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, che ai fini dell'esonero sia stata sottoscritta personalmente dalla parte (Cass. Civ. n°22952/2016); b) al rimborso forfettario per spese generali;
CP_ c) al rimborso delle spese di CTU in favore dell' , laddove anticipate dall' resistente ex art. CP_3
125 R.D. n°1422/1924
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo parte ricorrente, con deposito telematico operato in data 22.4.2024, rappresentato che l'Istituto, all'esito della visita della Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità civile, aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni visive dichiarando il ricorrente “cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi” con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.03.2023, come da verbale sanitario inoltrato al ricorrente medesimo in data 19.04.2024.
In ordine alla soccombenza c.d. virtuale, è da rilevare come effettivamente la domanda amministrativa del ricorrente sia stata respinta nonostante ricossero già i presupposti sanitari per il suo accoglimento che è stato riconosciuto effettivamente da parte convenuta con decorrenza dalla data di presentazione della domanda CP_2 amministrativa.
Conseguentemente debbono essere riconosciute al ricorrente le spese di lite che ha sostenuto per la proposizione del ricorso giudiziale, resa necessitata dal diniego di CP_2 spese da liquidarsi con esclusivo riferimento alla fase di studio e introduttiva, nei minimi e ridotte in assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio che liquida in
3 €. 623,00, oltre il rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Massa, 6 maggio 2024
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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